Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.5107/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e seg. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)” e vertente:
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Siciliani, giusta mandato in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Carlà, giusta mandato in Controparte_1
atti.
APPELLATO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 26.2.2025, veniva decisa nella medesima udienza, con la lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 4.08.2022, proponeva opposizione, davanti Controparte_1
al Giudice di Pace di Lecce, avverso il verbale in data 6.06.2022 n. 2048/2022 del Comando
Polizia Municipale del Comune di di contestazione di violazione del codice della Pt_1
strada (art. 142, comma 8, d. lgs. 285/1992, perché il giorno 28.5.2022, alle ore 8,22, alla guida del camion targ. XA334JT, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità -
A sostegno della opposizione il ricorrente deduceva: a) la mancata omologazione dell'apparecchio elettronico di rilevazione (soltanto approvato con determine dirigenziali, ma non omologato); b) la mancata dimostrazione della corretta funzionalità di tale apparecchio, non essendo sufficiente la taratura effettuata prima della installazione;
c) l'omissione della contestazione immediata, giustificata con motivazione contraddittoria e inadeguata.
Il costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, che il Giudice di Pace, con Parte_1
sentenza n. 516/23 del 18.1.2023, accoglieva, con conseguente annullamento del verbale oggetto di opposizione e compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice osservava: che non vi era prova che il certificato di taratura depositato dal Comune di i riferisse proprio all'apparecchiatura che aveva rilevato la Pt_1
velocità del camion guidato dal ricorrente;
che tale apparecchiatura, dopo la taratura del prototipo, non era stata omologata e tarata all'atto della sua installazione;
che la fotografia che documentava l'asserito eccesso di velocità era poco chiara, con la targa del veicolo difficilmente leggibile;
che, infine, il verbale non risultava essere stato notificato regolarmente, non risultando dalla relata il destinatario, la data delle operazioni di notifica e la sottoscrizione del notificatore.
Il con ricorso notificato il 18.7.2023, impugnava la sentenza per i motivi Parte_1
che saranno illustrati in prosieguo.
Il , costituitosi in giudizio, resisteva al gravame, che all'udienza del 26.2.2024 è stato CP_1
discusso.
Con il primo articolato motivo di gravame l'appellante, dopo aver censurato l'affermazione del primo giudice secondo cui “il ha depositato degli atti che attestano esclusivamente Pt_1
l'approvazione del dispositivo con alcuni decreti del ministero datati nel tempo (27.10.2011 e
16.10.2014), oltre ad un certificato di taratura in semplice copia datato 2022-3-29 che, verosimilmente si riferisce al prototipo”, si duole che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto che “lo strumento in questione, per quanto tarato e verificato nella sua funzionalità di prototipo, non risulta poi né omologato e tarato all'atto della sua installazione presso la CP_2
e nelle condizioni ambientali proprie di quel sito”. Infatti, secondo la ricostruzione dell'appellante, soltanto le verifiche di taratura periodiche successive alla prima dovrebbero essere effettuate nel luogo d'installazione del c.d. autovelox, mentre le verifiche di taratura iniziali dovrebbero essere eseguite dal centro accreditato su piste o strade non aperte al pubblico transito, per cui, eseguita tale prima taratura, all'atto della installazione, la funzionalità dell'apparecchio potrebbe essere attestata dagli stessi organi di polizia utilizzatori.
Quanto alla rilevata mancata omologazione, l'appellante deduce di aver prodotto i decreti del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione dell'apparecchio e sostiene che il provvedimento amministrativo di approvazione sarebbe equivalente a quello di omologazione e supplirebbe a quest'ultimo.
La censura è infondata.
Secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione
e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata” (Cassazione civile sez. II, 07/05/2024, n.12314).
Nella specie il ha prodotto: a) i decreti ministeriali di approvazione del Parte_1
prototipo del dispositivo di misurazione della velocità “T – EXSPEED V.2.0” prodotto dalla soc.
(decreti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 5298 del 27.10.2011, 4910 del CP_3
16.10.2014, 5072 del 27.10.2014); b) la dichiarazione di conformità al prototipo depositato presso il Ministero del dispositivo T- EXSPEED V.
2.0 identificato dal numero di matricola
002156; c) il certificato di taratura del dispositivo T- EXSPEED V.
2.0 con numero di matricola
002156 rilasciato a seguito delle misurazioni eseguite il 22.3.2022 presso un laboratorio accreditato di taratura;
d) il verbale di verifica di funzionalità del dispositivo T- EXSPEED V.
2.0 con numero di matricola 002156 eseguito il 23.5.2022 da un agente della Polizia Municipale di
Pt_1 Come risulta evidente dall'esame dei documenti sopra elencati, il ha Parte_1
omesso di documentare l'iniziale omologazione del misuratore di velocità utilizzato ed ha giustificato tale omissione, deducendo che in base ad un parere della Direzione Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vi sarebbe sostanziale equivalenza tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei sistemi di misurazione della velocità.
E, tuttavia, tale parere non ha trovato l'avallo della Corte Suprema, che ha invece statuito che
“in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cassazione civile sez. II,
18/04/2024, n.10505).
Più specificatamente, secondo i giudici di legittimità, l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento: l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso.
Alla luce di tale autorevole precedente giurisprudenziale, che ha anche analiticamente confutato la contraria interpretazione data dagli uffici ministeriali, il Tribunale non può che rigettare l'appello, senza neppure farsi carico delle altre censure sollevate dall'appellante, avendo comunque carattere assorbente il rilievo della mancata omologazione del misuratore di velocità utilizzato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato il 18.7.2023, dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 516/23 del 18.1.2023 e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
dà atto, sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 26.2.2025.
Il Giudice Unico
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.