Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/04/2025, n. 6731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6731 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12927/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12927 del 2024, proposto da
MA VA, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Felato, Luigi Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1680/2023 pubblicata in data 29.12.2023, dal Tribunale di Velletri - Sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 2 dicembre 2024, la ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1680/2023 pubblicata in data 29 dicembre 2023 nel ricorso RG n. 757/2023, notificata ai fini dell’esecuzione in data 4 gennaio 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ 1. Dichiara il diritto di VA MA ad usufruire del beneficio della Carta del docente previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (cd Carta del docente) per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. 2. Per l’effetto ordina al M.I.M. di attivare in favore della ricorrente la Carta del docente su cui sarà accreditata la somma € 2.500,00 (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza dall’anno di riferimento) alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato. 3. Condanna il M.I.M, in persona del Ministro pro-tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 -per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge ”.
1.1 Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. In data 29 marzo 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 1 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla mancata attivazione, a favore della parte ricorrente, della Carta elettronica per l’importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, né alla mancata refusione delle spese legali ivi liquidate, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
4.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO