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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 7023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7023 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7588/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 7588/2023 promossa da:
(C.F.: ), già con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in Milano, viale Certosa n. 222, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giampaolo Miotto, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Marco Moiraghi, in Milano alla via Passione n. 8
PARTE ATTRICE on sede in Piazza Salimbeni n. 3, codice Controparte_3 CP_3 fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 dall'Avv. Elvio Crispino ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in C.F._1
Milano (MI), Via E. De Amicis n. 47
PARTE CONVENUTA
con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di Controparte_4 iscrizione al Registro delle Imprese di Modena in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, dagli avvocati Alessandro Poggio ( ) e Lodovico C.F._2
Cancarini (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti C.F._2
Avvocati, in Milano (MI), Via Sassetti n. 32
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni
PARTE ATTRICE pagina 1 di 15 nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento Controparte_3 degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a (già , Controparte_5 Controparte_2 condannarsi la stessa al suo risarcimento e quindi al Controparte_3 pagamento in favore di della somma complessiva di € 9.632,39 o di Controparte_2 quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: ordinare, ex art. 210 c.p.c., a di esibire gli estratti Controparte_3 conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e alla chiusura dei conti correnti e/o libretti di risparmio presso i quali i titoli sono circolati.
PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
1) In via preliminare: darsi atto dell'avvenuta rituale integrazione del contraddittorio effettuata nei confronti di (c.f. – PEC , quale Controparte_4 P.IVA_2 Email_1 incorporante di , in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modena, Via San Carlo 8/20, per la proposizione delle domande subordinate di cui ai sottoindicati punti 4 e 5;
2) Nel merito, in via principale: mandare assolta da qualsiasi domanda attrice la
[...] in quanto tale non ha alcuna responsabilità per il pagamento degli Controparte_3 CP_3 assegni bancari de quibus e comunque per la vicenda di cui è causa;
3) Nel merito, in subordine: nel denegato caso in cui fosse ravvisata responsabilità alcuna della Banca convenuta, dichiarare che ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c. nulla è comunque dovuto a titolo di
pagina 2 di 15 risarcimento, atteso che l'evento dannoso risulta imputabile a colpa della Compagnia, la quale avrebbe comunque potuto evitare il conseguente danno usando l'ordinaria diligenza, ovvero - in via ulteriormente gradata - diminuire il risarcimento in maniera corrispondente al concorso di colpa dell'attrice;
4) nel merito sempre in via subordinata: ancora nel denegato e non creduto caso in cui la
[...] venisse ritenuta responsabile dell'illegittimo pagamento degli assegni Controparte_3 di cui è causa, accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della terza chiamata verso di essa per violazione del dovere di Controparte_4 Controparte_3 diligenza professionale per omissione del corretto accertamento della legittimazione dei sedicenti beneficiari dei due titoli dell'importo di € 3.053,52 ed € 2.200,00 presentati in stanza di compensazione con apparenti beneficiari (ass. n. 315439685-02) e (ass. CP_7 Controparte_8
n. 315432285-12); con conseguente condanna della stessa a rimborsare ad essa Controparte_4 tutte le somme che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere Controparte_3 all'attrice Contr in forza delle domande da costei proposte nel presente giudizio, fino alla concorrenza CP_1 della somma complessiva di € 5.253,52 (= 3.053,52 + 2.200,00).
5) nel merito in via ulteriormente gradata: nel denegato e non creduto caso in cui la
[...]
venisse ritenuta responsabile in solido con dell'illegittimo Controparte_3 Controparte_4 pagamento degli assegni di € 3.053,52 ed € 2.200,00 presentati in stanza di compensazione con apparenti beneficiari (ass. n. 315439685-02) e (ass. n. 315432285-12), CP_7 Controparte_8 dichiarare tenuta in via di regresso ex art. 2055 c.c., ovvero sulla base di Controparte_4 qualunque altra norma ritenuta applicabile, a versare alla Controparte_3 tutto quanto da questa corrisposto all'attrice fino alla concorrenza della somma complessiva di €
5.253,52 (= 3.053,52 + 2.200,00) o, comunque, la somma anche inferiore in proporzione alla ritenuta rispettiva colpa.
6) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% dei compensi totali ex D.M.55/2014 e oltre ancora a CPA e IVA (partita quest'ultima non detraibile per la , a carico di chi spetta. CP_3
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 3 di 15 previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, respingere tutte le domande proposte contro in quanto Controparte_4 infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari professionali, oltre oneri di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (già ha Controparte_1 Controparte_2 convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento Controparte_3 di € 9.632,39, oltre interessi, per aver posto all'incasso quattro assegni - emessi dalla stessa compagnia per il pagamento di indennizzi derivanti da sinistri stradali - in palese violazione dell'art. 43 comma 2, legge assegni e senza la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
A sostegno della domanda, ha premesso di aver richiesto, nell'ambito della sua attività, a CP_9
(poi fusa per incorporazione in l'emissione dei seguenti assegni di
[...] Controparte_4 traenza, al fine di provvedere al pagamento degli indennizzi dovuti ai beneficiari a seguito di sinistri stradali:
✓ n. 315439685-02 intestato a dell'importo di € 3.053,52 (doc. 3); Persona_1
✓ n. 315432205-10 intestato a per un importo di € 1.500,00(doc. 10); Persona_2
✓ n. 315432204-09 intestato a per un importo di € 1.500,00 (doc. 19); CP_10
✓ n. 315432285-12, intestato a per un importo di € 2.200,00 (doc. 26). Controparte_11
Tutti i suddetti assegni erano muniti della clausola “non trasferibile”, stampigliata tanto sul fronte del modulo di assegno, quanto sul retro.
Ha allegato di aver successivamente appreso che gli assegni, regolarmente emessi, non erano stati incassati dai legittimi prenditori, ma che erano stati trafugati, contraffatti e incassati rispettivamente da
, (n. 315432205-10 e 315432204-09) e e di aver quindi CP_7 CP_12 Controparte_8 sporto denuncia e di aver provveduto ad effettuare un secondo pagamento a favore dei legittimi beneficiari (doc. 6, 7, 13, 15, 22, 23, 29,30, e 31).
L'attrice afferma che ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della “legge assegni” (r.d. 21.12.1933, n.
1736) che il banchiere che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore non si libera della propria obbligazione e deve rispondere nei confronti dei soggetti danneggiati da tale sua condotta, incombendo in capo alla banca negoziatrice sia una responsabilità contrattuale derivante da pagina 4 di 15 un obbligo di protezione che è previsto dal menzionato art. 43 sia una responsabilità c.d. da contatto sociale che ne caratterizza l'operato professionale.
Ha, altresì, allegato che la banca negoziatrice non ha osservato la diligenza qualificata propria dell'accorto banchiere, infatti gli assegni sono stati contraffatti con modalità analoghe tra loro e tali da rendere l'alterazione facilmente percepibile: nome e cognome del prenditore fittiziamente sovrascritto a quello del legittimo prenditore, che era stato precedentemente abraso, risulta stampigliato sugli assegni con un carattere meccanografico diverso rispetto a quello usato per lugo, data di emissione e somma da pagare. Ha evidenziato, altresì, il tono cromatico differente, sul titolo poi si scorgono cancellature che incidono sulla consistenza del supporto cartaceo.
Ha, poi, rilevato l'inadempimento agli obblighi della diligenza anche con rispetto all'identificazione del fittizio prenditore, in quanto la banca negoziatrice non avrebbe seguito le direttive contenute nella
Circolare Abi LG/00305 del 7 maggio 2001, ed in particolare di non aver ottenuto fotocopia della carta d'identità dei presentatori dei suddetti assegni, di non aver richiesto l'esibizione oltre alla carta di identità di un secondo documento di identità riportante la fotografia, e di non averli neanche identificati mediante fidefacenti da essa conosciuti.
Ha, altresì, richiesto il pagamento delle spese per l'assistenza legale stragiudiziali che ha fissato in €
1.378,87 (doc. 45)
La compagnia di assicurazioni ha allegato altresì di aver richiesto formalmente il risarcimento danni alla banca negoziatrice a mezzo lettera del 12.06.2019, restata priva di riscontro e di aver poi promosso procedura di mediazione obbligatoria, che ha dato esito negativo (doc. 43 e 44).
Si è costituita che ha contestato tutte le avverse difese, Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
(banca trattaria in stanza di compensazione per gli assegni n. 315439685-02 e n. 315432285-2).
La convenuta ha eccepito di aver diligentemente adempiuto ai propri obblighi di negoziatrice dei CP_3 titoli, contestando le contraffazioni rilevate dall'attrice, non risultando alcuna abrasione o aggiunta di caratteri, inoltre l'incasso di tutti i 4 titoli oggetto di causa non sono avvenuti mediante utilizzo di falsa identità, ma bensì con sostituzione del nominativo del beneficiario sui rispettivi titoli.
La banca convenuta ha contestato la dedotta negligenza rispetto alle indicazioni fornite nella citata circolare Abi del 2001, in quanto al caso di specie non si applica la menzionata circolare, trattandosi di assegni presentati per l'incasso da correntisti e non da meri presentatori (fattispecie di riferimento per la circolare Abi).
pagina 5 di 15 Eccepisce che la compagnia nulla ha allegato, né provato circa la diligenza tenuta dalla banca negoziatrice per assicurarsi che gli assegni emessi fossero consegnati nelle mani dei legittimi beneficiari ed in particolare non prova con quale mezzo di spedizione siano stati inviati, integrando in tal modo come da consolidato orientamento della Cassazione un concorso di colpo nella misura del
50% nel trafugamento degli assegni ex art. 1127 c.c.
Con riferimento alla richiesta di chiamata in causa di terzo, ha precisato che due degli assegni per cui è causa (n. 315439685-02 e n. 315432285-2) sono stati pagati dopo essere stati presentati in camera di compensazione a (poi fusa per incorporazione con che li ha Controparte_6 Controparte_4 pagati senza rilevare la mancanza di corrispondenza tra il nominativo del beneficiario in favore del quale ciascun titolo era stato emesso e il soggetto che l'aveva poi posto all'incasso.
All'udienza del 28.11.2023, è stata accolta la richiesta di chiamata in causa e si è costituita CP_4 in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti e precisando che parte attrice non ha provato di aver effettuato un secondo ed ulteriore pagamento nei confronti dei legittimi beneficiari, né tantomeno di aver avuto l'addebito del pagamento degli assegni trafugati.
Ha, altresì, eccepito che gli assegni, poi trafugati, sono stati spediti a mezzo posta ordinaria, comportando tale circostanza l'impossibilità per l'attrice di vantare il diritto al risarcimento del danno ex art. 1227 c.c.
Con riferimento alle domande di manleva proposte in via subordinata, rileva che non ha CP_13 prestato la specifica attenzione richiesta nell'identificazione dei soggetti, presentatisi per l'incasso, rispetto alla normativa dell'antiriciclaggio.
In particolare, le carte di identità erano a prima vista false, non recando il timbro a secco, il documento di era gravemente ammalorato. Anche le buste paghe presentavano diversi elementi CP_7 anomali, che se fossero stati esaminati ab initio avrebbero anche impedito l'apertura dei rapporti di conto corrente con tali soggetti.
All'udienza del 28.11.2023 è stato autorizzato il deposito degli assegni n.315431105-10 e n.
315432204-09 in originale, con custodia in cassaforte, richiesto dalla convenuta CP_14
Alla successiva udienza del 05.03.2024 ha autorizzato anche alla produzione degli originali e ha CP_4 concesso termini ex art. 183 c.p.c.
All'esito del deposito di tali memorie, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 15 La domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha contestato al di aver pagato degli assegni “non Controparte_1 Controparte_3 trasferibili”, che erano stati grossolanamente contraffatti, a persone diverse dai rispettivi prenditori rilevando che ai sensi del II comma dell'art. 43 della “legge assegni” (r.d. 21.12.1933, n. 1736) il banchiere che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore non si libera della propria obbligazione e deve rispondere nei confronti dei soggetti danneggiati da tale sua condotta, individuando una responsabilità “ oggettiva” della banca.
Esaminando la domanda proposta dall'attrice in via principale, si osserva che tale tipo di responsabilità
è stata qualificata come responsabilità contrattuale, prima dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni
Unite n. 14712/07, confermata da altre sentenze del medesimo tenore (Cass. Sez. Unite 12478/ 2018 e
12477/2018), quest'ultima, in particolare, ha precisato: “con tale pronuncia le sezioni unite – ribadito preliminarmente che l'espressione “colui che paga”, adoperata dall'art. 43, comma 2, l. assegno, va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento – hanno riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata.
La conclusione non trova fondamento nel consueto argomento utilizzato dalla tesi contrattualistica
(secondo la quale la banca girataria per l'incasso, oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe sostituta della trattaria nell'esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all'identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento e verrebbe anch'essa a trovarsi in rapporto col traente che, nell'ipotesi di pagamento mal effettuato, potrebbe perciò esercitare nei suoi confronti l'azione contrattuale basata sulla convenzione d'assegno), ma nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto.
In tale direzione, la sentenza ha rilevato come le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, risultino essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei
pagina 7 di 15 quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo;
ed ha altresì sottolineato che la professionalità del banchiere si riflette necessariamente su tutta la gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione egli dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno: dal che, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge.
Sulla scorta di tali considerazioni, che questo collegio pienamente condivide, va ribadito il principio enunciato nella citata pronuncia, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto – come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore”.
In virtù di quanto innanzi, la responsabilità in capo alla banca negoziatrice avrà natura contrattuale con applicazione del regime di cui agli articoli 1218 e 1176 c.c., con effetti sulla ripartizione dell'onere della prova, per cui nel caso di specie l'attore dovrà provare l'inadempimento subito, nonché il danno dipeso da tale inadempimento, mentre in capo alla banca negoziatrice che ha pagato l'assegno a persona diversa dall'effettivo beneficiario graverà l'onere di provare che l'inadempimento non le è
pagina 8 di 15 imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176 comma II c.c.
Nel caso di specie, la compagnia attrice ha provato di aver emesso gli assegni producendo le copie degli assegni (documenti non contestati dalle convenute) originariamente emessi che recano lo stesso numero di quelli poi pagati a soggetti diversi, ha provato altresì di aver predisposto nei confronti dei legittimi beneficiari un secondo pagamento (doc. 7, 15, 21 e 31 prod. parte attrice).
A tal proposito la Cassazione, con ordinanza 30073 del 31.12.2020 ha sottolineato che: “la semplice avvenuta disposizione della provvista in favore di soggetto diverso comporta un danno per la società traente, non permettendo di estinguere il rapporto causale col reale beneficiario”.
Tanto premesso, bisogna soffermarsi sulla prova liberatoria offerta da al fine Controparte_3 di dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione con la diligenza dell'accorto banchiere, sia rispetto all'identificazione del soggetto che si presenta all'incasso, sia rispetto a contraffazioni dell'assegno presentato.
Giova, infatti, ricordare che grava sulla banca negoziatrice, ex art. 1218 c.c., l'onere di dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.
La giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che la responsabilità dell'istituto di credito può configurarsi solo laddove l'alterazione del titolo sia rilevabile ictu oculi con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, che si fonda su un esame non superficiale della regolarità del titolo, ma in ogni caso “a vista”, in relazione a alterazioni visibilmente apparenti o accertabili con media capacità e normale buon senso. La Suprema Corte, in proposito, ha precisato che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui si rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. Sez. 3, n. 20292/2011).
Tale prova liberatoria non è stata offerta.
Gli assegni depositati dalle parti anche in originale nel corso del giudizio sono palesemente contraffatti, la striscia in cui compare il nome dell'intestatario è una striscia bianca, in cui il nome risulta impresso tramite una stampigliatura traforata con un font completamente diverso rispetto agli altri dati variabili precompilati dell'assegno, addirittura su uno degli assegni la “S” è stata sostituita da una lettera sigma.
Rispetto all'identificazione dei soggetti presentatisi all'incasso, parte attrice ha eccepito il mancato rispetto di quanto prescritto in materia dalla Circolare ABI del 2001.
pagina 9 di 15 A tale circolare non può essere riconosciuta una natura cogente, neanche negoziale, posto che non introduce alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita a segnalare loro l'opportunità di dar seguito a prassi operative volte a prevenire il rischio d'eventuali contenziosi giudiziali.
Tale circolare, dunque, non può costituire un parametro di valutazione della diligenza della banca negoziatrice, la quale, in ogni caso, ha comunque provveduto ad acquisire la documentazione necessaria alla identificazione già in sede di apertura del conto corrente per i portatori senza rilevare sui nominativi alcuna criticità.
Tanto premesso, deve comunque rilevarsi che le carte di identità prodotte, unitamente ai contratti di apertura di conto corrente (manca comunque quello di ) sono mere fotocopie e dalle CP_12 stesse non è possibile scorgere eventuali alterazioni, dei tre soggetti che hanno portato all'incasso gli assegni, e avevano aperto il conto corrente rispettivamente tre giorni prima e CP_7 Controparte_8 neanche un mese prima rispetto all'incasso fraudolento.
Dall'esame degli estratti conto depositati emerge quasi esclusivamente come unico movimento in entrata il deposito di assegni e in uscita il consequenziale prelievo di denaro, quantomeno quindi un movimento anomalo visto che sul conto non transitano altre entrate (stipendio o altre rimesse fisse), né viene utilizzato per pagamenti di bollette o altre spese.
Analizzando congiuntamente le anomalie di tali rapporti, gli evidenti segni di contraffazione dei titoli presentanti all'incasso, oltre l'elevato grado di attenzione, richiesto per gli assegni bancari c.d. di traenza, che come suggerito dalla Corte di Cassazione devono investire anche la valutazione di eventuali circostanze “extracartolari” anomale (sent. N. 13152/2021), deve senza dubbio accertarsi la responsabilità di del pagamento dei menzionati assegni a soggetti Controparte_15 diversi rispetto ai legittimi beneficiari.
Fermo quanto innanzi, le banche convenute, in subordine, hanno eccepito la concorrente responsabilità di per aver spedito gli assegni a mezzo posta ordinaria. CP_1
Parte attrice si è limitata a contestare tale assunto, limitandosi a dedurre che l'onere della prova sul metodo di spedizione spetti alla parte che ha sollevato l'eccezione ed insistendo che gli assegni siano stati inviati ai legittimi beneficiari dalla banca traente poi ). CP_6 CP_4
nei cui confronti l'attrice non ha formulato alcuna domanda, ha contestato sin dal primo CP_6 scritto difensivo la suddetta circostanza.
Dalla documentazione in atti, prodotta da parte attrice, l'invio pare essere verosimilmente avvenuto dall'attrice e con posta ordinaria (doc. 3,10,19 e 26, prod. attr.)
pagina 10 di 15 Contr Le lettere di trasmissione recano tutte carta intestata di (oggi erano nel possesso CP_2 dell'attrice che si è premurata di produrle, nessuna riporta alcun riferimento all'invio tramite raccomandata, neanche in sede di denuncia- querela (doc.30).
L'onere della prova sulla modalità di trasmissione degli assegni, anche solo per il principio di vicinanza alla prova stessa, incombe sulla compagnia e dalla suddetta documentazione in atti, non pare in alcun modo emergere che sia avvenuta a mezzo raccomandata a /r o assicurata, anzi conferma che l'invio sia avvenuto a mezzo posta ordinaria, non avendo prodotto alcun tipo di ricevuta di avvenuta spedizione, a corredo della copia delle lettera, né avendo indicato nel corpo delle stesse che la trasmissione sarebbe poi avvenuta a mezzo raccomandata.
Fermo quanto innanzi, giova ricordare che la questione oggetto del giudizio è stata al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale, culminato nella sentenza a Sezioni Unite n. 9769/20 della Suprema
Corte e seguito da successive pronunce conformi (tra le altre, Cass., SS.UU. 28 maggio 2020 n. 10079;
Cass., Ordinanza 16 novembre 2020 n. 25873, oltre alla più recente 19527/2022).
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la corresponsabilità del soggetto che invia per posta ordinaria dei titoli di credito, successivamente oggetto di trafugamento e di incasso da parte di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, con l'istituto di credito che abbia consentito tale incasso, in esito ad una non diligente procedura di identificazione, in quanto il mittente con tale comportamento si
è esposto “volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subìto” (Cass., SS.UU. n. 9769/20 in parte motiva;
tale valutazione è stata reiteratamente condivisa, tra le altre, dalla Corte d'Appello di Milano, con le sentenze 16 luglio 2020 n. 1852, 13 ottobre 2020 n. 2553, 30 marzo 2021 n. 1010, 16 aprile 2021 n.
1216, 13 maggio 2021 n. 1535/21, 2 luglio 2021 n. 2089, 26 aprile 2022 n. 1332 e 11 maggio 2022 n.
1574).
La giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata, in effetti, ha ribadito come la scelta sistematica e consapevole di eseguire la spedizione dei titoli con posta ordinaria non integra una condotta prudente;
che la trasmissione di assegni tramite posta ordinaria viola il D.M. 26.02.2004; che alla colpa generica
(per negligenza, imprudenza e imperizia) si associa quindi anche un profilo di colpa specifica (per violazione di regolamenti, ordini e discipline), entrambi rilevanti ex art. 43 c.p.; che nella regolarità causale di queste truffe, l'invio dell'assegno via posta con un sistema di spedizione che non garantisce pagina 11 di 15 l'accertamento della ricezione da parte del destinatario né con assicurata costituisce, oltre che statisticamente, anche secondo un principio di credibilità razionale, l'antecedente causale necessario dell'evento; che il pagamento dell'assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal beneficiario non si sarebbe in ogni caso verificato se questi, a causa delle modalità con cui il titolo è stato spedito, non fosse riuscito ad acquisirne il possesso materiale;
che tale possesso materiale è stato agevolato proprio dalla condotta imprudente del mittente il quale, pur nella consapevolezza della commissione delle prevedibilissime truffe (poste in essere da lungo con la medesima tecnica), ha continuato a spedire via posta ordinaria il titolo;
che, quindi, era prevedibile per il mittente la sequenza delle condotte che hanno poi determinato il danno.
Condividendo il richiamato orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'invio tramite posta ordinaria espone il mittente a maggiori pericoli di sottrazione e/o smarrimento dei titoli, non permettendo alcun controllo dalla fase di spedizione a quella dell'eventuale consegna ed integrando per tali motivi un'ipotesi di concorso di colpa in uguale misura con chi ha pagato l'assegno a persona diversa dal prenditore.
ha, poi, tempestivamente chiamato in causa la al fine di Controparte_3 CP_4 farne accertare la responsabilità per l'illegittimo pagamento degli assegni n. 315439685-02 e
315432285-12 pagati da quest'ultima a seguito di presentazione in stanza di compensazione.
(prima già banca che ha emesso gli assegni per cui è causa) non ha negato il CP_4 CP_6 pagamento degli assegni, ma ha eccepito la responsabilità della chiamante in causa nell'identificazione dei soggetti al momento dell'apertura dei conti corrente su cui sono stati poi versati gli assegni, anche ai sensi della Circolare ABI.
Tale aspetto per quanto possa essere considerato rilevante, nei limiti di quanto analizzato in precedenza, non esclude la responsabilità in capo alla , che avrebbe potuto verificare, sulla CP_4 base dei dati in suo possesso, essendo anche banca traente, che i nomi dei soggetti presentatisi per l'incasso non corrispondevano ai nominativi nei cui confronti erano stati originariamente emessi gli assegni, indipendentemente dalla qualità della contraffazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che “l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del
1933, nel disciplinare la responsabilità della banca in ordine al pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendo responsabilità a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale
pagina 12 di 15 alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l'autenticità della firma che, girando
l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta dal bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui agli art. 1176, comma 2, e
1992, comma II, c.c.” (Cass. 12984/19).
Deve, quindi rilevarsi a carico della la responsabilità per l'errato pagamento degli Controparte_4 assegni n. n. 315439685-02 e 315432285-12, per non avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. e, pertanto accolta la domanda di manleva proposta da Controparte_3
La domanda di parte attrice di pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziale non può essere accolta.
L'esborso delle spese di assistenza stragiudiziale va qualificato come danno emergente, e in quanto tale quale costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa e quindi soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Sez. Unite 16990/2017).
Quindi, la parte che voglia richiedere il rimborso di dette spese dovrà adeguatamente e tempestivamente provarle ed in ogni caso, potranno essere liquidate solo in presenza di specifici requisiti di merito, che man mano sono stati individuati da costante giurisprudenza di legittimità.
Con sentenza n. 15814/2018, la Suprema Corte ha precisato che non possono considerarsi attività stragiudiziali, atte a dover essere liquidate a carico della controparte: “quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento”, pertanto deve trattarsi di attività autonome al fine di essere suscettibili di un separato risarcimento.
Deve quindi emergere la necessarietà e specialità dell'attività svolta in fase precontenziosa.
Nel caso di specie, l'attività svolta precedentemente, documentata, è semplicemente propeudeutica al giudizio introdotto.
Tanto premesso, accerta e dichiara la responsabilità di e di Controparte_3 [...] per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili a soggetti non legittimati, riconoscendo il CP_4 concorso di colpa di parte attrice nella misura del 50%.
pagina 13 di 15 Su tale somma riconosce gli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma c.c., dalla data di pagamento dei singoli assegni (07.02.2018 il n. 315439685-02, 13.12.20217 per tutti gli altri) a quella della domanda giudiziale e invece dalla data della domanda giudiziale a quella di pubblicazione della sentenza nella diversa misura dell'art. 1284, comma IV, c.p.c.
Non è dovuta rivalutazione trattandosi di un debito di valuta. va condannata a manlevare per gli importi posti a suo Controparte_4 Controparte_3 carico per l'errato incasso degli assegni n. 315432204-09 e 315432205-10
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e terza chiamata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014.
Infine, preso atto della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, deve essere condannata al versamento di entrata al Controparte_3 bilancio dello Stato pari a quella dovuta per il contributo unificato del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010.
Si dispone, infine, la restituzione ai rispettivi depositanti dei 4 assegni depositati presso la Cancelleria del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: accerta la responsabilità di per il pagamento degli assegni bancari non Controparte_3 trasferibili rispettivamente n. 315432205-10 e 315432204-09 e n. 315439685-02 e n. 315432285-12 e di per gli assegni n. 315439685-02 e n. 315432285-12 a persone diverse dai Controparte_4 legittimi prenditori;
accerta e dichiara il concorso di colpa di nella causazione del danno nella misura del Controparte_1
50%; condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_3 Controparte_1
4.126,76 oltre interessi come precisati in parte motiva;
condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_4 Controparte_3
2.626,76; Contr condanna al pagamento, in favore di delle spese legali da Controparte_3 CP_1 liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che fissa in € 2.552,00 per compensi ed €
pagina 14 di 15 237,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso e CPA;
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese CP_4 Controparte_3 legali che fissa in € 2.552,00 per compensi e rimborso forfettario per spese generali, nella misura del
15% del compenso e CPA;
Condanna al versamento di entrata al bilancio dello Stato pari ad € 237,00. Controparte_3 rigetta ogni altra domanda.
Milano, 22 settembre 2025 la Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 7588/2023 promossa da:
(C.F.: ), già con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in Milano, viale Certosa n. 222, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giampaolo Miotto, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Marco Moiraghi, in Milano alla via Passione n. 8
PARTE ATTRICE on sede in Piazza Salimbeni n. 3, codice Controparte_3 CP_3 fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 dall'Avv. Elvio Crispino ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in C.F._1
Milano (MI), Via E. De Amicis n. 47
PARTE CONVENUTA
con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di Controparte_4 iscrizione al Registro delle Imprese di Modena in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, dagli avvocati Alessandro Poggio ( ) e Lodovico C.F._2
Cancarini (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti C.F._2
Avvocati, in Milano (MI), Via Sassetti n. 32
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni
PARTE ATTRICE pagina 1 di 15 nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento Controparte_3 degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a (già , Controparte_5 Controparte_2 condannarsi la stessa al suo risarcimento e quindi al Controparte_3 pagamento in favore di della somma complessiva di € 9.632,39 o di Controparte_2 quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: ordinare, ex art. 210 c.p.c., a di esibire gli estratti Controparte_3 conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e alla chiusura dei conti correnti e/o libretti di risparmio presso i quali i titoli sono circolati.
PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
1) In via preliminare: darsi atto dell'avvenuta rituale integrazione del contraddittorio effettuata nei confronti di (c.f. – PEC , quale Controparte_4 P.IVA_2 Email_1 incorporante di , in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modena, Via San Carlo 8/20, per la proposizione delle domande subordinate di cui ai sottoindicati punti 4 e 5;
2) Nel merito, in via principale: mandare assolta da qualsiasi domanda attrice la
[...] in quanto tale non ha alcuna responsabilità per il pagamento degli Controparte_3 CP_3 assegni bancari de quibus e comunque per la vicenda di cui è causa;
3) Nel merito, in subordine: nel denegato caso in cui fosse ravvisata responsabilità alcuna della Banca convenuta, dichiarare che ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c. nulla è comunque dovuto a titolo di
pagina 2 di 15 risarcimento, atteso che l'evento dannoso risulta imputabile a colpa della Compagnia, la quale avrebbe comunque potuto evitare il conseguente danno usando l'ordinaria diligenza, ovvero - in via ulteriormente gradata - diminuire il risarcimento in maniera corrispondente al concorso di colpa dell'attrice;
4) nel merito sempre in via subordinata: ancora nel denegato e non creduto caso in cui la
[...] venisse ritenuta responsabile dell'illegittimo pagamento degli assegni Controparte_3 di cui è causa, accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della terza chiamata verso di essa per violazione del dovere di Controparte_4 Controparte_3 diligenza professionale per omissione del corretto accertamento della legittimazione dei sedicenti beneficiari dei due titoli dell'importo di € 3.053,52 ed € 2.200,00 presentati in stanza di compensazione con apparenti beneficiari (ass. n. 315439685-02) e (ass. CP_7 Controparte_8
n. 315432285-12); con conseguente condanna della stessa a rimborsare ad essa Controparte_4 tutte le somme che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere Controparte_3 all'attrice Contr in forza delle domande da costei proposte nel presente giudizio, fino alla concorrenza CP_1 della somma complessiva di € 5.253,52 (= 3.053,52 + 2.200,00).
5) nel merito in via ulteriormente gradata: nel denegato e non creduto caso in cui la
[...]
venisse ritenuta responsabile in solido con dell'illegittimo Controparte_3 Controparte_4 pagamento degli assegni di € 3.053,52 ed € 2.200,00 presentati in stanza di compensazione con apparenti beneficiari (ass. n. 315439685-02) e (ass. n. 315432285-12), CP_7 Controparte_8 dichiarare tenuta in via di regresso ex art. 2055 c.c., ovvero sulla base di Controparte_4 qualunque altra norma ritenuta applicabile, a versare alla Controparte_3 tutto quanto da questa corrisposto all'attrice fino alla concorrenza della somma complessiva di €
5.253,52 (= 3.053,52 + 2.200,00) o, comunque, la somma anche inferiore in proporzione alla ritenuta rispettiva colpa.
6) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% dei compensi totali ex D.M.55/2014 e oltre ancora a CPA e IVA (partita quest'ultima non detraibile per la , a carico di chi spetta. CP_3
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 3 di 15 previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, respingere tutte le domande proposte contro in quanto Controparte_4 infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari professionali, oltre oneri di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (già ha Controparte_1 Controparte_2 convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento Controparte_3 di € 9.632,39, oltre interessi, per aver posto all'incasso quattro assegni - emessi dalla stessa compagnia per il pagamento di indennizzi derivanti da sinistri stradali - in palese violazione dell'art. 43 comma 2, legge assegni e senza la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
A sostegno della domanda, ha premesso di aver richiesto, nell'ambito della sua attività, a CP_9
(poi fusa per incorporazione in l'emissione dei seguenti assegni di
[...] Controparte_4 traenza, al fine di provvedere al pagamento degli indennizzi dovuti ai beneficiari a seguito di sinistri stradali:
✓ n. 315439685-02 intestato a dell'importo di € 3.053,52 (doc. 3); Persona_1
✓ n. 315432205-10 intestato a per un importo di € 1.500,00(doc. 10); Persona_2
✓ n. 315432204-09 intestato a per un importo di € 1.500,00 (doc. 19); CP_10
✓ n. 315432285-12, intestato a per un importo di € 2.200,00 (doc. 26). Controparte_11
Tutti i suddetti assegni erano muniti della clausola “non trasferibile”, stampigliata tanto sul fronte del modulo di assegno, quanto sul retro.
Ha allegato di aver successivamente appreso che gli assegni, regolarmente emessi, non erano stati incassati dai legittimi prenditori, ma che erano stati trafugati, contraffatti e incassati rispettivamente da
, (n. 315432205-10 e 315432204-09) e e di aver quindi CP_7 CP_12 Controparte_8 sporto denuncia e di aver provveduto ad effettuare un secondo pagamento a favore dei legittimi beneficiari (doc. 6, 7, 13, 15, 22, 23, 29,30, e 31).
L'attrice afferma che ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della “legge assegni” (r.d. 21.12.1933, n.
1736) che il banchiere che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore non si libera della propria obbligazione e deve rispondere nei confronti dei soggetti danneggiati da tale sua condotta, incombendo in capo alla banca negoziatrice sia una responsabilità contrattuale derivante da pagina 4 di 15 un obbligo di protezione che è previsto dal menzionato art. 43 sia una responsabilità c.d. da contatto sociale che ne caratterizza l'operato professionale.
Ha, altresì, allegato che la banca negoziatrice non ha osservato la diligenza qualificata propria dell'accorto banchiere, infatti gli assegni sono stati contraffatti con modalità analoghe tra loro e tali da rendere l'alterazione facilmente percepibile: nome e cognome del prenditore fittiziamente sovrascritto a quello del legittimo prenditore, che era stato precedentemente abraso, risulta stampigliato sugli assegni con un carattere meccanografico diverso rispetto a quello usato per lugo, data di emissione e somma da pagare. Ha evidenziato, altresì, il tono cromatico differente, sul titolo poi si scorgono cancellature che incidono sulla consistenza del supporto cartaceo.
Ha, poi, rilevato l'inadempimento agli obblighi della diligenza anche con rispetto all'identificazione del fittizio prenditore, in quanto la banca negoziatrice non avrebbe seguito le direttive contenute nella
Circolare Abi LG/00305 del 7 maggio 2001, ed in particolare di non aver ottenuto fotocopia della carta d'identità dei presentatori dei suddetti assegni, di non aver richiesto l'esibizione oltre alla carta di identità di un secondo documento di identità riportante la fotografia, e di non averli neanche identificati mediante fidefacenti da essa conosciuti.
Ha, altresì, richiesto il pagamento delle spese per l'assistenza legale stragiudiziali che ha fissato in €
1.378,87 (doc. 45)
La compagnia di assicurazioni ha allegato altresì di aver richiesto formalmente il risarcimento danni alla banca negoziatrice a mezzo lettera del 12.06.2019, restata priva di riscontro e di aver poi promosso procedura di mediazione obbligatoria, che ha dato esito negativo (doc. 43 e 44).
Si è costituita che ha contestato tutte le avverse difese, Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
(banca trattaria in stanza di compensazione per gli assegni n. 315439685-02 e n. 315432285-2).
La convenuta ha eccepito di aver diligentemente adempiuto ai propri obblighi di negoziatrice dei CP_3 titoli, contestando le contraffazioni rilevate dall'attrice, non risultando alcuna abrasione o aggiunta di caratteri, inoltre l'incasso di tutti i 4 titoli oggetto di causa non sono avvenuti mediante utilizzo di falsa identità, ma bensì con sostituzione del nominativo del beneficiario sui rispettivi titoli.
La banca convenuta ha contestato la dedotta negligenza rispetto alle indicazioni fornite nella citata circolare Abi del 2001, in quanto al caso di specie non si applica la menzionata circolare, trattandosi di assegni presentati per l'incasso da correntisti e non da meri presentatori (fattispecie di riferimento per la circolare Abi).
pagina 5 di 15 Eccepisce che la compagnia nulla ha allegato, né provato circa la diligenza tenuta dalla banca negoziatrice per assicurarsi che gli assegni emessi fossero consegnati nelle mani dei legittimi beneficiari ed in particolare non prova con quale mezzo di spedizione siano stati inviati, integrando in tal modo come da consolidato orientamento della Cassazione un concorso di colpo nella misura del
50% nel trafugamento degli assegni ex art. 1127 c.c.
Con riferimento alla richiesta di chiamata in causa di terzo, ha precisato che due degli assegni per cui è causa (n. 315439685-02 e n. 315432285-2) sono stati pagati dopo essere stati presentati in camera di compensazione a (poi fusa per incorporazione con che li ha Controparte_6 Controparte_4 pagati senza rilevare la mancanza di corrispondenza tra il nominativo del beneficiario in favore del quale ciascun titolo era stato emesso e il soggetto che l'aveva poi posto all'incasso.
All'udienza del 28.11.2023, è stata accolta la richiesta di chiamata in causa e si è costituita CP_4 in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti e precisando che parte attrice non ha provato di aver effettuato un secondo ed ulteriore pagamento nei confronti dei legittimi beneficiari, né tantomeno di aver avuto l'addebito del pagamento degli assegni trafugati.
Ha, altresì, eccepito che gli assegni, poi trafugati, sono stati spediti a mezzo posta ordinaria, comportando tale circostanza l'impossibilità per l'attrice di vantare il diritto al risarcimento del danno ex art. 1227 c.c.
Con riferimento alle domande di manleva proposte in via subordinata, rileva che non ha CP_13 prestato la specifica attenzione richiesta nell'identificazione dei soggetti, presentatisi per l'incasso, rispetto alla normativa dell'antiriciclaggio.
In particolare, le carte di identità erano a prima vista false, non recando il timbro a secco, il documento di era gravemente ammalorato. Anche le buste paghe presentavano diversi elementi CP_7 anomali, che se fossero stati esaminati ab initio avrebbero anche impedito l'apertura dei rapporti di conto corrente con tali soggetti.
All'udienza del 28.11.2023 è stato autorizzato il deposito degli assegni n.315431105-10 e n.
315432204-09 in originale, con custodia in cassaforte, richiesto dalla convenuta CP_14
Alla successiva udienza del 05.03.2024 ha autorizzato anche alla produzione degli originali e ha CP_4 concesso termini ex art. 183 c.p.c.
All'esito del deposito di tali memorie, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 15 La domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha contestato al di aver pagato degli assegni “non Controparte_1 Controparte_3 trasferibili”, che erano stati grossolanamente contraffatti, a persone diverse dai rispettivi prenditori rilevando che ai sensi del II comma dell'art. 43 della “legge assegni” (r.d. 21.12.1933, n. 1736) il banchiere che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore non si libera della propria obbligazione e deve rispondere nei confronti dei soggetti danneggiati da tale sua condotta, individuando una responsabilità “ oggettiva” della banca.
Esaminando la domanda proposta dall'attrice in via principale, si osserva che tale tipo di responsabilità
è stata qualificata come responsabilità contrattuale, prima dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni
Unite n. 14712/07, confermata da altre sentenze del medesimo tenore (Cass. Sez. Unite 12478/ 2018 e
12477/2018), quest'ultima, in particolare, ha precisato: “con tale pronuncia le sezioni unite – ribadito preliminarmente che l'espressione “colui che paga”, adoperata dall'art. 43, comma 2, l. assegno, va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento – hanno riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata.
La conclusione non trova fondamento nel consueto argomento utilizzato dalla tesi contrattualistica
(secondo la quale la banca girataria per l'incasso, oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe sostituta della trattaria nell'esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all'identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento e verrebbe anch'essa a trovarsi in rapporto col traente che, nell'ipotesi di pagamento mal effettuato, potrebbe perciò esercitare nei suoi confronti l'azione contrattuale basata sulla convenzione d'assegno), ma nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto.
In tale direzione, la sentenza ha rilevato come le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, risultino essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei
pagina 7 di 15 quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo;
ed ha altresì sottolineato che la professionalità del banchiere si riflette necessariamente su tutta la gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione egli dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno: dal che, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge.
Sulla scorta di tali considerazioni, che questo collegio pienamente condivide, va ribadito il principio enunciato nella citata pronuncia, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto – come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore”.
In virtù di quanto innanzi, la responsabilità in capo alla banca negoziatrice avrà natura contrattuale con applicazione del regime di cui agli articoli 1218 e 1176 c.c., con effetti sulla ripartizione dell'onere della prova, per cui nel caso di specie l'attore dovrà provare l'inadempimento subito, nonché il danno dipeso da tale inadempimento, mentre in capo alla banca negoziatrice che ha pagato l'assegno a persona diversa dall'effettivo beneficiario graverà l'onere di provare che l'inadempimento non le è
pagina 8 di 15 imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176 comma II c.c.
Nel caso di specie, la compagnia attrice ha provato di aver emesso gli assegni producendo le copie degli assegni (documenti non contestati dalle convenute) originariamente emessi che recano lo stesso numero di quelli poi pagati a soggetti diversi, ha provato altresì di aver predisposto nei confronti dei legittimi beneficiari un secondo pagamento (doc. 7, 15, 21 e 31 prod. parte attrice).
A tal proposito la Cassazione, con ordinanza 30073 del 31.12.2020 ha sottolineato che: “la semplice avvenuta disposizione della provvista in favore di soggetto diverso comporta un danno per la società traente, non permettendo di estinguere il rapporto causale col reale beneficiario”.
Tanto premesso, bisogna soffermarsi sulla prova liberatoria offerta da al fine Controparte_3 di dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione con la diligenza dell'accorto banchiere, sia rispetto all'identificazione del soggetto che si presenta all'incasso, sia rispetto a contraffazioni dell'assegno presentato.
Giova, infatti, ricordare che grava sulla banca negoziatrice, ex art. 1218 c.c., l'onere di dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.
La giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che la responsabilità dell'istituto di credito può configurarsi solo laddove l'alterazione del titolo sia rilevabile ictu oculi con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, che si fonda su un esame non superficiale della regolarità del titolo, ma in ogni caso “a vista”, in relazione a alterazioni visibilmente apparenti o accertabili con media capacità e normale buon senso. La Suprema Corte, in proposito, ha precisato che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui si rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. Sez. 3, n. 20292/2011).
Tale prova liberatoria non è stata offerta.
Gli assegni depositati dalle parti anche in originale nel corso del giudizio sono palesemente contraffatti, la striscia in cui compare il nome dell'intestatario è una striscia bianca, in cui il nome risulta impresso tramite una stampigliatura traforata con un font completamente diverso rispetto agli altri dati variabili precompilati dell'assegno, addirittura su uno degli assegni la “S” è stata sostituita da una lettera sigma.
Rispetto all'identificazione dei soggetti presentatisi all'incasso, parte attrice ha eccepito il mancato rispetto di quanto prescritto in materia dalla Circolare ABI del 2001.
pagina 9 di 15 A tale circolare non può essere riconosciuta una natura cogente, neanche negoziale, posto che non introduce alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita a segnalare loro l'opportunità di dar seguito a prassi operative volte a prevenire il rischio d'eventuali contenziosi giudiziali.
Tale circolare, dunque, non può costituire un parametro di valutazione della diligenza della banca negoziatrice, la quale, in ogni caso, ha comunque provveduto ad acquisire la documentazione necessaria alla identificazione già in sede di apertura del conto corrente per i portatori senza rilevare sui nominativi alcuna criticità.
Tanto premesso, deve comunque rilevarsi che le carte di identità prodotte, unitamente ai contratti di apertura di conto corrente (manca comunque quello di ) sono mere fotocopie e dalle CP_12 stesse non è possibile scorgere eventuali alterazioni, dei tre soggetti che hanno portato all'incasso gli assegni, e avevano aperto il conto corrente rispettivamente tre giorni prima e CP_7 Controparte_8 neanche un mese prima rispetto all'incasso fraudolento.
Dall'esame degli estratti conto depositati emerge quasi esclusivamente come unico movimento in entrata il deposito di assegni e in uscita il consequenziale prelievo di denaro, quantomeno quindi un movimento anomalo visto che sul conto non transitano altre entrate (stipendio o altre rimesse fisse), né viene utilizzato per pagamenti di bollette o altre spese.
Analizzando congiuntamente le anomalie di tali rapporti, gli evidenti segni di contraffazione dei titoli presentanti all'incasso, oltre l'elevato grado di attenzione, richiesto per gli assegni bancari c.d. di traenza, che come suggerito dalla Corte di Cassazione devono investire anche la valutazione di eventuali circostanze “extracartolari” anomale (sent. N. 13152/2021), deve senza dubbio accertarsi la responsabilità di del pagamento dei menzionati assegni a soggetti Controparte_15 diversi rispetto ai legittimi beneficiari.
Fermo quanto innanzi, le banche convenute, in subordine, hanno eccepito la concorrente responsabilità di per aver spedito gli assegni a mezzo posta ordinaria. CP_1
Parte attrice si è limitata a contestare tale assunto, limitandosi a dedurre che l'onere della prova sul metodo di spedizione spetti alla parte che ha sollevato l'eccezione ed insistendo che gli assegni siano stati inviati ai legittimi beneficiari dalla banca traente poi ). CP_6 CP_4
nei cui confronti l'attrice non ha formulato alcuna domanda, ha contestato sin dal primo CP_6 scritto difensivo la suddetta circostanza.
Dalla documentazione in atti, prodotta da parte attrice, l'invio pare essere verosimilmente avvenuto dall'attrice e con posta ordinaria (doc. 3,10,19 e 26, prod. attr.)
pagina 10 di 15 Contr Le lettere di trasmissione recano tutte carta intestata di (oggi erano nel possesso CP_2 dell'attrice che si è premurata di produrle, nessuna riporta alcun riferimento all'invio tramite raccomandata, neanche in sede di denuncia- querela (doc.30).
L'onere della prova sulla modalità di trasmissione degli assegni, anche solo per il principio di vicinanza alla prova stessa, incombe sulla compagnia e dalla suddetta documentazione in atti, non pare in alcun modo emergere che sia avvenuta a mezzo raccomandata a /r o assicurata, anzi conferma che l'invio sia avvenuto a mezzo posta ordinaria, non avendo prodotto alcun tipo di ricevuta di avvenuta spedizione, a corredo della copia delle lettera, né avendo indicato nel corpo delle stesse che la trasmissione sarebbe poi avvenuta a mezzo raccomandata.
Fermo quanto innanzi, giova ricordare che la questione oggetto del giudizio è stata al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale, culminato nella sentenza a Sezioni Unite n. 9769/20 della Suprema
Corte e seguito da successive pronunce conformi (tra le altre, Cass., SS.UU. 28 maggio 2020 n. 10079;
Cass., Ordinanza 16 novembre 2020 n. 25873, oltre alla più recente 19527/2022).
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la corresponsabilità del soggetto che invia per posta ordinaria dei titoli di credito, successivamente oggetto di trafugamento e di incasso da parte di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, con l'istituto di credito che abbia consentito tale incasso, in esito ad una non diligente procedura di identificazione, in quanto il mittente con tale comportamento si
è esposto “volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subìto” (Cass., SS.UU. n. 9769/20 in parte motiva;
tale valutazione è stata reiteratamente condivisa, tra le altre, dalla Corte d'Appello di Milano, con le sentenze 16 luglio 2020 n. 1852, 13 ottobre 2020 n. 2553, 30 marzo 2021 n. 1010, 16 aprile 2021 n.
1216, 13 maggio 2021 n. 1535/21, 2 luglio 2021 n. 2089, 26 aprile 2022 n. 1332 e 11 maggio 2022 n.
1574).
La giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata, in effetti, ha ribadito come la scelta sistematica e consapevole di eseguire la spedizione dei titoli con posta ordinaria non integra una condotta prudente;
che la trasmissione di assegni tramite posta ordinaria viola il D.M. 26.02.2004; che alla colpa generica
(per negligenza, imprudenza e imperizia) si associa quindi anche un profilo di colpa specifica (per violazione di regolamenti, ordini e discipline), entrambi rilevanti ex art. 43 c.p.; che nella regolarità causale di queste truffe, l'invio dell'assegno via posta con un sistema di spedizione che non garantisce pagina 11 di 15 l'accertamento della ricezione da parte del destinatario né con assicurata costituisce, oltre che statisticamente, anche secondo un principio di credibilità razionale, l'antecedente causale necessario dell'evento; che il pagamento dell'assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal beneficiario non si sarebbe in ogni caso verificato se questi, a causa delle modalità con cui il titolo è stato spedito, non fosse riuscito ad acquisirne il possesso materiale;
che tale possesso materiale è stato agevolato proprio dalla condotta imprudente del mittente il quale, pur nella consapevolezza della commissione delle prevedibilissime truffe (poste in essere da lungo con la medesima tecnica), ha continuato a spedire via posta ordinaria il titolo;
che, quindi, era prevedibile per il mittente la sequenza delle condotte che hanno poi determinato il danno.
Condividendo il richiamato orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'invio tramite posta ordinaria espone il mittente a maggiori pericoli di sottrazione e/o smarrimento dei titoli, non permettendo alcun controllo dalla fase di spedizione a quella dell'eventuale consegna ed integrando per tali motivi un'ipotesi di concorso di colpa in uguale misura con chi ha pagato l'assegno a persona diversa dal prenditore.
ha, poi, tempestivamente chiamato in causa la al fine di Controparte_3 CP_4 farne accertare la responsabilità per l'illegittimo pagamento degli assegni n. 315439685-02 e
315432285-12 pagati da quest'ultima a seguito di presentazione in stanza di compensazione.
(prima già banca che ha emesso gli assegni per cui è causa) non ha negato il CP_4 CP_6 pagamento degli assegni, ma ha eccepito la responsabilità della chiamante in causa nell'identificazione dei soggetti al momento dell'apertura dei conti corrente su cui sono stati poi versati gli assegni, anche ai sensi della Circolare ABI.
Tale aspetto per quanto possa essere considerato rilevante, nei limiti di quanto analizzato in precedenza, non esclude la responsabilità in capo alla , che avrebbe potuto verificare, sulla CP_4 base dei dati in suo possesso, essendo anche banca traente, che i nomi dei soggetti presentatisi per l'incasso non corrispondevano ai nominativi nei cui confronti erano stati originariamente emessi gli assegni, indipendentemente dalla qualità della contraffazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che “l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del
1933, nel disciplinare la responsabilità della banca in ordine al pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendo responsabilità a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale
pagina 12 di 15 alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l'autenticità della firma che, girando
l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta dal bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui agli art. 1176, comma 2, e
1992, comma II, c.c.” (Cass. 12984/19).
Deve, quindi rilevarsi a carico della la responsabilità per l'errato pagamento degli Controparte_4 assegni n. n. 315439685-02 e 315432285-12, per non avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. e, pertanto accolta la domanda di manleva proposta da Controparte_3
La domanda di parte attrice di pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziale non può essere accolta.
L'esborso delle spese di assistenza stragiudiziale va qualificato come danno emergente, e in quanto tale quale costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa e quindi soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Sez. Unite 16990/2017).
Quindi, la parte che voglia richiedere il rimborso di dette spese dovrà adeguatamente e tempestivamente provarle ed in ogni caso, potranno essere liquidate solo in presenza di specifici requisiti di merito, che man mano sono stati individuati da costante giurisprudenza di legittimità.
Con sentenza n. 15814/2018, la Suprema Corte ha precisato che non possono considerarsi attività stragiudiziali, atte a dover essere liquidate a carico della controparte: “quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento”, pertanto deve trattarsi di attività autonome al fine di essere suscettibili di un separato risarcimento.
Deve quindi emergere la necessarietà e specialità dell'attività svolta in fase precontenziosa.
Nel caso di specie, l'attività svolta precedentemente, documentata, è semplicemente propeudeutica al giudizio introdotto.
Tanto premesso, accerta e dichiara la responsabilità di e di Controparte_3 [...] per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili a soggetti non legittimati, riconoscendo il CP_4 concorso di colpa di parte attrice nella misura del 50%.
pagina 13 di 15 Su tale somma riconosce gli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma c.c., dalla data di pagamento dei singoli assegni (07.02.2018 il n. 315439685-02, 13.12.20217 per tutti gli altri) a quella della domanda giudiziale e invece dalla data della domanda giudiziale a quella di pubblicazione della sentenza nella diversa misura dell'art. 1284, comma IV, c.p.c.
Non è dovuta rivalutazione trattandosi di un debito di valuta. va condannata a manlevare per gli importi posti a suo Controparte_4 Controparte_3 carico per l'errato incasso degli assegni n. 315432204-09 e 315432205-10
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e terza chiamata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014.
Infine, preso atto della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, deve essere condannata al versamento di entrata al Controparte_3 bilancio dello Stato pari a quella dovuta per il contributo unificato del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010.
Si dispone, infine, la restituzione ai rispettivi depositanti dei 4 assegni depositati presso la Cancelleria del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: accerta la responsabilità di per il pagamento degli assegni bancari non Controparte_3 trasferibili rispettivamente n. 315432205-10 e 315432204-09 e n. 315439685-02 e n. 315432285-12 e di per gli assegni n. 315439685-02 e n. 315432285-12 a persone diverse dai Controparte_4 legittimi prenditori;
accerta e dichiara il concorso di colpa di nella causazione del danno nella misura del Controparte_1
50%; condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_3 Controparte_1
4.126,76 oltre interessi come precisati in parte motiva;
condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_4 Controparte_3
2.626,76; Contr condanna al pagamento, in favore di delle spese legali da Controparte_3 CP_1 liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che fissa in € 2.552,00 per compensi ed €
pagina 14 di 15 237,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso e CPA;
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese CP_4 Controparte_3 legali che fissa in € 2.552,00 per compensi e rimborso forfettario per spese generali, nella misura del
15% del compenso e CPA;
Condanna al versamento di entrata al bilancio dello Stato pari ad € 237,00. Controparte_3 rigetta ogni altra domanda.
Milano, 22 settembre 2025 la Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
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