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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1905 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA MEDICI , N. C.F._1
252 98076 SANT'AGATA DI IL ITALIA presso lo studio dell'Avv.
NOTARO TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 978/2012 il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro riconosceva a il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. Parte_1
1 L. n. 222/1984, con decorrenza 1.1.2008.
L'appello proposto dall' veniva rigettato dalla Corte d'Appello di CP_1
Messina con sentenza n. 304/2014, depositata il 27.2.2014, confermativa del diritto del ricorrente alla prestazione, sentenza rimasta incontestata e passata in giudicato.
In prossimità della scadenza del terzo triennio, il ricorrente presentava in data 23.1.2014 domanda amministrativa di conferma dell'assegno ordinario di invalidità. L , con provvedimento del 19.2.2014, rigettava l'istanza per CP_1 asserita carenza del requisito sanitario, revocando il beneficio.
Esperito infruttuosamente il ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale, il ricorrente proponeva ricorso ex art. 445-bis c.p.c. (R.G.
1730/2016), chiedendo l'accertamento del permanere delle condizioni sanitarie già riconosciute in sede giudiziale e la conseguente conferma dell'assegno.
Nel corso dell'ATP veniva nominato CTU il dott. il Persona_1 quale, all'esito di accurato esame obiettivo e valutazione della documentazione sanitaria, diagnosticava:
“esiti di artroprotesi ginocchio sinistro in paziente con grave gonartrosi del ginocchio controlaterale, artrosi con limitazione funzionale della spalla sinistra e destra in paziente già operato, obesità di I grado, cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA, note d'ansia in paziente depresso”, ritenendo tali patologie idonee a determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente.
Nel progetto di relazione il CTU ancorava il raggiungimento dei requisiti invalidanti “anamnesticamente” alla data del ricorso amministrativo;
successivamente, richiamato dal Giudice a rispondere alle contestazioni difensive, precisando “per mero errore materiale” tale indicazione, faceva decorrere il requisito invalidante dalla data del ricorso giudiziario (23.6.2016), senza tuttavia svolgere un espresso raffronto tra la situazione sanitaria accertata nel giudizio definito con sentenza n. 978/2012 – confermata dalla Corte d'Appello – e quella esistente alla data della revoca dell'assegno.
La difesa del ricorrente formulava formale dichiarazione di dissenso, eccependo la nullità della consulenza per omessa risposta al quesito nella parte relativa al raffronto comparativo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revoca o mancata conferma dell'assegno ordinario già riconosciuto con sentenza passata in giudicato, e chiedeva il rinnovo delle operazioni peritali con sostituzione del consulente.
Instaurato il giudizio di merito ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. (R.G.
1905/2019), ha chiesto: Parte_1 l'accertamento del diritto alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dalla domanda di conferma del 23.1.2014, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori, e CP_1 delle spese di lite.
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e aderendo CP_1 integralmente alle conclusioni del CTU ritenute immuni da censure. Per_1
DIRITTO
L'assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall'art. 1 L. n. 222/1984, che lo riconosce all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente a meno di un terzo. L'art. 9 della stessa legge attribuisce all' il potere di sottoporre il titolare a visite di CP_1 revisione e di revocare la prestazione nei casi di accertato venir meno del requisito sanitario.
Quando, come nel caso in esame, il diritto alla prestazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che tale giudicato copre l'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo-assicurativo e stato invalidante), sicché la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione se non in presenza di un effettivo mutamento dello stato di fatto.
In particolare, è stato precisato che, allorché venga in contestazione la legittimità della revoca o della mancata conferma dell'assegno disposta dall' , CP_1 il giudice deve procedere:
“al raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della revoca, per verificare se vi sia stato un effettivo miglioramento nello stato di salute dell'assicurato o comunque un recupero della capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini” (Cass. 7.11.2011, n. 23082; Cass. 15.10.2015, n. 20834; da ultimo
Cass. 28.10.2020, n. 23752). L'Ordinanza n. 23752/2020 ha ulteriormente ribadito che, in tale giudizio, il raffronto comparativo costituisce il nucleo essenziale dell'indagine e che il riconoscimento giudiziale precedente vincola l'accertamento successivo, salvo prova di un effettivo miglioramento o riadattamento lavorativo.
Ne deriva che: il giudicato formatosi sulle sentenze n. 978/2012 del Tribunale di Patti e n.
304/2014 della Corte d'Appello di Messina vincola l'accertamento in ordine all'esistenza del requisito sanitario alla data 1.1.2008 e per i trienni successivi confermati;
incombe sull' l'onere di allegare e provare, anche tramite CTU, che, CP_1 alla data della visita di revisione conclusasi con la revoca del 19.2.2014, sia intervenuto un effettivo miglioramento delle condizioni di salute del ricorrente o un recupero della capacità di guadagno.
Il CTU ha svolto un esame anamnestico, obiettivo e documentale Per_1 puntuale, giungendo a diagnosticare plurime patologie di natura cronico- degenerativa, a carico dell'apparato osteo-articolare (esiti di artroprotesi di ginocchio sinistro con grave gonartrosi controlaterale, rilevanti esiti artrosici della spalla bilaterale), apparato cardiovascolare (cardiopatia ipertensiva in II classe
NYHA), respiratorio (respiro aspro diffuso), oltre a obesità di I grado e stato ansioso-depressivo.
Lo stesso consulente ha espressamente affermato che tali patologie, nel loro complesso, “riducono a meno di un terzo la capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente”, ritenendo dunque sussistente il requisito sanitario ex art. 1 L. 222/1984.
L'eccezione difensiva di nullità della CTU – per omessa risposta al quesito nella parte relativa alla comparazione con la precedente situazione sanitaria – coglie nel segno solo in parte.
È fondato il rilievo secondo cui il CTU: non ha proceduto ad una esplicita comparazione tra le infermità accertate dal precedente CTU e quelle riscontrate in sede di ATP;
Per_2 ha individuato dapprima la decorrenza del requisito invalidante nella data del ricorso amministrativo, poi, in sede di chiarimenti, nella data del ricorso giudiziario, ancorandola dunque ad atti processuali e non a un obiettivo momento di aggravamento clinico, senza adeguata motivazione medico-legale.
Tali criticità rendono la consulenza non utilizzabile nella parte in cui pretende di individuare la decorrenza del requisito invalidante, mentre non inficiano – alla luce della completezza degli accertamenti eseguiti – l'attendibilità delle conclusioni diagnostiche e del giudizio di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Secondo l'orientamento consolidato, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce prova legale e il giudice può far propria la valutazione del consulente anche solo in parte, disattendendola ove presenti lacune logiche o giuridiche, senza che ciò comporti la sua integrale nullità né imponga necessariamente la rinnovazione delle operazioni peritali ex art. 196 c.p.c., ove la documentazione in atti consenta comunque una compiuta decisione.
Nel caso di specie:
l'accertamento delle patologie e del loro impatto funzionale risulta coerente con la documentazione clinica prodotta e non è stato efficacemente smentito da parte convenuta;
i rilievi difensivi del ricorrente attengono non alla sussistenza del requisito sanitario, ma alla decorrenza individuata dal CTU e al mancato raffronto con il precedente accertamento giudiziale, profili che rientrano nella valutazione giuridica rimessa al giudice.
L'eccezione di nullità va pertanto respinta nella parte in cui mira a travolgere l'intero elaborato peritale, e va accolta solo nel senso di ritenere non vincolante la determinazione della decorrenza operata dal CTU, che sarà quindi oggetto di autonoma valutazione giudiziale.
Non sussistono, pertanto, i “gravi motivi” richiesti dall'art. 196 c.p.c. per disporre il rinnovo delle operazioni peritali con sostituzione del consulente.
Dal raffronto tra la relazione del precedente CTU – posta a base Per_2 della sentenza n. 978/2012 – e la relazione del CTU emerge una Per_1 sostanziale sovrapponibilità, se non addirittura un aggravamento, del quadro clinico del ricorrente.
Il primo CTU aveva accertato: “spondiloartrosi dorso-lombare, gonartrosi bilaterale, deficit funzionale spalla da sindrome della cuffia dei rotatori, cardiopatia ipertensiva classe NYHA
II, malattia polmonare cronica tipo bronchite, ipoacusia percettiva di medio grado, stato ansioso”.
Il CTU Calanna, alcuni anni dopo, descrive:
“esiti di artroprotesi ginocchio sinistro in paziente con grave gonartrosi del ginocchio controlaterale, artrosi con limitazione funzionale della spalla sinistra e destra, cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA con respiro aspro diffuso, obesità di I grado, stato ansioso-depressivo”.
Si tratta, con tutta evidenza, delle medesime aree anatomo-funzionali
(rachide, ginocchia, spalle, apparato respiratorio e cardiovascolare, sfera psichica) già compromesse all'epoca del primo giudizio, con l'aggiunta di interventi chirurgici (artroprotesi di ginocchio) che connotano l'evoluzione in senso ingravescente della patologia degenerativa.
Né l' ha allegato e provato alcun fatto specifico (ripresa di attività CP_1 lavorativa stabile e non usurante, compenso funzionale significativo, miglioramento documentato) che consenta di configurare un effettivo recupero di capacità lavorativa alla data della visita di revisione.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, deve pertanto ritenersi che: alla data del 23.1.2014 (domanda di conferma) e del 19.2.2014
(provvedimento di revoca), le condizioni sanitarie di non Parte_1 risultavano migliorate rispetto a quelle che avevano giustificato il riconoscimento giudiziale dell'assegno; non è stato dimostrato alcun recupero di capacità di guadagno derivante da riadattamento lavorativo in mansioni confacenti;
la revoca dell'assegno si pone, pertanto, in contrasto con il giudicato formatosi sulla precedente sentenza e con i principi affermati dalla Corte di
Cassazione in materia di revoca dell'assegno ordinario già riconosciuto con sentenza definitiva.
Ne consegue che il requisito sanitario ex art. 1 L. 222/1984 deve ritenersi permanuto alla data della domanda di conferma del 23.1.2014 e della successiva revoca. Chiarito che il diritto alla prestazione non è mai venuto meno sotto il profilo sanitario, occorre stabilire la decorrenza del ripristino.
Nel caso in esame, diversamente dalle ipotesi in cui l'assegno sia stato sospeso per mancata tempestiva domanda o per cause imputabili all'assicurato,
l'interruzione dell'erogazione è dipesa esclusivamente dalla valutazione medico- legale di non permanenza del requisito sanitario, poi rivelatasi ingiustificata. CP_1
Pertanto, in applicazione del principio per cui la revoca illegittima non può produrre effetti pregiudizievoli per l'assicurato, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla continuità della prestazione, con ripristino dell'assegno:
a decorrere dalla data del provvedimento di revoca (19.2.2014), con effetti economici dalla prima mensilità successiva (1.3.2014), secondo i criteri ordinari di decorrenza previsti dall'ordinamento previdenziale.
In tal senso va accolta la domanda di di conferma Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza quantomeno dalla revoca, restando assorbita ogni ulteriore questione sul diverso dies a quo eventualmente anteriore.
L' dovrà pertanto corrispondere al ricorrente: CP_1
i ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità dovuti dalla mensilità di marzo 2014, oltre agli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. n. 412/1991), fino all'effettivo soddisfo.
La soccombenza dell' impone la condanna dello stesso alla rifusione, CP_1 in favore del ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio e di quello di
ATP, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Teresa Notaro, se dichiarata.
Le spese di CTU, già liquidate o da liquidarsi, vanno poste definitivamente a carico dell' , quale parte soccombente. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. proposto da contro Parte_1 , ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 accerta e dichiara che è affetto da infermità tali da Parte_1 determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi dell'art. 1 L. n. 222/1984; dichiara illegittima la revoca/mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità disposta dall' con provvedimento del 19.2.2014; CP_1
2. per l'effetto, accerta e dichiara che ha diritto alla Parte_1 conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984, con decorrenza dalla data della revoca del 19.2.2014 e con effetti economici dalla mensilità di marzo 2014, sino a quanto dovuto secondo legge;
3. condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere a l'assegno ordinario di invalidità Parte_1 nella misura di legge, a decorrere dalla mensilità di marzo 2014, oltre ai ratei arretrati maturati e maturandi, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. n. 412/1991, dalle singole scadenze al saldo;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio;
5. condanna l' al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio (e del correlato giudizio di ATP), che liquida in complessivi Euro 2900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Teresa Notaro, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Patti 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo