TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/11/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3787/2022 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria e vertente
[...]
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul minore rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Persona_1
RO e dall'avv. Cosimo Lovelli in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio degli stessi domiciliata;
- ATTORE -
E
in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli uffici della stessa ope legis domiciliato;
- CONVENUTO -
NONCHE'
in persona Controparte_3
del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ferraro in virtù di
1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 9-12-2022 , in proprio e Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
agiva in giudizio nei confronti del
[...] Controparte_1
e dell' di Potenza al fine di ottenere il Controparte_4
risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito a due incidenti scolastici nei quali era rimasto coinvolto il figlio minore e in seguito alla Per_1
bocciatura del piccolo Per_1
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- che era affetto da iperattività con disturbo misto del Persona_1
comportamento, frequentava dal 30 Settembre 2021 la classe 1^ elementare presso l' di Potenza;
Controparte_4
2 - nel corso dell'anno scolastico l'insegnante di sostegno non era riuscita ad instaurare alcun legame con l'allievo, che sin da subito aveva manifestato disagio nel seguire le lezioni a causa della carente attività di inclusione e accoglienza;
- in data 21-2-2022 il bambino si era infortunato durante l'orario di lezione sotto la vigilanza dell'insegnante di sostegno e, in seguito ad una colluttazione, aveva perso cinque denti;
- in data 26-5-2022 aveva subito un secondo evento traumatico ed aveva Per_1
riportato un trauma cranico lieve a causa di una caduta durante l'orario di lezione;
- nonostante la sostituzione dell'insegnante di sostegno, la situazione non era migliorata e il bambino era stato bocciato;
- l'attrice aveva subito a causa della bocciatura del figlio uno stress emotivo che aveva determinato uno stato di debilitazione psico-fisica;
- il danno biologico subito dal minore era stato quantificato nella consulenza di parte, che aveva accertato una grave compromissione della ricrescita dei denti fissi, oltre la necessità di spese future;
- la sostituzione dell'insegnante di sostegno e l'inadeguata attività di inclusione avevano compromesso la possibilità di inclusione e apprendimento del bambino disabile, provocandogli un danno relazionale risarcibile;
- la richiesta di risarcimento del danno era rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità dell' e/o del Controparte_5
nella causazione dell'evento dannoso, i convenuti Controparte_1
venissero condannati in solido fra loro al risarcimento del danno biologico subito da nella misura di euro 10.000,00 ovvero nella diversa misura Persona_1
3 accertata nel corso del giudizio e al risarcimento del danno morale subito da
, da liquidare in via equitativa. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24-1-2023 si costituivano in giudizio l' e il Controparte_5
, che eccepivano in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'Istituto scolastico in considerazione della carenza in capo allo stesso della legittimazione passiva, la quale spettava in via esclusiva al , e nel Controparte_1
merito chiedevano il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, il Controparte_1
proponeva domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, , Controparte_3
con la quale l'Istituto scolastico aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile con riferimento al periodo in cui si era verificato il rischio assicurato, e che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, previo differimento dell'udienza di comparizione delle parti.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4-7-2023 si costituiva in giudizio la società che Controparte_3
chiedeva in via principale il rigetto della domanda risarcitoria, siccome infondata nell'an e nel quantum, e in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento del concorso del danneggiato nella causazione del fatto dannoso, il risarcimento venisse contenuto nei limiti del danno non imputabile al comportamento del danneggiato e, comunque, che ai fini della domanda di manleva si tenesse conto delle condizioni di polizza.
4 All'udienza di comparizione delle parti veniva assegnato all'attrice il termine per la comunicazione alle controparti dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, depositata la prova del relativo adempimento, la questione relativa al difetto di legittimazione passiva (o meglio di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio) sollevata dall' Controparte_4
veniva ritenuta idonea a definire il giudizio.
[...]
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8 Novembre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza parziale n.
1841/2024, con la quale veniva dichiarato il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio in capo all' e la Controparte_4
domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da , in proprio Parte_1
e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore veniva rigettata. Persona_1
Con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio e fissata l'udienza per l'esame delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
Rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata dal terzo chiamato in causa, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 Ottobre
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare occorre ribadire che la domanda è procedibile, posto che l'attrice ha dato prova di avere comunicato alle controparti, nel termine assegnato dal Giudice nel corso del giudizio, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del
5 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità delle domande che hanno ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di una somma di denaro non eccedente euro cinquantamila (si vedano l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato alle controparti a mezzo Pec in data 11-7-2023 e l'esito del procedimento di negoziazione assistita prodotti dall'attrice in data 6-2-2024).
Quanto al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità del personale docente dell' di Controparte_4
Potenza e del per le conseguenze lesive Controparte_1
degli incidenti occorsi al minore durante l'orario scolastico e, Persona_1
quindi, nel tempo in cui il minore era affidato alla custodia della scuola e per le conseguenze lesive per la madre provocate dalla sostituzione dell'insegnante di sostegno intervenuta nel corso dell'anno scolastico, dalla mancanza di attività di inclusione dell'allievo e dalla conseguente bocciatura dello stesso: Parte_1
ha agito in giudizio, in proprio e in qualità di genitore esercente la
[...]
responsabilità genitoriale sul minore nei confronti del Persona_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_1
non patrimoniale subito dall'allievo in relazione a due incidenti che lo hanno visto coinvolto nel corso dell'orario di lezione e il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno morale subito dalla madre in relazione all'intervenuta mancata ammissione del minore alla seconda classe della scuola elementare, imputabile secondo la prospettazione attorea alla sostituzione dell'insegnante di sostegno durante l'anno scolastico e alla inadeguatezza dell'attività di inclusione posta in essere dalla scuola ed ha qualificato l'azione proposta come azione di responsabilità presunta ex articolo 2048 c.c. per culpa in vigilando dell'insegnante di sostegno e l'azione risarcitoria per colpa ex articolo
6 2043 c.c. per la gestione negligente dell'allievo disabile da parte dell'Istituto scolastico.
In particolare, quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'alunno, l'attrice ha allegato a fondamento della domanda risarcitoria che il minore durante l'orario scolastico, mentre si trovava Persona_1
all'interno dell'edificio scolastico sotto la vigilanza della docente di sostegno in un primo episodio verificatosi in data 21-2-2022 ha morso la docente stessa, provocandosi la caduta di alcuni denti, e alcuni mesi dopo in data 26-5-2022 ha riportato un trauma cranico lieve a causa di una caduta durante l'orario di lezione.
In punto di fatto, il non soltanto non ha Controparte_1
contestato il fatto dannoso verificatosi in data 21-2-2022, ma lo ha ammesso in modo esplicito, dichiarando di avere denunciato l'accaduto alla propria compagnia assicuratrice (si veda pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta); quanto alla caduta del piccolo avvenuta alcuni mesi dopo durante l'orario Per_1
di lezione, il convenuto non ha contestato in modo specifico il suddetto CP_1
episodio.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 115 c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 45 comma 14 della legge n. 69 del
2009, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio 2009) - stabilisce che salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Quindi, mentre in precedenza la giurisprudenza anche di legittimità era consolidata nel ritenere che nel giudizio ordinario di cognizione i fatti allegati
7 dall'attore a fondamento della domanda potessero essere considerati pacifici soltanto nel caso in cui fossero stati esplicitamente ammessi dal convenuto oppure nel caso in cui questi si fosse difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli e non anche nell'ipotesi in cui la difesa del convenuto prescindesse completamente dall'esistenza di essi (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13830 del 2004 e Corte di cassazione n.
20916 del 2004), la riforma dell'articolo 115 c.p.c. - allo scopo di alleggerire la fase istruttoria e di dare concreta attuazione al principio del giusto processo sotto il profilo della garanzia della sua ragionevole durata stabilito dall'articolo 111 della Costituzione - ha introdotto l'onere per la parte interessata che si sia costituita in giudizio di procedere alla specifica contestazione dei fatti principali posti dalla controparte a fondamento della domanda, attribuendo alla non contestazione tempestiva la funzione di esonerare l'altra parte dall'onere della prova dei fatti non contestati, che, quindi, il Giudice può porre a fondamento della decisione.
Facendo applicazione del suddetto dettato normativo, quindi, occorre ritenere che il comportamento processuale tenuto dal si Controparte_1
è risolto in una relevatio ab onere probandi in favore dell'attrice in relazione ai fatti principali dalla stessa allegati a fondamento della domanda risarcitoria proposta in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e, quindi, in relazione all'episodio del 21 Febbraio 2022 e a quello del 26
Maggio 2022, alle conseguenze lesive che ne sono derivate e al relativo rapporto di causalità.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, dalla nota a firma dell'insegnante di sostegno, (si veda il documento Persona_2
datato 21-2-2022 a firma di prodotto al n. 10 nel fascicolo Persona_2
di parte del convenuto), nonché dalle dichiarazioni rese da altri docenti, CP_1
8 che hanno riportato quanto dichiarato dal minore alla loro presenza nella immediatezza del fatto lesivo (si veda la dichiarazione datata 23-2-2022 a firma di e allegata al n. 11 nel fascicolo di parte Testimone_1 Testimone_2
del convenuto) emerge che il giorno 21 Febbraio 2022 CP_1 Persona_1
che frequentava la prima elementare, mentre si trovava sotto la vigilanza
[...]
della insegnante di sostegno, ha utilizzato una penna per scrivere sul muro e, in reazione all'intervento della docente stessa teso ad impedirgli di continuare a farlo, le ha morso il braccio, procurandosi la caduta di alcuni denti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, può ritenersi raggiunta la prova del fatto dannoso verificatosi in data 21-2-2022, del fatto dannoso verificatosi in data 26-5-
2022, del danno-conseguenza subito dal minore (perdita di alcuni denti e trauma cranico lieve) e del rapporto di causalità fra il fatto lesivo e il danno stesso.
Tanto premesso in punto di fatto, dal momento che nel caso che ci occupa viene in rilievo un danno che l'allievo ha procurato a se stesso, occorre verificare se la fattispecie concreta sia o meno inquadrabile nella responsabilità presunta disciplinata dall'articolo 2048 c.c. invocata dall'attrice a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'articolo 2048 secondo e terzo comma c.c. stabilisce che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono affidati alla loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
La responsabilità degli insegnanti è una responsabilità indiretta (per fatto altrui) basata su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, che può essere superata soltanto dalla prova di avere esercitato la vigilanza, adottando tutte le misure idonee, in relazione all'età ed al grado di maturazione dell'alunno, ad evitare il verificarsi
9 del danno.
Pur nella consapevolezza del diverso orientamento seguito da autorevole dottrina e da una parte della giurisprudenza di legittimità (si vedano Corte di cassazione n.
260 del 1972: la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi stessi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non ascrivibili all'uomo e Corte di cassazione n. 8390 del 1995: la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, previsto dall'articolo 2048 secondo comma
c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi ed è, quindi, responsabilità personale per colpa propria - presunta - e per fatto altrui. Detta colpa, peraltro, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto
l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, ferma restando la dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto), questo Giudice ritiene condivisibile la contraria opinione di quanti escludono l'operatività della presunzione di responsabilità degli insegnanti nel caso in cui il danno sia lamentato proprio dall'allievo affidato alla loro sorveglianza e sia ascrivibile allo stesso comportamento dell'allievo (si vedano Corte di cassazione n. 2485 del 1958: il particolare titolo di responsabilità contemplato nell'articolo
2048 c.c. trova luogo soltanto allorquando il fatto illecito del minore cagioni un danno ad un terzo e non anche se le conseguenze lesive ricadano sul medesimo e
Corte di cassazione n. 5268 del 1995: l'articolo 2048 c.c. trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto conto che la prova liberatoria prevista dal terzo comma dell'articolo 2048 c.c. va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio
10 (nella specie, una minore si era procurata lesioni scivolando da un'altalena in seguito ad un movimento erroneo, risultato imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche la responsabilità di questa per culpa in vigilando).
Chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9346 del 2002, seguita da numerose pronunce conformi (si veda ex plurimis Corte di cassazione n. 24456 del 2005), ha accolto tale orientamento restrittivo, escludendo che nel caso di richiesta di risarcimento del danno che l'allievo abbia cagionato a se stesso possa operare la presunzione di responsabilità posta dall'articolo 2048 secondo comma c.c. a carico dei precettori e degli insegnanti e qualificando la responsabilità dell'istituto scolastico come responsabilità contrattuale, riconducibile alla violazione, da parte dell'insegnante, dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi durante l'orario scolastico anche al fine di evitare che gli stessi procurino danni a se stessi.
Se è vero che l'obbligo di vigilanza sugli allievi che grava sugli insegnanti è strumentale ad evitare non soltanto che essi arrechino danni a terzi, ma anche ad impedire il danno agli allievi procurato da un terzo o da se stessi, è anche vero che il tenore letterale dell'articolo 2048 c.c., che fa espressamente riferimento soltanto alla diversa ipotesi in cui siano gli allievi a cagionare danni a terzi, impone di circoscrivere l'operatività della responsabilità presunta per fatto altrui dei precettori al caso in cui l'insegnante non dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire che l'allievo affidato alla sua sorveglianza cagioni ad altri un danno e ad escluderla nell'ipotesi in cui l'allievo si autoprocuri una lesione.
A parte tale argomentazione di carattere letterale, peraltro già di per sé significativa, appaiono risolutivi nel senso della esclusione dell'operatività della presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2048 c.c. nel caso di danno
11 arrecato dall'allievo a se stesso due dati: l'interpretazione sistematica della norma dettata dall'articolo 2048 c.c. - che riproduce, con riferimento al caso in cui il danneggiante sia capace di intendere e di volere, la disposizione dettata, per la diversa ipotesi in cui l'agente non ha la suddetta capacità, dall'articolo 2047 c.c., che si ritiene pacificamente non applicabile all'ipotesi in cui gli incapaci sottoposti all'obbligo di sorveglianza altrui siano soggetti passivi dell'evento dannoso (Corte di cassazione n. 2012 del 1967) - e la struttura della responsabilità descritta dall'articolo 2048 secondo comma c.c. - che è una responsabilità per fatto altrui, che viene posta a carico dell'insegnante per non avere impedito il danno cagionato dall'allievo al terzo sulla base di una presunzione relativa di culpa in vigilando e che, pertanto, verrebbe snaturata se l'insegnate venisse considerato responsabile verso il minore sottoposto all'obbligo di vigilanza per il danno che lo stesso si è autoprocurato -.
Facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, dal momento che il danno subito dall'allievo non è ascrivibile al comportamento di un altro alunno, ma allo stesso danneggiato, che in una circostanza ha morso il braccio della stessa insegnante di sostegno sotto la sua sorveglianza e nell'altra occasione è caduto, senza che l'attrice abbia allegato l'intervento di altro allievo nella dinamica del fatto dannoso, non può essere configurata una responsabilità indiretta ex articolo 2048 secondo comma c.c. a carico dell'insegnante stessa e, qualificata l'azione risarcitoria esercitata da
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
sul figlio minore, come azione contrattuale, occorre verificare se sia o meno configurabile una responsabilità contrattuale ex articolo 1218 c.c. a carico del per il danno che l'allievo ha procurato a se Controparte_1
stesso.
Dall'astratto inquadramento della responsabilità del per il danno CP_1
12 arrecato dall'allievo a se stesso nell'ambito della responsabilità ex contractu - essendo l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell'amministrazione scolastica e la conseguente ammissione dell'allievo a frequentare la scuola idonei a determinare l'instaurazione di un vincolo negoziale (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10516 del 2017 e Corte di cassazione n. 3695 del
2016) - deriva un'importante conseguenza in ordine alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova: il danneggiato che agisce nei confronti dell'Istituto scolastico al fine di ottenere il risarcimento del danno per lesioni procurate dall'allievo a se stesso non deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del fatto illecito di cui all'articolo 2043 c.c. e, in particolare, la prova della colpa dell'insegnante, ma deve soltanto dimostrare che il fatto dannoso si è verificato all'interno della scuola e durante l'orario scolastico e allegare l'inadempimento dell'obbligo di controllo e di vigilanza ad opera dell'insegnante e dell'Istituto scolastico.
Grava, invece, sull'Istituto scolastico l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che l'evento dannoso è stato provocato da causa ad esso non imputabile secondo la disciplina dettata dall'articolo 1218 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 5118 del 2023 e Corte di cassazione n.
24456 del 2005).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, sia con riferimento all'episodio del 21 Febbraio 2022 che in relazione al fatto dannoso verificatosi il giorno 16 Maggio 2022 l'attrice ha dimostrato che l'infortunio si è verificato durante l'orario scolastico e all'interno della scuola frequentata dal minore, regolarmente iscritto alla classe prima B dell'Istituto comprensivo “Giacomo
Leopardi” di Potenza.
D'altra parte, però, alla luce delle stesse allegazioni di parte attrice, che in relazione al fatto dannoso del 21 Febbraio 2022 ha esplicitamente riconosciuto
13 che il minore si trovava sotto la sorveglianza dell'insegnante di sostegno quando, dandole un morso, ha riportato il danno lamentato (si veda il punto 5 di pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio, in cui si legge: in data 21/2/2022 si infortunava durante l'orario di lezione sotto la vigilanza dell'insegnante di sostegno”) e con riferimento all'episodio del 16 Maggio 2022 non ha neanche allegato la violazione ad opera dell'insegnante presente sul posto dell'obbligo di controllo e di vigilanza, deve ritenersi che non sia stata acquisita al processo la prova che il fatto dannoso si sia verificato in conseguenza di un inadempimento imputabile all'insegnante e, quindi, all'Istituto scolastico (si veda in un caso analogo Corte di cassazione n. 8849 del 2021).
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
quale genitore esercente la potestà sul minore nei
[...] Persona_1
confronti del è infondata e deve essere Controparte_1
rigettata.
Quanto alla domanda proposta anche in proprio da al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento del danno morale per lo stress emotivo subito a seguito della bocciatura del proprio figlio, l'attrice - gravata del relativo onus probandi sulla base dei principi generali stabiliti dall'articolo 2697 c.c. - non ha fornito la prova della riconducibilità della bocciatura del piccolo alla dedotta Per_3
sostituzione dell'insegnante di sostegno nel corso dell'anno scolastico e/o ad una inadeguata attività di inclusione e di insegnamento personalizzato per il minore disabile, tanto più che risulta documentalmente provato che con nota del 3-6-2022 la stessa attrice ha dichiarato che “venga data la possibilità di permanenza in prima elementare come da relazione e consiglio della psicoterapeuta e CP_6
Dottoressa . La sottoscritta dichiara di essere d'accordo Persona_4
alla permanenza in prima elementare” (si veda il documento allegato al n. 21 del fascicolo di parte del convenuto). CP_1
14 Nel rigetto della domanda risarcitoria proposta in via principale da Parte_1
in proprio e nella suddetta qualità, nei confronti del
[...] [...]
resta assorbito l'esame della domanda di manleva Controparte_1
proposta da quest'ultimo nei confronti del proprio assicuratore.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre premettere che, quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato in causa, dal momento che il principio di soccombenza deve essere integrato dal principio di causalità, con conseguente addebito delle spese sostenute dal terzo alla parte che con il suo comportamento ha dato causa alla sua partecipazione al giudizio, nel caso di rigetto della domanda, ove l'iniziativa del chiamante non si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (come nel caso che ci occupa), le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente
(si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6144 del 2024).
D'altra parte, però, dal momento che nel caso che ci occupa il terzo chiamato in causa si è limitato a riprodurre le difese svolte dal convenuto, ritiene CP_1
questo Giudice che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese del giudizio nei rapporti fra l'attrice e la società
[...]
Controparte_7
Invece, nei rapporti fra in proprio e in qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e il Persona_1
le spese processuali seguono il principio Controparte_1
della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia e dell'attività svolta dal convenuto, che non ha CP_1
depositato le memorie istruttorie, la comparsa conclusionale e la memoria di replica) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause davanti al Tribunale di valore
15 indeterminabile di complessità bassa - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
AG, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 9-12-2022, da , in proprio e in Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
nei confronti del , nonché sulla
[...] Controparte_1
domanda di manleva proposta, con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato a mezzo Pec in data 31-1-2022, dal Controparte_1
nei confronti della società
[...] [...]
ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_8
deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda principale proposta da in proprio e in Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
nei confronti del;
[...] Controparte_1
- dichiara assorbito nel rigetto della domanda principale l'esame della domanda di manleva proposta dal nei confronti della Controparte_1
società ; Controparte_8
- condanna , in proprio e nella suddetta qualità, al pagamento in Parte_1
favore del delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- compensa interamente le spese del giudizio nei rapporti fra , in Parte_1
16 proprio e nella suddetta qualità, e la società
[...]
. Controparte_8
Potenza, 19-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella AG
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio dott. Daniele Ignazio Nenna.
17