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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RGN 3767/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito dell'udienza cartolare del 14.7.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3767/2025 R.G. + 10808/2024 (atp)
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Tommaso Sequino come da procura in atti
Parte_1
RICORRENTE
E CP_
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 18.3.2025 parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato domanda per l'assegno di invalidità civile, che non aveva avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno di invalidità civile. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza, sulla base delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento, mediante deposito del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (invalidità superiore al 74%). A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare la lacunosità delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, si è visto come le conclusioni siano analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Alcun rilievo può essere assegnato alle deduzioni relative alla insufficiente valutazione da parte del ctu delle patologie da cui è affetto l'istante.
Ed in particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato il periziando affetto da Persona_1
“Cardiopatia II classe NYHA, Tiroidite autoimmune, Sindrome depressiva, Artropatia” (cfr. perizia).
Segnatamente, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di ciascuna di dette affezioni – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (cfr. perizia) – l'istante si duole in buona sostanza del fatto che l'ausiliare del giudice avrebbe valutato in misura incongrua dette patologie, senza effettuare il calcolo riduzionistico e, prima ancora, senza indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo
Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
In conclusione, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, e ciò vieppiù in considerazione del fatto che manca in atti documentazione sanitaria che paventi una gravità delle affezioni patite da parte ricorrente tale da far dubitare della validità e condivisibilità delle valutazioni del ctu.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide sostanzialmente con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' .
Aversa, 15.7.2025
Il Giudice (d.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito dell'udienza cartolare del 14.7.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3767/2025 R.G. + 10808/2024 (atp)
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Tommaso Sequino come da procura in atti
Parte_1
RICORRENTE
E CP_
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 18.3.2025 parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato domanda per l'assegno di invalidità civile, che non aveva avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno di invalidità civile. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza, sulla base delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento, mediante deposito del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (invalidità superiore al 74%). A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare la lacunosità delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, si è visto come le conclusioni siano analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Alcun rilievo può essere assegnato alle deduzioni relative alla insufficiente valutazione da parte del ctu delle patologie da cui è affetto l'istante.
Ed in particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato il periziando affetto da Persona_1
“Cardiopatia II classe NYHA, Tiroidite autoimmune, Sindrome depressiva, Artropatia” (cfr. perizia).
Segnatamente, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di ciascuna di dette affezioni – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (cfr. perizia) – l'istante si duole in buona sostanza del fatto che l'ausiliare del giudice avrebbe valutato in misura incongrua dette patologie, senza effettuare il calcolo riduzionistico e, prima ancora, senza indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo
Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
In conclusione, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, e ciò vieppiù in considerazione del fatto che manca in atti documentazione sanitaria che paventi una gravità delle affezioni patite da parte ricorrente tale da far dubitare della validità e condivisibilità delle valutazioni del ctu.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide sostanzialmente con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' .
Aversa, 15.7.2025
Il Giudice (d.ssa Ida Ponticelli)