CASS
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2025, n. 36039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36039 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnato provvedimento della Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con cui il 15 luglio 2022 l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale con lesioni. 2. Con i tre motivi di ricorso si deduce: - la “contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti” ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non essendovi stato esercizio di violenza né per appropriarsi della res, né per assicurarsi la fuga: risulta dalle deposizioni che Penale Sent. Sez. 2 Num. 36039 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/10/2025 2 l’imputato ‘si dimenava per cercare di liberarsi dalla presa’ della persona offesa (che aveva comunque recuperato la refurtiva) prima di essere preso in consegna dalle Forze dell’Ordine ed essere condotto in caserma, ove è seguita la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni, condotte ‘nuove e diverse’ che non possono essere riferite alla precedente sottrazione. La rapina va pertanto derubricata in furto;
- la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.): nel corso del giudizio in primo grado, svolto con il rito abbreviato, era stata richiesta nell'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, a conferma della versione difensiva. Nonostante l'autorizzazione giudiziale, le immagini non sono state acquisite agli atti;
- in coda al secondo motivo, si deduce contraddittorietà motivazionale (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) poiché l’ammissione dell’imputato di aver restituito il portafoglio rubato viene utilizzata dalla Corte per dimostrare la piena capacità dell’imputato al momento del fatto, pur venendone negata la veridicità, in relazione al reato di rapina. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che risultano generici, in quanto ripetitivi, manifestamente infondati ovvero non consentiti. 3.1. Il primo, che ripropone la tesi, sostenuta fin dal primo grado, della violenza scollegata rispetto alla sottrazione, è del tutto generico, poiché privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione della questione presentata alla Corte d’appello, e dalla Corte affrontata e risolta;
in tale ipotesi il motivo risulta aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza della tesi difensiva. La Corte, a cavallo tra pg. 3 e 4, ha opportunamente ed adeguatamente evidenziato (i) la “protrazione temporale … tutt'altro che inapprezzabile” della colluttazione tra derubato ed imputato che tentava di divincolarsi, (ii) la circostanza che il rilascio del portafoglio “fosse stato determinato proprio dalla colluttazione fisica occorsa tra i due soggetti” ed infine (iii) l’immediato accompagnamento dell’imputato all’ufficio della Polizia ferroviaria di Barletta dove, sull’uscio, l’imputato rinnovava la violenza fisica (questa volta ai danni del funzionario di polizia) nel tentativo di guadagnare la fuga e, quindi, l’impunità. Tali argomenti, logici e del tutto adeguati, confutano la tesi difensiva (che mirava ad una inaccettabile parcellizzazione delle 3 condotte) data la stretta connessione tra le due fasi e l’evidente finalità evasiva della seconda delle due. 3.2. Quanto al secondo motivo, esso risulta formulato per la prima volta in questa sede: in assenza di contestazione specifica sul punto, non può ora essere ora dedotta (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). Costituendo un novum che viola la catena devolutiva, va applicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la cui ratio risiede nell’evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto del ricorso non ‘coperto’ dalla Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631 - 01). 3.3. Il terzo motivo, espresso in maniera confusa al limite della comprensibilità, è in ogni caso manifestamente infondato, denunciando una contraddizione non sussistente nell’apparato argomentativo della sentenza, che dalla ammissione - effettuata dall’imputato - dell’avvenuta restituzione del maltolto non trae alcuna specifica conclusione in ordine alla responsabilità dello stesso per la rapina, risultante già aliunde, cioè dalle dichiarazioni della persona offesa e dagli atti di indagine. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente AN LO RE GR
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnato provvedimento della Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con cui il 15 luglio 2022 l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale con lesioni. 2. Con i tre motivi di ricorso si deduce: - la “contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti” ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non essendovi stato esercizio di violenza né per appropriarsi della res, né per assicurarsi la fuga: risulta dalle deposizioni che Penale Sent. Sez. 2 Num. 36039 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/10/2025 2 l’imputato ‘si dimenava per cercare di liberarsi dalla presa’ della persona offesa (che aveva comunque recuperato la refurtiva) prima di essere preso in consegna dalle Forze dell’Ordine ed essere condotto in caserma, ove è seguita la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni, condotte ‘nuove e diverse’ che non possono essere riferite alla precedente sottrazione. La rapina va pertanto derubricata in furto;
- la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.): nel corso del giudizio in primo grado, svolto con il rito abbreviato, era stata richiesta nell'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, a conferma della versione difensiva. Nonostante l'autorizzazione giudiziale, le immagini non sono state acquisite agli atti;
- in coda al secondo motivo, si deduce contraddittorietà motivazionale (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) poiché l’ammissione dell’imputato di aver restituito il portafoglio rubato viene utilizzata dalla Corte per dimostrare la piena capacità dell’imputato al momento del fatto, pur venendone negata la veridicità, in relazione al reato di rapina. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che risultano generici, in quanto ripetitivi, manifestamente infondati ovvero non consentiti. 3.1. Il primo, che ripropone la tesi, sostenuta fin dal primo grado, della violenza scollegata rispetto alla sottrazione, è del tutto generico, poiché privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione della questione presentata alla Corte d’appello, e dalla Corte affrontata e risolta;
in tale ipotesi il motivo risulta aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza della tesi difensiva. La Corte, a cavallo tra pg. 3 e 4, ha opportunamente ed adeguatamente evidenziato (i) la “protrazione temporale … tutt'altro che inapprezzabile” della colluttazione tra derubato ed imputato che tentava di divincolarsi, (ii) la circostanza che il rilascio del portafoglio “fosse stato determinato proprio dalla colluttazione fisica occorsa tra i due soggetti” ed infine (iii) l’immediato accompagnamento dell’imputato all’ufficio della Polizia ferroviaria di Barletta dove, sull’uscio, l’imputato rinnovava la violenza fisica (questa volta ai danni del funzionario di polizia) nel tentativo di guadagnare la fuga e, quindi, l’impunità. Tali argomenti, logici e del tutto adeguati, confutano la tesi difensiva (che mirava ad una inaccettabile parcellizzazione delle 3 condotte) data la stretta connessione tra le due fasi e l’evidente finalità evasiva della seconda delle due. 3.2. Quanto al secondo motivo, esso risulta formulato per la prima volta in questa sede: in assenza di contestazione specifica sul punto, non può ora essere ora dedotta (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). Costituendo un novum che viola la catena devolutiva, va applicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la cui ratio risiede nell’evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto del ricorso non ‘coperto’ dalla Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631 - 01). 3.3. Il terzo motivo, espresso in maniera confusa al limite della comprensibilità, è in ogni caso manifestamente infondato, denunciando una contraddizione non sussistente nell’apparato argomentativo della sentenza, che dalla ammissione - effettuata dall’imputato - dell’avvenuta restituzione del maltolto non trae alcuna specifica conclusione in ordine alla responsabilità dello stesso per la rapina, risultante già aliunde, cioè dalle dichiarazioni della persona offesa e dagli atti di indagine. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente AN LO RE GR