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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 17/02/2025, assunto in decisione in data 09/04/2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato QUERCI CHIARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 09.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di OV LA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione Per_ 1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritetico e mantenimento della residenza anagrafica presso la casa coniugale. I genitori, ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo c.c., continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle questioni di ordinaria e quotidiana gestione della minore, assumendo invece congiuntamente le decisioni relative a questioni di maggior interesse per la figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue esigenze. Per_
1.2. Frequentazione ordinaria: la minore trascorrerà con ciascun genitore un tempo paritario secondo il seguente schema: Per_
- fine settimana: la figlia trascorrerà con ciascun genitore ed in via alternata, i fine settimana dal venerdì pomeriggio (allorquando sarà prelevata all'uscita da scuola o presso altro luogo in cui la stessa si trovi dopo la scuola) al lunedì mattina (allorquando sarà accompagnata a scuola).
- diritto di visita infrasettimanale: nella settimana che termina con il weekend paterno la minore resterà presso l'abitazione materna dal lunedì precedente pomeriggio sino al venerdì mattina, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé il mercoledì dal pomeriggio sino alla cena compresa (compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi dei genitori). Specularmente, nella successiva settimana, che termina con il weekend materno, la minore resterà presso l'abitazione paterna dal lunedì precedente pomeriggio sino al venerdì mattina, con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé il giovedì dal pomeriggio sino alla cena compresa (compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi dei genitori).
- Salvo diversi e migliori accordi, ciascun genitore dovrà occuparsi in modo autonomo, durante la settimana di propria competenza, di ogni impegno della figlia e quindi delle sue attività sportive, ricreative e di socializzazione con compagni e amici, salvo sempre il supporto di terze figure di riferimento per Per_
- In caso di impedimenti lavorativi che non consentano il rispetto degli spazi sopra descritti, il genitore impossibilitato ad occuparsi della figlia dovrà informare l'altro, proponendo la facoltà di tenere con sé la bambina in via preferenziale rispetto ad altre risorse di supporto.
1.3. Festività e vacanze: salvo diversi e migliori accordi, le parti convengono la ripartizione del diritto di visita in detti periodi secondo il seguente schema:
- festività natalizie: ad anni alterni, i genitori trascorreranno con la figlia le giornate del 24, 25 e 26 dicembre in modo che il giorno di Natale sarà di spettanza di chi non terrà con sé la minore nei giorni del 24 e del 26; a far data dalle vacanze del 2024, quindi, la madre terrà con sé la bambina il 25 dicembre mentre il padre il 24 e dalla sera del 25 sino alla sera del 26 dicembre. In particolare, quanto alla giornata del 25 dicembre, i genitori concordano che il genitore che ha con sé la bambina il giorno del 24 la riporterà all'altro genitore alle ore 22.30 per poi riprenderla il 25 sera prima di cena. Nei restanti giorni, sino al 30 dicembre si osserverà il criterio di visita ordinario. Ancora ad anni alterni i genitori trascorreranno con la figlia i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio, a cominciare per il corrente anno con la competenza del
Capodanno al padre. Il successivo periodo dal 2 al 6 gennaio sarà ripartito tra i genitori al 50%, con accordi sulla ripartizione da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno;
- festività pasquali: i genitori ripartiranno detto periodo di vacanza ad anni alterni come segue: dal giovedì alla domenica di Pasqua (pranzo incluso) con un genitore e dalla sera della domenica di Pasqua (prima di cena) fino al mercoledì con l'altro.
- vacanze di carnevale e ponti scolastici: la figlia minore starà con i genitori secondo lo schema ordinario, quindi in base alla consueta turnazione delle settimane, salvi diversi accordi tra le parti volti a ripristinare eventuali equilibri di ripartizione dei ponti, nonché a favorire eventuali soggiorni in villeggiatura della figlia;
- vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di almeno una settimana. Le parti si impegnano a concordare e comunicare i rispettivi periodi di ferie con la figlia entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre nel periodo estivo, durante il quale la minore sarà a casa da scuola e non impegnata nelle vacanze con i genitori, questi ultimi si accorderanno per la gestione del tempo ricreativo, nel caso con iscrizione a oratori e centri estivi o associazioni sportive, nel rispetto del consueto diritto di visita ordinario;
inoltre le parti concordano di favorire il soggiorno della minore in Abruzzo con i nonni materni, ove sia possibile in base alle esigenze della minore e agli impegni o condizioni dei nonni medesimi;
- resta inteso che, nell'intero periodo delle vacanze di competenza di ciascun genitore, la frequentazione ordinaria della figlia è sospesa. Per l'effetto, dal termine del periodo di ferie, ove non coincidente con le vacanze dell'altro genitore, riprenderà il diritto di visita ordinario con l'alternanza consueta dei giorni
(come se non fosse stato interrotto dal periodo di vacanza);
- compleanno della figlia: le parti avranno cura di assicurare alla bambina un festeggiamento comune di trascorrere qualche ora della giornata insieme, genitori e figlia, per un comune festeggiamento;
- riti religiosi ed eventuali relativi festeggiamenti: le parti avranno cura di partecipare a tali ricorrenze, collaborando agli adempimenti religiosi richiesti nel percorso di catechesi, raggiungendo debiti accordi in merito ad eventuali festeggiamenti.
1.4. Le parti si impegnano al rispetto di quanto sopra esposto, per garantire un rassicurante ritmo di vita della minore. Qualora dovessero sopraggiungere esigenze particolari ed eccezionali, i genitori potranno sempre prendere diversi accordi tra loro in merito alla regolamentazione dei diritti di visita sopra indicata, Per_ in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e, soprattutto, nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto delle sue esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche.
2. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA ELSA
2.1. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia in forma diretta, in corrispondenza dei rispettivi periodi di permanenza della minore.
2.2 Le spese straordinarie – individuate secondo i criteri delle Linee Guida del Tribunale di Monza che le parti dichiarano di conoscere e di voler rispettare – saranno ripartite tra i coniugi al 50%. In particolare, le spese di studio della figlia saranno sostenute dai genitori utilizzando le somme giacenti sul conto deposito n. TH24193395700 acceso presso la Banca Aidexa e intestato al sig.
Pt_1
2.3. I coniugi provvederanno alla ripartizione al 50% di tutte le spese di vestiario sostenute per la figlia, debitamente documentate e concordate.
3. CASA CONIUGALE
3.1. La casa coniugale, sita in OV LA, Via Pisacane 3, comprensiva degli arredi, sarà assegnata al sig. il quale per l'effetto l'abiterà mantenendo ivi la residenza unitamente alla figlia minore. Le Pt_1 parti concordano che, in caso di vendita della casa coniugale, la RA terrà per sé il letto Pt_2 matrimoniale, il quadro con i cavalli, un quadro astratto di FI e lo sgabello della Gli altri CP_1 quadri e le lampade saranno ripartiti tra i coniugi secondo opportuni accordi.
3.2 Mutuo ipotecario e finanziamenti: i coniugi continueranno a pagare, ciascuno per la quota di competenza del 50%, i finanziamenti in essere per il mutuo e la ristrutturazione della casa coniugale, corrispondendo mensilmente gli importi dovuti sui conti correnti cointestati sui quali tali somme sono addebitate;
3.3. Utenze e spese condominiali della casa coniugale: a far data dal mese di rilascio della casa coniugale da parte della RA , le utenze relative a detto immobile saranno sopportate interamente dal Pt_2 sig. Quanto alle spese condominiali, quelle straordinarie saranno ripartite tra i coniugi al 50% in Pt_1 ragione delle rispettive quote di proprietà, per quelle ordinarie le parti hanno convenuto una partecipazione della RA nella misura del 40%. Pt_2
4. POLIZZA VITA SULLA SALUTE DEL NUCLEO FAMILIARE
I coniugi continueranno a pagare, ciascuno per la quota di competenza del 50%, il premio annuale relativo alla polizza vita sulla salute del nucleo familiare, sottoscritto con l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo e addebitato sul conto corrente cointestato (doc. 18 rata mensile).
5. ASSEGNO UNICO FAMILIARE E DETRAZIONE SPESE FIGLIA
I coniugi convengono di richiedere ciascuno per la quota di competenza del 50%, il trattamento dell'Assegno Unico Familiare e di ripartire al 50% le detrazioni fiscali per la figlia.
6. COLLABORAZIONE GENITORIALE: i coniugi si impegnano a mantenere buoni rapporti tra loro e con le rispettive famiglie di origine.
7. ANNOTAZIONE SENTENZA SULL'ATTO DI MATRIMONIO
I coniugi chiedono l'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 10.12.2016 a OV Pt_1 Parte_2
LA (MB); Per_
- Dall'unione è nata la figlia (22.08.2013);
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 08.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Pt_1 [...]
, con ricorso depositato in data 17/02/2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Pt_1 Parte_2 contratto matrimonio a OV LA (MB) (Atto n. 23, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di OV LA (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di OV LA (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 17/02/2025, assunto in decisione in data 09/04/2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato QUERCI CHIARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 09.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di OV LA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione Per_ 1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritetico e mantenimento della residenza anagrafica presso la casa coniugale. I genitori, ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo c.c., continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle questioni di ordinaria e quotidiana gestione della minore, assumendo invece congiuntamente le decisioni relative a questioni di maggior interesse per la figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue esigenze. Per_
1.2. Frequentazione ordinaria: la minore trascorrerà con ciascun genitore un tempo paritario secondo il seguente schema: Per_
- fine settimana: la figlia trascorrerà con ciascun genitore ed in via alternata, i fine settimana dal venerdì pomeriggio (allorquando sarà prelevata all'uscita da scuola o presso altro luogo in cui la stessa si trovi dopo la scuola) al lunedì mattina (allorquando sarà accompagnata a scuola).
- diritto di visita infrasettimanale: nella settimana che termina con il weekend paterno la minore resterà presso l'abitazione materna dal lunedì precedente pomeriggio sino al venerdì mattina, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé il mercoledì dal pomeriggio sino alla cena compresa (compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi dei genitori). Specularmente, nella successiva settimana, che termina con il weekend materno, la minore resterà presso l'abitazione paterna dal lunedì precedente pomeriggio sino al venerdì mattina, con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé il giovedì dal pomeriggio sino alla cena compresa (compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi dei genitori).
- Salvo diversi e migliori accordi, ciascun genitore dovrà occuparsi in modo autonomo, durante la settimana di propria competenza, di ogni impegno della figlia e quindi delle sue attività sportive, ricreative e di socializzazione con compagni e amici, salvo sempre il supporto di terze figure di riferimento per Per_
- In caso di impedimenti lavorativi che non consentano il rispetto degli spazi sopra descritti, il genitore impossibilitato ad occuparsi della figlia dovrà informare l'altro, proponendo la facoltà di tenere con sé la bambina in via preferenziale rispetto ad altre risorse di supporto.
1.3. Festività e vacanze: salvo diversi e migliori accordi, le parti convengono la ripartizione del diritto di visita in detti periodi secondo il seguente schema:
- festività natalizie: ad anni alterni, i genitori trascorreranno con la figlia le giornate del 24, 25 e 26 dicembre in modo che il giorno di Natale sarà di spettanza di chi non terrà con sé la minore nei giorni del 24 e del 26; a far data dalle vacanze del 2024, quindi, la madre terrà con sé la bambina il 25 dicembre mentre il padre il 24 e dalla sera del 25 sino alla sera del 26 dicembre. In particolare, quanto alla giornata del 25 dicembre, i genitori concordano che il genitore che ha con sé la bambina il giorno del 24 la riporterà all'altro genitore alle ore 22.30 per poi riprenderla il 25 sera prima di cena. Nei restanti giorni, sino al 30 dicembre si osserverà il criterio di visita ordinario. Ancora ad anni alterni i genitori trascorreranno con la figlia i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio, a cominciare per il corrente anno con la competenza del
Capodanno al padre. Il successivo periodo dal 2 al 6 gennaio sarà ripartito tra i genitori al 50%, con accordi sulla ripartizione da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno;
- festività pasquali: i genitori ripartiranno detto periodo di vacanza ad anni alterni come segue: dal giovedì alla domenica di Pasqua (pranzo incluso) con un genitore e dalla sera della domenica di Pasqua (prima di cena) fino al mercoledì con l'altro.
- vacanze di carnevale e ponti scolastici: la figlia minore starà con i genitori secondo lo schema ordinario, quindi in base alla consueta turnazione delle settimane, salvi diversi accordi tra le parti volti a ripristinare eventuali equilibri di ripartizione dei ponti, nonché a favorire eventuali soggiorni in villeggiatura della figlia;
- vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di almeno una settimana. Le parti si impegnano a concordare e comunicare i rispettivi periodi di ferie con la figlia entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre nel periodo estivo, durante il quale la minore sarà a casa da scuola e non impegnata nelle vacanze con i genitori, questi ultimi si accorderanno per la gestione del tempo ricreativo, nel caso con iscrizione a oratori e centri estivi o associazioni sportive, nel rispetto del consueto diritto di visita ordinario;
inoltre le parti concordano di favorire il soggiorno della minore in Abruzzo con i nonni materni, ove sia possibile in base alle esigenze della minore e agli impegni o condizioni dei nonni medesimi;
- resta inteso che, nell'intero periodo delle vacanze di competenza di ciascun genitore, la frequentazione ordinaria della figlia è sospesa. Per l'effetto, dal termine del periodo di ferie, ove non coincidente con le vacanze dell'altro genitore, riprenderà il diritto di visita ordinario con l'alternanza consueta dei giorni
(come se non fosse stato interrotto dal periodo di vacanza);
- compleanno della figlia: le parti avranno cura di assicurare alla bambina un festeggiamento comune di trascorrere qualche ora della giornata insieme, genitori e figlia, per un comune festeggiamento;
- riti religiosi ed eventuali relativi festeggiamenti: le parti avranno cura di partecipare a tali ricorrenze, collaborando agli adempimenti religiosi richiesti nel percorso di catechesi, raggiungendo debiti accordi in merito ad eventuali festeggiamenti.
1.4. Le parti si impegnano al rispetto di quanto sopra esposto, per garantire un rassicurante ritmo di vita della minore. Qualora dovessero sopraggiungere esigenze particolari ed eccezionali, i genitori potranno sempre prendere diversi accordi tra loro in merito alla regolamentazione dei diritti di visita sopra indicata, Per_ in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e, soprattutto, nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto delle sue esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche.
2. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA ELSA
2.1. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia in forma diretta, in corrispondenza dei rispettivi periodi di permanenza della minore.
2.2 Le spese straordinarie – individuate secondo i criteri delle Linee Guida del Tribunale di Monza che le parti dichiarano di conoscere e di voler rispettare – saranno ripartite tra i coniugi al 50%. In particolare, le spese di studio della figlia saranno sostenute dai genitori utilizzando le somme giacenti sul conto deposito n. TH24193395700 acceso presso la Banca Aidexa e intestato al sig.
Pt_1
2.3. I coniugi provvederanno alla ripartizione al 50% di tutte le spese di vestiario sostenute per la figlia, debitamente documentate e concordate.
3. CASA CONIUGALE
3.1. La casa coniugale, sita in OV LA, Via Pisacane 3, comprensiva degli arredi, sarà assegnata al sig. il quale per l'effetto l'abiterà mantenendo ivi la residenza unitamente alla figlia minore. Le Pt_1 parti concordano che, in caso di vendita della casa coniugale, la RA terrà per sé il letto Pt_2 matrimoniale, il quadro con i cavalli, un quadro astratto di FI e lo sgabello della Gli altri CP_1 quadri e le lampade saranno ripartiti tra i coniugi secondo opportuni accordi.
3.2 Mutuo ipotecario e finanziamenti: i coniugi continueranno a pagare, ciascuno per la quota di competenza del 50%, i finanziamenti in essere per il mutuo e la ristrutturazione della casa coniugale, corrispondendo mensilmente gli importi dovuti sui conti correnti cointestati sui quali tali somme sono addebitate;
3.3. Utenze e spese condominiali della casa coniugale: a far data dal mese di rilascio della casa coniugale da parte della RA , le utenze relative a detto immobile saranno sopportate interamente dal Pt_2 sig. Quanto alle spese condominiali, quelle straordinarie saranno ripartite tra i coniugi al 50% in Pt_1 ragione delle rispettive quote di proprietà, per quelle ordinarie le parti hanno convenuto una partecipazione della RA nella misura del 40%. Pt_2
4. POLIZZA VITA SULLA SALUTE DEL NUCLEO FAMILIARE
I coniugi continueranno a pagare, ciascuno per la quota di competenza del 50%, il premio annuale relativo alla polizza vita sulla salute del nucleo familiare, sottoscritto con l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo e addebitato sul conto corrente cointestato (doc. 18 rata mensile).
5. ASSEGNO UNICO FAMILIARE E DETRAZIONE SPESE FIGLIA
I coniugi convengono di richiedere ciascuno per la quota di competenza del 50%, il trattamento dell'Assegno Unico Familiare e di ripartire al 50% le detrazioni fiscali per la figlia.
6. COLLABORAZIONE GENITORIALE: i coniugi si impegnano a mantenere buoni rapporti tra loro e con le rispettive famiglie di origine.
7. ANNOTAZIONE SENTENZA SULL'ATTO DI MATRIMONIO
I coniugi chiedono l'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 10.12.2016 a OV Pt_1 Parte_2
LA (MB); Per_
- Dall'unione è nata la figlia (22.08.2013);
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 08.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Pt_1 [...]
, con ricorso depositato in data 17/02/2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Pt_1 Parte_2 contratto matrimonio a OV LA (MB) (Atto n. 23, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di OV LA (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di OV LA (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona