Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento della udienza del 18 marzo 2025, sentita la discussione orale, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 11153/23 R.G.
TRA nato a [...] il [...] , C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso come da procura in calce al CodiceFiscale_1 ricorso dall'Avv. Giuseppe Ruocco e presso il suo studio elett.te dom.to in Castellammare Di Stabia (NA) alla Via Pietro Carrese n. 3
Ricorrente
E
(CF-P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore CP_1
Generale p.t. dott. Ing. rappresentata e difesa CP_2 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Annalisa Intorcia e Francesco
13/a, presso il Servizio Affari Legali della predetta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva di essere stato dipendente della con la qualifica di I Liv. Dirigente Medico Controparte_1 di Anestesia e Rianimazione ed incardinato presso l Controparte_3 di a tempo indeterminato e con rapporto
[...] CP_4 esclusivo;
che in data 25.08.2020 - in previsione di essere posto in quiescenza in data 01/11/2020 - con due diverse istanze aveva chiesto di fruire delle ferie residue per un totale complessivo di giorni 52 (in particolare la prima per il periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020 per giorni 25; la seconda per il periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020 per giorni 27); che il Direttore Sanitario del P.O. Controparte_5
con nota prot n. 0180815 del 26/08/2020, aveva Persona_1 relazionato a tutti i vertici aziendali della (Direttore Controparte_1
Generale, Direttore Sanitario Aziendale, Direttore Amministrativo Aziendale) che: "tale richiesta a parere dello scrivente non andrebbe concessa per carenza del personale de quo. Il Direttore Generale per le vie brevi ha condiviso il parere di questa Direzione. Si resta in attesa di autorizzazione in merito o altra soluzione che la Direzione Strategica vorrà adottare."; che a tale nota aveva fatto seguito risposta del Direttore Amministrativo Aziendale Dott. in uno al Direttore Controparte_6
Generale Dott. Ing. (nota prot n. 0182227 del 27/08/2020), CP_2 inviata al Direttore Sanitario del di , del seguente Parte_2 CP_5 tenore: "in riferimento alla nota prot n. 0180815 del 26/08/2020 relativa all'oggetto si comunica, visto il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e la relativa autorizzazione del Direttore Generale, che per i Dott.
e possono essere Parte_3 Controparte_7 Parte_1 rinviate le ferie per le esigenze di Servizio del Covid Hospital anche se gli stessi prossimamente saranno collocati a riposo." ; che era stato collocato in quiescenza in data 01/11/2020 con determina dirigenziale n. 2086 del 20/08/2020 senza aver potuto usufruire delle ferie per esigenze di servizio.
Rivendicava pertanto il proprio diritto all'indennità sostitutiva delle ferie stesse, così come previsto dall'art 33 comma 10 del CCNL 2016-2018 Area Sanità del 19/12/2019, non avendo potuto fruire delle ferie per causa ad esso non imputabile, e cioè per esigenze di servizio.
In punto di diritto richiamava i pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea (sent. causa C-233-20 del 25.11.2021), favorevoli in analoghe fattispecie al principio della monetizzazione delle ferie residue e concludeva: “- accertare e dichiarare che il ricorrente, non ha usufruito delle ferie a lui spettanti per giorni 52, per esigenze di servizio e per cause indipendenti dalla sua volontà; - accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità del comportamento del onvenuta, in quanto posto in palese violazione del CCNL Area Sanità 2016-2018 e per l'effetto, - condannare convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie non godute e/o a titolo di risarcimento danni sempre per ferie non godute, l'importo di € 3.395,08, o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi”.
Si costituiva la resistente con propria memoria opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto alla stregua delle motivazioni esposte nel proprio scritto difensivo. Preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso introduttivo nonché l'infondatezza della pretesa, richiamando la norma di cui all'art. 5 comma 8 della L. 135/12 sul divieto di monetizzazione delle ferie, evidenziando che parte ricorrente, benchè invitato, non aveva tempestivamente fatto richiesta di fruizione delle ferie e che l'impedimento a fruirne era imputabile alla scelta del dipendente.
Contestava anche la quantificazione dei giorni di ferie residui maturati dal dipendente, consistenti in complessivi 48 gg. riferiti agli anni 2019 e 2020. Concludeva per l'inammissibilità e per il rigetto del ricorso. La causa era rinviata per la decisione, con termine per deposito note defensionali.
In tale sede, a fronte delle contestazioni sul quantum debeatur avanzate dalla resistente, parte ricorrente concludeva riducendo la domanda dall'importo originariamente richiesto di € 3.395,08 (€ 65,29 x 52 giorni) a complessivi € 3.133,92 (€ 65,29 x 48 giorni), in conformità a quanto eccepito dalla convenuta.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza di discussione decideva con la seguente sentenza redatta e depositata al fascicolo telematico, di cui era data lettura.
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto – mancato godimento di ferie pregresse – poste a fondamento della pretesa.
Risulta, in particolare, chiaramente allegato il periodo a cui si riferiscono i giorni di ferie maturati e non goduti al termine del rapporto, complessivamente indicati in 52 (cfr. ricorso). Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione, avendo parte ricorrente agito con ricorso depositato in data 13.6.2023 rispetto a ferie residue maturate rispettivamente negli anni 2019 e 2020 (cfr. in atti, vd. anche PEC interruttiva del termine prescrizionale in data 15.7.2021).
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione. Parte ricorrente ha proposto con il ricorso domanda di pagamento della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non ancora godute al momento della cessazione del rapporto.
Tale richiesta va innanzitutto esaminata alla stregua della normativa interna e della normativa eurounitaria, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Ritiene, invero, il Tribunale di doversi uniformare all'orientamento formatosi in sede di giurisprudenza di legittimità e che tiene conto della interpretazione giurisprudenziale della normativa sovranazionale, oltre che di quella interna, anche con specifico riguardo alle disposizioni in materia di divieto di monetizzazione delle ferie per il rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 5 comma 8 del DL n. 95 del 2012, convertito in legge n. 137\2012.
Si deve in particolare fare riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione (sentenza 6 giugno 2022 n. 18140) nonché alle precedenti Cass. sentenza 2 luglio 2020 n. 13613 ed alle più recenti, Cass. 8 luglio 2022 n. 21780 e Cass. n. 14083 del 21.5.2024 alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c..
Quanto ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018 (nelle cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C- 684/2016; ) va sinteticamente ritenuto – vedi Cass. n. 21780\2022 sopra citata – che: “ L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35); - E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38); - Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44); - A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza CP_8
, punto 52); - L'onere della prova, in proposito, incombe al
[...] datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46); - Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent.
, punto 47); - Il diritto ad un periodo di ferie annuali CP_9 retribuite trova origine non già nell'articolo 7 della direttiva 2003/88 (e nell'articolo 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. , punto 72); - L'articolo 31, CP_9 paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74); -L 'articolo 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza― in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima― che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite». Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.); - Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).” Da ultimo altra pronuncia della Corte UE (sent. 18.1.2024 n. 218/22) ha confermato l'orientamento innanzi richiamato, così statuendo: “l'articolo 7 paragrafo 2 della direttiva 2003/88 osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro. Spetta al datore di lavoro che non vuole riconoscere l'indennità per le ferie maturate e non godute dimostrare che il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di usufruire tutte le ferie maturate e non godute. Inoltre, è sempre il datore di lavoro a dover fornire la prova di aver formalmente informato il lavoratore in modo accurato ed in tempo utile della mancata monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro e che, nonostante detto avviso, il lavoratore abbia rifiutato di usufruire delle ferie”.
Dal confronto con tali principi enunciati dal giudice dell'Unione, deve conseguire pertanto l'affermazione che, anche nel pubblico impiego privatizzato, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Siffatte condizioni possono essere ricondotte - vedi Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268 - in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
imputabilità ritenuta sottesa alla predetta norma dalla Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95). Pertanto va ritenuto che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che : A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (vedi ancora Cass. 21780\2022).
Gli oneri di allegazione e prova di cui sopra a carico del datore di lavoro costituiscono conseguenza della ricostruzione interpretativa operata per cui gli obblighi di “invito” e di “informazione” sono configurabili quali obblighi strumentali e\o accessori all'obbligo datoriale di assicurare l'effettivo godimento delle ferie annuali.
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame va ritenuto che - nella fattispecie - la parte datoriale non abbia assolto ai predetti oneri di allegazione e prova.
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti risulta, invero, che il ricorrente non aveva goduto dell'intero periodo di ferie maturato nel corso del rapporto di pubblico impiego al momento della cessazione del medesimo, residuando n. 48 giorni di ferie residue, riferite al periodo di 18 mesi antecedenti la cessazione del rapporto, come previsto dalla normativa contrattuale (cfr. nota , doc. all 5, in atti). Parte resistente, tuttavia, non ha fornito adeguata prova di avere tempestivamente invitato il lavoratore alla fruizione delle ferie, in tempo utile cioè a garantire la funzione di ristoro delle energie psico – fisiche anno per anno, e cioè in riferimento ai successivi momenti di maturazione del diritto , né di averlo tempestivamente e formalmente informato che la mancata fruizione delle ferie successiva all'invito avrebbe determinato l'estinzione del diritto stesso nonché l'estinzione del diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Risulta, invero attestato e documentato che, al momento della presentazione della richiesta di parte ricorrente di risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età in data 27 luglio 2020 e della successiva determina n. 2086 del 20/8/2020, che indicava la cessazione del rapporto di lavoro in data 1.11.2020 (cfr. in atti), il lavoratore aveva maturato e non goduto n. 48 giorni di ferie, evidentemente relative ai periodi pregressi del rapporto di lavoro;
risulta poi che soltanto in data 4 agosto 2020 la Direzione del personale aveva invitato formalmente il dipendente a “programmare le ferie residue” (cfr. doc. n. 4) laddove, precedentemente a tale invito, non risultano analoghe comunicazioni da parte della , e cioè alcun adempimento dei predetti obblighi formali di informativa e sollecitazione in capo al datore di lavoro.
Le domande di fruizione delle ferie residue, poi, risultano inviate dallo in data 25 agosto 2020 (cfr. all. 2), in ottemperanza all'invito Parte_1 ricevuto, mentre le richieste risultano essere state rigettate (formalmente
“differite”) come da provvedimenti di diniego apposti in calce alle domande presentate, e motivate espressamente “per esigenze di servizio”.
Inequivoco, a tale riguardo, appare difatti il carteggio interno prodotto dal ricorrente (cfr. all. n. 4 e 5) nel quale viene esplicitato che “…per i dottori e possono essere Parte_3 Controparte_7 Parte_1 rinviate le ferie per le esigenze di servizio del Covid Hospital anche se gli stessi prossimamente saranno collocati a riposo” (cfr. nota prot 1822278 del 27 8.2020 del Direttore Generale); di contro non appare assolutamente comprensibile il tenore di quanto di seguito statuito, a fronte del diniego di fruizione delle ferie: “…la presente autorizzazione…(omissis)…dovrà comunque garantire ai dirigenti in questione il recupero psicofisico delle energie, necessario all'espletamento dei compiti istituzionali assegnati, garantendo il giusto equilibrio tra il riposo del lavoratore e le esigenze di servizio” (cfr. doc. cit), in quanto non risulta né allegato né dimostrato il godimento, da parte del ricorrente, almeno di un più ristretto numero di giorni di congedo durante il lasso temporale fine agosto/novembre 2020.
Il sopra rilevato inadempimento della resistente ad attivare gli obblighi formali e informativi circa la necessità di fruire delle ferie annuali nel tempo previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore, in uno al riscontrato diniego della fruizione dei gironi di congedo maturati dal dipendente a causa di motivi attinenti alle necessità di servizio e ritenuti preminenti, alla luce delle carenze di organico nel ruolo sanitario, appaiono pertanto dirimenti, né appare ravvisabile, in tale contesto, alcun inadempimento colpevole del lavoratore nel non fruire delle ferie residue.
Deve pertanto ritenersi fondata la pretesa attorea, con il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per complessive 48 giornate, in conformità alla limitazione della domanda originariamente proposta da parte del ricorrente (cfr. supra).
Di conseguenza la resistente va condannata al pagamento a tale titolo della complessiva somma di € 3.133,92 (€ 65,29 x 48 giorni) in favore del ricorrente, somma per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi allegati in atti, che appaiono congrui rispetto ai criteri del CCNL circa la individuazione della base di calcolo del compenso per ogni singola giornata di ferie e non risultano specificamente contestati dalla resistente.
Sulla predetta somma è dovuta la maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla cessazione del rapporto di lavoro (1.11.2020) al saldo, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994.
La complessità delle questioni esaminate sulla questione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e la contestuale rilevanza – nella fattispecie – di esigenze di carattere pubblicistico giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per il resto seguono la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di euro € 3.133,92 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, al lordo delle ritenute di legge, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante metà che liquida, per tale parte, in euro 1.740,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 18.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Rosaria Elmino