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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA N.R.G. 13108/2024
Tra
Parte_1
OPPONENTE
E
CONCETTA CP_1
OPPOSTA
All'udienza del 15/10/2025, ore di rito, dinanzi al Giudice IN IN IN, è comparso:
l'avv. Rosolino La Mantia per parte opponente (ammessa al patrocinio a spese dello
Stato), il quale insiste nelle domande formulate nel ricorso introduttivo e chiede che la causa sia decisa.
La signora non si è costituita e non è comparsa all'udienza Controparte_2
odierna.
Il Giudice
Al termine della camera di consiglio, alle ore 19.00, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza dell'opponente, nelle more allontanatosi.
Il Giudice
IN IN IN G.o.p.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa IN IN IN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°13108 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
229, C.F.: , elettivamente domiciliata in Palermo, Via Cappuccini, CodiceFiscale_1
163 presso lo studio dell'Avv. Rosolino La Mantia che la rappresenta e difende per mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F Controparte_2 C.F._2
;
[...]
Pag. 2 di 6 CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo (canoni di locazione).
mediante la lettura, all'udienza del 16/10/2025, alle ore 19.00, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3153/2024 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 17/9/2024 per le ragioni esposte in parte motiva;
.- conferma il decreto ingiuntivo opposto;
.- nulla sulle spese del presente procedimento, in considerazione della contumacia della parte opposta.
e della seguente contestuale motivazione:
l'odierna opponente con il ricorso in opposizione oggetto del presente giudizio, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
ha chiesto la revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 3153/2024, emessa in data
17/9/2024 nel giudizio di intimazione di sfratto per morosità, con la quale il Tribunale
di Palermo ha ingiunto alla signora di pagare a favore della locatrice, Parte_1
, contumace nel presente giudizio, la somma di € 1.850,00 a Controparte_2
titolo di canoni di locazione per l'immobile sito in Palermo, Via Cappuccini, 229, P.T.,
per i mesi da aprile 2024 e fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi e spese di lite
Pag. 3 di 6 liquidate. L'opponente ha chiesto inoltre la condanna della parte opposta al rimborso delle spese di lite.
I motivi posti a fondamento della presente opposizione si fondano:
1)sulla condizione di indigenza nella quale si è venuta a trovare la signora in Parte_1
seguito al decesso del proprio coniuge invalido e titolare di una pensione di invalidità
di € 350,00, con la quale la conduttrice provvedeva a pagare il canone di locazione;
2)
sulla circostanza che, in considerazione delle condizioni economiche disagiate della odierna opponente, la stessa è stata presa in carico, in data 17.04.2024, dall'Agenzia
per l'Inclusione Sociale della IV Circoscrizione della Città Metropolitana di Palermo, la quale ha proposto di intervenire a favore della sig.ra attraverso il pagamento Parte_1
direttamente a favore della locatrice, dei canoni di locazione arretrati fino ad un importo massimo di euro 4.800,00. La locatrice, tuttavia, ha rifiutato la suindicata proposta.
La signora , ritualmente convenuta, non si è costituita nel Controparte_2
presente procedimento e va pertanto dichiarata contumace.
Con ordinanza del 28/2/2025 è stata accolta l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto oggetto di opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 16/10/2025, fissata per discussione e decisione, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Motivi della decisione
Pag. 4 di 6 All'esito dell'istruttoria la presente opposizione appare infondata e va respinta.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va confermato per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, l'art. 1180 c.c. prevede la possibilità che l'obbligazione possa essere adempiuta anche da un soggetto diverso dal debitore, anche contro la volontà del creditore, ove quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, essendo quest'ultima fungibile, ovvero se il debitore non si sia opposto al pagamento da parte del terzo.
Tuttavia, perché possa applicarsi la suindicata norma, occorre che l'obbligazione del debitore sia concretamente adempiuta (nella fattispecie il pagamento dei canoni di locazione ) e non può consistere in una generica disponibilità ad adempiere.
Soltanto l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore (v. Cass. SS.UU. n.9946/2009).
Nel caso che ci occupa, in assenza del preventivo consenso del locatore, l'offerta di pagamento dei canoni di locazione arretrati da parte dell'Agenzia per l'Inclusione
Sociale della IV Circoscrizione della Città Metropolitana di Palermo non ha avuto seguito. Pertanto, l'obbligazione prevista contrattualmente a carico della conduttrice non può considerarsi adempiuta e ciò non consente la revoca del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass. ordinanza n. 31572/2019). La relativa domanda va pertanto respinta.
Pag. 5 di 6 In considerazione della mancata costituzione di parte opposta nel presente giudizio,
appare opportuno non disporre in merito alle spese di lite.
Così è deciso in Palermo il 16.10/2025.
Il Giudice
IN IN IN G.o.p.
Pag. 6 di 6
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA N.R.G. 13108/2024
Tra
Parte_1
OPPONENTE
E
CONCETTA CP_1
OPPOSTA
All'udienza del 15/10/2025, ore di rito, dinanzi al Giudice IN IN IN, è comparso:
l'avv. Rosolino La Mantia per parte opponente (ammessa al patrocinio a spese dello
Stato), il quale insiste nelle domande formulate nel ricorso introduttivo e chiede che la causa sia decisa.
La signora non si è costituita e non è comparsa all'udienza Controparte_2
odierna.
Il Giudice
Al termine della camera di consiglio, alle ore 19.00, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza dell'opponente, nelle more allontanatosi.
Il Giudice
IN IN IN G.o.p.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa IN IN IN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°13108 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
229, C.F.: , elettivamente domiciliata in Palermo, Via Cappuccini, CodiceFiscale_1
163 presso lo studio dell'Avv. Rosolino La Mantia che la rappresenta e difende per mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F Controparte_2 C.F._2
;
[...]
Pag. 2 di 6 CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo (canoni di locazione).
mediante la lettura, all'udienza del 16/10/2025, alle ore 19.00, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3153/2024 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 17/9/2024 per le ragioni esposte in parte motiva;
.- conferma il decreto ingiuntivo opposto;
.- nulla sulle spese del presente procedimento, in considerazione della contumacia della parte opposta.
e della seguente contestuale motivazione:
l'odierna opponente con il ricorso in opposizione oggetto del presente giudizio, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
ha chiesto la revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 3153/2024, emessa in data
17/9/2024 nel giudizio di intimazione di sfratto per morosità, con la quale il Tribunale
di Palermo ha ingiunto alla signora di pagare a favore della locatrice, Parte_1
, contumace nel presente giudizio, la somma di € 1.850,00 a Controparte_2
titolo di canoni di locazione per l'immobile sito in Palermo, Via Cappuccini, 229, P.T.,
per i mesi da aprile 2024 e fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi e spese di lite
Pag. 3 di 6 liquidate. L'opponente ha chiesto inoltre la condanna della parte opposta al rimborso delle spese di lite.
I motivi posti a fondamento della presente opposizione si fondano:
1)sulla condizione di indigenza nella quale si è venuta a trovare la signora in Parte_1
seguito al decesso del proprio coniuge invalido e titolare di una pensione di invalidità
di € 350,00, con la quale la conduttrice provvedeva a pagare il canone di locazione;
2)
sulla circostanza che, in considerazione delle condizioni economiche disagiate della odierna opponente, la stessa è stata presa in carico, in data 17.04.2024, dall'Agenzia
per l'Inclusione Sociale della IV Circoscrizione della Città Metropolitana di Palermo, la quale ha proposto di intervenire a favore della sig.ra attraverso il pagamento Parte_1
direttamente a favore della locatrice, dei canoni di locazione arretrati fino ad un importo massimo di euro 4.800,00. La locatrice, tuttavia, ha rifiutato la suindicata proposta.
La signora , ritualmente convenuta, non si è costituita nel Controparte_2
presente procedimento e va pertanto dichiarata contumace.
Con ordinanza del 28/2/2025 è stata accolta l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto oggetto di opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 16/10/2025, fissata per discussione e decisione, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Motivi della decisione
Pag. 4 di 6 All'esito dell'istruttoria la presente opposizione appare infondata e va respinta.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va confermato per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, l'art. 1180 c.c. prevede la possibilità che l'obbligazione possa essere adempiuta anche da un soggetto diverso dal debitore, anche contro la volontà del creditore, ove quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, essendo quest'ultima fungibile, ovvero se il debitore non si sia opposto al pagamento da parte del terzo.
Tuttavia, perché possa applicarsi la suindicata norma, occorre che l'obbligazione del debitore sia concretamente adempiuta (nella fattispecie il pagamento dei canoni di locazione ) e non può consistere in una generica disponibilità ad adempiere.
Soltanto l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore (v. Cass. SS.UU. n.9946/2009).
Nel caso che ci occupa, in assenza del preventivo consenso del locatore, l'offerta di pagamento dei canoni di locazione arretrati da parte dell'Agenzia per l'Inclusione
Sociale della IV Circoscrizione della Città Metropolitana di Palermo non ha avuto seguito. Pertanto, l'obbligazione prevista contrattualmente a carico della conduttrice non può considerarsi adempiuta e ciò non consente la revoca del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass. ordinanza n. 31572/2019). La relativa domanda va pertanto respinta.
Pag. 5 di 6 In considerazione della mancata costituzione di parte opposta nel presente giudizio,
appare opportuno non disporre in merito alle spese di lite.
Così è deciso in Palermo il 16.10/2025.
Il Giudice
IN IN IN G.o.p.
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