TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/07/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4157/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MUGGIOLI STEFANIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BIANCHINI MICHELE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/09/2002 da e , trascritto al n. 308, Parte 2, Parte_1 Parte_2
Serie A, Anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CAVA DE' TIRRENI
alle seguenti condizioni:
1) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con i seguenti tempi di permanenza col padre:
- durante la settimana una sera, inclusa la cena, in giorno da concordarsi direttamente tra i genitori;
- a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì alla domenica sera alle ore 20.30
dopo cena. Per quanto riguarda la figlia considerata la sua età ed impegni, gli Per_1
orari potranno essere variati di comune accordo, anche con la figlia.
2 Inoltre i figli staranno col padre metà delle vacanze natalizie e pasquali e due settimane nel periodo estivo, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
I genitori, in considerazione dei problemi di salute del figlio , concordano che gli Per_2
accompagnamenti alle terapie e visite saranno effettuati per metà ciascuno, accordandosi di volta in volta in base ai loro problemi di lavoro;
2) il sig. continuerà a corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, nel Parte_2
conto corrente indicato dalla signora ed a titolo di concorso per il Parte_1
mantenimento dei figli d , la somma mensile, rivalutabile annualmente, di Per_1 Per_2
€ 200,00 ciascuno, così aumentata già a decorrere da marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie a lui documentate ed individuate secondo il protocollo in uso presso questo tribunale;
3) si dà atto che l'assegno unico universale, attualmente ammontante ad € 584,64, ora ed in futuro, verrà percepito integralmente dalla signora , così come Parte_1
l'indennità di frequenza del figlio , attualmente di € 346,33 mensili, che viene Per_2
accreditata sul conto del minore;
4) si dà atto che i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno la rata del prestito personale contratto a nome del signor con Agos Ducato S.p.A. e, pertanto, la Parte_2
signora continuerà a versare al signor la metà della rata dovuta, Parte_1 Parte_2
pari ad € 130,16, entro il giorno 19 di ogni mese e fino al 19.10.2034;
5) spese del presente giudizio compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
3