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10 aprile 1955
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14 dicembre 1956
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31 maggio 1967
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27 gennaio 1981
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23 luglio 1998
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Art. 8.
Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sara' composta:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;
b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
La composizione della commissione e' integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno la meta' degli altri componenti.
Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.
A parita' di voti prevale quello del presidente. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 17 luglio 1998 n. 268 ( in G.U. 1a s.s. 22.07.1998 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nel testo sostituito prima dall' art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317 , e poi dall' art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 - nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane."
Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sara' composta:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;
b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
La composizione della commissione e' integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno la meta' degli altri componenti.
Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.
A parita' di voti prevale quello del presidente. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 17 luglio 1998 n. 268 ( in G.U. 1a s.s. 22.07.1998 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nel testo sostituito prima dall' art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317 , e poi dall' art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 - nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane."
Giurisprudenza • 14
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 18/07/2019, n. 195Provvedimento: […] sentenza n. 8\2003 QM), e che “la suddetta automaticità peraltro viene concludentemente ad essere esclusa anche in base al contenuto della…sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 1998 n. 268, laddove il giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge 10 marzo 1955 n. 96 nella parte in cui non prevede che della Commissione … faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, avendo la Corte posto a base di detta declaratoria di incostituzionalità considerazioni in ordine alla complessità delle valutazioni richieste dalla legge, […]Leggi di più...
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