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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL CR Presidente
Dott.ssa IM Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1144/23 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], e , nata a [...], il Parte_2
22.6.1963, C.F. , residente in [...], domiciliati CodiceFiscale_2 elettivamente in Catania, via Gesualdo Clementi n. 5, presso lo studio dell'avv. Ignazio De Mauro
(C. F. che li rappresenta e difende per procura in atti. CodiceFiscale_3
Appellante
contro
:
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in Catania, Via G. D'Annunzio n. 111, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Arcifa, , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._5 Appellato
E nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
Appellati contumaci
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato a (terzo intervenuto nel giudizio di primo CP_1 Controparte_1 grado) in data 5.9.2023, e - previa espressa dichiarazione di Parte_1 Parte_2 acquiescenza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto le domande spiegate in primo dai coniugi e in qualità di attori - proponevano appello avverso Parte_3 Controparte_4 la sentenza n. 2847/2023, resa nel procedimento n. 13460/2019 R.G., il 2.7.2023 con cui il
Tribunale di Catania così statuiva : «1) in accoglimento delle domande di parte attrice e del terzo intervenuto, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
e l'atto pubblico di donazione del 14.03.2017
[...] Controparte_4 Controparte_1
(n. 31055 Rep. Notaio di Mascali), con cui i coniugi hanno donato in favore Per_1 Persona_2 dei figli gli immobili di proprietà del siti in Sant'LF; 2) in accoglimento delle domande Parte_1 di parte attrice e del terzo intervenuto, dichiara la cessazione del regime di inespropriabilità sui medesimi beni conferiti nel fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi con atto pubblico del
29.10.2004 ed integrato il 14.12.2004 e poi oggetto dell'atto pubblico di donazione del 14.3.2017».
Affidavano il gravame a tre motivi di censura:
1) Con il primo motivo si dolevano del fatto che il primo giudice avesse accolto la domanda del terzo intervenuto nonostante l'atto di intervento fosse stato notificato in violazione del termine a comparire fissato dall'art. 163 bis c.p.c.;
2) Con il secondo motivo si dolevano del fatto che il primo giudice avesse rilevato la tardività della eccezione di prescrizione sollevata dal nei confronti del terzo interveniente;
Parte_1
3) Con il terzo motivo si doleva infine della condanna del calderone alle spese di lite.
Concludevano chiedendo che la Corte ritenesse e dichiarasse la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande proposte in primo grado da nei confronti dei Controparte_1 concludenti e, per l'effetto, disporne il rigetto.
Si costituiva in giudizio che faceva rilevare come l'appello fosse stato Controparte_1 formulato a fini dilatori tanto che non era stato notificato ai figli del litisconsorti necessari, Parte_1 indi ne eccepiva la assoluta inammissibilità e comunque la infondatezza nel merito e chiedeva la condanna della controparte ex art 96 c.p.c. Instauratosi il contraddittorio la Corte concedeva termine all'appellante per la notifica a
[...]
e Indi all'udienza del 15 dicembre 2025 poneva la Controparte_2 Controparte_3 causa in decisione, avendo concesso termine per note conclusionali.
Tanto espresso in punto di fatto va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_2
e non costituitisi sebbene citati.
[...] Controparte_3
Passando al vaglio del ricorso, osserva la Corte come l'appello sia del tutto inammissibile.
E, invero, la parte appellante articola motivi di gravame che afferiscono a questioni puramente preliminari, peraltro palesemente infondate (un motivo procedurale, legato al mancato rispetto dei termini a comparire da parte del terzo interveniente, odierno appellato, motivo da ritenere infondato atteso che ai sensi dell'art 268 c.p.c. l'intervento – in questo caso, oltretutto, adesivo e non contenente domande nuove - può avere luogo fino a che il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione;
e una eccezione di prescrizione, peraltro svolta dal a beneficio di soggetti Parte_1 rimasti contumaci nel primo giudizio, con evidente carenza di legittimazione attiva) per poi chiedere
- del tutto genericamente - il “rigetto” delle domande svolte in prime cure dal , con CP_1 statuizione, quindi, nel merito.
E, però, la parte appellante nulla specifica né tanto meno prospetta (nemmeno per relationem) in ordine ai motivi che – una volta superate le eccezioni preliminari e procedurali – dovrebbero poi portare al rigetto nel merito della domanda di revocatoria svolta dal , rigetto espressamente CP_1 richiesto in appello.
Anzi vi è di più. Infatti l'appellante ha espresso acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto le domande spiegate dai coniugi e in qualità Parte_3 Controparte_4 di attori, domande identiche a quella formulata dall'odierno attore/ terzo interveniente in primo grado (ove ha svolto un mero intervento adesivo) e aventi peraltro i medesimi presupposti, con ciò nei fatti nulla opponendo alla motivazione resa dal primo giudice e conseguentemente accettando le ragioni poste nella sentenza impugnata a base dell'accoglimento della domanda di revocatoria.
In sostanza quindi il gravame non contiene vere censure sia perché non si confronta con la ratio decidendi;
sia perché difetta del requisito di specificità richiesto dall'art 342 cpc, che rappresenta per l'appunto condizione di ammissibilità dell'appello.
Ed infatti, come detto, non risulta che alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata ne siano state contrapposte altre ad opera della parte appellante, articolate in modo chiaro e preciso, tali da poter incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal primo giudice (Cass. n 18932/2016) e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata (Cass.
13151/2017). Al contrario il percorso motivazionale del primo decidente sembra condiviso, data l'acquiescenza di cui sopra si è detto. Ne deriva la totale inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché la fondatezza della richiesta dell'appellato di condanna dei due appellanti ex art 96 c.p.c.
Risulta infatti testualmente, per quanto sopra si è detto, che l'appello è stato formulato in modo assolutamente inidoneo a stimolare una revisione della prima decisione e quindi documentalmente con colpa grave. Ne consegue che l'appellante è tenuto a corrispondere all'appellato la somma liquidata in dispositivo a titolo di risarcimento del danno.
Le spese del presente giudizio vanno altresì poste a carico degli appellanti. Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del
13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (domande di valore fino ad €. 26.000,00, pari al valore del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria: in tal senso, Cass. Civ. 13.02.2020 n. 3697)
Atteso il rigetto del gravame, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte definitivamente decidendo
Dichiara l'appello inammissibile e condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2 al rimborso, in favore dell'appellato delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
condanna altresì gli appellanti ex art 96 c.p.c. a risarcire all'appellato la somma di E. 500,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.12.25 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa IM Lo Iacono Dott. OL CR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL CR Presidente
Dott.ssa IM Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1144/23 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], e , nata a [...], il Parte_2
22.6.1963, C.F. , residente in [...], domiciliati CodiceFiscale_2 elettivamente in Catania, via Gesualdo Clementi n. 5, presso lo studio dell'avv. Ignazio De Mauro
(C. F. che li rappresenta e difende per procura in atti. CodiceFiscale_3
Appellante
contro
:
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in Catania, Via G. D'Annunzio n. 111, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Arcifa, , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._5 Appellato
E nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
Appellati contumaci
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato a (terzo intervenuto nel giudizio di primo CP_1 Controparte_1 grado) in data 5.9.2023, e - previa espressa dichiarazione di Parte_1 Parte_2 acquiescenza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto le domande spiegate in primo dai coniugi e in qualità di attori - proponevano appello avverso Parte_3 Controparte_4 la sentenza n. 2847/2023, resa nel procedimento n. 13460/2019 R.G., il 2.7.2023 con cui il
Tribunale di Catania così statuiva : «1) in accoglimento delle domande di parte attrice e del terzo intervenuto, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
e l'atto pubblico di donazione del 14.03.2017
[...] Controparte_4 Controparte_1
(n. 31055 Rep. Notaio di Mascali), con cui i coniugi hanno donato in favore Per_1 Persona_2 dei figli gli immobili di proprietà del siti in Sant'LF; 2) in accoglimento delle domande Parte_1 di parte attrice e del terzo intervenuto, dichiara la cessazione del regime di inespropriabilità sui medesimi beni conferiti nel fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi con atto pubblico del
29.10.2004 ed integrato il 14.12.2004 e poi oggetto dell'atto pubblico di donazione del 14.3.2017».
Affidavano il gravame a tre motivi di censura:
1) Con il primo motivo si dolevano del fatto che il primo giudice avesse accolto la domanda del terzo intervenuto nonostante l'atto di intervento fosse stato notificato in violazione del termine a comparire fissato dall'art. 163 bis c.p.c.;
2) Con il secondo motivo si dolevano del fatto che il primo giudice avesse rilevato la tardività della eccezione di prescrizione sollevata dal nei confronti del terzo interveniente;
Parte_1
3) Con il terzo motivo si doleva infine della condanna del calderone alle spese di lite.
Concludevano chiedendo che la Corte ritenesse e dichiarasse la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande proposte in primo grado da nei confronti dei Controparte_1 concludenti e, per l'effetto, disporne il rigetto.
Si costituiva in giudizio che faceva rilevare come l'appello fosse stato Controparte_1 formulato a fini dilatori tanto che non era stato notificato ai figli del litisconsorti necessari, Parte_1 indi ne eccepiva la assoluta inammissibilità e comunque la infondatezza nel merito e chiedeva la condanna della controparte ex art 96 c.p.c. Instauratosi il contraddittorio la Corte concedeva termine all'appellante per la notifica a
[...]
e Indi all'udienza del 15 dicembre 2025 poneva la Controparte_2 Controparte_3 causa in decisione, avendo concesso termine per note conclusionali.
Tanto espresso in punto di fatto va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_2
e non costituitisi sebbene citati.
[...] Controparte_3
Passando al vaglio del ricorso, osserva la Corte come l'appello sia del tutto inammissibile.
E, invero, la parte appellante articola motivi di gravame che afferiscono a questioni puramente preliminari, peraltro palesemente infondate (un motivo procedurale, legato al mancato rispetto dei termini a comparire da parte del terzo interveniente, odierno appellato, motivo da ritenere infondato atteso che ai sensi dell'art 268 c.p.c. l'intervento – in questo caso, oltretutto, adesivo e non contenente domande nuove - può avere luogo fino a che il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione;
e una eccezione di prescrizione, peraltro svolta dal a beneficio di soggetti Parte_1 rimasti contumaci nel primo giudizio, con evidente carenza di legittimazione attiva) per poi chiedere
- del tutto genericamente - il “rigetto” delle domande svolte in prime cure dal , con CP_1 statuizione, quindi, nel merito.
E, però, la parte appellante nulla specifica né tanto meno prospetta (nemmeno per relationem) in ordine ai motivi che – una volta superate le eccezioni preliminari e procedurali – dovrebbero poi portare al rigetto nel merito della domanda di revocatoria svolta dal , rigetto espressamente CP_1 richiesto in appello.
Anzi vi è di più. Infatti l'appellante ha espresso acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto le domande spiegate dai coniugi e in qualità Parte_3 Controparte_4 di attori, domande identiche a quella formulata dall'odierno attore/ terzo interveniente in primo grado (ove ha svolto un mero intervento adesivo) e aventi peraltro i medesimi presupposti, con ciò nei fatti nulla opponendo alla motivazione resa dal primo giudice e conseguentemente accettando le ragioni poste nella sentenza impugnata a base dell'accoglimento della domanda di revocatoria.
In sostanza quindi il gravame non contiene vere censure sia perché non si confronta con la ratio decidendi;
sia perché difetta del requisito di specificità richiesto dall'art 342 cpc, che rappresenta per l'appunto condizione di ammissibilità dell'appello.
Ed infatti, come detto, non risulta che alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata ne siano state contrapposte altre ad opera della parte appellante, articolate in modo chiaro e preciso, tali da poter incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal primo giudice (Cass. n 18932/2016) e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata (Cass.
13151/2017). Al contrario il percorso motivazionale del primo decidente sembra condiviso, data l'acquiescenza di cui sopra si è detto. Ne deriva la totale inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché la fondatezza della richiesta dell'appellato di condanna dei due appellanti ex art 96 c.p.c.
Risulta infatti testualmente, per quanto sopra si è detto, che l'appello è stato formulato in modo assolutamente inidoneo a stimolare una revisione della prima decisione e quindi documentalmente con colpa grave. Ne consegue che l'appellante è tenuto a corrispondere all'appellato la somma liquidata in dispositivo a titolo di risarcimento del danno.
Le spese del presente giudizio vanno altresì poste a carico degli appellanti. Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del
13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (domande di valore fino ad €. 26.000,00, pari al valore del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria: in tal senso, Cass. Civ. 13.02.2020 n. 3697)
Atteso il rigetto del gravame, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte definitivamente decidendo
Dichiara l'appello inammissibile e condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2 al rimborso, in favore dell'appellato delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
condanna altresì gli appellanti ex art 96 c.p.c. a risarcire all'appellato la somma di E. 500,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.12.25 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa IM Lo Iacono Dott. OL CR