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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/14942
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 14942/2023 promossa da:
, nato in [...] l' 11.08.1982, in proprio ed unitamente a Controparte_1
, nata in Argentina il [...], in [...] genitore esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale dei minori , nato in [...] il [...], Persona_1
e , nata in [...] l'[...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_2
Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma, Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.:
- p.e.c.: – fax: 06-5941245) C.F._1 Email_1 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Controparte_1 [...] e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in Persona_1 Persona_2 quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto,
pagina 1 di 6 - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_3 Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOBBIO PELLICE (TO), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
-Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_3
EL (TO), il 29.04.1849 (cfr. doc. in atti n.1), emigrato in Uruguay e, durante la sua permanenza nel territorio argentino, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione –Tribunale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ La dottoressa Notaia Cancelliere del Tribunale Persona_4
Elettorale della Repubblica Orientale dell'Uruguay, ATTESTA che ai sensi della richiesta di certificazione di cittadinanza ricevuta di o di o Persona_3 Persona_5
, figlio di o e di Parte_1 Persona_6 Persona_7 [...]
o o nato a [...], Torino, Per_8 Persona_9 Persona_10
Italia, o OB EL, Torino, Piemonte, Italia il 29 aprile 1849, l'ufficio di cittadinanza informa che dagli archivi registrati in questo ufficio, non è prova che abbia ottenuta la cittadinanza legale uruguaiana, nè che abbia iniziato le pratiche per ottenerla, nè la sua iscrizione presso l'ufficio anagrafe.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_4 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 28/09/2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 02/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo. pagina 2 di 6 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
L'avo contraeva matrimonio, nell'anno 1873 a Colonia (Uruguay), con Persona_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 2). Dall'unione coniugale nasceva a Colonia (Uruguay), in data CP_5
01.11.1898, , (cfr. doc. in atti n. 4). Parte_2
In data 13.02.1928, a Colonia (Uruguay), si univa in matrimonio con Parte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5) e dall'unione coniugale nasceva a Colonia (Uruguay), in data Persona_11
26.01.1933, (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_12
In data 13.02.1957, a Montevideo (Argentina), contraeva matrimonio con il Persona_12
(cfr. doc. in atti n.7) e dall'unione coniugale nasceva, a Montevideo (Uruguay), in Persona_13 data 13.12.1958, , (cfr. doc. in atti n. 8). Parte_3
Il Sig. non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, in favore Parte_3 di quella uruguaiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione – Corte nazionale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille, nel quale si legge quanto segue:” CERTIFICO che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione di età maggiore ai sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non risulta registrato fino ad oggi Parte_4
nato il 13/12/1958 in URUGUAY -Montevideo. Deceduto.” (cfr. doc.
[...] Parte_3 in atti n. 9).
In data 30.03.1979, a Buenos Aires (Argentina), contraeva Parte_3 matrimonio con , (cfr. doc. in atti n.10) Dall'unione coniugale nasceva a Persona_14
Buenos Aires (Argentina), in data 11.08.1982, , odierno Controparte_1 ricorrente, (cfr. doc. in atti n. 11) pagina 3 di 6 Dall'unione di con , a Buenos Aires Controparte_1 Controparte_2
(Argentina) nascevano: il 05.03.2008 (cfr. doc. in atti n. 12) e Persona_1
l'01.10.2013 (cfr. doc. in atti n. 12), odierni ricorrenti. Persona_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_3 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di pagina 4 di 6 procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Controparte_3
e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Peraltro, l'avo era nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la Persona_3 data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del
31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che , nato a [...], il [...] (cfr. doc. Persona_3 in atti n.1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia.
Sussiste altresì l'interesse
Con atto notarile del 23.8.2022, gli odierni ricorrenti certificavano l'impossibilità (ormai palese) di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, a mezzo del portale
Prenot@mi, al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana così come previsto dalla normativa vigente (All.15).
Si rileva che in applicazione dell'accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana,firmato a
Roma il 9 dicembre 1987,relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso),emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro di tale autorità(art. 6).
pagina 5 di 6 Tuttala documentazione sopra prodotta, rilasciata dalle competenti autorità argentine è in regola con le legalizzazioni e viene prodotta accompagnata dalla traduzione ufficiale alla lingua italiana.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti Controparte_1
cittadini italiani e
[...] Persona_1 Persona_2 disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nato Controparte_1 in Argentina l'11.08.1982; , nato in [...] il [...]; Persona_1 [...]
nata in [...] l'[...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la Persona_2 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 02 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 14942/2023 promossa da:
, nato in [...] l' 11.08.1982, in proprio ed unitamente a Controparte_1
, nata in Argentina il [...], in [...] genitore esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale dei minori , nato in [...] il [...], Persona_1
e , nata in [...] l'[...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_2
Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma, Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.:
- p.e.c.: – fax: 06-5941245) C.F._1 Email_1 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Controparte_1 [...] e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in Persona_1 Persona_2 quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto,
pagina 1 di 6 - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_3 Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOBBIO PELLICE (TO), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
-Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_3
EL (TO), il 29.04.1849 (cfr. doc. in atti n.1), emigrato in Uruguay e, durante la sua permanenza nel territorio argentino, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione –Tribunale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ La dottoressa Notaia Cancelliere del Tribunale Persona_4
Elettorale della Repubblica Orientale dell'Uruguay, ATTESTA che ai sensi della richiesta di certificazione di cittadinanza ricevuta di o di o Persona_3 Persona_5
, figlio di o e di Parte_1 Persona_6 Persona_7 [...]
o o nato a [...], Torino, Per_8 Persona_9 Persona_10
Italia, o OB EL, Torino, Piemonte, Italia il 29 aprile 1849, l'ufficio di cittadinanza informa che dagli archivi registrati in questo ufficio, non è prova che abbia ottenuta la cittadinanza legale uruguaiana, nè che abbia iniziato le pratiche per ottenerla, nè la sua iscrizione presso l'ufficio anagrafe.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_4 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 28/09/2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 02/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo. pagina 2 di 6 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
L'avo contraeva matrimonio, nell'anno 1873 a Colonia (Uruguay), con Persona_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 2). Dall'unione coniugale nasceva a Colonia (Uruguay), in data CP_5
01.11.1898, , (cfr. doc. in atti n. 4). Parte_2
In data 13.02.1928, a Colonia (Uruguay), si univa in matrimonio con Parte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5) e dall'unione coniugale nasceva a Colonia (Uruguay), in data Persona_11
26.01.1933, (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_12
In data 13.02.1957, a Montevideo (Argentina), contraeva matrimonio con il Persona_12
(cfr. doc. in atti n.7) e dall'unione coniugale nasceva, a Montevideo (Uruguay), in Persona_13 data 13.12.1958, , (cfr. doc. in atti n. 8). Parte_3
Il Sig. non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, in favore Parte_3 di quella uruguaiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione – Corte nazionale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille, nel quale si legge quanto segue:” CERTIFICO che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione di età maggiore ai sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non risulta registrato fino ad oggi Parte_4
nato il 13/12/1958 in URUGUAY -Montevideo. Deceduto.” (cfr. doc.
[...] Parte_3 in atti n. 9).
In data 30.03.1979, a Buenos Aires (Argentina), contraeva Parte_3 matrimonio con , (cfr. doc. in atti n.10) Dall'unione coniugale nasceva a Persona_14
Buenos Aires (Argentina), in data 11.08.1982, , odierno Controparte_1 ricorrente, (cfr. doc. in atti n. 11) pagina 3 di 6 Dall'unione di con , a Buenos Aires Controparte_1 Controparte_2
(Argentina) nascevano: il 05.03.2008 (cfr. doc. in atti n. 12) e Persona_1
l'01.10.2013 (cfr. doc. in atti n. 12), odierni ricorrenti. Persona_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_3 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di pagina 4 di 6 procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Controparte_3
e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Peraltro, l'avo era nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la Persona_3 data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del
31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che , nato a [...], il [...] (cfr. doc. Persona_3 in atti n.1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia.
Sussiste altresì l'interesse
Con atto notarile del 23.8.2022, gli odierni ricorrenti certificavano l'impossibilità (ormai palese) di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, a mezzo del portale
Prenot@mi, al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana così come previsto dalla normativa vigente (All.15).
Si rileva che in applicazione dell'accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana,firmato a
Roma il 9 dicembre 1987,relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso),emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro di tale autorità(art. 6).
pagina 5 di 6 Tuttala documentazione sopra prodotta, rilasciata dalle competenti autorità argentine è in regola con le legalizzazioni e viene prodotta accompagnata dalla traduzione ufficiale alla lingua italiana.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti Controparte_1
cittadini italiani e
[...] Persona_1 Persona_2 disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nato Controparte_1 in Argentina l'11.08.1982; , nato in [...] il [...]; Persona_1 [...]
nata in [...] l'[...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la Persona_2 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 02 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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