Articolo 12 della Legge 13 maggio 1985, n. 198
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 maggio 1985
Art. 12.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per lire 200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "difesa del suolo".
All'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge per l'anno 1985 e di lire 30 miliardi per ciascuno dei quattro anni successivi, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1955 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni e integrazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 maggio 1985