Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 644
TRIB
Sentenza 24 marzo 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, dal giudice dott. Alessandro Silvestrini. La controversia riguarda un'opposizione a un'ordinanza ingiunzione per violazione del codice della strada, in particolare per eccesso di velocità. L'appellante contestava la validità della rilevazione, sostenendo la mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato, la carenza di prove sulla sua funzionalità e l'assenza di contestazione immediata. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, annullando il verbale per insufficienza di prove.

In appello, l'appellante ha ribadito che l'approvazione dell'apparecchio fosse equivalente all'omologazione, ma il Tribunale ha rigettato l'appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo di omologazione per la validità delle misurazioni di velocità. Il giudice ha sottolineato che l'omologazione garantisce la funzionalità e la precisione dello strumento, elementi essenziali per la legittimità dell'accertamento. Pertanto, la mancanza di omologazione ha costituito un motivo assorbente per il rigetto dell'appello, con conseguente condanna alle spese processuali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 644
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 644
    Data del deposito : 24 marzo 2025

    Testo completo