TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa da:
NT PV RL (C.F. ), e per essa, giusta procura del 12/10/2021 (Rep. P.IVA_1
32750 - Racc. 21903) per Notaio Francesco Simoncini PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
IA IN DE RO (C.F. ), IO C.F._1
AG (C.F. ), AS AG (C.F. C.F._2
e EN AG (C.F. ) C.F._3 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: altri istituti e leggi speciali – accettazione eredità - art. 485 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Accertare e dichiarare la qualità di eredi puri e semplici del Sig. AG SA (c.f. ), nato a Caserta (CE) il [...] in [...] ai Sigg.ri DE C.F._5
RO IA IN (C.F. ), nata a [...] il C.F._1
05/05/1961, AG IO (C.F. ), nato a [...] il C.F._2
21/03/1980, AG AS (C.F. , nata a [...] C.F._3
(CE) il 17/08/1982 e AG EN (C.F. ), nata a [...]F._4
Vigevano (PV) il 08/04/1992; pagina 1 di 7 Ordinare la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di NOVARA;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
*** Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, NT PV S.r.l. (e per essa PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A., giusta procura del 12/10/2021 per Notaio Francesco Simoncini, versata in atti), ha convenuto in giudizio con rito semplificato DE RO IA IN, AG IO, AG AS e AG EN, esponendo che: - in data 17/12/2001, BANCA POPOLARE DI VERONA S. NO E S. PROSPERO S.C.R.L., poi mutatasi in BANCA POPOLARE DI VERONA S. NO E S. PROSPERO S.P.A., stipulava con AG IO, AG SA e DE RO IA IN - parti mutuatarie e datrici d'ipoteca - contratto di mutuo ipotecario di originari € 109.000,00 a rogito del Notaio Dott. Mantelli Giorgio, munito di formula esecutiva in data 31/12/2001 e quindi notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 29/06/2021; - a garanzia del capitale erogato e degli accessori, in data 28/12/2001 veniva iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei RR.II. di NOVARA in favore dell'Istituto mutuante sugli immobili identificati al Catasto del Comune di Borgolavezzaro, f. 34, part. 398, sub 3 e sub 5, e part. 399; - con atto di fusione del 20/12/2011 BANCA POPOLARE DI VERONA – S. NO E S. PROSPERO S.P.A. veniva incorporata in BANCO POPOLARE Soc. Coop.; - detto finanziamento non veniva integralmente rimborsato e la posizione veniva, pertanto, girata a sofferenza dall'Istituto in data 16/01/2013; - con atto di fusione del 13/12/2016 BANCO POPOLARE Soc. Coop. veniva fusa, con costituzione di nuova società bancaria, in BANCO BPM S.P.A.; - DA IN è deceduto in data 07/03/2015; - in data 13/04/2017 veniva trascritto certificato di denunciata successione mortis causa in favore degli odierni resistenti, moglie e figli del de cuius, ciascuno per le rispettive quote;
- l'immobile risulta, quindi, ad oggi intestato ai predetti soggetti;
- in data 28/12/2018, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999, BANCO BPM S.P.A., in forza di contratto di cessione di crediti, ha ceduto in favore della società LEVITICUS PV S.R.L. una serie di crediti classificati a sofferenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della L. n. 130/1999, tra i quali, per l'appunto, quelli vantati nei confronti degli odierni resistenti, dando notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 05/01/2019, Parte II, n. 2; - con procura speciale del 08/02/2019, a rogito del Notaio Dott.ssa Sandra de Franchis di Roma, LEVITICUS PV S.R.L. conferiva mandato a CREDITO FONDIARIO S.P.A. per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla predetta cessione, affinché quest'ultima provvedesse, tra le varie, a compiere, in nome e per conto di Leviticus Spv S.r.l. “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti
pagina 2 di 7 dei quali la società [Leviticus PV s.r.l.], è o sarà titolare”; - con atto di precetto notificato in data 29/06-07/07/2021 ai predetti soggetti, CREDITO FONDIARIO S.P.A., quale mandataria di LEVITICUS PV S.r.l., intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 68.813,43, oltre interessi ed occorrende sino al soddisfo, senza effetto;
- CREDITO FONDIARIO S.P.A., quale mandataria di LEVITICUS PV S.r.l., procedeva, quindi, alla notifica di atto di pignoramento immobiliare, iscritto a ruolo in data 29/10/2021 presso il Tribunale di Novara con R.G.E. 179/2021; - la procedura veniva estinta in data 15/12/2022 per vizi procedurali;
- con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 04/08/2022, LEVITICUS PV S.r.l. ha ulteriormente ceduto pro soluto a NT PV S.R.L., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori, ivi compresa la sofferenza in capo agli odierni resistenti, dando notizia dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 04/08/2022, parte II, n. 90; - con procura speciale del 12/10/2021 a rogito del Notaio Dott. Francesco Simoncini, NT PV S.R.L. ha conferito a PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. l'incarico di provvedere alla gestione ed al recupero dei propri crediti;
- con ricorso ex art. 7, comma 1-bis, L. n. 3/2012 promosso in data 12/04/2022 dinanzi al Tribunale di Novara (IANO CONSUMATORE R.G. n. 1/2022), i predetti De OF IA TI, IN IO, IN AS e IN TI, deducendo di essere consumatori e di versare in stato di sovraindebitamento, proponevano un piano del consumatore con impegno al pagamento, in favore dei creditori, di una certa somma;
- in sede di atto introduttivo i ricorrenti, tra le altre cose, deducevano di essere tutti creditori nei confronti di LEVITICUS PV S.r.l., cessionaria del credito già facente capo a Banco BPM s.p.a., debito rinveniente nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto nel 2001 da De OF IA TI e dal di lei coniuge SA IN e garantito da ipoteca iscritta sull'immobile, deducendo inoltre che, a seguito del decesso del mutuatario SA IN, la moglie e i figli avrebbero accettato l'eredità morendo dismessa dal congiunto;
- i ricorrenti, infine, deducevano di convivere tutti quanti nell'immobile sito in Borgolavezzaro, ad eccezione di IN TI, la quale risiederebbe con il proprio nucleo familiare in Formigine;
- con decreto del 13/03/2023, il Tribunale di Novara ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Parte ricorrente, in assenza di accettazione espressa dell'eredità relitta da DA IN, ha dichiarato di avere interesse a che venga accertata la qualità di eredi in capo ai congiunti De OF IA TI, IN IO, IN AS e IN TI, al fine di procedere con ulteriori azioni di recupero del credito, e ha chiesto accertarsi e dichiararsi che i resistenti sono eredi puri e semplici del de cuius DA IN ai sensi dell'art. 485 c.c., quali chiamati all'eredità che, trovatisi nel possesso dei beni ereditari, hanno omesso di redigere l'inventario dei beni entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
pagina 3 di 7 All'udienza del 12.11.2024, fissata per la comparizione delle parti, è stata dichiarata la contumacia dei resistenti tutti, non costituitisi nonostante la regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente e tramite interpello fissato per l'udienza del 21.1.2025.
A detta udienza, nonostante la regolare notifica dell'ordinanza di ammissione, nessuno dei resistenti è comparso per rendere l'interpello. La causa è stata pertanto discussa dalla parte ricorrente e, di seguito, posta in decisione.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
A norma dell'art. 485 co. 1 c.c., “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi”. Il secondo comma prevede che “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
L'accettazione presunta dell'eredità, prevista dalle suddette norme, diversamente, dall'accettazione tacita – che è un atto giuridico, il quale presuppone la volontà del chiamato all'eredità di compiere un atto che non potrebbe compiere se non nella propria qualità di erede -è un mero fatto giuridico, che prescinde, come tale, dalla volontà del chiamato all'eredità, producendo ex lege l'effetto dell'acquisto della qualità di erede puro e semplice per il mero fatto di essere in possesso di taluno dei beni ereditari e di non aver compiuto l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione.
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (anche mobili o effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi (Cass.
5.4.1977 n. 1301; n. 4835/1980) con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass., n. 4456/2019).
La norma richiama, infatti, la sufficienza di un possesso “a qualunque titolo”. Né rileva che si tratti eventualmente di compossesso, esercitato con compossessori parimenti chiamati all'eredità o anche terzi estranei (Cass., n. 6167/2019).
pagina 4 di 7 Risulta dai certificati storici di residenza che tutti i resistenti – coniuge del de cuius la De OF e figli IO, AS e TI IN - abbiano abitato nell'immobile caduto in successione, sito in Borgolavezzaro, ove risiedevano sin dal 2002, per diversi anni successivamente alla morte del congiunto, avvenuta il 7.3.2015 (data alla quale tutti i figli erano già maggiorenni).
La residenza suddetta è stata dichiarata anche nella dichiarazione di successione, presentata il 19.1.2017.
Risulta, d'altra parte, che la De OF, unitamente a IO e a AS IN, siano tuttora residenti nel suddetto immobile (ove hanno ricevuto le notifiche effettuate nel presente procedimento), mentre TI IN si è trasferita altrove, avendo creato un proprio nucleo familiare, solo il 14.9.2020.
Questa è la situazione che risulta dichiarata anche al Giudice delegato dagli odierni resistenti, in allora ricorrenti quali consumatori richiedenti l'approvazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, co.
1-bis legge n. 3/2012 (si legge nell'ordinanza del 13.3.2023: “I ricorrenti hanno dedotto che De OF IA TI, IN IO, IN AS convivono nell'immobile sito in Borgolavezzaro alla via Gentilini n. 30, mentre IN TI vive con il proprio nucleo familiare in Formigine (Modena)”).
I resistenti, d'altra parte, rimasti contumaci, non hanno fornito elementi difensivi in contrario, idonei a contrastare le risultanze della residenza anagrafica, che a norma dell'art. 43 c.c. è il luogo ove la persona ha la dimora abituale, né la presunzione di coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva di cui all'art. 44 c.c.
Gli stessi neppure sono comparsi per rendere l'interpello sulle circostanze in fatto esposte nel ricorso introduttivo, senza addurre giustificazioni per la mancata comparizione, così che, a norma dell'art. 232 c.p.c., nel complesso della valutazione da compiersi e tenuto conto di tutte le risultanze di cui sopra, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Secondo la giurisprudenza, la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte dell'altro coniuge “configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione ex lege dell'eredità” (Cass., n. 11018/2008).
Parimenti, e a maggior ragione, integra i presupposti di cui all'art. 485 c.c. la situazione dei figli che, senza aver avuto in precedenza altro titolo se non la scelta genitoriale di adibire l'immobile a casa familiare, continuino ad abitare l'immobile quali chiamati all'eredità di uno dei genitori, per la quota di comproprietà allo stesso spettante.
pagina 5 di 7 E' sufficiente che il possesso riguardi anche uno solo dei beni ereditari (e dunque, nella specie, quella quota di proprietà della casa coniugale già di proprietà del de cuius e pertanto rientrante nell'asse ereditario).
Tutti i resistenti sono rimasti nel possesso dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti, pacificamente facenti parte dei beni ereditari (cfr. dichiarazione di successione), ben più dei tre mesi previsti dell'art. 485 c.c., senza accettare l'eredità con beneficio d'inventario né tantomeno predisporlo.
E', altresì, indubitabile la consapevolezza in capo a tutti i chiamati della ricaduta nell'asse ereditario della quota di proprietà, già nella titolarità dell'immobile, in capo al de cuius, considerati gli stretti rapporti familiari con il defunto e la dichiarazione di successione dagli stessi presentata.
I resistenti, dunque, come richiesto devono essere dichiarati eredi puri e semplici dell'eredità morendo dismessa da DA IN.
Quanto alle spese di lite, deve considerarsi che il presente procedimento nasce da esigenza, propria della parte ricorrente, di ripristinare la continuità delle trascrizioni, nel proprio interesse, al fine di potersi soddisfare anche sulla quota di immobile ipotecato ricaduta nell'asse ereditario.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, non si configura alcun obbligo in capo a colui che sia parte o soggetto degli atti soggetti a trascrizione di procedervi, quanto, piuttosto, un mero onere, finalizzato al conseguimento degli effetti favorevoli che la legge ricollega alla prioritaria trascrizione dell'acquisto (tanto che alla trascrizione può procedere, come avverrà nel caso di specie, qualunque terzo interessato a che si producano tali effetti).
In assenza, dunque, di un pregresso inadempimento da parte dei convenuti a un proprio obbligo, che abbia dato causa al procedimento, e in considerazione del fatto che questi ultimi non hanno in alcun modo contrastato l'iniziativa della parte ricorrente, né in questa fase giudiziale né, per quanto consta, in fase stragiudiziale, deve ritenersi che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio – di cui lo stesso principio di soccombenza è applicazione (cfr. Cass., n. 3438/2016; 21684/2013) – per cui le spese del giudizio vanno sopportate dalla parte che vi ha dato causa;
ciò anche alla luce dei più ampi spazi aperti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del vigente testo dell'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle già previste dalla norma, laddove l'analogia è guidata, nel ragionamento del giudice delle leggi, dalla mancata ascrivibilità alla condotta processuale delle parti della situazione che abbia in seguito determinato la soccombenza di una delle due.
pagina 6 di 7 Non è necessario ordinare la trascrizione del presente provvedimento al competente Conservatore, tenuto per legge alla trascrizione di tutti i provvedimenti che siano soggetti a detta forma di pubblicità, sussistendone i presupposti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
1) dichiara che:
- DE RO IA IN (C.F. ), nata a [...]F._1
Vigevano (PV) il 05/05/1961;
- AG IO (C.F. ), nato a [...] il C.F._2
21/03/1980;
- AG AS (C.F. , nata a [...] il C.F._3
17/08/1982;
- AG EN (C.F. ), nata a [...] il C.F._4
08/04/1992 sono eredi puri e semplici di AG SA (c.f.
), nato a [...] il [...], deceduto il 7.3.2015; C.F._5
2) compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Novara, 21 aprile 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa da:
NT PV RL (C.F. ), e per essa, giusta procura del 12/10/2021 (Rep. P.IVA_1
32750 - Racc. 21903) per Notaio Francesco Simoncini PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
IA IN DE RO (C.F. ), IO C.F._1
AG (C.F. ), AS AG (C.F. C.F._2
e EN AG (C.F. ) C.F._3 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: altri istituti e leggi speciali – accettazione eredità - art. 485 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Accertare e dichiarare la qualità di eredi puri e semplici del Sig. AG SA (c.f. ), nato a Caserta (CE) il [...] in [...] ai Sigg.ri DE C.F._5
RO IA IN (C.F. ), nata a [...] il C.F._1
05/05/1961, AG IO (C.F. ), nato a [...] il C.F._2
21/03/1980, AG AS (C.F. , nata a [...] C.F._3
(CE) il 17/08/1982 e AG EN (C.F. ), nata a [...]F._4
Vigevano (PV) il 08/04/1992; pagina 1 di 7 Ordinare la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di NOVARA;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
*** Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, NT PV S.r.l. (e per essa PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A., giusta procura del 12/10/2021 per Notaio Francesco Simoncini, versata in atti), ha convenuto in giudizio con rito semplificato DE RO IA IN, AG IO, AG AS e AG EN, esponendo che: - in data 17/12/2001, BANCA POPOLARE DI VERONA S. NO E S. PROSPERO S.C.R.L., poi mutatasi in BANCA POPOLARE DI VERONA S. NO E S. PROSPERO S.P.A., stipulava con AG IO, AG SA e DE RO IA IN - parti mutuatarie e datrici d'ipoteca - contratto di mutuo ipotecario di originari € 109.000,00 a rogito del Notaio Dott. Mantelli Giorgio, munito di formula esecutiva in data 31/12/2001 e quindi notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 29/06/2021; - a garanzia del capitale erogato e degli accessori, in data 28/12/2001 veniva iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei RR.II. di NOVARA in favore dell'Istituto mutuante sugli immobili identificati al Catasto del Comune di Borgolavezzaro, f. 34, part. 398, sub 3 e sub 5, e part. 399; - con atto di fusione del 20/12/2011 BANCA POPOLARE DI VERONA – S. NO E S. PROSPERO S.P.A. veniva incorporata in BANCO POPOLARE Soc. Coop.; - detto finanziamento non veniva integralmente rimborsato e la posizione veniva, pertanto, girata a sofferenza dall'Istituto in data 16/01/2013; - con atto di fusione del 13/12/2016 BANCO POPOLARE Soc. Coop. veniva fusa, con costituzione di nuova società bancaria, in BANCO BPM S.P.A.; - DA IN è deceduto in data 07/03/2015; - in data 13/04/2017 veniva trascritto certificato di denunciata successione mortis causa in favore degli odierni resistenti, moglie e figli del de cuius, ciascuno per le rispettive quote;
- l'immobile risulta, quindi, ad oggi intestato ai predetti soggetti;
- in data 28/12/2018, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999, BANCO BPM S.P.A., in forza di contratto di cessione di crediti, ha ceduto in favore della società LEVITICUS PV S.R.L. una serie di crediti classificati a sofferenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della L. n. 130/1999, tra i quali, per l'appunto, quelli vantati nei confronti degli odierni resistenti, dando notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 05/01/2019, Parte II, n. 2; - con procura speciale del 08/02/2019, a rogito del Notaio Dott.ssa Sandra de Franchis di Roma, LEVITICUS PV S.R.L. conferiva mandato a CREDITO FONDIARIO S.P.A. per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla predetta cessione, affinché quest'ultima provvedesse, tra le varie, a compiere, in nome e per conto di Leviticus Spv S.r.l. “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti
pagina 2 di 7 dei quali la società [Leviticus PV s.r.l.], è o sarà titolare”; - con atto di precetto notificato in data 29/06-07/07/2021 ai predetti soggetti, CREDITO FONDIARIO S.P.A., quale mandataria di LEVITICUS PV S.r.l., intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 68.813,43, oltre interessi ed occorrende sino al soddisfo, senza effetto;
- CREDITO FONDIARIO S.P.A., quale mandataria di LEVITICUS PV S.r.l., procedeva, quindi, alla notifica di atto di pignoramento immobiliare, iscritto a ruolo in data 29/10/2021 presso il Tribunale di Novara con R.G.E. 179/2021; - la procedura veniva estinta in data 15/12/2022 per vizi procedurali;
- con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 04/08/2022, LEVITICUS PV S.r.l. ha ulteriormente ceduto pro soluto a NT PV S.R.L., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori, ivi compresa la sofferenza in capo agli odierni resistenti, dando notizia dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 04/08/2022, parte II, n. 90; - con procura speciale del 12/10/2021 a rogito del Notaio Dott. Francesco Simoncini, NT PV S.R.L. ha conferito a PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. l'incarico di provvedere alla gestione ed al recupero dei propri crediti;
- con ricorso ex art. 7, comma 1-bis, L. n. 3/2012 promosso in data 12/04/2022 dinanzi al Tribunale di Novara (IANO CONSUMATORE R.G. n. 1/2022), i predetti De OF IA TI, IN IO, IN AS e IN TI, deducendo di essere consumatori e di versare in stato di sovraindebitamento, proponevano un piano del consumatore con impegno al pagamento, in favore dei creditori, di una certa somma;
- in sede di atto introduttivo i ricorrenti, tra le altre cose, deducevano di essere tutti creditori nei confronti di LEVITICUS PV S.r.l., cessionaria del credito già facente capo a Banco BPM s.p.a., debito rinveniente nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto nel 2001 da De OF IA TI e dal di lei coniuge SA IN e garantito da ipoteca iscritta sull'immobile, deducendo inoltre che, a seguito del decesso del mutuatario SA IN, la moglie e i figli avrebbero accettato l'eredità morendo dismessa dal congiunto;
- i ricorrenti, infine, deducevano di convivere tutti quanti nell'immobile sito in Borgolavezzaro, ad eccezione di IN TI, la quale risiederebbe con il proprio nucleo familiare in Formigine;
- con decreto del 13/03/2023, il Tribunale di Novara ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Parte ricorrente, in assenza di accettazione espressa dell'eredità relitta da DA IN, ha dichiarato di avere interesse a che venga accertata la qualità di eredi in capo ai congiunti De OF IA TI, IN IO, IN AS e IN TI, al fine di procedere con ulteriori azioni di recupero del credito, e ha chiesto accertarsi e dichiararsi che i resistenti sono eredi puri e semplici del de cuius DA IN ai sensi dell'art. 485 c.c., quali chiamati all'eredità che, trovatisi nel possesso dei beni ereditari, hanno omesso di redigere l'inventario dei beni entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
pagina 3 di 7 All'udienza del 12.11.2024, fissata per la comparizione delle parti, è stata dichiarata la contumacia dei resistenti tutti, non costituitisi nonostante la regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente e tramite interpello fissato per l'udienza del 21.1.2025.
A detta udienza, nonostante la regolare notifica dell'ordinanza di ammissione, nessuno dei resistenti è comparso per rendere l'interpello. La causa è stata pertanto discussa dalla parte ricorrente e, di seguito, posta in decisione.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
A norma dell'art. 485 co. 1 c.c., “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi”. Il secondo comma prevede che “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
L'accettazione presunta dell'eredità, prevista dalle suddette norme, diversamente, dall'accettazione tacita – che è un atto giuridico, il quale presuppone la volontà del chiamato all'eredità di compiere un atto che non potrebbe compiere se non nella propria qualità di erede -è un mero fatto giuridico, che prescinde, come tale, dalla volontà del chiamato all'eredità, producendo ex lege l'effetto dell'acquisto della qualità di erede puro e semplice per il mero fatto di essere in possesso di taluno dei beni ereditari e di non aver compiuto l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione.
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (anche mobili o effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi (Cass.
5.4.1977 n. 1301; n. 4835/1980) con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass., n. 4456/2019).
La norma richiama, infatti, la sufficienza di un possesso “a qualunque titolo”. Né rileva che si tratti eventualmente di compossesso, esercitato con compossessori parimenti chiamati all'eredità o anche terzi estranei (Cass., n. 6167/2019).
pagina 4 di 7 Risulta dai certificati storici di residenza che tutti i resistenti – coniuge del de cuius la De OF e figli IO, AS e TI IN - abbiano abitato nell'immobile caduto in successione, sito in Borgolavezzaro, ove risiedevano sin dal 2002, per diversi anni successivamente alla morte del congiunto, avvenuta il 7.3.2015 (data alla quale tutti i figli erano già maggiorenni).
La residenza suddetta è stata dichiarata anche nella dichiarazione di successione, presentata il 19.1.2017.
Risulta, d'altra parte, che la De OF, unitamente a IO e a AS IN, siano tuttora residenti nel suddetto immobile (ove hanno ricevuto le notifiche effettuate nel presente procedimento), mentre TI IN si è trasferita altrove, avendo creato un proprio nucleo familiare, solo il 14.9.2020.
Questa è la situazione che risulta dichiarata anche al Giudice delegato dagli odierni resistenti, in allora ricorrenti quali consumatori richiedenti l'approvazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, co.
1-bis legge n. 3/2012 (si legge nell'ordinanza del 13.3.2023: “I ricorrenti hanno dedotto che De OF IA TI, IN IO, IN AS convivono nell'immobile sito in Borgolavezzaro alla via Gentilini n. 30, mentre IN TI vive con il proprio nucleo familiare in Formigine (Modena)”).
I resistenti, d'altra parte, rimasti contumaci, non hanno fornito elementi difensivi in contrario, idonei a contrastare le risultanze della residenza anagrafica, che a norma dell'art. 43 c.c. è il luogo ove la persona ha la dimora abituale, né la presunzione di coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva di cui all'art. 44 c.c.
Gli stessi neppure sono comparsi per rendere l'interpello sulle circostanze in fatto esposte nel ricorso introduttivo, senza addurre giustificazioni per la mancata comparizione, così che, a norma dell'art. 232 c.p.c., nel complesso della valutazione da compiersi e tenuto conto di tutte le risultanze di cui sopra, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Secondo la giurisprudenza, la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte dell'altro coniuge “configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione ex lege dell'eredità” (Cass., n. 11018/2008).
Parimenti, e a maggior ragione, integra i presupposti di cui all'art. 485 c.c. la situazione dei figli che, senza aver avuto in precedenza altro titolo se non la scelta genitoriale di adibire l'immobile a casa familiare, continuino ad abitare l'immobile quali chiamati all'eredità di uno dei genitori, per la quota di comproprietà allo stesso spettante.
pagina 5 di 7 E' sufficiente che il possesso riguardi anche uno solo dei beni ereditari (e dunque, nella specie, quella quota di proprietà della casa coniugale già di proprietà del de cuius e pertanto rientrante nell'asse ereditario).
Tutti i resistenti sono rimasti nel possesso dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti, pacificamente facenti parte dei beni ereditari (cfr. dichiarazione di successione), ben più dei tre mesi previsti dell'art. 485 c.c., senza accettare l'eredità con beneficio d'inventario né tantomeno predisporlo.
E', altresì, indubitabile la consapevolezza in capo a tutti i chiamati della ricaduta nell'asse ereditario della quota di proprietà, già nella titolarità dell'immobile, in capo al de cuius, considerati gli stretti rapporti familiari con il defunto e la dichiarazione di successione dagli stessi presentata.
I resistenti, dunque, come richiesto devono essere dichiarati eredi puri e semplici dell'eredità morendo dismessa da DA IN.
Quanto alle spese di lite, deve considerarsi che il presente procedimento nasce da esigenza, propria della parte ricorrente, di ripristinare la continuità delle trascrizioni, nel proprio interesse, al fine di potersi soddisfare anche sulla quota di immobile ipotecato ricaduta nell'asse ereditario.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, non si configura alcun obbligo in capo a colui che sia parte o soggetto degli atti soggetti a trascrizione di procedervi, quanto, piuttosto, un mero onere, finalizzato al conseguimento degli effetti favorevoli che la legge ricollega alla prioritaria trascrizione dell'acquisto (tanto che alla trascrizione può procedere, come avverrà nel caso di specie, qualunque terzo interessato a che si producano tali effetti).
In assenza, dunque, di un pregresso inadempimento da parte dei convenuti a un proprio obbligo, che abbia dato causa al procedimento, e in considerazione del fatto che questi ultimi non hanno in alcun modo contrastato l'iniziativa della parte ricorrente, né in questa fase giudiziale né, per quanto consta, in fase stragiudiziale, deve ritenersi che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio – di cui lo stesso principio di soccombenza è applicazione (cfr. Cass., n. 3438/2016; 21684/2013) – per cui le spese del giudizio vanno sopportate dalla parte che vi ha dato causa;
ciò anche alla luce dei più ampi spazi aperti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del vigente testo dell'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle già previste dalla norma, laddove l'analogia è guidata, nel ragionamento del giudice delle leggi, dalla mancata ascrivibilità alla condotta processuale delle parti della situazione che abbia in seguito determinato la soccombenza di una delle due.
pagina 6 di 7 Non è necessario ordinare la trascrizione del presente provvedimento al competente Conservatore, tenuto per legge alla trascrizione di tutti i provvedimenti che siano soggetti a detta forma di pubblicità, sussistendone i presupposti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
1) dichiara che:
- DE RO IA IN (C.F. ), nata a [...]F._1
Vigevano (PV) il 05/05/1961;
- AG IO (C.F. ), nato a [...] il C.F._2
21/03/1980;
- AG AS (C.F. , nata a [...] il C.F._3
17/08/1982;
- AG EN (C.F. ), nata a [...] il C.F._4
08/04/1992 sono eredi puri e semplici di AG SA (c.f.
), nato a [...] il [...], deceduto il 7.3.2015; C.F._5
2) compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Novara, 21 aprile 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 7 di 7