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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente e Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1222/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032504884 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3946/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento T9B032504884/2024, anno 2018, contestando il recupero di imposte a titolo di utili extracontabili in società a stretta base sociale.
La ricorrente lamentava, innanzitutto, l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art.
6- bis della l. 212 2000.
Eccepiva, poi, l'inapplicabilità della presunzione di "società a ristretta base partecipativa", evidenziava l'assenza di familiari fra i soci, la mancata prova della partecipazione effettiva e della distribuzione degli utili.
Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi.
Osservava inoltre che l'eccezione circa l'omesso contraddittorio endoprocedimentale era infondata.
Nell'avviso di accertamento erano stati esaminati indici di solvibilità e di indebitamento che rivelavano risultati critici e superiori ai valori di soglia.
Inoltre, si riscontrava la presenza di carichi pendenti per importi pari complessivamente ad € 614.073,28, circostanza che giustificava la precedura di urgenza.
Anche il motivo riguardante l'insussistenza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili era infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
L'eccezione di omissione del contraddittorio endoprocessuale è infondata. Il secondo comma dell'art.
6-bis della l. n. 212/2000 stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Dall'avviso di accertamento sono risultati, in base all'ultimo bilancio, indici di solvibilità e di indebitamento critici, superiori ai valori di soglia. Inoltre sono stati riscontrati carichi pendenti per ruoli di importi complessivamente pari ad € 614.073,28, circostanza che integra e costituisce in concreto un fondato pericolo per la riscossione. Di qui la legittima notifica, immediata, dell'avviso di accertamento, non precedeuto da un invito al contraddittorio.
Anche il motivo riguardante l'insussistenza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili non può essere condiviso.
Nel caso in esame la ricorrente ha prestato acquiescenza all'avviso di accertamento T9B032504872/2024, anno d'imposta 2018, nel quale si contestava alla Ricorrente_1 srl l'indebita deduzione di costi ed ai fini IVA l'indebita detrazione, documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con accertamento di un maggior reddito di impresa di € 173.000,00 e di un maggior valore della produzione netta.
E' certa la produzione di utili extrabilancio, e in ordine alla distribuzione degli stessi ai soci opera pienamente la presunzione giurisprudenziale secondo cui nelle società di capitali la ristretta base sociale legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. L'avviso di accertamento impugnato T9B032504884/2024 consegue all'avviso di accertamento
T9B032504872/2024 a cui la ricorrente ha contestato optando per la definizione in 16 rate.
L'atto è stato definito e l'Ufficio ha accertato nei confronti dei quattro soci la distribuzione di utili extracontabili e l'omesso versamento delle ritenute su tali magggiori utili.
La determinazione certa di un maggior reddito d'impresa, in una società a ristretta base partecipativa (quattro soci), è sufficiente per ritenere integrata la sussistenza della presunzione nei confronti della Ricorrente_1 della distribuzione degli utili extrabilancio in ragione della quota di partecipazione.
La documentazione prodotta dalla parte ricorrente non appare idonea a provare la mancata distribuzione degli utili, né che l'Amministratore unico Nominativo_1 fosse il solo a gestire l'impresa, come non appare idonea ad attribuire rilevanza al fatto che la socia Nominativo_2 era stata dipendente solo fino al 19.03.2018, ovvero al fatto che i soci Nominativo_3 e Nominativo_4 non risultavano essere dipendenti della società.
Sul punto vanno condivise le osservazioni dell'Ufficio che ha ricordato come Nominativo_2 era stata comunque una dipendente della soscietà dal 22.11.2016 fino 19.03.2018, svolgendo mansioni amministrative e successivamente era stata rappresentante legale della Società_2 srl dal 23.03.21 al 25.03.2024, le cui quote sociale erano detenute al 50% da Nominativo_1, circostanza che evidenzia una continuità di interessi fra quest'ultimo e la Nominativo_2 . Quanto ai soci Nominativo_3 e Nominativo_4, risulta che il primo aveva acquisito la propria quota il 3 agosto 2018 e come il secondo fosse dipendente della società Società_3 srl, operante nello stesso settore della Ricorrente_1 srl, il cui ammnistratore era il Nominativo_1.
Sussistono fra quest'ulimo e gli altri soci rapporti che giustificano pienamente la presunzione giurisprudenziale di distribuazione di utili extracontabili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso. Spese a carico del soccombente che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Milano 21.10.2025
Il presidente - rel.
AL TT
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente e Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1222/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032504884 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3946/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento T9B032504884/2024, anno 2018, contestando il recupero di imposte a titolo di utili extracontabili in società a stretta base sociale.
La ricorrente lamentava, innanzitutto, l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art.
6- bis della l. 212 2000.
Eccepiva, poi, l'inapplicabilità della presunzione di "società a ristretta base partecipativa", evidenziava l'assenza di familiari fra i soci, la mancata prova della partecipazione effettiva e della distribuzione degli utili.
Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi.
Osservava inoltre che l'eccezione circa l'omesso contraddittorio endoprocedimentale era infondata.
Nell'avviso di accertamento erano stati esaminati indici di solvibilità e di indebitamento che rivelavano risultati critici e superiori ai valori di soglia.
Inoltre, si riscontrava la presenza di carichi pendenti per importi pari complessivamente ad € 614.073,28, circostanza che giustificava la precedura di urgenza.
Anche il motivo riguardante l'insussistenza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili era infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
L'eccezione di omissione del contraddittorio endoprocessuale è infondata. Il secondo comma dell'art.
6-bis della l. n. 212/2000 stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Dall'avviso di accertamento sono risultati, in base all'ultimo bilancio, indici di solvibilità e di indebitamento critici, superiori ai valori di soglia. Inoltre sono stati riscontrati carichi pendenti per ruoli di importi complessivamente pari ad € 614.073,28, circostanza che integra e costituisce in concreto un fondato pericolo per la riscossione. Di qui la legittima notifica, immediata, dell'avviso di accertamento, non precedeuto da un invito al contraddittorio.
Anche il motivo riguardante l'insussistenza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili non può essere condiviso.
Nel caso in esame la ricorrente ha prestato acquiescenza all'avviso di accertamento T9B032504872/2024, anno d'imposta 2018, nel quale si contestava alla Ricorrente_1 srl l'indebita deduzione di costi ed ai fini IVA l'indebita detrazione, documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con accertamento di un maggior reddito di impresa di € 173.000,00 e di un maggior valore della produzione netta.
E' certa la produzione di utili extrabilancio, e in ordine alla distribuzione degli stessi ai soci opera pienamente la presunzione giurisprudenziale secondo cui nelle società di capitali la ristretta base sociale legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. L'avviso di accertamento impugnato T9B032504884/2024 consegue all'avviso di accertamento
T9B032504872/2024 a cui la ricorrente ha contestato optando per la definizione in 16 rate.
L'atto è stato definito e l'Ufficio ha accertato nei confronti dei quattro soci la distribuzione di utili extracontabili e l'omesso versamento delle ritenute su tali magggiori utili.
La determinazione certa di un maggior reddito d'impresa, in una società a ristretta base partecipativa (quattro soci), è sufficiente per ritenere integrata la sussistenza della presunzione nei confronti della Ricorrente_1 della distribuzione degli utili extrabilancio in ragione della quota di partecipazione.
La documentazione prodotta dalla parte ricorrente non appare idonea a provare la mancata distribuzione degli utili, né che l'Amministratore unico Nominativo_1 fosse il solo a gestire l'impresa, come non appare idonea ad attribuire rilevanza al fatto che la socia Nominativo_2 era stata dipendente solo fino al 19.03.2018, ovvero al fatto che i soci Nominativo_3 e Nominativo_4 non risultavano essere dipendenti della società.
Sul punto vanno condivise le osservazioni dell'Ufficio che ha ricordato come Nominativo_2 era stata comunque una dipendente della soscietà dal 22.11.2016 fino 19.03.2018, svolgendo mansioni amministrative e successivamente era stata rappresentante legale della Società_2 srl dal 23.03.21 al 25.03.2024, le cui quote sociale erano detenute al 50% da Nominativo_1, circostanza che evidenzia una continuità di interessi fra quest'ultimo e la Nominativo_2 . Quanto ai soci Nominativo_3 e Nominativo_4, risulta che il primo aveva acquisito la propria quota il 3 agosto 2018 e come il secondo fosse dipendente della società Società_3 srl, operante nello stesso settore della Ricorrente_1 srl, il cui ammnistratore era il Nominativo_1.
Sussistono fra quest'ulimo e gli altri soci rapporti che giustificano pienamente la presunzione giurisprudenziale di distribuazione di utili extracontabili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso. Spese a carico del soccombente che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Milano 21.10.2025
Il presidente - rel.
AL TT