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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9119 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE così composto: dott. EA Manlio LL presidente relatore
Dott.ssa Anna Bellesi Giudice
Dott.ssa Serena Nicotra Giudice
a seguito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14143/2025 promossa da:
n. a Bollate 7.4.2002 (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._1
dell'Avv. Elena EA Pucci (c.f. ), presso la quale è elettivamente C.F._2 domiciliata in Inveruno (MI), Via G. Marcora 49 (PEC: – Email_1
FAX: 0297288601);
- parte attrice – nei confronti del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. -
con ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. notificato al P.M. il giorno 6.6.2025 a mezzo PEC;
pagina 1 di 6 avente a oggetto: richiesta ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.Lgs. 150/11;
CONCLUSIONI di parte attrice:
< opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disponendo la CP_1 rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, con conservazione del prenome CP_1 inteso nella propria accezione femminile, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile mantenendo il prenome CP_1
Con salvezza di spese e compensi professionali>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. introduttivo del presente giudizio, notificato in data
6.6.2025, unitamente al decreto di fissazione udienza, al presso il Tribunale Parte_1 di Milano, parte necessaria ex art. 70 c.p.c., la parte attrice n. a Bollate 7.4.2002 CP_1
(atto di nascita n. 82, parte 1, Serie A, anno 2002: v. doc. 2), residente in [...], ha esposto:
- di non essere sposata e di non avere figli;
- di avere, fin dall'infanzia, manifestato atteggiamenti e curiosità tipicamente femminili e di avere sempre avvertito disagio nei confronti del proprio corpo;
- che crescendo si era consolidata nell'opinione di avere identità di genere differente rispetto a quella assegnata alla nascita;
- di avere, nel 2022, iniziato un percorso psicoterapeutico guidato dalla Dott.ssa con Per_1 relazione finale della Dott.ssa ; Persona_2
- di avere ottenuto la formulazione di diagnosi di disforia di genere e nulla-osta all'inizio di terapia ormonale femminilizzante, iniziata nel febbraio 2023;
- di essersi sottoposta, presso la Clinica del Dott. Manero di Barcellona, a intervento di vaginoplastica;
pagina 2 di 6 - che assume terapia ormonale femminilizzante sotto il controllo e la gestione della Dott.ssa
Medico endocrinologo operante presso l'Istituto Auxologico di Persona_3
Milano/Università Statale di Milano;
- che tale terapia ha prodotto miglioramento dello stato psicofisico;
- di non avere mai avuto ripensamenti in ordine al percorso intrapreso;
- di voler ottenere il riconoscimento anagrafico della propria identità femminile, al fine di avere documenti adeguati alla propria identità.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste di cui in epigrafe.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, la quale, nell'udienza del giorno 29.10.2025, ha dichiarato: < interesse dall'Avv. Pucci. Ne confermo il contenuto e le richieste. Non credo ci sia niente da aggiungere rispetto al mio percorso, come illustrato nell'atto. Intendo conservare il nome
. CP_1
*
n. a Bollate il 7.4.2002 (atto di nascita n. 82, parte 1, Serie A, anno CP_1 Pt_2
2002: v. certificato doc. 1), libera di stato (doc. 6) e dichiaratasi senza prole, è portatrice di disforia/incongruenza di genere.
L'osservazione psicologica (doc. 3) ha rilevato disagio per la marcata incongruenza tra il sesso biologico e il genere che si attribuisce fin dall'infanzia. La psicologa Dott.ssa CP_1
ha quindi formulato diagnosi di disforia di genere, secondo il DSM-5 (Manuale Persona_2
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell'American Psychiatric Association), compatibile con diagnosi di ICD-11 di Incongruenza di Genere, secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (2019), in assenza di compromissione delle capacità cognitive.
La relazione della Dott.ssa specialista in endocrinologia presso Istituto Persona_3
Auxologico Italiano (doc. 5), ha attestato la consapevolezza di dell'irreversibilità CP_1 del percorso di transizione intrapreso;
ha rilevato che l'assunzione di terapia ormonale femminilizzante, ben tollerata da parte attrice, che la segue con regolarità, ha permesso
“un'ottima femminilizzazione”. 1 assigned male at birth; pagina 3 di 6 **
Dagli elementi in atti risulta dunque che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte attrice non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile, che parte attrice ha proposto dopo avere iniziato terapia ormonale sostitutiva e dopo essersi sottoposta, (a
Barcellona, nella Clinica privata del Dott. Manero) a intervento di vaginoplastica, deve ricordarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n.
164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Nel caso di specie, peraltro, parte attrice si è già sottoposta a interventi di demolizione di caratteri sessuali primari.
pagina 4 di 6 Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale
e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, l'effettività di questo, nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di affermare che all'esito di un serio e consapevole CP_1 processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate di annotare, sull'atto di nascita n. 82, parte 1, Serie A, anno 2002, la rettifica dell'attribuzione di genere da maschile in femminile.
***
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, vista la L. 14.4.1982 n. 164, ogni altra domanda assorbita o respinta: pagina 5 di 6 ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bollate di rettificare l'atto di nascita n. 82, parte 1,
Serie A, anno 2002, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso della persona cui l'atto si riferisce, deve leggersi e intendersi come “femminile”, e non altrimenti. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.11.2025, in Milano.
Il presidente estensore
EA LL
pagina 6 di 6
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE così composto: dott. EA Manlio LL presidente relatore
Dott.ssa Anna Bellesi Giudice
Dott.ssa Serena Nicotra Giudice
a seguito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14143/2025 promossa da:
n. a Bollate 7.4.2002 (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._1
dell'Avv. Elena EA Pucci (c.f. ), presso la quale è elettivamente C.F._2 domiciliata in Inveruno (MI), Via G. Marcora 49 (PEC: – Email_1
FAX: 0297288601);
- parte attrice – nei confronti del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. -
con ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. notificato al P.M. il giorno 6.6.2025 a mezzo PEC;
pagina 1 di 6 avente a oggetto: richiesta ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.Lgs. 150/11;
CONCLUSIONI di parte attrice:
< opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disponendo la CP_1 rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, con conservazione del prenome CP_1 inteso nella propria accezione femminile, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile mantenendo il prenome CP_1
Con salvezza di spese e compensi professionali>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. introduttivo del presente giudizio, notificato in data
6.6.2025, unitamente al decreto di fissazione udienza, al presso il Tribunale Parte_1 di Milano, parte necessaria ex art. 70 c.p.c., la parte attrice n. a Bollate 7.4.2002 CP_1
(atto di nascita n. 82, parte 1, Serie A, anno 2002: v. doc. 2), residente in [...], ha esposto:
- di non essere sposata e di non avere figli;
- di avere, fin dall'infanzia, manifestato atteggiamenti e curiosità tipicamente femminili e di avere sempre avvertito disagio nei confronti del proprio corpo;
- che crescendo si era consolidata nell'opinione di avere identità di genere differente rispetto a quella assegnata alla nascita;
- di avere, nel 2022, iniziato un percorso psicoterapeutico guidato dalla Dott.ssa con Per_1 relazione finale della Dott.ssa ; Persona_2
- di avere ottenuto la formulazione di diagnosi di disforia di genere e nulla-osta all'inizio di terapia ormonale femminilizzante, iniziata nel febbraio 2023;
- di essersi sottoposta, presso la Clinica del Dott. Manero di Barcellona, a intervento di vaginoplastica;
pagina 2 di 6 - che assume terapia ormonale femminilizzante sotto il controllo e la gestione della Dott.ssa
Medico endocrinologo operante presso l'Istituto Auxologico di Persona_3
Milano/Università Statale di Milano;
- che tale terapia ha prodotto miglioramento dello stato psicofisico;
- di non avere mai avuto ripensamenti in ordine al percorso intrapreso;
- di voler ottenere il riconoscimento anagrafico della propria identità femminile, al fine di avere documenti adeguati alla propria identità.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste di cui in epigrafe.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, la quale, nell'udienza del giorno 29.10.2025, ha dichiarato: < interesse dall'Avv. Pucci. Ne confermo il contenuto e le richieste. Non credo ci sia niente da aggiungere rispetto al mio percorso, come illustrato nell'atto. Intendo conservare il nome
. CP_1
*
n. a Bollate il 7.4.2002 (atto di nascita n. 82, parte 1, Serie A, anno CP_1 Pt_2
2002: v. certificato doc. 1), libera di stato (doc. 6) e dichiaratasi senza prole, è portatrice di disforia/incongruenza di genere.
L'osservazione psicologica (doc. 3) ha rilevato disagio per la marcata incongruenza tra il sesso biologico e il genere che si attribuisce fin dall'infanzia. La psicologa Dott.ssa CP_1
ha quindi formulato diagnosi di disforia di genere, secondo il DSM-5 (Manuale Persona_2
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell'American Psychiatric Association), compatibile con diagnosi di ICD-11 di Incongruenza di Genere, secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (2019), in assenza di compromissione delle capacità cognitive.
La relazione della Dott.ssa specialista in endocrinologia presso Istituto Persona_3
Auxologico Italiano (doc. 5), ha attestato la consapevolezza di dell'irreversibilità CP_1 del percorso di transizione intrapreso;
ha rilevato che l'assunzione di terapia ormonale femminilizzante, ben tollerata da parte attrice, che la segue con regolarità, ha permesso
“un'ottima femminilizzazione”. 1 assigned male at birth; pagina 3 di 6 **
Dagli elementi in atti risulta dunque che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte attrice non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile, che parte attrice ha proposto dopo avere iniziato terapia ormonale sostitutiva e dopo essersi sottoposta, (a
Barcellona, nella Clinica privata del Dott. Manero) a intervento di vaginoplastica, deve ricordarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n.
164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Nel caso di specie, peraltro, parte attrice si è già sottoposta a interventi di demolizione di caratteri sessuali primari.
pagina 4 di 6 Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale
e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, l'effettività di questo, nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di affermare che all'esito di un serio e consapevole CP_1 processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate di annotare, sull'atto di nascita n. 82, parte 1, Serie A, anno 2002, la rettifica dell'attribuzione di genere da maschile in femminile.
***
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, vista la L. 14.4.1982 n. 164, ogni altra domanda assorbita o respinta: pagina 5 di 6 ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bollate di rettificare l'atto di nascita n. 82, parte 1,
Serie A, anno 2002, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso della persona cui l'atto si riferisce, deve leggersi e intendersi come “femminile”, e non altrimenti. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.11.2025, in Milano.
Il presidente estensore
EA LL
pagina 6 di 6