Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 470 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Federica Romano) Parte_1
appellante
E
Controparte_1
(avv. Maria Concetta Bianco) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Rivendicazioni salariali e risarcimento del danno da perdita dell'indennità NASPI.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Lamezia Terme del 3.11.2020, l'insegnante della scuola dell'infanzia , che ha lavorato con contratto di lavoro a tempo Parte_1
parziale alle dipendenze dell'associazione appellata dal 6.4.2012 al 6.8.2018, ha rivendicato: 1) le retribuzioni che essa non le ha pagato nei mesi da novembre 2017 a giugno 2018, durante i quali ha lavorato per dieci ore alla settimana;
2) le tredicesime e
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3) il risarcimento del danno da mancata percezione della indennità NASPI, che “non ha ottenuto” a causa delle dimissioni che è stata indotta a rassegnare con la promessa che avrebbe ricevuto le retribuzioni impagate e sarebbe stata riassunta.
2. Il tribunale ha rigettato le sue rivendicazioni e ha posto a suo carico le spese di lite, perché ha ritenuto:
1) che la prova dei pagamenti eccepiti dall'associazione, sebbene non possa desumersi dalle buste paga che la ricorrente ha sottoscritto solo per ricevuta, si evince dalle concordanti risultanze istruttorie e, più precisamente, dalle deposizioni dei testimoni escussi, i quali hanno riferito che gli stipendi e i ratei di tredicesima venivano corrisposti in contanti, e dalla documentata circostanza che tali pagamenti risultano annotati, in misura coincidente con gli importi netti delle buste paga della ricorrente, su una nota spese dell'associazione da cui si inferisce, altresì, che solo dal mese di giugno del 2018 gli stipendi sono stati corrisposti mediante bonifico;
2) che nell'anno 2017, la ricorrente non ha maturato il diritto alla tredicesima perché ha fruito di congedo, ai sensi dell'art. 42, c. 5, del d.lgs. 151/2001, per assistere il figlio disabile;
3) che la quattordicesima mensilità non le spetta perché non è prevista dal contratto collettivo di lavoro applicato al suo rapporto;
4) che è da escludere che la ricorrente sia stata costretta a dimettersi e che l'errore in cui lamenta di essere incorsa è irrilevante perché “non riguarda la natura o gli effetti dell'atto compiuto” e, comunque, perché essa “non ha agito al fine di invalidare l'atto risolutivo delle dimissioni”. Ciò impedisce di riconoscerle il diritto alla indennità che lamenta di non aver percepito a causa della condotta imputabile alla datrice di lavoro, ma alla quale non avrebbe comunque potuto aspirare “stante l'assenza del presupposto dell'involontarietà della cessazione del rapporto”.
3. La ricorrente impugna il primo e il quarto dei capi della decisione dianzi elencati, per i motivi che di seguito si riassumono e si esaminano.
4. Nella resistenza dell'associazione appellata, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.
Pag. 2 di 6 DIRITTO
5. L'appello è fondato per quanto di ragione.
6. Preliminarmente, si rileva che non formano oggetto di censura le statuizioni di diniego degli importi che la ricorrente aveva rivendicato a titolo (a) di tredicesima mensilità per l'anno 2017 e (b) di quattordicesima mensilità per gli anni dal 2015 al 2017.
Le motivazioni con cui il tribunale ha disatteso le relative domande non trovano nell'atto di appello alcuna specifica ed argomentata confutazione1. Pertanto, quelle statuizioni vanno confermate proprio perché non impugnate.
7. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente addebita al tribunale di aver erroneamente ritenuto provato il pagamento delle spettanze retributive che lei invece lamenta di non aver percepito. In particolare, lamenta, da un canto, che il tribunale abbia fatto inammissibilmente ricorso alla prova presuntiva del pagamento, sebbene non ne ricorressero i presupposti;
d'altro canto, che abbia dato credito a testimonianze contrastanti e smentite da quello stesso promemoria contabile dell'associazione convenuta, a cui il tribunale ha erroneamente attribuito valore probatorio.
8. Il motivo è fondato perché – ribadito, d'accordo con il tribunale, che le buste paga sottoscritte solo per ricevuta dalla lavoratrice sono inidonee a provare il pagamento dei relativi importi2 – la prova del pagamento, nel caso di specie, non può desumersi:
a) né dalla nota spese che l'associazione ha unilateralmente predisposto, in quanto a nessuno è dato precostituirsi prove di fatti a sé favorevoli3. Le registrazioni dei pagamenti che il datore annota sui propri registri non sono quindi idonee a dimostrarne l'effettiva
Pag. 3 di 6 esecuzione, perché esse, al più, posso fare prova contro di lui e non a suo vantaggio (arg. ex art. 2709 c.c.);
b) né dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, in quanto nessuno di essi ha riferito di essere stato presente quando la ricorrente percepiva lo stipendio e, dunque, di aver assistito alla corresponsione degli importi che essa invece lamenta di non aver mai ricevuto. Non può pertanto ritenersi che anche per lei, nel periodo in contesa, siano valse le modalità di corresponsione degli stipendi di cui hanno beneficiato gli altri.
9. Deve pertanto convenirsi che entrambi gli elementi su cui ha fatto leva il ragionamento presuntivo del tribunale, benché concordanti, non hanno quei caratteri di gravità e univocità4 che, ai sensi dell'art. 2727 c.c., sarebbero stati invece necessari per poterli adoperare quali indici presuntivi dell'intervenuta estinzione delle obbligazioni retributive gravanti sull'appellata5.
10. Non essendo stato dunque provato il pagamento delle retribuzioni mensili che la ricorrente rivendica, l'appellata va condannata a corrisponderle gli importi netti che, alla stregua delle buste paga di quegli stessi mesi, ammontano a complessivi 3.575 euro.
11. La liquidazione del dovuto è operata al netto perché:
a) in questa misura è stata rivendicata dalla ricorrente, così come rivela il raffronto tra gli importi che ha indicato a pagina 2 del ricorso introduttivo con gli importi delle buste paga che ha allegato;
Pag. 4 di 6 b) non è stato dedotto che le trattenute contributive e fiscali, risultanti dalle medesime buste paga, non siano state ritualmente e tempestivamente versate agli enti pubblici cui competono in relazione al rapporto di lavoro regolarmente instaurato e ad essi noto;
c) ed il versamento dei contributi, in effetti, risulta dall'estratto conto previdenziale che la ricorrente ha prodotto,
12. L'importo dovrà essere maggiorato, ex art. 429 c.p.c., di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole frazioni del credito al soddisfo.
13. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di aver ritenuto inutilizzabile, perché tardivamente prodotta, la registrazione audio che aveva depositato al fine di dimostrare che era stata indotta a dimettersi. Ne rivendica invece l'acquisizione in forza dei poteri istruttori officiosi che imputa al tribunale di non aver esercitato, e ciò anche in considerazione del fatto che il contenuto di quella registrazione,
e dunque delle false promesse con cui denuncia di essere stata convinta a rassegnare le dimissioni, era stato ritualmente allegato nel ricorso introduttivo e non era contestato da controparte.
14. Il motivo è infondato per tre ordini alternativi di ragioni, ossia:
a) perché è assorbente la constatazione che la ricorrente non ha documentato di aver mai formulato al competente ente previdenziale la domanda di accesso all'indennità che lamenta di non aver percepito. Non può dunque attribuire al datore di lavoro la responsabilità della sua mancata erogazione;
b) perché, del resto, l'errore cha lamenta di aver commesso nel confidare nelle promesse che la datrice di lavoro non ha poi mantenuto cade sui motivi delle sue dimissioni e non le rende involontarie: ciò che, nella sua prospettiva, le ha impedito di accedere alla prestazione previdenziale6;
c) perché, in realtà, la volontarietà delle dimissioni non osta, di per sé sola, alla fruizione di quella stessa prestazione, la quale compete anche qualora le dimissioni siano
Pag. 5 di 6 rassegnate per giusta causa7. Sicché non è rilevante che, nella specie, la ricorrente sia stata indotta, come sostiene, a dimettersi, in quanto ciò non le avrebbe comunque impedito di ottenere l'indennità che lamenta perduta e che invece avrebbe potuto rivendicare proprio in ragione del perdurante inadempimento retributivo di controparte8.
15. L'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale delle rivendicazioni azionate giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite e non del solo grado di appello così come invece, per mero refuso, si legge in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 11/05/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 74/2023, pubblicata in data 30/03/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata a pagare all'appellante l'importo netto delle buste paga non percepite da novembre 2017 a maggio 2018, pari a complessivi 3.575 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 20/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice …”. 2 Cass. 10306/2018: “La sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi indicata, sicché la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti”. 3 Cfr. Cass. n. 5296/1980 e n. 10695/1999, per l'affermazione del “principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso”. 4 In dottrina: “Ciò che la legge richiede … è … la univocità di conclusioni a cui spingono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti”. 5 Cass. 482/1972: “Il giudizio fondato sulle presunzioni, che trova applicazione nelle situazioni di insufficienza delle prove dirette, consiste in una inferenza (o nesso di dipendenza coerente) da fatti noti a fatti ignorati sulla base della probabilità di un certo tipo di connessione tra fatti. La non piena coerenza logico-dimostrativa dell'inferenza presuntiva rende necessario in sede di utilizzazione giudiziaria delle presunzioni sia il riferimento a premesse gravi, precise e concordanti, sia la valutazione globale della loro sufficienza, sia l'univocità della conclusione rispetto alle premesse con esclusione di conclusioni alternative”. Cass. 27266/2023: “In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito”. 6 Cass. 23039/2024: “In tema di assicurazione contro la disoccupazione, la perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro, sicché tale ipotesi ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale, non essendovi alcuna differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un accordo consensuale, salvo risulti provato che la sua adesione alla proposta risolutiva, sia intervenuta in presenza di una giusta causa di recesso”. 7 Cfr. Corte Cost. 269/2002. In dottrina: “Anche ai sensi della nuova disciplina restano esclusi dalla protezione i lavoratori la cui disoccupazione dipenda da dimissioni, salvo che, ovviamente, si tratti di dimissioni per giusta causa, le quali, in quanto sostanzialmente indotte (art. 2119, 1° comma, c.c.), equivalgono al licenziamento”. 8 Cass. 5146/1998: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso ...".