CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34559 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM ST nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 18/12/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Domenico CC ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/12/2023, la Corte di appello di Catanzaro ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione di cui al combinato disposto dell'art. 37 lett. a) c.p.p., in relazione agli artt. 36 lett. g) e 34 c.p.p.), proposta da difensore e procuratore speciale di IL NE nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, dott. Fabiana CH, che aveva disposto nell'ambito del separato procedimento a carico di IL NE, la cui posizione era stata stralciata per motivi processuali, il rinvio a giudizio dello stesso pur avendo emesso 4( decreto di rinvio a giudizio per i coimputati del delitto associativo, non ravvisando alcuna delle cause di 0 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34559 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 11/06/2024 incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p., precisando che l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti dei coimputati, non equivale a decisione nel merito della regiudicanda idonea a pregiudicare l'imparzialtà del giudice. Inoltre, la Corte di appello ha escluso che potesse profilarsi un'ipotesi di ricusazione ex art. 37 c.p.p., poiché pur in presenza di una comunanza dell'imputazione per il delitto associativo, al IL e agli altri imputati sono state contestate una pluralità di condotte risultando il ricorrente imputato della fattispecie associativa distinta da quella per la quale sono stati rinviati a giudizio i coimputati, parte, secondo la contestazione, della diversa associazione facente capo a Di PP IC. La Corte di appello, infine, ha spiegato come i principi sinora affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricusazione, fossero applicabili anche a seguito della Riforma Cartabia che ha introdotto la regola, ai fini del rinvio a giudizio, della "ragionevole previsione della condanna dell'imputato", locuzione non dissimile da quella precedente come interpretata dalle Sezioni Unite della "concreta prevedibilità di condanna dell'imputato". La Corte di appello ha anche dichiarato manifestamente infondata e priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale che la difesa del ricusante IL invitava a sollevare. 2. Ricorre avverso detta ordinanza il difensore e procuratore speciale di IL NE formulando un unico articolato motivo di ricorso con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 34, 36 e 37, co. 1, lett. a) e co. 2, c.p.p. Ad avviso del ricorrente la Corte di appello non ha considerato che il GUP disponendo il rinvio giudizio dell'imputato, in pendenza della decisione sull'istanza di ricusazione, ha dato luogo ad nullità assoluta come stabilito dalla pronuncia delle Sez. Unite n. 37207/2020, secondo cui " il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio". In particolare la Corte di appello ha ritenuto insussistente la causa di ricusazione per incompatibilità nonostante il medesimo GUP persona fisica avesse pronunciato il decreto che dispone il giudizio sia nei confronti del IL, sia nei confronti dei computati del reato associativo, mal interpretando il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2013 relativa situazione difforme a quella in esame che riguarda la presunta incompatibilità a pronunciarsi del GUP che abbia disposto il rinvio a giudizio nei confronti dei 2 coimputati a concorso necessario e non l'ipotesi della incompatibilità scaturente dal rinvio a giudizio e dalla emissione della sentenza di abbreviato per i coimputati a concorso necessario. La Corte di appello avrebbe sminuito la portata fortemente innovativa della Riforma Cartabia in relazione ai poteri del GUP, ai fini del rinvio a giudizio e, simmetricamente della valutazione sottesa alla sentenza di non luogo procedere ex art. 425 c.p.p. In via subordinata, il ricorrente prospetta una questione di legittimità costituzionale in relazione all'attuale formulazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. , avuto riguardo alla mancata previsione di una situazione di incompatibilità per l'ipotesi in cui il medesimo giudice persona fisica, all'esito dell'udienza preliminare, emetta il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di soggetti concorrenti nel reato associativo, soprattutto alla lue della riforma dell'art. 425 c.p.p. e di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Rv. 280116). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto. La Corte territoriale ha affidato la propria decisione ad argomentazioni giuridicamente corrette che rendono ragione della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di ricusazione e rispondono a tutte le doglianze difensive. Il ricorrente sostiene le proprie ragioni predicando l'esistenza di una situazione pregiudicante rispetto alla propria posizione;
tale situazione sarebbe costituita dal fatto che la dott. CH aveva emesso, nello svolgimento della medesima funzione di Giudice dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri coimputati nel reato associativo a concorso necessario. La posizione del IL, originariamente oggetto della medesima udienza preliminare, era stata separata da quella degli altri per ragioni di ordine processuale, donde l'udienza preliminare era proseguita nei confronti dei coimputati che venivano rinviati a giudizio e, fissata una nuova udienza preliminare, anche IL veniva rinviato a giudizio dal medesimo GUP. Ebbene, il ricorrente sostiene che vi sarebbe un'implicazione necessaria — dal punto di vista logico-giuridico — tra il rinvio a giudizio dei computati e quello del IL essendo quest'ultimo concorrente nel reato associativo per cui il rinvio a giudizio dei coimputati denunzierebbe un pregiudizio del Giudice dell'udienza preliminare quanto al vaglio della posizione di IL, la cui responsabilità rispetto alla contestazione sarebbe coessenziale rispetto a quella dei coimputati. 2.3. Tanto premesso, il Collegio osserva, in primo luogo, che la situazione non può essere ricondotta ad alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., sicché non può essere invocata la causa di ricusazione di cui al combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a), 36, comma 1, lett. g) e 34 cod. proc. pen. Come sancito ripetutamente dalla Corte costituzionale (ex multis, sentenza n. 86 del 2013, ordinanza, n. 490 de 2002, ordinanza n. 367 del 2002, ordinanza n. 441 del 2001, sentenza n. 283 del 2000, sentenza n. 306 del 1997, sentenza n. 186 del 1992), al di là delle ipotesi limite affrontate dalle sentenze della Consulta n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., l'istituto dell'incompatibilità, si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono perciò la medesima regiudicanda. A prescindere dall'ipotesi estrema di cui alla sentenza n. 371 cit. (che riguarda una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale), si è generalmente ritenuto che tale medesinnezza non si realizza nel caso di pronunzie che riguardino concorrenti nel medesimo reato separatamente giudicati: in questi casi, soccorrono, a fronteggiare situazioni pregiudicanti, gli istituti dell'astensione e della ricusazione, i cui presupposti sono da vagliarsi caso per caso secondo il concreto atteggiarsi della valutazione già compiuta dal medesimo decidente. In particolare, la sentenza n. 86 cit. (come già sostenuto nell'ordinanza n. 441 del 2001) ha sancito — per venire ad un tema affine a quello oggetto dell'odierna regiudicanda — che non vi è questione di incompatibilità quando il Giudice, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti dei coimputati del medesimo reato (nel caso di specie associativo). Lo stesso la Consulta ha sostenuto (nell'ordinanza n. 367 cit.) per l'ipotesi in cui il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di alcuni imputati di reato a concorso necessario, abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato. Il principio da cui hanno preso le mosse le pronunzie appena citate è che, alla comunanza dell'imputazione, fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, salve le ipotesi estreme, prese in esame dalla già citata sentenza n. 371 del 1996, che giustificano l'operatività dell'istituto dell'incompatibilità anche quando le funzioni pregiudicante e pregiudicata si collocano in procedimenti diversi. A tali principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale si è ispirata la Corte di appello nell'odierna regiudicanda, in cui le pronunzie riguardano, entrambe, la transizione alla fase dibattimentale piuttosto che l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ex art. 438 cod. proc. pen. Ne consegue, come anticipato, che va sgomberato il campo dall'idea che l'auspicato accoglimento della richiesta di ricusazione possa passare attraverso l'istituto dell'incompatibilità. Occorre, quindi, verificare se vi fossero gli estremi per ritenere fondata aliunde l'istanza di ricusazione. Come in precedenza accennato, la Corte Costituzionale, nel circoscrivere il ricorso all'istituto dell'incompatibilità nei termini sopra precisati, ha tuttavia sostenuto che non può escludersi che, per il peculiare atteggiarsi delle singole fattispecie, l'attività che il giudice abbia compiuto in un precedente procedimento possa determinare un pregiudizio alla sua imparzialità nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti;
in tal caso — ha altresì sostenuto la Consulta — gli strumenti processuali per rimuovere dette situazioni di pregiudizio sono sia l'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., sia l'art. 37 cod. proc. pen., come risultante dalla sentenza n. 283 del 2000 della Consulta, attribuendosi in tal modo ai più duttili strumenti dell'astensione e della ricusazione il compito di realizzare il principio del giusto processo attraverso valutazioni caso per caso e senza oneri preventivi di organizzazione delle attività processuali. Ciò posto, il Collegio ritiene che l'istanza di ricusazione non dovesse essere accolta. Va ricordato che la sentenza n. 283 della Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. In motivazione si legge che non è sufficiente, ai fini dell'individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precédenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio;
la funzione pregiudicata — ha altresì sostenuto il Giudice delle leggi — va a sua volta individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa. )/21, Occorre altresì considerare che secondo la giurisprudenza di questa Corte — nel concorso di persone nel reato, laddove l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro, non vi è spazio per la ricusazione (Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845, in motivazione;
Sez. 6, n. 4297 del 01/12/2005, dep. 2006, Cesarano, Rv. 233690; Sez. 6, n. 39209 del 27/09/2005, Buda e altri, Rv. 232530; Sez. 6, n. 3840 del 24 novembre 1999, Musitano A, Rv. 216328). Ed è bene ricordare che questa Corte ha espressamente escluso che possano ricorrere i presupposti di cui all'art. 37 cod. proc. pen. quando il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv.270848 Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730 Sez. 2, n. 7814 del 27/1/2023, Gamborino). Tanto premesso, ritiene il collegio che il rinvio a giudizio disposto dalla dott. CH nei confronti dei coimputati nel reato associativo, non abbia comportato una valutazione di merito in ordine alla responsabilità del IL, che possa costituire pregiudizio per la posizione di quest'ultimo nei sensi sostenuti dal ricorrente. Come messo in rilievo dal giudice dell'udienza preliminare, la condotta associativa contestata all'imputato è distinta e autonoma rispetto a quella dei coimputati i quali, secondo la contestazione, farebbero parte del gruppo confederato facente capo a Di PP IC;
inoltre, il ricorrente non ha specificamente dedotto quale concreto profilo di inscindibilità dovrebbe ritenersi sussistente tra le posizioni dei coimputati e quali specifiche valutazioni abbiano avuto forza di prevenzione tale da compromettere l'imparzialità del giudice a fronte di un provvedimento come il decreto di rinvio a giudizio che non è motivato e che, anche nel sistema delineato dalla Riforma Cartabia, non ha perso la fisionomia di giudizio prognostico (e non diagnostico) sulla consistenza dell'accusa. La norma stabilisce, infatti, che il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna" e non più quando "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio" tale diversa formulazione non consente tuttavia, come preteso dalla difesa, di ritenere sostanzialmente modificata fisionomia della decisione del GUP visto che, anche secondo il precedente assetto normativo, l'esito dell' udienza preliminare presentava la fisionomia di "giudizio", come statuito dalle Sez. Unite nella sentenza n. 38 del 25/10/21995 ( non mass.). Fatte queste precisazioni e venendo al concreto della questione sottoposta al vaglio di questa Corte, si ritiene che il rinvio a giudizio dei coimputati non abbia comportato una valutazione di merito quanto alla posizione di IL che possa costituire pregiudizio per la posizione di quest'ultinno nei sensi sostenuti dal ricorrente posto che — contrariamente a quanto assume il ricorrente — l'emissione del decreto che dispone il giudizio rimane provvedimento a contenuto strettamente processuale che non incide sul merito della regiudicanda. In ordine al motivo di ricorso che concerne la risposta della Corte territoriale a proposito delle eccezioni di illegittimità costituzionale, il Collegio osserva che — a prescindere dalle argomentazioni che sono state riservate al tema nel provvedimento impugnato — si tratta di questioni manifestamente infondate. Si è già sopra osservato che la duplicità dei procedimenti in cui si sarebbero concretizzate la decisione pregiudicante e quella che potrebbe essere pregiudicata lascia escludere — tenuto conto dell'esegesi della Consulta sul punto, come sopra evocata — che vi sia spazio per detta incostituzionalità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11/6/2024.
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Domenico CC ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/12/2023, la Corte di appello di Catanzaro ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione di cui al combinato disposto dell'art. 37 lett. a) c.p.p., in relazione agli artt. 36 lett. g) e 34 c.p.p.), proposta da difensore e procuratore speciale di IL NE nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, dott. Fabiana CH, che aveva disposto nell'ambito del separato procedimento a carico di IL NE, la cui posizione era stata stralciata per motivi processuali, il rinvio a giudizio dello stesso pur avendo emesso 4( decreto di rinvio a giudizio per i coimputati del delitto associativo, non ravvisando alcuna delle cause di 0 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34559 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 11/06/2024 incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p., precisando che l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti dei coimputati, non equivale a decisione nel merito della regiudicanda idonea a pregiudicare l'imparzialtà del giudice. Inoltre, la Corte di appello ha escluso che potesse profilarsi un'ipotesi di ricusazione ex art. 37 c.p.p., poiché pur in presenza di una comunanza dell'imputazione per il delitto associativo, al IL e agli altri imputati sono state contestate una pluralità di condotte risultando il ricorrente imputato della fattispecie associativa distinta da quella per la quale sono stati rinviati a giudizio i coimputati, parte, secondo la contestazione, della diversa associazione facente capo a Di PP IC. La Corte di appello, infine, ha spiegato come i principi sinora affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricusazione, fossero applicabili anche a seguito della Riforma Cartabia che ha introdotto la regola, ai fini del rinvio a giudizio, della "ragionevole previsione della condanna dell'imputato", locuzione non dissimile da quella precedente come interpretata dalle Sezioni Unite della "concreta prevedibilità di condanna dell'imputato". La Corte di appello ha anche dichiarato manifestamente infondata e priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale che la difesa del ricusante IL invitava a sollevare. 2. Ricorre avverso detta ordinanza il difensore e procuratore speciale di IL NE formulando un unico articolato motivo di ricorso con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 34, 36 e 37, co. 1, lett. a) e co. 2, c.p.p. Ad avviso del ricorrente la Corte di appello non ha considerato che il GUP disponendo il rinvio giudizio dell'imputato, in pendenza della decisione sull'istanza di ricusazione, ha dato luogo ad nullità assoluta come stabilito dalla pronuncia delle Sez. Unite n. 37207/2020, secondo cui " il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio". In particolare la Corte di appello ha ritenuto insussistente la causa di ricusazione per incompatibilità nonostante il medesimo GUP persona fisica avesse pronunciato il decreto che dispone il giudizio sia nei confronti del IL, sia nei confronti dei computati del reato associativo, mal interpretando il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2013 relativa situazione difforme a quella in esame che riguarda la presunta incompatibilità a pronunciarsi del GUP che abbia disposto il rinvio a giudizio nei confronti dei 2 coimputati a concorso necessario e non l'ipotesi della incompatibilità scaturente dal rinvio a giudizio e dalla emissione della sentenza di abbreviato per i coimputati a concorso necessario. La Corte di appello avrebbe sminuito la portata fortemente innovativa della Riforma Cartabia in relazione ai poteri del GUP, ai fini del rinvio a giudizio e, simmetricamente della valutazione sottesa alla sentenza di non luogo procedere ex art. 425 c.p.p. In via subordinata, il ricorrente prospetta una questione di legittimità costituzionale in relazione all'attuale formulazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. , avuto riguardo alla mancata previsione di una situazione di incompatibilità per l'ipotesi in cui il medesimo giudice persona fisica, all'esito dell'udienza preliminare, emetta il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di soggetti concorrenti nel reato associativo, soprattutto alla lue della riforma dell'art. 425 c.p.p. e di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Rv. 280116). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto. La Corte territoriale ha affidato la propria decisione ad argomentazioni giuridicamente corrette che rendono ragione della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di ricusazione e rispondono a tutte le doglianze difensive. Il ricorrente sostiene le proprie ragioni predicando l'esistenza di una situazione pregiudicante rispetto alla propria posizione;
tale situazione sarebbe costituita dal fatto che la dott. CH aveva emesso, nello svolgimento della medesima funzione di Giudice dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri coimputati nel reato associativo a concorso necessario. La posizione del IL, originariamente oggetto della medesima udienza preliminare, era stata separata da quella degli altri per ragioni di ordine processuale, donde l'udienza preliminare era proseguita nei confronti dei coimputati che venivano rinviati a giudizio e, fissata una nuova udienza preliminare, anche IL veniva rinviato a giudizio dal medesimo GUP. Ebbene, il ricorrente sostiene che vi sarebbe un'implicazione necessaria — dal punto di vista logico-giuridico — tra il rinvio a giudizio dei computati e quello del IL essendo quest'ultimo concorrente nel reato associativo per cui il rinvio a giudizio dei coimputati denunzierebbe un pregiudizio del Giudice dell'udienza preliminare quanto al vaglio della posizione di IL, la cui responsabilità rispetto alla contestazione sarebbe coessenziale rispetto a quella dei coimputati. 2.3. Tanto premesso, il Collegio osserva, in primo luogo, che la situazione non può essere ricondotta ad alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., sicché non può essere invocata la causa di ricusazione di cui al combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a), 36, comma 1, lett. g) e 34 cod. proc. pen. Come sancito ripetutamente dalla Corte costituzionale (ex multis, sentenza n. 86 del 2013, ordinanza, n. 490 de 2002, ordinanza n. 367 del 2002, ordinanza n. 441 del 2001, sentenza n. 283 del 2000, sentenza n. 306 del 1997, sentenza n. 186 del 1992), al di là delle ipotesi limite affrontate dalle sentenze della Consulta n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., l'istituto dell'incompatibilità, si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono perciò la medesima regiudicanda. A prescindere dall'ipotesi estrema di cui alla sentenza n. 371 cit. (che riguarda una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale), si è generalmente ritenuto che tale medesinnezza non si realizza nel caso di pronunzie che riguardino concorrenti nel medesimo reato separatamente giudicati: in questi casi, soccorrono, a fronteggiare situazioni pregiudicanti, gli istituti dell'astensione e della ricusazione, i cui presupposti sono da vagliarsi caso per caso secondo il concreto atteggiarsi della valutazione già compiuta dal medesimo decidente. In particolare, la sentenza n. 86 cit. (come già sostenuto nell'ordinanza n. 441 del 2001) ha sancito — per venire ad un tema affine a quello oggetto dell'odierna regiudicanda — che non vi è questione di incompatibilità quando il Giudice, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti dei coimputati del medesimo reato (nel caso di specie associativo). Lo stesso la Consulta ha sostenuto (nell'ordinanza n. 367 cit.) per l'ipotesi in cui il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di alcuni imputati di reato a concorso necessario, abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato. Il principio da cui hanno preso le mosse le pronunzie appena citate è che, alla comunanza dell'imputazione, fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, salve le ipotesi estreme, prese in esame dalla già citata sentenza n. 371 del 1996, che giustificano l'operatività dell'istituto dell'incompatibilità anche quando le funzioni pregiudicante e pregiudicata si collocano in procedimenti diversi. A tali principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale si è ispirata la Corte di appello nell'odierna regiudicanda, in cui le pronunzie riguardano, entrambe, la transizione alla fase dibattimentale piuttosto che l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ex art. 438 cod. proc. pen. Ne consegue, come anticipato, che va sgomberato il campo dall'idea che l'auspicato accoglimento della richiesta di ricusazione possa passare attraverso l'istituto dell'incompatibilità. Occorre, quindi, verificare se vi fossero gli estremi per ritenere fondata aliunde l'istanza di ricusazione. Come in precedenza accennato, la Corte Costituzionale, nel circoscrivere il ricorso all'istituto dell'incompatibilità nei termini sopra precisati, ha tuttavia sostenuto che non può escludersi che, per il peculiare atteggiarsi delle singole fattispecie, l'attività che il giudice abbia compiuto in un precedente procedimento possa determinare un pregiudizio alla sua imparzialità nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti;
in tal caso — ha altresì sostenuto la Consulta — gli strumenti processuali per rimuovere dette situazioni di pregiudizio sono sia l'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., sia l'art. 37 cod. proc. pen., come risultante dalla sentenza n. 283 del 2000 della Consulta, attribuendosi in tal modo ai più duttili strumenti dell'astensione e della ricusazione il compito di realizzare il principio del giusto processo attraverso valutazioni caso per caso e senza oneri preventivi di organizzazione delle attività processuali. Ciò posto, il Collegio ritiene che l'istanza di ricusazione non dovesse essere accolta. Va ricordato che la sentenza n. 283 della Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. In motivazione si legge che non è sufficiente, ai fini dell'individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precédenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio;
la funzione pregiudicata — ha altresì sostenuto il Giudice delle leggi — va a sua volta individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa. )/21, Occorre altresì considerare che secondo la giurisprudenza di questa Corte — nel concorso di persone nel reato, laddove l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro, non vi è spazio per la ricusazione (Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845, in motivazione;
Sez. 6, n. 4297 del 01/12/2005, dep. 2006, Cesarano, Rv. 233690; Sez. 6, n. 39209 del 27/09/2005, Buda e altri, Rv. 232530; Sez. 6, n. 3840 del 24 novembre 1999, Musitano A, Rv. 216328). Ed è bene ricordare che questa Corte ha espressamente escluso che possano ricorrere i presupposti di cui all'art. 37 cod. proc. pen. quando il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv.270848 Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730 Sez. 2, n. 7814 del 27/1/2023, Gamborino). Tanto premesso, ritiene il collegio che il rinvio a giudizio disposto dalla dott. CH nei confronti dei coimputati nel reato associativo, non abbia comportato una valutazione di merito in ordine alla responsabilità del IL, che possa costituire pregiudizio per la posizione di quest'ultimo nei sensi sostenuti dal ricorrente. Come messo in rilievo dal giudice dell'udienza preliminare, la condotta associativa contestata all'imputato è distinta e autonoma rispetto a quella dei coimputati i quali, secondo la contestazione, farebbero parte del gruppo confederato facente capo a Di PP IC;
inoltre, il ricorrente non ha specificamente dedotto quale concreto profilo di inscindibilità dovrebbe ritenersi sussistente tra le posizioni dei coimputati e quali specifiche valutazioni abbiano avuto forza di prevenzione tale da compromettere l'imparzialità del giudice a fronte di un provvedimento come il decreto di rinvio a giudizio che non è motivato e che, anche nel sistema delineato dalla Riforma Cartabia, non ha perso la fisionomia di giudizio prognostico (e non diagnostico) sulla consistenza dell'accusa. La norma stabilisce, infatti, che il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna" e non più quando "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio" tale diversa formulazione non consente tuttavia, come preteso dalla difesa, di ritenere sostanzialmente modificata fisionomia della decisione del GUP visto che, anche secondo il precedente assetto normativo, l'esito dell' udienza preliminare presentava la fisionomia di "giudizio", come statuito dalle Sez. Unite nella sentenza n. 38 del 25/10/21995 ( non mass.). Fatte queste precisazioni e venendo al concreto della questione sottoposta al vaglio di questa Corte, si ritiene che il rinvio a giudizio dei coimputati non abbia comportato una valutazione di merito quanto alla posizione di IL che possa costituire pregiudizio per la posizione di quest'ultinno nei sensi sostenuti dal ricorrente posto che — contrariamente a quanto assume il ricorrente — l'emissione del decreto che dispone il giudizio rimane provvedimento a contenuto strettamente processuale che non incide sul merito della regiudicanda. In ordine al motivo di ricorso che concerne la risposta della Corte territoriale a proposito delle eccezioni di illegittimità costituzionale, il Collegio osserva che — a prescindere dalle argomentazioni che sono state riservate al tema nel provvedimento impugnato — si tratta di questioni manifestamente infondate. Si è già sopra osservato che la duplicità dei procedimenti in cui si sarebbero concretizzate la decisione pregiudicante e quella che potrebbe essere pregiudicata lascia escludere — tenuto conto dell'esegesi della Consulta sul punto, come sopra evocata — che vi sia spazio per detta incostituzionalità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11/6/2024.