Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 290
CS
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di provvedimento amministrativo applicativo dell'adeguamento prezzi

    La compensazione dei prezzi non è un diritto soggettivo perfetto ma rientra nell'esercizio di un potere pubblico che richiede un provvedimento amministrativo espresso. L'istanza dell'impresa attiva un procedimento che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato. In assenza di tale provvedimento, l'azione di accertamento e condanna diretta è inammissibile. L'azione esperibile in caso di inerzia è quella contro il silenzio-inadempimento.

  • Rigettato
    Error in judicando - Violazione norme su compensazione prezzi

    Il primo mezzo di appello è infondato. La compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 non costituisce un diritto soggettivo perfetto ma un interesse legittimo, poiché richiede una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. L'assenza di un provvedimento espresso rende il ricorso inammissibile. Il voto del CTA di recesso dal contratto non costituisce provvedimento applicativo dell'adeguamento prezzi.

  • Rigettato
    Nullità processuale per erronea esclusione dell'interesse ad agire

    Il secondo motivo di appello è respinto in quanto, dato il rigetto del primo mezzo e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 105 c.p.a. (rimessione al primo giudice).

  • Rigettato
    Necessità di accertamento tecnico dei conteggi e esibizione documenti

    Il terzo mezzo viene dichiarato assorbito in ragione del difetto di interesse dell'appellante a una pronuncia giudiziale sulle deduzioni difensive espresse, a seguito del rigetto dell'appello nel merito.

  • Rigettato
    Applicazione d.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche agli appalti pubblici

    Il quarto motivo viene dichiarato assorbito in ragione del difetto di interesse dell'appellante a una pronuncia giudiziale sulle deduzioni difensive espresse, a seguito del rigetto dell'appello nel merito.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, pubblicata il 13 gennaio 2026, che ha rigettato l'appello proposto da una società nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La parte appellante richiedeva la riforma di una sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, sostenendo che la compensazione dei prezzi per l'aumento dei materiali da costruzione fosse un diritto soggettivo perfetto, e quindi azionabile direttamente in giudizio. La questione centrale riguardava l'assenza di un provvedimento amministrativo espresso da parte dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto attivare il procedimento di compensazione.

Il giudice ha argomentato che la compensazione non è un diritto automatico, ma richiede un provvedimento dell'Amministrazione che valuti le condizioni per la liquidazione. Ha confermato che l'assenza di tale provvedimento rendeva inammissibile il ricorso, poiché l'appellante non aveva dimostrato un interesse legittimo a procedere. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in caso di silenzio dell'Amministrazione, l'azione da intraprendere sarebbe stata quella avverso il silenzio inadempimento, non un'azione diretta di accertamento del diritto. Pertanto, la sentenza del TAR è stata confermata, e le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 290
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 290
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo