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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 553 /2025 da:
L'avv. COFONE EMANUELA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. SERVIDIO GIOVANNI per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 553 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. )), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA ON
Ricorrente
E
(C.F. ),), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Servidio
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1.1. La ricorrente ha convenuto , deducendo: a) di aver contratto con lui Controparte_1 matrimonio concordatario il 26 ottobre 1985 in Terranova d a Sibari, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Terranova da Sibari Anno 1985 Numero 28 Parte II Serie A
Ufficio registro degli atti di matrimonio;
b) che dalla loro unione sono nati due figli, Per_1 nato il [...] e il 1 2 dicembre 1989, quest'ultima non economicamente Per_2 autosufficiente;
c) che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, in ragione di incomprensioni.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale.
1.2. Si è costituito il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione.
1.3. Con istanze del 18 novembre 2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, formulando conclusioni congiunte con richiesta di sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025 con note scritte.
2. Deve essere dichiarata la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 alle seguenti condizioni concordate tra le parti e ritenute dal Tribunale congrue in ogni loro parte: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale sita in Terranova da Sibari alla Via Caronda n.16, censita al
Catasto del predetto Comune al foglio 30 particella 498 subalterno 2, categoria A/3, consistenza 4,0 vani alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente Parte_1 alla figlia Per_2
3. stabilire il mantenimento da parte del s ig. nei confronti della figlia Controparte_1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente di € 200,00 Persona_3 mensili da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché la partecipazione al 50% delle spese straord inarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili;
4. ordinare all'ufficiale dello stato civile di Terranova da Sibari di apportare la relativa annotazione negli appositi registri”.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione tra i coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni indicate in parte motiva;
2. Compensa le spese;
2 3. Dispone trasmettersi la presente sentenza in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Terranova da Sibari per le annotazioni di legge.
Così deciso in Castrovillari, 28 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
3
L'avv. COFONE EMANUELA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. SERVIDIO GIOVANNI per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 553 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. )), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA ON
Ricorrente
E
(C.F. ),), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Servidio
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1.1. La ricorrente ha convenuto , deducendo: a) di aver contratto con lui Controparte_1 matrimonio concordatario il 26 ottobre 1985 in Terranova d a Sibari, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Terranova da Sibari Anno 1985 Numero 28 Parte II Serie A
Ufficio registro degli atti di matrimonio;
b) che dalla loro unione sono nati due figli, Per_1 nato il [...] e il 1 2 dicembre 1989, quest'ultima non economicamente Per_2 autosufficiente;
c) che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, in ragione di incomprensioni.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale.
1.2. Si è costituito il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione.
1.3. Con istanze del 18 novembre 2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, formulando conclusioni congiunte con richiesta di sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025 con note scritte.
2. Deve essere dichiarata la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 alle seguenti condizioni concordate tra le parti e ritenute dal Tribunale congrue in ogni loro parte: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale sita in Terranova da Sibari alla Via Caronda n.16, censita al
Catasto del predetto Comune al foglio 30 particella 498 subalterno 2, categoria A/3, consistenza 4,0 vani alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente Parte_1 alla figlia Per_2
3. stabilire il mantenimento da parte del s ig. nei confronti della figlia Controparte_1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente di € 200,00 Persona_3 mensili da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché la partecipazione al 50% delle spese straord inarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili;
4. ordinare all'ufficiale dello stato civile di Terranova da Sibari di apportare la relativa annotazione negli appositi registri”.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione tra i coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni indicate in parte motiva;
2. Compensa le spese;
2 3. Dispone trasmettersi la presente sentenza in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Terranova da Sibari per le annotazioni di legge.
Così deciso in Castrovillari, 28 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
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