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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/07/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10391/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
La Giudice Claudia Gheri,
Dato atto che con ordinanza del 25.6.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del giorno 11.7.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che entrambe le parti hanno depositato le note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione dell'udienza cartolare del giorno
11.7.2025; ha emesso la sentenza di seguito estesa.
La Giudice
Claudia Gheri R.G. n. 10391/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10391/2022 promossa da:
(c.f. ), in qualità di titolare dell'omonima Azienda Parte_1 C.F._1
Agricola,
(c.f. )), entrambi elettivamente domiciliati a Brescia, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Laura Caruna, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI contro
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (c.f. e P. I.V.A. ), elettivamente domiciliata a P.IVA_1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Laura Macaluso, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 11.7.2025)
Per parte ricorrente: “Ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese (comprese eventuali CTU e CTP) e competenze professionali di lite:
In via principale di merito: - per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare la nullità ovvero annullare e/o comunque revocare
l'Ordinanza Ingiunzione n. 596 del 05.08.2022 emessa dal Direttore Amministrativo di
[...]
, mandando indenni i ricorrenti da ogni pretesa nei loro confronti;
CP_2
In via subordinata di merito:
- nel denegato e non creduto caso di superamento delle sollevate eccezioni, confermare nel minimo edittale la sanzione a carico dei ricorrenti;
In via Istruttoria, ove ritenuto dal Giudice:
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, in data 15.06.2020, la ditta ha ricevuto 860kg di sottoprodotti di Controparte_3 origine animale e prodotti derivati provenienti dall'azienda agricola di Chiari Parte_1
(BS), come da doc. 7 che si rammostra al teste;
2) Vero che il lotto di cui al precedente capitolo, prima dell'ingresso nelle linee di lavorazione di
, è stato sottoposto a controllo qualità, in esito al quale non è stata riscontrata Controparte_3 presenza di sottoprodotti diversi dalla categoria 2;
3) Vero che i sottoprodotti di cui al capitolo 1 vengono dapprima sottoposti a un procedimento di estrazione della componente grassa, destinata ad alimentare un motore per la produzione di energia elettrica, mentre la restante parte viene essiccata e triturata per essere utilizzata come elemento miscelante nella produzione di fertilizzanti;
4) Vero che il lotto di cui al precedente capitolo 1 è stato lavorato insieme ad altri provenienti da diverse ditte;
5) Vero che il cane con microchip n. 380260002629982 era di proprietà personale del sig.
[...]
; Tes_1
Per parte resistente: “In via principale e nel merito:
- dichiarare l'inammissibilità degli atti e delle domande ex adverso formulate per mancanza di legittimazione attiva in capo al sig. . Parte_2
- per tutti i motivi descritti in narrativa, rigettare il ricorso e tutte le domande avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto, dato atto dell'illecito amministrativo ammesso e commesso dal sig.
, confermare la responsabilità solidale tra l' Parte_2 Parte_3
e il trasgressore e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di ingiunzione n. 596 del Parte_2
05.08.2022 e la pedissequa cartella di pagamento n. 022 2024 0018014392000 emessa dall' . Controparte_4
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di cui sopra, confermare l'ordinanza di ingiunzione n. 596 del 05.08.2022 e la pedissequa cartella di pagamento n. 022 2024 0018014392000 emessa dall'
[...] e condannare l' , in qualità di obbligato Controparte_4 Parte_3 in solido, o il trasgressore sig. al pagamento in favore dell' Parte_2 [...]
. Controparte_1
In via istruttoria: Si chiede l'interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli Parte_2 di prova:
1) Vero che in data 19.06.2020, durante il primo sopralluogo, si trovava presso l'Azienda Agricola
e stava prestando, come ogni giorno, la propria attività lavorativa? Parte_3
2) Vero che in data 20.06.2020, durante il secondo sopralluogo, era presente anche il sig. Parte_1
?
[...]
3) Vero che in quell'occasione sia Lei che il sig. dichiaravate che il cane era stato Parte_1 sepolto, disseppellito e riposto nella cella frigorifera dei suini morti e placente morte per il successivo smaltimento?
4) Vero che, durante le sue funzioni lavorative, ha libero accesso ad ogni locale dell'Azienda
Agricola, compresa la cella frigorifera?
5) Vero che, all'interno dell'Azienda, si occupa anche delle operazioni di smaltimento?
6) Vero che lavora quotidianamente presso l'Azienda Agricola di ?”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.9.2022, in qualità di titolare dell'omonima azienda Parte_1 agricola, e proponevano opposizione avverso l'ordinanza n. 596 del 5.8.2022, Parte_2
Contr emanata dalla (da ora innanzi, per brevità, di Brescia, Controparte_5 notificata al primo in data 22.8.2022 e al secondo in data 16.1.2023, che aveva ingiunto loro di pagare, in solido, la somma complessiva di € 10.020,00 (€ 10.000,00 a titolo di sanzione ed € 20,00
a titolo di spese del procedimento) per avere, in violazione dell'art. 12, paragrafo 1, del
Regolamento CE 1069/2009, smaltito una carcassa di cane appartenente alla categoria 1 assieme ai suini morti appartenenti alla categoria 2 in data 23.6.2020 presso l'azienda agricola, in particolare, in qualità di trasgressore principale, e in qualità di obbligato in Parte_2 Parte_1 solido come proprietario della cosa che servì a commettere la violazione e come titolare dell'impresa il cui dipendente aveva commesso la violazione nell'esercizio delle proprie incombenze ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, della legge 689/1981.
I ricorrenti sostenevano, in primo luogo, che non potesse predicarsi la responsabilità solidale di perché il trasgressore principale, (padre di lui), non era Parte_1 Parte_2 dipendente della sua azienda agricola, ma semplice coadiutore familiare ai sensi dell'art. 230-bis Contr c.c., e l' non aveva dimostrato che l'illecito fosse stato da costui commesso nello svolgimento di incombenze demandategli dal titolare dell'azienda, né con la consapevolezza di quest'ultimo. In secondo luogo, i ricorrenti sostenevano la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata rispetto a cui non erano mai stati notificati né l'ordinanza né il verbale di accertamento Parte_2 dell'illecito del 23.6.2020.
I ricorrenti contestavano, infine, la stessa sussistenza dell'offensività dell'illecito rispetto alla salute umana e animale, bene giuridico tutelato dalle norme violate, considerate le profonde trasformazioni subite dalle carcasse animali, delle quali una soltanto canina, smaltite prima che queste fossero reimmesse sul mercato sotto forma di prodotti derivati.
La parte ricorrente, quindi, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con sospensione, in via preliminare, della sua efficacia esecutiva, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio con la controparte, che si costituiva ritualmente nel subprocedimento cautelare, con ordinanza del 31.1.2025 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Nel giudizio di merito si costituiva tardivamente in giudizio l' per eccepire, in via CP_2 preliminare, il difetto di legittimazione attiva di in quanto la notifica Parte_2 dell'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe avvenuta il 16.1.2023, successivamente al deposito del ricorso (avvenuto il 20.9.2022), e, nel merito, per ribadire la sussistenza dell'illecito, il cui grado di offensività era irrilevante, la pacifica commissione dello stesso ad opera di cui Parte_2 erano stati correttamente notificati sia l'ordinanza ingiunzione opposta che il verbale di accertamento dell'illecito, l'irrilevanza della distinzione fra dipendente e coadiutore familiare ai fini della responsabilità solidale del titolare dell'impresa di cui all'art. 6, comma 3, della legge
689/1981, nonché la mancata prova, ad opera di del fatto che la cosa che servì per Parte_1 commettere l'illecito, di sua proprietà (ossia la cella frigorifera in cui si trovavano le carcasse di animali smaltiti insieme), fosse stata utilizzata contro la sua volontà, anche perché, dal verbale di sopralluogo del 20.6.2020, egli stesso, insieme a aveva dichiarato che la carcassa Parte_2 del cane era stata disseppellita e collocata nella cella frigorifera dei suini morti per il successivo smaltimento.
La resistente, quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale dopo il rigetto delle prove orali articolare dalle parti.
All'udienza di discussione, svoltasi in data 11.7.2025 in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice, a scioglimento della riserva assunta con il decreto di fissazione dell'udienza, redigeva la sentenza di seguito estesa.
*** Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente, deve precisarsi che ha legittimazione attiva rispetto alla Parte_2 proposizione del ricorso, in quanto la legittimazione non è un presupposto, bensì una condizione dell'azione diretta all'ottenimento da parte del Giudice di una qualsiasi pronuncia di merito, pertanto, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, circostanza soddisfatta nel caso di specie, in quanto la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 16.1.2023 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo della resistente).
In ogni caso, è evidente che sussista legittimazione attiva in capo al destinatario di un'ordinanza ingiunzione produttiva di effetti nei suoi confronti, di talché l'eccezione formulata sul punto dalla Contr resistente appare, oltreché infondata, anche strumentale.
Nel merito, l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di è invalida in quanto Parte_2 non preceduta da regolare notifica del verbale di accertamento dell'illecito, in violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, secondo cui la violazione deve essere contestata, immediatamente o entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (per i residenti in Italia) o di trecentosessanta giorni dall'accertamento (per i residenti all'estero), tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della sanzione, e l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, come ribadito anche dalla giurisprudenza: “in tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza- ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio”
(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 5400/2006).
La parte resistente, infatti, non ha dato prova documentale della corretta notifica del verbale di accertamento dell'illecito al trasgressore principale, anzi, all'udienza del 31.1.2025, fissata nell'ambito del subprocedimento di sospensiva, l'Avv. Macaluso, per “conferma che CP_2 la notifica del verbale di accertamento a è stata fatta all'indirizzo pec della ditta Parte_2 individuale ”, ossia a soggetto distinto dal trasgressore principale, a differenza Parte_3 della notifica dell'ordinanza ingiunzione, che è stata fatta correttamente a lui personalmente.
Quanto alla posizione di deve premettersi, innanzitutto, che l'estinzione Parte_1 dell'obbligazione gravante sul trasgressore principale non comporta automaticamente il venir meno di quella gravante sul corresponsabile in solido, considerata l'autonomia delle due fattispecie e la loro diversa finalità: “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l.
n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta l. n.
689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che
l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso
l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione” (cfr. Cass. civ.
Sez. Un. n. 22082/2017).
Premesso quanto sopra, si deve escludere la ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 3, della legge 689/1981, che prevede la responsabilità solidale dell'imprenditore nell'ipotesi in cui il suo dipendente abbia commesso la violazione “nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze”, circostanza che non è stata allegata nell'ordinanza ingiunzione impugnata e il cui onere della prova
è a carico dell'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa: l'ATS resistente non ha dato una simile prova, costituendosi tardivamente nel giudizio di merito e articolando, di conseguenza, richieste istruttorie inammissibili, anche per la loro irrilevanza ai fini del decidere.
Appare sussistere, invece, la responsabilità solidale di a norma dell'art. 6, comma Parte_1
1, della legge 689/1981, secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione (nel caso di specie, la cella frigorifera dove è stato posizionato il cadavere del cane insieme a quello dei suini da smaltire allevati dall'azienda agricola) è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
La norma, infatti, configura la responsabilità del proprietario come una fattispecie caratterizzata da una colpa presunta, presunzione per vincere la quale il proprietario della cosa è onerato di fornire la prova contraria.
Nel caso di specie, dalla relazione del Distretto Veterinario datata 24.6.2020 a firma del dott. Contr (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione della resistente Persona_1 pienamente utilizzabile ai fini del decidere in quanto depositata tempestivamente nel subprocedimento cautelare, mera fase all'interno dell'unico procedimento di opposizione iscritto al n. 10391/2022, e visionabile da parte degli opponenti in sede di accesso amministrativo agli atti), emerge chiaramente che fosse a conoscenza dell'avvenuto collocamento del cane Parte_1 deceduto nella cella frigorifera di proprietà della propria azienda agricola, tanto da averlo dichiarato egli stesso agli operatori (“in data 20.06.2020, al fine di chiarire in modo esauriente la dinamica dei fatti, il Distretto Veterinario di Rovato eseguiva un secondo accesso presso l'azienda Parte_2
In tale occasione erano presenti i signori e il sig. che, nello Parte_1 Parte_2 specifico, dichiaravano che il loro cane era deceduto prima del presunto evento contestato di aggressione tra cani del vicinato come regolarmente registrato in anagrafe canina e che la carcassa del cane era stata disseppellita e collocata nella cella frigorifera dei suini morti per il successivo smaltimento”, cfr. doc. n. 2 citato, pag. 2).
A fronte di questa evidenza documentale chiara, si è limitato a ribadire di essere Parte_1 estraneo ai fatti, in quanto sarebbe stato il padre, “con iniziativa del tutto Parte_2 personale” a provvedere “alla riesumazione e alla collocazione della … carcassa nel vano refrigerato dove l' stocca i suini morti in attesa di smaltimento Parte_3 mediante ditta autorizzata;
il tutto senza che il titolare dell'azienda stessa venisse di ciò informato”
(cfr. ricorso, pag. 3), senza spiegare le dichiarazioni da lui rese in sede di sopralluogo del 20.6.2020
(la relazione datata 24.6.2020 sul punto è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso), in contraddizione con quanto da lui successivamente dichiarato, e senza offrire di fornire prova contraria specifica sul punto, né in sede amministrativa, ove, nelle osservazioni ex art. 18 della legge 689/1981 presentate il 28.7.2020, si è limitato a chiedere di essere sentito ribadendo genericamente la propria estraneità alla condotta tenuta dal padre (estraneità smentita, tuttavia, dalla relazione del Distretto Veterinario menzionata, presente in atti), né in sede giudiziaria, ove non ha articolato alcuna prova orale sul punto.
Nessun dubbio, infine, vi è in merito alla sussistenza oggettiva dell'illecito, previsto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 186/2012 e consistente nello smaltimento dei prodotti appartenenti alla categoria 1 in violazione dell'art. 12, paragrafo 1, del regolamento CE 1069/2009, la cui commissione mai è stata contestata dai ricorrenti se non rispetto al profilo dell'effettiva offensività della condotta specifica tenuta da offensività in concreto, che, tuttavia, è Parte_2 irrilevante ai fini della configurazione della violazione.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta quanto alla posizione di mentre Parte_2 rigettata con riferimento alla posizione di con conseguente annullamento Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata limitatamente alla parte in cui si rivolge al primo, e conferma della stessa nella parte in cui si rivolge al secondo soggetto, peraltro irrogandogli la sanzione minima, e, quindi, non ulteriormente riducibile. La reciprocità della soccombenza induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
1) ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n. 596 del 5.8.2022, emanata dalla
[...]
nella parte in cui è diretta nei confronti di Controparte_6 Parte_2
2) CONFERMA l'ordinanza menzionata al punto 1) del dispositivo della presente sentenza nella parte in cui è diretta nei confronti di in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola;
3) DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Brescia, 12.7.2025
La Giudice
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 D.M. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
La Giudice Claudia Gheri,
Dato atto che con ordinanza del 25.6.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del giorno 11.7.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che entrambe le parti hanno depositato le note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione dell'udienza cartolare del giorno
11.7.2025; ha emesso la sentenza di seguito estesa.
La Giudice
Claudia Gheri R.G. n. 10391/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10391/2022 promossa da:
(c.f. ), in qualità di titolare dell'omonima Azienda Parte_1 C.F._1
Agricola,
(c.f. )), entrambi elettivamente domiciliati a Brescia, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Laura Caruna, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI contro
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (c.f. e P. I.V.A. ), elettivamente domiciliata a P.IVA_1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Laura Macaluso, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 11.7.2025)
Per parte ricorrente: “Ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese (comprese eventuali CTU e CTP) e competenze professionali di lite:
In via principale di merito: - per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare la nullità ovvero annullare e/o comunque revocare
l'Ordinanza Ingiunzione n. 596 del 05.08.2022 emessa dal Direttore Amministrativo di
[...]
, mandando indenni i ricorrenti da ogni pretesa nei loro confronti;
CP_2
In via subordinata di merito:
- nel denegato e non creduto caso di superamento delle sollevate eccezioni, confermare nel minimo edittale la sanzione a carico dei ricorrenti;
In via Istruttoria, ove ritenuto dal Giudice:
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, in data 15.06.2020, la ditta ha ricevuto 860kg di sottoprodotti di Controparte_3 origine animale e prodotti derivati provenienti dall'azienda agricola di Chiari Parte_1
(BS), come da doc. 7 che si rammostra al teste;
2) Vero che il lotto di cui al precedente capitolo, prima dell'ingresso nelle linee di lavorazione di
, è stato sottoposto a controllo qualità, in esito al quale non è stata riscontrata Controparte_3 presenza di sottoprodotti diversi dalla categoria 2;
3) Vero che i sottoprodotti di cui al capitolo 1 vengono dapprima sottoposti a un procedimento di estrazione della componente grassa, destinata ad alimentare un motore per la produzione di energia elettrica, mentre la restante parte viene essiccata e triturata per essere utilizzata come elemento miscelante nella produzione di fertilizzanti;
4) Vero che il lotto di cui al precedente capitolo 1 è stato lavorato insieme ad altri provenienti da diverse ditte;
5) Vero che il cane con microchip n. 380260002629982 era di proprietà personale del sig.
[...]
; Tes_1
Per parte resistente: “In via principale e nel merito:
- dichiarare l'inammissibilità degli atti e delle domande ex adverso formulate per mancanza di legittimazione attiva in capo al sig. . Parte_2
- per tutti i motivi descritti in narrativa, rigettare il ricorso e tutte le domande avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto, dato atto dell'illecito amministrativo ammesso e commesso dal sig.
, confermare la responsabilità solidale tra l' Parte_2 Parte_3
e il trasgressore e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di ingiunzione n. 596 del Parte_2
05.08.2022 e la pedissequa cartella di pagamento n. 022 2024 0018014392000 emessa dall' . Controparte_4
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di cui sopra, confermare l'ordinanza di ingiunzione n. 596 del 05.08.2022 e la pedissequa cartella di pagamento n. 022 2024 0018014392000 emessa dall'
[...] e condannare l' , in qualità di obbligato Controparte_4 Parte_3 in solido, o il trasgressore sig. al pagamento in favore dell' Parte_2 [...]
. Controparte_1
In via istruttoria: Si chiede l'interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli Parte_2 di prova:
1) Vero che in data 19.06.2020, durante il primo sopralluogo, si trovava presso l'Azienda Agricola
e stava prestando, come ogni giorno, la propria attività lavorativa? Parte_3
2) Vero che in data 20.06.2020, durante il secondo sopralluogo, era presente anche il sig. Parte_1
?
[...]
3) Vero che in quell'occasione sia Lei che il sig. dichiaravate che il cane era stato Parte_1 sepolto, disseppellito e riposto nella cella frigorifera dei suini morti e placente morte per il successivo smaltimento?
4) Vero che, durante le sue funzioni lavorative, ha libero accesso ad ogni locale dell'Azienda
Agricola, compresa la cella frigorifera?
5) Vero che, all'interno dell'Azienda, si occupa anche delle operazioni di smaltimento?
6) Vero che lavora quotidianamente presso l'Azienda Agricola di ?”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.9.2022, in qualità di titolare dell'omonima azienda Parte_1 agricola, e proponevano opposizione avverso l'ordinanza n. 596 del 5.8.2022, Parte_2
Contr emanata dalla (da ora innanzi, per brevità, di Brescia, Controparte_5 notificata al primo in data 22.8.2022 e al secondo in data 16.1.2023, che aveva ingiunto loro di pagare, in solido, la somma complessiva di € 10.020,00 (€ 10.000,00 a titolo di sanzione ed € 20,00
a titolo di spese del procedimento) per avere, in violazione dell'art. 12, paragrafo 1, del
Regolamento CE 1069/2009, smaltito una carcassa di cane appartenente alla categoria 1 assieme ai suini morti appartenenti alla categoria 2 in data 23.6.2020 presso l'azienda agricola, in particolare, in qualità di trasgressore principale, e in qualità di obbligato in Parte_2 Parte_1 solido come proprietario della cosa che servì a commettere la violazione e come titolare dell'impresa il cui dipendente aveva commesso la violazione nell'esercizio delle proprie incombenze ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, della legge 689/1981.
I ricorrenti sostenevano, in primo luogo, che non potesse predicarsi la responsabilità solidale di perché il trasgressore principale, (padre di lui), non era Parte_1 Parte_2 dipendente della sua azienda agricola, ma semplice coadiutore familiare ai sensi dell'art. 230-bis Contr c.c., e l' non aveva dimostrato che l'illecito fosse stato da costui commesso nello svolgimento di incombenze demandategli dal titolare dell'azienda, né con la consapevolezza di quest'ultimo. In secondo luogo, i ricorrenti sostenevano la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata rispetto a cui non erano mai stati notificati né l'ordinanza né il verbale di accertamento Parte_2 dell'illecito del 23.6.2020.
I ricorrenti contestavano, infine, la stessa sussistenza dell'offensività dell'illecito rispetto alla salute umana e animale, bene giuridico tutelato dalle norme violate, considerate le profonde trasformazioni subite dalle carcasse animali, delle quali una soltanto canina, smaltite prima che queste fossero reimmesse sul mercato sotto forma di prodotti derivati.
La parte ricorrente, quindi, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con sospensione, in via preliminare, della sua efficacia esecutiva, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio con la controparte, che si costituiva ritualmente nel subprocedimento cautelare, con ordinanza del 31.1.2025 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Nel giudizio di merito si costituiva tardivamente in giudizio l' per eccepire, in via CP_2 preliminare, il difetto di legittimazione attiva di in quanto la notifica Parte_2 dell'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe avvenuta il 16.1.2023, successivamente al deposito del ricorso (avvenuto il 20.9.2022), e, nel merito, per ribadire la sussistenza dell'illecito, il cui grado di offensività era irrilevante, la pacifica commissione dello stesso ad opera di cui Parte_2 erano stati correttamente notificati sia l'ordinanza ingiunzione opposta che il verbale di accertamento dell'illecito, l'irrilevanza della distinzione fra dipendente e coadiutore familiare ai fini della responsabilità solidale del titolare dell'impresa di cui all'art. 6, comma 3, della legge
689/1981, nonché la mancata prova, ad opera di del fatto che la cosa che servì per Parte_1 commettere l'illecito, di sua proprietà (ossia la cella frigorifera in cui si trovavano le carcasse di animali smaltiti insieme), fosse stata utilizzata contro la sua volontà, anche perché, dal verbale di sopralluogo del 20.6.2020, egli stesso, insieme a aveva dichiarato che la carcassa Parte_2 del cane era stata disseppellita e collocata nella cella frigorifera dei suini morti per il successivo smaltimento.
La resistente, quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale dopo il rigetto delle prove orali articolare dalle parti.
All'udienza di discussione, svoltasi in data 11.7.2025 in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice, a scioglimento della riserva assunta con il decreto di fissazione dell'udienza, redigeva la sentenza di seguito estesa.
*** Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente, deve precisarsi che ha legittimazione attiva rispetto alla Parte_2 proposizione del ricorso, in quanto la legittimazione non è un presupposto, bensì una condizione dell'azione diretta all'ottenimento da parte del Giudice di una qualsiasi pronuncia di merito, pertanto, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, circostanza soddisfatta nel caso di specie, in quanto la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 16.1.2023 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo della resistente).
In ogni caso, è evidente che sussista legittimazione attiva in capo al destinatario di un'ordinanza ingiunzione produttiva di effetti nei suoi confronti, di talché l'eccezione formulata sul punto dalla Contr resistente appare, oltreché infondata, anche strumentale.
Nel merito, l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di è invalida in quanto Parte_2 non preceduta da regolare notifica del verbale di accertamento dell'illecito, in violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, secondo cui la violazione deve essere contestata, immediatamente o entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (per i residenti in Italia) o di trecentosessanta giorni dall'accertamento (per i residenti all'estero), tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della sanzione, e l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, come ribadito anche dalla giurisprudenza: “in tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza- ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio”
(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 5400/2006).
La parte resistente, infatti, non ha dato prova documentale della corretta notifica del verbale di accertamento dell'illecito al trasgressore principale, anzi, all'udienza del 31.1.2025, fissata nell'ambito del subprocedimento di sospensiva, l'Avv. Macaluso, per “conferma che CP_2 la notifica del verbale di accertamento a è stata fatta all'indirizzo pec della ditta Parte_2 individuale ”, ossia a soggetto distinto dal trasgressore principale, a differenza Parte_3 della notifica dell'ordinanza ingiunzione, che è stata fatta correttamente a lui personalmente.
Quanto alla posizione di deve premettersi, innanzitutto, che l'estinzione Parte_1 dell'obbligazione gravante sul trasgressore principale non comporta automaticamente il venir meno di quella gravante sul corresponsabile in solido, considerata l'autonomia delle due fattispecie e la loro diversa finalità: “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l.
n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta l. n.
689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che
l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso
l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione” (cfr. Cass. civ.
Sez. Un. n. 22082/2017).
Premesso quanto sopra, si deve escludere la ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 3, della legge 689/1981, che prevede la responsabilità solidale dell'imprenditore nell'ipotesi in cui il suo dipendente abbia commesso la violazione “nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze”, circostanza che non è stata allegata nell'ordinanza ingiunzione impugnata e il cui onere della prova
è a carico dell'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa: l'ATS resistente non ha dato una simile prova, costituendosi tardivamente nel giudizio di merito e articolando, di conseguenza, richieste istruttorie inammissibili, anche per la loro irrilevanza ai fini del decidere.
Appare sussistere, invece, la responsabilità solidale di a norma dell'art. 6, comma Parte_1
1, della legge 689/1981, secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione (nel caso di specie, la cella frigorifera dove è stato posizionato il cadavere del cane insieme a quello dei suini da smaltire allevati dall'azienda agricola) è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
La norma, infatti, configura la responsabilità del proprietario come una fattispecie caratterizzata da una colpa presunta, presunzione per vincere la quale il proprietario della cosa è onerato di fornire la prova contraria.
Nel caso di specie, dalla relazione del Distretto Veterinario datata 24.6.2020 a firma del dott. Contr (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione della resistente Persona_1 pienamente utilizzabile ai fini del decidere in quanto depositata tempestivamente nel subprocedimento cautelare, mera fase all'interno dell'unico procedimento di opposizione iscritto al n. 10391/2022, e visionabile da parte degli opponenti in sede di accesso amministrativo agli atti), emerge chiaramente che fosse a conoscenza dell'avvenuto collocamento del cane Parte_1 deceduto nella cella frigorifera di proprietà della propria azienda agricola, tanto da averlo dichiarato egli stesso agli operatori (“in data 20.06.2020, al fine di chiarire in modo esauriente la dinamica dei fatti, il Distretto Veterinario di Rovato eseguiva un secondo accesso presso l'azienda Parte_2
In tale occasione erano presenti i signori e il sig. che, nello Parte_1 Parte_2 specifico, dichiaravano che il loro cane era deceduto prima del presunto evento contestato di aggressione tra cani del vicinato come regolarmente registrato in anagrafe canina e che la carcassa del cane era stata disseppellita e collocata nella cella frigorifera dei suini morti per il successivo smaltimento”, cfr. doc. n. 2 citato, pag. 2).
A fronte di questa evidenza documentale chiara, si è limitato a ribadire di essere Parte_1 estraneo ai fatti, in quanto sarebbe stato il padre, “con iniziativa del tutto Parte_2 personale” a provvedere “alla riesumazione e alla collocazione della … carcassa nel vano refrigerato dove l' stocca i suini morti in attesa di smaltimento Parte_3 mediante ditta autorizzata;
il tutto senza che il titolare dell'azienda stessa venisse di ciò informato”
(cfr. ricorso, pag. 3), senza spiegare le dichiarazioni da lui rese in sede di sopralluogo del 20.6.2020
(la relazione datata 24.6.2020 sul punto è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso), in contraddizione con quanto da lui successivamente dichiarato, e senza offrire di fornire prova contraria specifica sul punto, né in sede amministrativa, ove, nelle osservazioni ex art. 18 della legge 689/1981 presentate il 28.7.2020, si è limitato a chiedere di essere sentito ribadendo genericamente la propria estraneità alla condotta tenuta dal padre (estraneità smentita, tuttavia, dalla relazione del Distretto Veterinario menzionata, presente in atti), né in sede giudiziaria, ove non ha articolato alcuna prova orale sul punto.
Nessun dubbio, infine, vi è in merito alla sussistenza oggettiva dell'illecito, previsto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 186/2012 e consistente nello smaltimento dei prodotti appartenenti alla categoria 1 in violazione dell'art. 12, paragrafo 1, del regolamento CE 1069/2009, la cui commissione mai è stata contestata dai ricorrenti se non rispetto al profilo dell'effettiva offensività della condotta specifica tenuta da offensività in concreto, che, tuttavia, è Parte_2 irrilevante ai fini della configurazione della violazione.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta quanto alla posizione di mentre Parte_2 rigettata con riferimento alla posizione di con conseguente annullamento Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata limitatamente alla parte in cui si rivolge al primo, e conferma della stessa nella parte in cui si rivolge al secondo soggetto, peraltro irrogandogli la sanzione minima, e, quindi, non ulteriormente riducibile. La reciprocità della soccombenza induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
1) ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n. 596 del 5.8.2022, emanata dalla
[...]
nella parte in cui è diretta nei confronti di Controparte_6 Parte_2
2) CONFERMA l'ordinanza menzionata al punto 1) del dispositivo della presente sentenza nella parte in cui è diretta nei confronti di in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola;
3) DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Brescia, 12.7.2025
La Giudice
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 D.M. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209