Art. 59.
Per la liquidazione della indennita' o della pensione nei casi di cumulo dei servizi indicati nel precedente articolo 28:
- si determina la indennita' o la pensione che spetterebbe secondo le norme dei presente Ordinamento o di quelle degli impiegati civili come se il servizio complessivo fosse stato reso interamente alle dipendenze degli Enti contemplati dal presente Ordinamento o dello Stato;
- si calcolano in corrispondenza le quote a carico del Monte-pensioni e dello Stato in proporzione della durata dei servizi resi rispettivamente alle dipendenze degli Enti previsti dal presente Ordinamento o dello Stato, computata in mesi interi, trascurando le frazioni di mese. Pero' per quei servizi indicati nel citato articolo 28 che sono stati resi nell'ordine elementare in qualita' di direttore didattico, ispettore scolastico e ispettore centrale, la relativa quota a carico dello Stato e determinata con l'applicazione delle norme proprie del Monte-pensioni.
L'indennita' o la pensione complessiva e' rappresentata dalla somma delle quote come sopra determinate e, per l'insegnante che cessi dal servizio con iscrizione al Monte-pensioni o alle dipendenze degli Enti previsti dal presente Ordinamento diversi dallo Stato, non puo' essere inferiore ne' superiore ai limiti stabiliti dall'Ordinamento stesso.
Quando il pensionando cessi dal servizio alla dipendenza dello Stato la indennita' o la pensione non puo' essere inferiore a quella liquidata, per tutto il servizio utile, con le norme degli impiegati civili.
Lo Stato corrisponde in ogni caso la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni e l'assegno complessivo determinato con le norme dei primi tre commi del presente articolo.
Ferma, in ogni caso, la quota a carico dello Stato stabilita secondo le disposizioni del presente articolo, la natura -pensione o indennita' - dell'assegno complessivamente dovuto e della relativa quota a carico del Monte-pensioni e' determinata dalle norme riguardanti i dipendenti statali o da quelle relative agli iscritti al Monte-pensioni, a seconda che la cessazione dal servizio sia avvenuta alla dipendenza dello Stato o di Enti inscritti al Monte-pensioni. La quota di indennita' a carico dello Stato, per la quale il Monte-pensioni ha diritto di rivalsa a norma del secondo comma del successivo articolo 64, nei casi in cui dal Monte-pensioni sia dovuta invece una pensione, viene trasformata in quota di pensione - da aggiungersi a quella del Monte-pensioni - in base alle tabelle di cui al successivo articolo 102, lettera b). Nei casi in cui dallo Stato sia dovuta una pensione, mentre, secondo le disposizioni del presente Ordinamento, dal Monte-pensioni sia dovuta invece una indennita', il Monte versa allo Stato la quota a suo carico, determinata con le norme del presente articolo.
La quota dovuta dallo Stato e' a carico del Ministero alle cui dipendenze e' stato reso l'ultimo servizio statale.
Le maggiori quote della indennita' o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennita' o pensione, ne' agli effetti del riparto previsto dal presente articolo.
Per la liquidazione della indennita' o della pensione nei casi di cumulo dei servizi indicati nel precedente articolo 28:
- si determina la indennita' o la pensione che spetterebbe secondo le norme dei presente Ordinamento o di quelle degli impiegati civili come se il servizio complessivo fosse stato reso interamente alle dipendenze degli Enti contemplati dal presente Ordinamento o dello Stato;
- si calcolano in corrispondenza le quote a carico del Monte-pensioni e dello Stato in proporzione della durata dei servizi resi rispettivamente alle dipendenze degli Enti previsti dal presente Ordinamento o dello Stato, computata in mesi interi, trascurando le frazioni di mese. Pero' per quei servizi indicati nel citato articolo 28 che sono stati resi nell'ordine elementare in qualita' di direttore didattico, ispettore scolastico e ispettore centrale, la relativa quota a carico dello Stato e determinata con l'applicazione delle norme proprie del Monte-pensioni.
L'indennita' o la pensione complessiva e' rappresentata dalla somma delle quote come sopra determinate e, per l'insegnante che cessi dal servizio con iscrizione al Monte-pensioni o alle dipendenze degli Enti previsti dal presente Ordinamento diversi dallo Stato, non puo' essere inferiore ne' superiore ai limiti stabiliti dall'Ordinamento stesso.
Quando il pensionando cessi dal servizio alla dipendenza dello Stato la indennita' o la pensione non puo' essere inferiore a quella liquidata, per tutto il servizio utile, con le norme degli impiegati civili.
Lo Stato corrisponde in ogni caso la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni e l'assegno complessivo determinato con le norme dei primi tre commi del presente articolo.
Ferma, in ogni caso, la quota a carico dello Stato stabilita secondo le disposizioni del presente articolo, la natura -pensione o indennita' - dell'assegno complessivamente dovuto e della relativa quota a carico del Monte-pensioni e' determinata dalle norme riguardanti i dipendenti statali o da quelle relative agli iscritti al Monte-pensioni, a seconda che la cessazione dal servizio sia avvenuta alla dipendenza dello Stato o di Enti inscritti al Monte-pensioni. La quota di indennita' a carico dello Stato, per la quale il Monte-pensioni ha diritto di rivalsa a norma del secondo comma del successivo articolo 64, nei casi in cui dal Monte-pensioni sia dovuta invece una pensione, viene trasformata in quota di pensione - da aggiungersi a quella del Monte-pensioni - in base alle tabelle di cui al successivo articolo 102, lettera b). Nei casi in cui dallo Stato sia dovuta una pensione, mentre, secondo le disposizioni del presente Ordinamento, dal Monte-pensioni sia dovuta invece una indennita', il Monte versa allo Stato la quota a suo carico, determinata con le norme del presente articolo.
La quota dovuta dallo Stato e' a carico del Ministero alle cui dipendenze e' stato reso l'ultimo servizio statale.
Le maggiori quote della indennita' o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennita' o pensione, ne' agli effetti del riparto previsto dal presente articolo.