Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 527
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché l'avviso di accertamento è stato preceduto da indici di solvibilità e indebitamento critici e dalla presenza di carichi pendenti per un importo elevato, circostanze che integrano un fondato pericolo per la riscossione e legittimano la procedura d'urgenza senza contraddittorio preventivo.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della presunzione di distribuzione utili extracontabili

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, confermando la presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale. La determinazione di un maggior reddito d'impresa in una società con quattro soci è sufficiente a integrare la presunzione. La documentazione prodotta dalla ricorrente non è stata ritenuta idonea a provare la mancata distribuzione degli utili o a escludere la sussistenza di rapporti tra i soci che giustificassero tale presunzione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 527
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 527
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo