Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00899/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2025, proposto da
Lucina Residence S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale alla Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Umberto, n. 151;
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza di questo Tribunale n. 3598/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale alla Salute e del Comune di Catania;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa NU CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 3598 del 30 ottobre 2024, questo Tribunale ha annullato la nota prot. n. 46190 adottata dall’Assessorato Regionale della Salute in data 20 ottobre 2021, ordinando alla stessa Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza di accreditamento presentata dalla società “Lucina Residence S.r.l.”;
- con ricorso, ritualmente notificato in data 2 ottobre 2025 e depositato in data 3 ottobre 2025, la società “Lucina Residence S.r.l.” ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della sentenza n. 3598/2024 da parte all’Assessorato Regionale della Salute;
- con memoria di meria forma, resiste al ricorso l’Assessorato Regionale della Salute;
- si costituisce in giudizio anche il Comune di Catania, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva;
Considerato che:
- il titolo azionato è esecutivo ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che:
- in via preliminare, è meritevole di accoglimento l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal Comune di Catania, con conseguente sua estromissione dal giudizio, essendo a carico dell’Assessorato Regionale della Salute l’esecuzione del titolo oggetto dell’odierno giudizio;
- sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro giorni 60 decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, dando immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’Amministrazione inadempiente;
Ritenuto, infine:
- di non dover accogliere la domanda di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., reputandosi sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la mera previsione di intervento sostitutivo del Commissario ad acta ;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
a) estromette dal giudizio il Comune di Catania;
b) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Assessorato Regionale della Salute di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
c) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania che, personalmente o attraverso delega ad altro dirigente della struttura, provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) rigetta la domanda di condanna dell’Assessorato Regionale della Salute ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
e) condanna l’Assessorato Regionale della Salute alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
PP EG, Presidente
NU CC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CC | PP EG |
IL SEGRETARIO