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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.10525 /2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10525 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti, dall'AVV. CIVILI PAOLA, presso il cui studio elett.te domicilia, in ROMA
(RM), alla VIA G. SCALIA, 12;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. MELCHIONDA
MARTINO, presso il cui studio elettivamente domicilia, V. U. NOBILE, 14, EBOLI
(SA);
CONVENUTO
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile. CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Sig. conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il (di seguito “ ) al fine di Controparte_1 CP_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla realizzazione di un manufatto su di un terreno di sua proprietà.
Nello specifico, precisa l'attore il Comune ebbe ad affidare, alla società CP_3
incarichi per la realizzazione dei lavori edili post-sisma del 1980 e, successivamente,
detta società, richiedeva all'Ente “l'autorizzazione al montaggio di un prefabbricato
da adibire ad alloggio per il personale (…) impegnato nei lavori di costruzione in
corso”, nell'area corrispondente al terreno di proprietà del Sig. , iscritta al Pt_1
N.C.E.U. al foglio 59, p.lla 602 sub.
1. Il Comune rilasciava l'autorizzazione precisando che “…il richiedente si impegna alla rimozione dello stesso non appena
l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno” e, dalla metà degli anni '80, il prefabbricato veniva completamente abbandonato.
Parte attrice, pertanto, segnalava al la pericolosità del manufatto, CP_1
richiedendone la rimozione e lo smaltimento del materiale di risulta.
L'Amministrazione convenuta, dopo aver avviato il procedimento finalizzato alla rimozione e alla bonifica dell'area ha successivamente asserito di non essere competente a realizzare gli interventi suddetti, poiché relativi ad atti tra privati.
In virtù di ciò, l'odierno attore agiva innanzi all'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il ha Controparte_1
autorizzato ovvero commissionato alla società la realizzazione del CP_3
prefabbricato (…) e conseguentemente dichiarare il Controparte_1
responsabile ovvero proprietario ovvero custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. del
prefabbricato; accertare e dichiarare l'avveramento della condizione risolutiva di
cessazione dell'emergenza post-sisma (almeno sin dagli anni 90), ovvero
l'avveramento dell'“opportunità”, con relativa declaratoria anche incidenter tantum
di occupazione abusiva, e/o comunque il venir meno di qualsivoglia interesse ovvero
diritto, del Comune di per il mantenimento del prefabbricato (…); 3) CP_1
accertare e dichiarare che il ha autorizzato ovvero Controparte_1
commissionato alla società la realizzazione del prefabbricato (…) senza CP_3
sorvegliare la corretta esecuzione della predetta costruzione avvenuta con materiali
altamente nocivi quali l'amianto; e per l'effetto ordinare al Comune di CP_1
ovvero disporre l'autorizzazione a favore del sig. , di procedere all'immediata Pt_1
rimozione, demolizione e smaltimento del prefabbricato con conseguente ripristino
dello status quo ante dei luoghi, onerando esclusivamente lo stesso Comune (…) a
provvedere al pagamento di ogni spesa e/o onere relativo e necessario per la
rimozione, demolizione e smaltimento ivi compreso quello della copertura di amianto
con rimborso dell'eventuali spese sostenute dal sig. ; - accertato quanto Parte_1
sopra nonchè l'illegittimità dell'occupazione da parte del Controparte_1
dell'area (…) nonché la conoscenza da parte del della presenza Controparte_1
di eternit nel prefabbricato de quo, condannare il in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni da occupazione illegittima (…) quantificati
in euro 132.427,63 oltre interessi moratori ovverlo legali dall'autorizzazione avvenuta
in data 26.9.81 sino all'effettivo pagamento ovvero nella diversa somma che emergerà
in corso di causa o che sarà ritenuta equa o di giustizia”. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese generali,
da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio il contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 19.10.2022, il precedente istruttore rimetteva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Successivamente,
con ordinanza del 26 gennaio 2023, il giudice rimetteva la causa in istruttoria, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto e disponeva,
altresì, la CTU, al fine di accertare lo stato dei luoghi, verificare l'eventuale responsabilità del e quantificare i relativi danni. Depositata la consulenza, il CP_1
Giudice rimetteva ulteriormente la causa sul ruolo al fine di integrare la consulenza;
quindi, il processo proseguiva e, all'udienza del 07 maggio 2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice revocava la già disposta integrazione, ritenuta ultronea ai fini della decisione, poiché vertente su aspetti già compiutamente analizzati dall'ausiliario nell'elaborato in precedenza depositato, e assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta
In via preliminare, il Tribunale ritiene di poter condividere le conclusioni cui è
pervenuto il precedente istruttore, quanto alla legittimazione passiva e alla responsabilità del CP_1
La controversia in esame è riferita ad un terreno privato, in relazione al quale la Società
ha potuto svolgere attività edificatoria solo previa emanazione di un CP_3
provvedimento amministrativo, di natura autoritativa, da parte dell'ente preposto. Da
ciò deriva la corresponsabilità della Amministrazione convenuta per il danno cagionato al privato. Nel caso di specie, dopo l'adozione dell'atto autorizzatorio, non risulta emesso alcun provvedimento tale da poter legittimare la occupazione di fatto del terreno di cui l'attore è comproprietario (es. dichiarazione di pubblica utilità). Tanto
conferma la responsabilità anche del per mancato completamento del CP_1
procedimento amministrativo avviato.
A ciò aggiungasi, ad ogni modo, che l'ordinanza del 26.01.2023 ha contenuto decisorio nella parte relativa al il difetto di legittima passiva e al presupposto della corresponsabilità dell'Ente, con la conseguenza che le statuizioni comprese al suo interno non possono essere, neppure implicitamente, revocate o modificate dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la pronuncia interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza (cfr. Cass. Civ. n.
12065/2022).
Lo stesso CTU, poi, ha precisato che il prefabbricato da adibire ad alloggio, è stato installato successivamente all'autorizzazione del Comune, con nota del 1981 e che la sua permanenza è, in seguito, avvenuta senza pratiche edilizie ulteriori. Nello
specifico, il Consulente ha riscontrato, quanto al manufatto, l'assenza di autorizzazioni,
dichiarazioni di pubblica utilità o di esproprio del bene dell'originaria installazione.
Esso è stato, successivamente, rimosso nel 2020, in epoca successiva all'iscrizione al ruolo del presente procedimento.
Sulla base di ciò, può affermarsi la illegittimità del comportamento dell'Ente, che occupato, in assenza di alcun titolo, il bene di proprietà dell'attore.
Precisato l'an, occorre, adesso, verificare il quantum della responsabilità.
L'ausiliario -confermando quanto asserito dal precedente istruttore in merito corresponsabilità del derivante dal mancato completamento dell'iter CP_1
amministrativo per l'occupazione del terreno di proprietà dell'attore- ha quantificato i danni da riconoscere al privato in: “• € 7.158,25 Valore Venale del bene al 1981 • €
56.936,24 Valore bene • € 18.437,07 capitale + interessi legali • € 6.187,50 iva
compresa per la rimozione del fabbricato”.
Come constatato durante le operazioni peritali: “il prefabbricato è stato rimosso, esso
ricadeva sulla p.lla 602 del foglio di mappa n. 59 censita al N.C.E.U. del Comune di
quale area di corte di pertinenza esclusiva graffata al fabbricato insistente CP_1
sulla stessa. Tale manufatto era stato installato immediatamente all'autorizzazione del
Comune in data 26.09.1981 ed è stato rimosso e smaltito completamente in data 12
maggio 2020. Le spese per le lavorazioni di smontaggio del prefabbricato, rimozione
dei materiali da risulta, bonifica e trasporto in siti di stoccaggio autorizzati, ammontava ad euro 6.187,50 compreso iva. Tali spese sono state interamente
sostenute da parte attorea. Dall'attento esame della documentazione versata in atti, si
evince che non esiste alcuna ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di
locazione né tantomeno degli anticipi. Il danno subito dall'attore in termini di
occupazione illegittima del terreno è pari ad euro € 88.719,06. dato dalla somma del
Valore Venale+ Rivalutazione Monetaria + Interessi legali + costi rimozione del
fabbricato”.
In definitiva, pertanto, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per l'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il Comune di ha autorizzato CP_1
alla società la realizzazione del prefabbricato posto in Località Castagneto del CP_3
Quadrivio di Campagna (SA) nell'attuale Viale della Giustizia n. 4, in quanto Società incaricata
alla ricostruzione post-sisma del 1980;
dichiara l'avveramento della condizione risolutiva di cessazione dell'emergenza post-sisma
(almeno sin dagli anni 90);
dichiara che il Comune di ha autorizzato alla società la realizzazione del CP_1 CP_3
prefabbricato posto in Località Castagneto del Quadrivio di Campagna (SA) nell'attuale Viale
della Giustizia n. 4 e, per l'effetto, ordina al Comune di di procedere all'immediata CP_1 rimozione, demolizione e smaltimento del prefabbricato con conseguente ripristino dello status
quo ante dei luoghi;
condanna il di a provvedere al pagamento di ogni spesa e/o onere relativo CP_1 CP_1
e necessario per la rimozione, demolizione e smaltimento ivi compreso quello della copertura
di amianto con rimborso dell'eventuali spese sostenute dal sig. ; Parte_1
-pone, in capo alla parte soccombente, le spese di lite, che si liquidano in €
14.052,00, ivi compreso l'importo liquidato con decreto del 29/11/2023 di
liquidazione del compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese
generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'Avv. Paola
Civili per dichiarata antistatarietà
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10525 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti, dall'AVV. CIVILI PAOLA, presso il cui studio elett.te domicilia, in ROMA
(RM), alla VIA G. SCALIA, 12;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. MELCHIONDA
MARTINO, presso il cui studio elettivamente domicilia, V. U. NOBILE, 14, EBOLI
(SA);
CONVENUTO
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile. CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Sig. conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il (di seguito “ ) al fine di Controparte_1 CP_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla realizzazione di un manufatto su di un terreno di sua proprietà.
Nello specifico, precisa l'attore il Comune ebbe ad affidare, alla società CP_3
incarichi per la realizzazione dei lavori edili post-sisma del 1980 e, successivamente,
detta società, richiedeva all'Ente “l'autorizzazione al montaggio di un prefabbricato
da adibire ad alloggio per il personale (…) impegnato nei lavori di costruzione in
corso”, nell'area corrispondente al terreno di proprietà del Sig. , iscritta al Pt_1
N.C.E.U. al foglio 59, p.lla 602 sub.
1. Il Comune rilasciava l'autorizzazione precisando che “…il richiedente si impegna alla rimozione dello stesso non appena
l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno” e, dalla metà degli anni '80, il prefabbricato veniva completamente abbandonato.
Parte attrice, pertanto, segnalava al la pericolosità del manufatto, CP_1
richiedendone la rimozione e lo smaltimento del materiale di risulta.
L'Amministrazione convenuta, dopo aver avviato il procedimento finalizzato alla rimozione e alla bonifica dell'area ha successivamente asserito di non essere competente a realizzare gli interventi suddetti, poiché relativi ad atti tra privati.
In virtù di ciò, l'odierno attore agiva innanzi all'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il ha Controparte_1
autorizzato ovvero commissionato alla società la realizzazione del CP_3
prefabbricato (…) e conseguentemente dichiarare il Controparte_1
responsabile ovvero proprietario ovvero custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. del
prefabbricato; accertare e dichiarare l'avveramento della condizione risolutiva di
cessazione dell'emergenza post-sisma (almeno sin dagli anni 90), ovvero
l'avveramento dell'“opportunità”, con relativa declaratoria anche incidenter tantum
di occupazione abusiva, e/o comunque il venir meno di qualsivoglia interesse ovvero
diritto, del Comune di per il mantenimento del prefabbricato (…); 3) CP_1
accertare e dichiarare che il ha autorizzato ovvero Controparte_1
commissionato alla società la realizzazione del prefabbricato (…) senza CP_3
sorvegliare la corretta esecuzione della predetta costruzione avvenuta con materiali
altamente nocivi quali l'amianto; e per l'effetto ordinare al Comune di CP_1
ovvero disporre l'autorizzazione a favore del sig. , di procedere all'immediata Pt_1
rimozione, demolizione e smaltimento del prefabbricato con conseguente ripristino
dello status quo ante dei luoghi, onerando esclusivamente lo stesso Comune (…) a
provvedere al pagamento di ogni spesa e/o onere relativo e necessario per la
rimozione, demolizione e smaltimento ivi compreso quello della copertura di amianto
con rimborso dell'eventuali spese sostenute dal sig. ; - accertato quanto Parte_1
sopra nonchè l'illegittimità dell'occupazione da parte del Controparte_1
dell'area (…) nonché la conoscenza da parte del della presenza Controparte_1
di eternit nel prefabbricato de quo, condannare il in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni da occupazione illegittima (…) quantificati
in euro 132.427,63 oltre interessi moratori ovverlo legali dall'autorizzazione avvenuta
in data 26.9.81 sino all'effettivo pagamento ovvero nella diversa somma che emergerà
in corso di causa o che sarà ritenuta equa o di giustizia”. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese generali,
da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio il contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 19.10.2022, il precedente istruttore rimetteva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Successivamente,
con ordinanza del 26 gennaio 2023, il giudice rimetteva la causa in istruttoria, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto e disponeva,
altresì, la CTU, al fine di accertare lo stato dei luoghi, verificare l'eventuale responsabilità del e quantificare i relativi danni. Depositata la consulenza, il CP_1
Giudice rimetteva ulteriormente la causa sul ruolo al fine di integrare la consulenza;
quindi, il processo proseguiva e, all'udienza del 07 maggio 2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice revocava la già disposta integrazione, ritenuta ultronea ai fini della decisione, poiché vertente su aspetti già compiutamente analizzati dall'ausiliario nell'elaborato in precedenza depositato, e assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta
In via preliminare, il Tribunale ritiene di poter condividere le conclusioni cui è
pervenuto il precedente istruttore, quanto alla legittimazione passiva e alla responsabilità del CP_1
La controversia in esame è riferita ad un terreno privato, in relazione al quale la Società
ha potuto svolgere attività edificatoria solo previa emanazione di un CP_3
provvedimento amministrativo, di natura autoritativa, da parte dell'ente preposto. Da
ciò deriva la corresponsabilità della Amministrazione convenuta per il danno cagionato al privato. Nel caso di specie, dopo l'adozione dell'atto autorizzatorio, non risulta emesso alcun provvedimento tale da poter legittimare la occupazione di fatto del terreno di cui l'attore è comproprietario (es. dichiarazione di pubblica utilità). Tanto
conferma la responsabilità anche del per mancato completamento del CP_1
procedimento amministrativo avviato.
A ciò aggiungasi, ad ogni modo, che l'ordinanza del 26.01.2023 ha contenuto decisorio nella parte relativa al il difetto di legittima passiva e al presupposto della corresponsabilità dell'Ente, con la conseguenza che le statuizioni comprese al suo interno non possono essere, neppure implicitamente, revocate o modificate dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la pronuncia interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza (cfr. Cass. Civ. n.
12065/2022).
Lo stesso CTU, poi, ha precisato che il prefabbricato da adibire ad alloggio, è stato installato successivamente all'autorizzazione del Comune, con nota del 1981 e che la sua permanenza è, in seguito, avvenuta senza pratiche edilizie ulteriori. Nello
specifico, il Consulente ha riscontrato, quanto al manufatto, l'assenza di autorizzazioni,
dichiarazioni di pubblica utilità o di esproprio del bene dell'originaria installazione.
Esso è stato, successivamente, rimosso nel 2020, in epoca successiva all'iscrizione al ruolo del presente procedimento.
Sulla base di ciò, può affermarsi la illegittimità del comportamento dell'Ente, che occupato, in assenza di alcun titolo, il bene di proprietà dell'attore.
Precisato l'an, occorre, adesso, verificare il quantum della responsabilità.
L'ausiliario -confermando quanto asserito dal precedente istruttore in merito corresponsabilità del derivante dal mancato completamento dell'iter CP_1
amministrativo per l'occupazione del terreno di proprietà dell'attore- ha quantificato i danni da riconoscere al privato in: “• € 7.158,25 Valore Venale del bene al 1981 • €
56.936,24 Valore bene • € 18.437,07 capitale + interessi legali • € 6.187,50 iva
compresa per la rimozione del fabbricato”.
Come constatato durante le operazioni peritali: “il prefabbricato è stato rimosso, esso
ricadeva sulla p.lla 602 del foglio di mappa n. 59 censita al N.C.E.U. del Comune di
quale area di corte di pertinenza esclusiva graffata al fabbricato insistente CP_1
sulla stessa. Tale manufatto era stato installato immediatamente all'autorizzazione del
Comune in data 26.09.1981 ed è stato rimosso e smaltito completamente in data 12
maggio 2020. Le spese per le lavorazioni di smontaggio del prefabbricato, rimozione
dei materiali da risulta, bonifica e trasporto in siti di stoccaggio autorizzati, ammontava ad euro 6.187,50 compreso iva. Tali spese sono state interamente
sostenute da parte attorea. Dall'attento esame della documentazione versata in atti, si
evince che non esiste alcuna ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di
locazione né tantomeno degli anticipi. Il danno subito dall'attore in termini di
occupazione illegittima del terreno è pari ad euro € 88.719,06. dato dalla somma del
Valore Venale+ Rivalutazione Monetaria + Interessi legali + costi rimozione del
fabbricato”.
In definitiva, pertanto, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per l'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il Comune di ha autorizzato CP_1
alla società la realizzazione del prefabbricato posto in Località Castagneto del CP_3
Quadrivio di Campagna (SA) nell'attuale Viale della Giustizia n. 4, in quanto Società incaricata
alla ricostruzione post-sisma del 1980;
dichiara l'avveramento della condizione risolutiva di cessazione dell'emergenza post-sisma
(almeno sin dagli anni 90);
dichiara che il Comune di ha autorizzato alla società la realizzazione del CP_1 CP_3
prefabbricato posto in Località Castagneto del Quadrivio di Campagna (SA) nell'attuale Viale
della Giustizia n. 4 e, per l'effetto, ordina al Comune di di procedere all'immediata CP_1 rimozione, demolizione e smaltimento del prefabbricato con conseguente ripristino dello status
quo ante dei luoghi;
condanna il di a provvedere al pagamento di ogni spesa e/o onere relativo CP_1 CP_1
e necessario per la rimozione, demolizione e smaltimento ivi compreso quello della copertura
di amianto con rimborso dell'eventuali spese sostenute dal sig. ; Parte_1
-pone, in capo alla parte soccombente, le spese di lite, che si liquidano in €
14.052,00, ivi compreso l'importo liquidato con decreto del 29/11/2023 di
liquidazione del compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese
generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'Avv. Paola
Civili per dichiarata antistatarietà
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.