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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1138/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 3 luglio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona dell'amministratore delegato P.IVA_1 CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raimondo Maggiore, Osvaldo Lombardi e
Filippo Casini, con domicilio telematico eletto presso i loro indirizzi PEC
1 Email_1 Email_2
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appellante contro
(C.F. e (C.F. CP_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli avv.ti NC UM, C.F._2
DO ES e AM UM, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
NC UM sito in Padova, Galleria Trieste, n. 6; appellati e appellanti incidentali
Oggetto: “Intermediazione mobiliare” - Appello avverso la sentenza n.
1005/2024 pubblicata in data 23 maggio 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 6217/2022 R.G. recante in riunione il giudizio n. 6222/2022 R.G. avanti al
Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) ANNULLARE ovvero comunque REVOCARE O RIFORMARE la sentenza impugnata nella parte in cui così dispone:
“- accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno rispetto agli ordini di investimento effettuati dai signori e nell'anno 2010, in relazione CP_2 Pt_3
alle 500 azioni acquistate nel 2010 e condanna la convenuta al risarcimento del danno di € 3.759,58 per ciascuno degli attori, oltre agli interessi ex art. 1284/1 c.c.
2 sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla sentenza;
dalla data di deposito della sentenza al saldo decorrono i soli interessi ex art. 1284/IV c.c.;
- accoglie la domanda attorea di risoluzione degli ordini di investimento effettuati dalla signora in data 18.08.2014 e 29.07.2015, nonché dal signor Pt_3 CP_2
in data 25.09.2014 e per l'effetto condanna la banca convenuta a restituire la somma di € 5.990 alla signora ed € 10.000 al signor oltre interessi Pt_3 CP_2
legali ex art. 1284/IV c.c. dalla data del versamento al saldo;
- condanna gli attori alla restituzione dei titoli oggetto della pronuncia di risoluzione;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate nella misura integrale in € 5.100 per compensi, € 264,00 per anticipazioni, oltre al 15% dei compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
2) in ogni caso, così GIUDICARE: nei confronti della Sig.ra Parte_3
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni domanda, azione, pretesa o diritto svolte da parte attrice nei confronti della convenuta, incluse le domande di risoluzione, di pagamento sia a titolo risarcitorio che a titolo restitutorio, nonché quelle avanzate, a qualunque titolo, con riferimento ad ogni fatto, operazione, negozio o rapporto antecedente l'11 ottobre
2012 inclusi i rapporti contrattuali e gli ordini di acquisto su parte attrice fonda la propria domanda;
3 - in via principale, rigettare integralmente le domande di parte attrice, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto non provate rispetto all'an debeatur, al quantum debeatur e al nesso causale;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione e/o di quella restitutoria e/o risarcitoria formulate nei confronti della Banca, pronunciare ogni conseguente provvedimento restitutorio,
e comunque quantificare il risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt.
1223, 1225 e 1227, 1 e 2 comma, c.c., tenendo conto anche di tutte le utilità economiche percepite o percipiende dall'attrice in relazione agli investimenti posti in essere nell'ambito del Contratto Quadro e, in particolare, ai dividendi tempo per tempo incassati e al valore residuo delle Azioni determinato in base al Prezzo di Riferimento sul mercato OC (già ; CP_3
- in ogni caso, con vittoria di onorari, compensi e spese del doppio grado di giudizio;
nei confronti del Sig. CP_2
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni domanda, azione, pretesa o diritto svolte da parte attrice nei confronti della convenuta, incluse le domande di risoluzione, di pagamento sia a titolo risarcitorio che a titolo restitutorio, nonché quelle avanzate, a qualunque titolo, con riferimento ad ogni fatto, operazione, negozio o rapporto antecedente l'11 ottobre
2012 inclusi i rapporti contrattuali e gli ordini di acquisto su parte attrice fonda la propria domanda;
4 - in via principale, rigettare integralmente le domande di parte attrice, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto non provate rispetto all'an debeatur, al quantum debeatur e al nesso causale;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione e/o di quella restitutoria e/o risarcitoria formulate nei confronti della Banca, pronunciare ogni conseguente provvedimento restitutorio,
e comunque quantificare il risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt.
1223, 1225 e 1227, 1 e 2 comma, c.c., tenendo conto anche di tutte le utilità economiche percepite o percipiende dall'attore in relazione agli investimenti posti in essere nell'ambito del Contratto Quadro e, in particolare, ai dividendi tempo per tempo incassati e al valore residuo delle Azioni determinato in base al Prezzo di Riferimento sul mercato RV (già ; CP_3
3) RIGETTARE l'appello incidentale svolto dalla parte appellata in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, nonché ogni contraria domanda conclusione e istanza (anche istruttoria), dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio rispetto
a domande, conclusioni e istanze nuove o diverse rispetto a quelle svolte in primo grado;
4) IN OGNI CASO, con vittoria di onorari, compensi e spese del doppio grado di giudizio.”
- per parte appellata:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
In via Istruttoria: Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
5 Come già richiesto in primo grado, al fine di dimostrare che nessun acquisto è avvenuto, in via autonoma, tra il Sig. e la Sig.ra con soggetti privati CP_2 Pt_3
ed al fine di dimostrare l'esborso per l'acquisto delle azioni (che comunque si ritiene provato tramite i documenti in atti), la scrivente difesa chiede ex art. 210
c.p.c. che la Corte d'Appello ordini l'esibizione del documento attestante la circostanza del trasferimento tra privati (cd. Comunicazione di avvenuto trasferimento di azioni) e quello comunque attestante l'identità del soggetto privato identificato dal codice identificativo n. (come dai doc. 2 e doc. 3 di Nu_1
controparte) del socio cedente. Si veda doc. 3 Comparsa di costituzione . Pt_3
In via Istruttoria: Prova per testimoni
La scrivente difesa chiede a Codesto Ill.ma Corte di Appello di disporre la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero è che, prima della citazione come testimone innanzi a Codesto Giudice conosceva il Sig. e/o la Sig.ra CP_2 Parte_3
2. Vero è che in data 30.11.2010 conosceva il Sig. e/o la Sig.ra ? CP_2 Pt_3
3. Vero è che, in data 30.11.2010, ha contattato il Sig. e/o la Sig.ra CP_2 Pt_3
per proporre loro il trasferimento di n. 490 azioni per uno?
4. Vero è che, in data 30.11.2010, è stato contattato dal Sig. e/o dalla Sig.ra CP_2
per proporgli il trasferimento di n. 490 azioni per uno? Pt_3
5. Vero è che per il trasferimento di n. 980 azioni avvenuto in data 30.11.2010, ha avuto la propria Banca come solo referente?
6. Vero è che per il trasferimento di n. 980 azioni avvenuto in data 30.11.2010, ha avuto come solo referente il sig. ? Parte_4
6
7. Vero è che, nel marzo 2010, è stato lei a suggerire ai sig.ri e di CP_2 Pt_3
acquistare azioni PP?
8. Vero è che, nel marzo 2010, lei ha comunicato ai sig.ri e che le CP_2 Pt_3
azioni PP non essendo quotate in borsa non erano soggette a rischio?
9. Vero è che, nel marzo 2010, lei ha comunicato ai sig.ri e che le CP_2 Pt_3
azioni PP fossero un prodotto semplice, tranquillo e fruttifero?
10. Vero è che, nel marzo 2010, lei ha comunicato ai sig.ri e che CP_2 Pt_3
le azioni PP fossero immediatamente “sbloccabili” in situazioni di emergenza?
11. Vero è che nell'estate 2014, proponeva al sig. e alla sig.ra CP_2
di sottoscrivere l'aumento di capitale per le azioni PP? Parte_3
12. Vero è che nell'estate 2015 proponeva alla sig.ra di Parte_3
sottoscrivere l'aumento di capitale per le azioni PP?
13. Vero è che la nel periodo che va dal 2012 al 2015 incentivava i propri Pt_1
dipendenti a vendere azioni della banca stessa?
Si indica quale teste per i capitoli di prova da 1 a 6 il soggetto privato identificato dalla stessa dal codice identificativo n. 56145 come risulta dal fascicolo di Pt_1
controparte agli allegati n. 2 (Comparsa nei confronti del Sig. e n. 3 CP_2
(Comparsa nei confronti della Sig.ra ). L'impiegato della Banca, il Sig. Pt_3
, residente in [...]. Tale teste è indicato Parte_4
per i capitoli di prova da n. 7 a n. 13.
*******
Rigettare l'appello di controparte con le seguenti precisazioni:
7 - Si aderisce alla parte di motivo di appello di controparte che ritiene erronea la parte della sentenza che fa decorrere gli interessi ex art. 1284, comma 4, nelle ipotesi di risoluzione (quindi dei soli acquisti 2014 e 2015), dalla data del pagamento, ed in conseguenza dell'accoglimento di tale parte di appello si chiede
l'accoglimento del seguente appello incidentale condizionato: Per gli acquisti del
2014 e del 2015 prevedere la risoluzione per inadempimento con restituzione di quanto pagato dai Sig.ri oltre interessi legali dal pagamento alla CP_2
mediazione e successivamente interessi ex art. 1284, comma 4 dalla mediazione al saldo. In via subordinata prevedere la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4 dalla domanda giudiziale. In via subordinata prevedere il decorso degli interessi legali dalla lettera di messa in mora del 29.06.2021
- Inoltre si aderisce alla parte di motivo di appello di controparte che ritiene erronea la parte della sentenza che non ha operato la compensazione di quanto restituito dalla banca con i dividendi ottenuti dai Sig.ri chiedendo però la CP_2
compensazione per la sola somma andata a loro effettivo vantaggio (cioè detraendo la tassazione).
- Si chiede, per le motivazioni di cui in narrativa, l'accoglimento dell'appello incidentale in relazione agli acquisti del 2010 di 490 azioni per ciascuno dei Sig.ri
e si chiede, pertanto, che la sentenza venga emendata condannando la CP_2
al risarcimento del danno da quantificarsi nel prezzo di acquisto della Pt_1
azioni pari ad euro 9.329,60 (980 azioni x 9,52 €) oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo. In via subordinata si chiede di quantificare il danno nel prezzo di acquisto delle azioni, pari a 9.329,60 euro oltre interessi e rivalutazione,
8 detratto l'attuale valore delle 980 azioni (490 per la Sig.ra e 490 per il Pt_3
Sig. , pari a 901,60 euro (0,92 euro x 980 azioni). CP_2
- Si chiede, inoltre, l'accoglimento dell'appello incidentale relativo alle spese di mediazione obbligatoria e del contributo unificato e la conseguente condanna della banca a rifondere 312,80 Euro (48,80 euro per la mediazione e 264,00 euro per il contributo unificato) di spese vive, 441,00 euro oltre accessori di legge per onorari. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari per il presente grado di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con autonomi atti di citazione entrambi notificati in data 11 ottobre 2022, i coniugi e convenivano in giudizio Parte_3 CP_2 [...]
avanti il Tribunale di Padova esponendo di essere titolari Parte_1
del conto deposito titoli cointestato n. 218/2600000095 e di altri conti deposito presso la suddetta Banca, filiale di Padova;
di aver sottoscritto contratti per il collocamento, negoziazione, ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini su strumenti finanziari (cd. contratti quadro); di aver compilato i relativi questionari
Mifid. deduceva di essere titolare di 2.213 azioni della medesima Parte_3 [...]
a fronte della sottoscrizione di aumenti di capitale avvenuti in data 18 Pt_1
agosto 2014 per 1000 azioni, al prezzo di euro 5,00 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 5.000, e in data 29 luglio 2015, per 198 azioni, al prezzo di
9 euro 5,00 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 990,00.
Esponeva altresì di risultare titolare di altre 1015 azioni acquistate tra il 2009 e il
2014 di cui non aveva mai sottoscritto alcun ordine.
deduceva di aver aderito nel febbraio 2010 all'aumento di capitale CP_2
della Banca acquistando 500 azioni al prezzo di euro 8,80 l'una (con assegnazione di ulteriori 25 azioni a titolo gratuito), per un controvalore di euro 4.400,00, e nel settembre 2014 sottoscrivendo altre 2.000 azioni al prezzo di euro 5,00 ciascuna per un controvalore complessivo di euro 10.000,00. Esponeva altresì di risultare titolare di altre 490 azioni non ottenute con gli aumenti di capitale e, nonostante la richiesta di esibizione dei documenti, la non aveva inviato alcun documento Pt_1
dal quale risalire all'acquisto delle ulteriori azioni.
Gli attori allegavano che in occasione di ogni sottoscrizione erano stati ampiamente rassicurati dal referente della che aveva loro presentato tale prodotto Pt_1
finanziario come privo di rischio di perdita, vista la disponibilità all'immediato riacquisto delle azioni a richiesta del cliente, ma che nei primi mesi del 2019 il valore delle azioni era crollato a euro 1,37 e successivamente sceso fino al valore di euro 1,08 al punto che gli attori chiedevano all'Istituto di credito copia della documentazione bancaria e finanziaria relativa ai rapporti esistenti e agli ordini di acquisto di azioni, contestando la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.
Tanto esposto, i coniugi e , denunciando la carenza informativa in Pt_3 CP_2
occasione delle operazioni di investimento, la violazione delle norme sul conflitto d'interessi e l'inadeguatezza del prodotto al profilo di rischio e agli obiettivi di
10 investimento degli investitori, chiedevano la risoluzione dei contratti e la condanna della al pagamento rispettivamente di euro 14.922,00 ed euro 18.932,00 a Pt_1
titolo di restituzione e di euro 5.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno, previo accertamento dell'inadempimento della agli obblighi informativi e Pt_1
comportamentali previsti dagli artt. 21 TUF, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44 del Reg.
n. 16190/2007, della Comunicazione n. 9019104 del 2009, degli CP_4 CP_4
artt. 23-26 del Reg. congiunto Banca d'Italia - del 20 ottobre 2007, anche CP_4
in relazione all'art. 1176, co 2, c.c.
Si costituiva in giudizio contestando e censurando le pretese Parte_1
attoree, in quanto le azioni ulteriori risultanti di titolarità degli attori sarebbero state in parte già da loro sottoscritte nel 2010 e in parte sarebbero il frutto di un'operazione di trasferimento tra privati. La convenuta contestava altresì la ricostruzione fattuale, sostenendo di aver adempiuto i propri obblighi informativi e comportamentali in quanto le operazioni di aumento di capitale si erano perfezionate all'esito della pubblicazione e della consegna di un prospetto informativo approvato dalla nell'ambito di aumenti di capitale deliberati CP_4
dalla Pt_1
La convenuta concludeva chiedendo la dichiarazione di prescrizione delle domande attoree, in quanto afferenti a operazioni di investimento antecedenti di oltre dieci anni alla notificazione dell'atto di citazione, nonché l'integrale rigetto per infondatezza.
In subordine, affermava che la propria responsabilità sarebbe in Parte_1
ogni caso ridotta ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. e chiedeva di quantificare
11 il risarcimento in considerazione delle utilità economiche percepite o percipiende dagli attori in relazione agli investimenti posti in essere nell'ambito del contratto quadro e in particolare dei dividendi incassati e al valore residuo delle azioni in base al prezzo di riferimento sul mercato CP_3
A seguito della prima udienza di trattazione, con provvedimento del 13 dicembre
2022, veniva disposta la riunione per ragioni di connessione oggettiva della causa sub R.G. 6222/2022 (introdotta da alla causa sub R.G. 6217/2022 CP_2
(introdotta da ) e venivano assegnati alle parti i termini richiesti per il Pt_3
deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito di istruttoria documentale e con audizione degli attori sentiti ad interrogatorio libero, con sentenza n. 1005/2024 pubblicata in data 23 maggio
2024, il Tribunale di Padova così decideva:
“- rigetta la domanda attorea in relazione alle n. 490 azioni acquistate dai signori
e il 30.11.2010; CP_2 Pt_3
- dichiara la prescrizione della domanda attorea di risoluzione rispetto agli ulteriori ordini di investimento effettuati dai signori e nell'anno CP_2 Pt_3
2010;
- accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno rispetto agli ordini di investimento effettuati dai signori e nell'anno 2010, in relazione CP_2 Pt_3
alle 500 azioni acquistate nel 2010 e condanna la convenuta al risarcimento del danno di € 3.759,58 per ciascuno degli attori, oltre agli interessi ex art. 1284/I c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla sentenza;
12 dalla data di deposito della sentenza al saldo decorrono i soli interessi ex art.
1284/IV c.c.;
- accoglie la domanda attorea di risoluzione degli ordini di investimento effettuati dalla signora in data 18.08.2014 e 29.07.2015, nonché dal signor Pt_3 CP_2
in data 25.09.2014 e per l'effetto condanna la banca convenuta a restituire la somma di € 5.990 alla signora ed € 10.000 al signor oltre interessi Pt_3 CP_2
legali ex art. 1284/IV c.c. dalla data del versamento al saldo;
- condanna gli attori alla restituzione dei titoli oggetto della pronuncia di risoluzione;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate nella misura integrale in € 5.100 per compensi, € 264,00 per anticipazioni, oltre al 15% dei compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
Il Tribunale rigettava le domande attoree relative alle 490 azioni risultanti di titolarità di ciascun coniuge dal 2010 per carenza di prova dell'ordine di investimento impartito dagli attori alla Banca e del relativo esborso patrimoniale.
Riteneva non assolti gli obblighi informativi gravanti sulla anche in Pt_1
relazione al conflitto d'interessi, non potendosi ritenere sufficiente la sola consegna del prospetto informativo relativo all'emissione di nuove azioni, il quale, oltre a non riguardare la specifica operazione di investimento posta in essere dai clienti, non forniva informazioni “in una forma comprensibile” a una persona non esperta in materia finanziaria;
affermava pertanto che la violazione degli obblighi informativi da parte della “integra un grave inadempimento, tale da Pt_1
13 giustificare ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto”.
Rigettava per prescrizione la domanda di risoluzione degli investimenti effettuati dagli attori nel 2010 ma accoglieva la domanda di risarcimento del danno, ancorando il dies a quo del termine di prescrizione decennale all'inizio della perdita di valore delle azioni, e cioè al gennaio 2013, ritenendo provato il nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio, in assenza di prova contraria offerta dall'intermediario e quantificava il risarcimento detraendo dalla somma versata per l'acquisto l'importo delle cedole incassate fino al 2014 e il valore attuale delle azioni.
Infine, in relazione agli investimenti del 2014 e 2015, dichiarava la risoluzione delle singole operazioni, non essendo intervenuta prescrizione, condannando la a restituire le somme versate e gli investitori a restituire i titoli. Pt_1
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2024,
[...]
ha proposto tempestivo appello formulando Parte_1
i seguenti motivi d'impugnazione:
1. il primo Giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione con riguardo alla domanda risarcitoria;
2. contrariamente a quanto statuito dal Tribunale gli obblighi informativi dell'intermediario erano stati assolti;
3. la risoluzione degli investimenti era inammissibile in quanto le asserite violazioni agli obblighi informativi avrebbero semmai riguardato l'informativa precontrattuale;
4. il Tribunale aveva errato sulla misura degli interessi, incorrendo in vizio di ultrapetizione;
5. le spese legali erano state liquidate in violazione dell'art.91 c.p.c.
14 Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 novembre 2024, ha ribadito la correttezza del dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento, coincidente col giorno in cui si
è manifestato il danno, l'inadeguatezza dei prospetti informativi a rendere edotti gli investitori circa le operazioni che stavano per compiere, nonché la natura contrattuale dell'inadempimento della intervenuto dopo la stipula del Pt_1
contratto quadro. Gli appellati hanno altresì affermato che la liquidazione degli interessi al saggio dell'art. 1284, comma 4, c.c. non è soggetta a un onere di specifica domanda e che, alla luce della natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, spetterebbe di diritto la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Infine, parte appellata, per il caso di accoglimento della parte dell'appello in relazione al riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con riferimento alle domande di risoluzione degli acquisti del 2014 e 2015, ha proposto appello incidentale condizionato chiedendo di prevedere la risoluzione per inadempimento degli acquisti del 2014 e del 2015, con restituzione di quanto pagato, oltre interessi legali dal pagamento alla mediazione e successivamente interessi ex art. 1284, comma 4 dalla mediazione al saldo. In via subordinata, ha chiesto di prevedere la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4 dalla domanda giudiziale e prevedere il decorso degli interessi legali dalla lettera di messa in mora del 29 giugno 2021.
Gli appellanti hanno altresì proposto appello incidentale I. sul mancato accoglimento della domanda risarcitoria in relazione alle 490 azioni acquistate nel
2010, poiché dai documenti prodotti si evincerebbe la prova dell'esborso
15 patrimoniale relativo all'acquisto delle azioni, chiedendo la condanna della Pt_1
al risarcimento del danno da quantificarsi nel prezzo di acquisto delle azioni oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo;
II. sul mancato riconoscimento di alcune spese di lite.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
L'appello principale
1. Col primo motivo ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata per avere erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dagli attori in primo grado con riferimento agli acquisti azionari del 2010 facendo decorrere il dies a quo del termine di prescrizione decennale dal gennaio 2013 anziché dalle date di sottoscrizione dell'aumento di capitale (25 febbraio 2010 per e 17 marzo CP_2
2010 per ). Pt_3
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato,
16 bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. n.
21255/2013; in senso conforme, inter alia, Cass. n. 11119/2013 e Cass.
2066/2023).
La Suprema Corte, ancora più di recente, con la sentenza n.17005/2025, ha ben chiarito, con specifico riguardo alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la decorrenza del termine di prescrizione è diversa a seconda del tipo di domanda formulata dall'investitore:
- azioni volte alla risoluzione del contratto per grave inadempimento (azione cd. caducatoria), con conseguenti pretese di restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del titolo;
- azioni volte ad ottenere il risarcimento del danno subito dall'investitore per inadempimento contrattuale dell'intermediario (azione cd. risarcitorie).
Per queste ultime “l'interesse ad agire dell'investitore per ottenere l'invocato ristoro patrimoniale non può farsi risalire al momento in cui era sorto il diritto all'esecuzione del contratto - coincidente con la stipula del contratto costitutivo del diritto stesso - atteso che esso acquista consistenza solo allorquando si sono effettivamente prodotte nel suo patrimonio le conseguenze negative determinate dall'accertato inadempimento imputabile all'intermediario; dunque, per il diritto
"risarcitorio", il termine di prescrizione comincia a decorrere nel momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere
17 (v. Cass.32226/2024 conforme a Cass. n. 2066/2023, in sostanziale continuità con Cass. n. 1823/2022), momento che, in concreto, può essere - ed è stato - diversamente individuato, a seconda dei casi (per es. al momento del default dell'emittente, ad un momento successivo al default dell'emittente, se solo a questo poteva farsi risalire "una chiara e sicura conoscenza del danno vale a dire della perdita del capitale investito", o al momento in cui l'investitore aveva venduto i titoli acquistati realizzando una minusvalenza rispetto al prezzo di acquisto).
4.2.1.2. - Per l'azione di risoluzione, invece, il momento in cui il diritto può essere fatto valere coincide con il momento in cui era sorto il diritto al diligente e conforme a legge adempimento del contratto, coincidente con la conclusione del contratto in quanto "costitutivo" del diritto stesso;
ne deriva che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, nel caso di contratti di intermediazione finanziaria coincide con il momento in cui l'intermediario è venuto meno al doveroso comportamento di informare il cliente sulla rischiosità dei prodotti finanziari o sulla inadeguatezza degli stessi, non dal momento in cui l'investitore abbia contezza del declassamento o comunque della minusvalenza dei titoli acquistati, poiché tale evento (dannoso) è elemento estraneo alla fattispecie
"caducatoria", che è integrata dalla lesione del diritto dell'investitore ad ottenere protezione dall'intermediario autorizzato - stante la asimmetria informativa esistente tra le parti - riguardo alle proprie scelte di investimento, indipendentemente dalla sorte contingente del valore mobiliare comprato;
in altre parole il dies a quo della prescrizione dell'azione di risoluzione va ancorato alla condotta inadempiente lesiva, non ai suoi imponderabili effetti posteriori.”.
18 Nella specie, con riguardo alle azioni PP acquistate da e nel CP_2 Pt_3
2010, la data di conoscenza da parte degli attori dei presupposti del diritto fatto valere può farsi coincidere ad epoca non anteriore al 2013, anno in cui iniziano a perdere di valore (fino a tutto il 2012 le azioni riportavano una quotazione di oltre euro 9,00, scendevano ad euro 6,00 dal 2013 ed ulteriormente dal 2015).
Vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, alla data di notifica degli atti di citazione introduttivi del giudizio di primo grado (11 ottobre 2022) il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non era ancora scaduto.
2. Col secondo motivo PP ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto adempiuti gli obblighi di informazione da parte della Secondo Pt_1
l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli artt. 21 TUF e 27
Reg. Intermediari avessero una portata più generale, laddove invece il diritto eurounitario avrebbe dettato i termini per la corretta interpretazione delle norme italiane, per cui il Prospetto Informativo, in quanto contenente informazioni dettagliate e specifiche rispetto alle azioni di nuova emissione, sarebbe dunque uno strumento informativo sufficiente per il corretto assolvimento degli obblighi informativi.
L'appellante ha censurato altresì la sentenza in quanto il Tribunale, pur dando atto della specifica e dettagliata informativa fornita dalla sulle caratteristiche Pt_1
delle azioni di nuova emissione, ha ritenuto tale informativa non adeguata all'investitore e non sufficientemente chiaro il conflitto d'interessi in cui versava la Pt_1
19 L'appellante ha impugnato la decisione anche nella parte in cui ha riscontrato un deficit informativo con riguardo alla concentrazione degli investimenti degli attori in azioni della a sostegno di tale doglianza deduce che non gravava Pt_1
sull'intermediario alcun obbligo informativo poiché la non prestava alcun Pt_1
servizio di gestione del portafogli dei titoli dei clienti, ma si limitava alla prestazione di servizi esecutivi.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza della Suprema Corte, quanto alla responsabilità dell'istituto bancario, ha precisato che “in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del
1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. n. 11522 del 1998 , CP_4
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che
20 costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore.” (Cass. n. 20617/2017; nello stesso senso Cass.
n.3914/2018: “… le informazioni da trasmettere al cliente debbono essere concrete
e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento;
e che le stesse vanno date comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore e di peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito…” e, più di recente, Cass. n.19104/2023:
“l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari oggetto dell'investimento, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento…”).
Una adeguata informazione sui profili di rischio della singola operazione oggetto del contendere, non può dirsi certamente adempiuta con l'informazione generica sui rischi generali delle operazioni di investimento in titoli azionari, rimanendo in capo all'intermediario l'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione: tanto che si è persino affermato che - posto che l'intermediario è tenuto, ai sensi degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58 del 1998
e degli artt. 28 e 29 del regolamento n. 11522 del 1998, a fornire al 25 CP_4
cliente adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio - ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non
21 rileva nemmeno che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza "alta" con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale
(Cass., n. 18702/2016); e tale obbligo sussiste anche ove il cliente affidi all'intermediario il solo incarico di eseguire degli ordini, e non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio dei titoli stessi (cfr. ancora Cass., n. 18702/2016).
Parimenti insufficiente risulta il riferimento dell'appellante ai prospetti informativi di 2014 e di 2015 (docc.5 e 6 fascicolo di primo grado parte CP_5 CP_5
convenuta), che potrebbe far ritenere gli obblighi informativi rispettati solo dal punto di vista formalistico;
deve infatti rilevarsi che la semplice sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa relativa allo strumento finanziario sottoscritto di per sé è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore;
peraltro dalla documentazione offerta non si trae affatto conferma della valutazione di adeguatezza degli strumenti acquistati dal cliente col profilo dell'investitore quanto a propensione al rischio e composizione del suo patrimonio investito.
La Suprema Corte ha chiarito come la responsabilità dell'intermediario non sia esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta
22 su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr. Cass., n. 28175/2019): “In tema di intermediazione finanziaria,
l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (in attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario) (Cass. n. 14208/2022).
Ancora, la Suprema Corte ha evidenziato come “in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo
d'ordine, contenente la segnalazione dell'inadeguatezza della operazione sulla
23 quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29 comma 3 Reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia a fronte della 27 contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. n. 23131/2020).
In particolare, le schede-prodotto relative a strumenti finanziari illiquidi – come le azioni di PP per cui è lite – devono dar conto in modo chiaro delle relative caratteristiche;
nella specie sono invece descritte in modo vago le possibili difficoltà di smobilizzo e il meccanismo di vendita indicato ben poteva indurre l'investitore a confidare nell'effettiva possibilità di liquidazione dello strumento finanziario (cfr. Decisione ABF 1713 del 5 luglio 2019).
Nel caso in esame, pertanto, a fronte delle contestazioni espresse dagli attori in primo grado, la non ha fornito prova di aver dato complete informazioni Pt_1
sulle operazioni, con riferimento specifico al tipo di investimento proposto, al profilo del singolo cliente ed al grado di rischio, illustrando in modo analitico rischi e benefici delle operazioni stesse.
Appare superfluo osservare che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata nella vigenza del regolamento n.11522 del CP_4
1998 valgono anche con riguardo al successivo regolamento n.16190 del 2007, che ha ulteriormente rafforzato la protezione dell'investitore al dettaglio.
In relazione alla concentrazione del portafoglio, si è più volte espresso anche l'organismo Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la che CP_6 CP_4
in casi non dissimili dal presente e, in linea con il dettato della Suprema Corte di
24 Cassazione, ha ritenuto violati gli obblighi informativi della banca, condannandola al risarcimento conseguente, in casi in cui vi era una concentrazione del patrimonio dell'investitore in contrasto con l'interesse del cliente ad una diversificazione del portafoglio in materia di investimenti, senza specifica informativa sul tipo di titolo in esame e senza specifica informativa sul conflitto di interessi esistente in tali operazioni con investimenti in titoli emessi dallo stesso intermediario (v. ACF decisione n. 323 del 16 marzo 2018 e decisione n. 1900 del 3 ottobre 2019).
In sintesi, a fronte di informazioni standardizzate e fornite mediante moduli scritti e di contestazione specifica del cliente, non vi è stata prova da parte dell'intermediario di informazioni concrete e specifiche che abbiano messo l'investitore in grado di comprendere lo strumento proposto e effettuare un investimento consapevole in relazione al tipo di titolo ed alla propria situazione personale;
deve pertanto ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale della per i danni conseguenti sopportati, come ritenuto dal Tribunale, per Pt_1
violazione dell'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 24/2/1998, n. 58,
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), del dovere di accurata verifica della clientela e di adeguata informazione attualmente previsto dall'art. 21, 1 co., lett. b) del T.U.F e dall'art. 39 della
Deliberazione n. 16190 del 29/10/2007 “Regolamento intermediari”, CP_4
nonché della necessità di porre in essere operazioni adeguate previsto dall'art. 40 dello stesso Regolamento intermediari (ma già dalla Direttiva MIFID).
25 3. Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per la violazione degli artt. 1453 e 1546 c.c. in tema di risoluzione;
infatti, il Tribunale avrebbe dichiarato la risoluzione dei contratti di investimento per inadempimenti sull'informativa precontrattuale posti in essere in una fase antecedente alla conclusione dei negozi con cui si sono perfezionati gli investimenti.
In subordine, l'appellante ha eccepito che la condanna della dovrebbe essere Pt_1
limitata al minor importo pari alla somma investita diminuita dei dividendi/cedole già incassati dai clienti e quindi si dovrebbe comunque tener conto dei dividendi aggiornati fino al maggio 2024 (quanto a dell'importo lordo di euro Pt_3
717,83, quanto a dell'importo lordo di euro 934,47). CP_2
Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta l'errata applicazione da parte del
Tribunale del rimedio risolutorio. L'inadempimento che il primo Giudice ha ravvisato attiene infatti alla mancata erogazione di informazioni adeguate rispetto a specifiche operazioni (ordini di investimento effettuati da in data 18 Pt_3
agosto 2014 e 29 luglio 2015 e da in data 25 settembre 2014), non quindi di CP_2
informazioni relative ai generali rischi degli investimenti in titoli compresi nella categoria di appartenenza di quelli oggetto dell'investimento, ma di informazioni riferite a quel determinato titolo che l'investitore si appresta ad acquistare e in relazione a quello specifico momento in cui l'operazione viene effettuata.
Va pertanto escluso che la responsabilità dell'intermediario, in quanto riferita a singoli ordini di investimento, sia sussumibile nell'ambito della responsabilità precontrattuale, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (v.
26 Cass.n.32226/2024: “ È escluso, così, che - guardando al singolo "ordine" di investimento - la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo (l'"ordine" di investimento). Per
contro
- lo si è visto - la disciplina legislativa e regolamentare dà ragione di come
l'obbligo, da parte dell'intermediario, di rappresentare all'investitore le connotazioni specifiche dell'operazione finanziaria si collochi anche nello stadio successivo, allorquando, cioè, l'"ordine" è stato impartito e si tratti di darvi esecuzione: prima di dar corso al contratto di negoziazione oramai concluso
l'intermediario deve "sempre" assicurarsi che l'investitore sia stato adeguatamente informato dell'operazione da compiersi, provvedendo a fornire le indicazioni che si mostrino ancora necessarie in vista di tale risultato e rispondendo, in caso contrario, delle conseguenze della propria condotta omissiva.”).
Essendo quindi nel caso di specie l'inadempimento della agli obblighi Pt_1
informativi riconducibile alla responsabilità contrattuale e, per quanto esposto in relazione al secondo motivo di impugnazione, trattandosi di inadempimento non di scarsa importanza, la pronuncia di risoluzione merita conferma.
Gli appellati hanno aderito alla richiesta avanzata dalla in via subordinata, Pt_1
ma al netto delle somme indicate dall'appellante: euro 542,33 per ed euro Pt_3
697,67 per CP_2
27 La richiesta della merita accoglimento ma nei soli limiti dell'arricchimento Pt_1
percepito da e a titolo di incasso dividendi;
tali importi dovranno Pt_3 CP_2
pertanto essere restituiti dagli appellati a in quanto costituiscono un indebito. CP_7
4. Col quarto motivo l'appellante ha impugnato la sentenza per aver condannato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi in assenza di alcuna motivazione e di qualsiasi domanda da parte degli attori.
In particolare, la sentenza viene impugnata nelle parti in cui:
- rispetto alla domanda risarcitoria “condanna la convenuta al risarcimento del danno di € 3.759,58 per ciascuno degli attori, oltre agli interessi ex art. 1284/1 c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla sentenza;
dalla data di deposito della sentenza al saldo decorrono i soli interessi ex art. 1284/IV c.c.”;
- rispetto alla domanda restitutoria: “condanna la banca convenuta a restituire la somma di € 5.990 alla signora ed € 10.000 al signor oltre interessi Pt_3 CP_2
legali ex art. 1284/IV c.c. dalla data del versamento al saldo”.
Il motivo meriata parziale accoglimento, nei ridotti limiti di seguito esposti.
Va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla gli Pt_1
attori nei rispettivi atti di citazione hanno chiesto il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi.
Quanto alla domanda risarcitoria l'importo riconosciuto a titolo di danno è stato attualizzato alla data della sentenza (coerentemente con il principio per cui il danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore), con applicazione degli interessi compensativi (determinati nella misura legale ex
28 art. 1284, comma 1, c.c.) sulla somma via via rivalutata. Sulla somma così definitivamente liquidata sono stati correttamente applicati, fino al saldo effettivo, gli interessi al tasso determinato ex art. 1284, comma 4, c.c.
Quanto alla domanda restitutoria va condivisa la doglianza della con Pt_1
riguardo alla decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. “dal versamento al saldo”, che vanno invece riconosciuti dalla domanda giudiziale al saldo (e non da un momento antecedente ad essa, in difetto di previsione in tal senso).
La debenza degli interessi ex art.1284, comma 4, c.c., anche in ipotesi di risoluzione del contratto è senz'altro dovuta in conformità all'indirizzo da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “Come questa Corte - anche a Sezioni
Unite -, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali (o “superinteressi”) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al primo comma dell'art. 1284
c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo
d'applicazione (v. Cass., 3/1/2023, n. 61).” […] “… alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284,4 co., c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi
29 invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409, evocata nell'impugnata sentenza).” (Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
Pertanto, l'obbligazione restitutoria della Banca rientra senz'altro nell'area di applicabilità dell'art.1284, comma 4, c.c., essendo peraltro incontroverso che le parti non avessero pattuito la misura degli interessi.
L'appello incidentale
I. Gli appellanti hanno proposto appello incidentale in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria in relazione alle 490 azioni acquistate nel
2010, poiché dai documenti prodotti si evincerebbe la prova dell'esborso patrimoniale relativo all'acquisto delle azioni, chiedendo la condanna della Pt_1
al risarcimento del danno da quantificarsi nel prezzo di acquisto delle azioni oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo. Al fine di dimostrare che nessun acquisto è avvenuto, in via autonoma, con soggetti privati ed al fine di dimostrare l'esborso per l'acquisto delle azioni, gli appellanti incidentali hanno chiesto ex art.210 c.p.c. l'ordine di esibizione del documento attestante la circostanza del trasferimento tra privati e di quello, comunque, attestante l'identità del soggetto privato identificato dal codice n.56145 del socio decente.
L'istanza di ordine di esibizione – condivisibilmente rigettata dal primo Giudice – non merita accoglimento.
La sentenza del Tribunale ha infatti evidenziato che “le istanze di esibizione attoree si concentrano sul tentativo di smontare la prova della cessione tra privati, quando
30 invece, dolendosi gli attori della natura pregiudizievole dello stesso acquisto, sarebbe stato necessario integrare la documentazione con l'ordine di acquisto dei titoli o quantomeno con la prova dell'esborso patrimoniale”.
Peraltro, trattandosi di acquisti che hanno avuto luogo nel 2010, la non era Pt_1
tenuta a conservare oltre al 2020 eventuale documentazione in suo possesso pertinente a tali acquisti.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, “nessuno degli attori ha dimostrato di aver sostenuto alcun esborso patrimoniale per il preteso acquisto, cosicché non sono dimostrate le operazioni di investimento effettuate su ordine impartito dall'investitore alla banca, cui sarebbe dovuto seguire un prelievo”.
L'asserito pagamento al venditore non può ritenersi provato dal “valore di carico” delle azioni riportato negli estratti del dossier titoli, funzionale al calcolo delle plusvalenze o minusvalenze fiscali.
In ogni caso è dirimente la circostanza che le 490 azioni in oggetto siano state acquistate da un socio – identificato con la sigla “socio cedente 56145” – senza che risulti provata alcuna intermediazione della PP.
II. L'appello incidentale merita invece accoglimento in relazione alle anticipazioni documentate e non riconosciute del giudizio di primo grado (euro 264,00 pari al valore del contributo unificato versato ed ai diritti di cancelleria) nonché delle spese per l'esperimento della mediazione (euro 48,80, v. doc. 12 fascicolo di primo grado) qualificabili come esborsi ex art 91 c.p.c. in quanto espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, al pari delle spese processuali (v. Cass.
n.32306/2023: “Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del
31 processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato)”).
Considerato l'esito complessivo del giudizio – con riconoscimento all'attore del risarcimento del danno nei limiti sopra indicati – le spese di lite del primo e del secondo grado vanno compensate per 1/4, ponendosi i restanti 3/4 a carico della in ragione della sua prevalente soccombenza, nella misura liquidata in Pt_1
dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado nell'ambito dello scaglione di riferimento (da euro
5.2001 ad euro 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1138/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale Parte_1
proposto da ed , disattesa e/o comunque assorbita Parte_3 CP_2
ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 1005/2024 del Tribunale di Padova, ridetermina l'importo delle restituzioni cui è stata condannata PP in euro
5.447,67 in favore di ed in euro 9.322,33 in favore di Parte_3 [...]
, oltre interessi legali ex art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
CP_2
32 2) condanna a rifondere a Parte_1 Pt_3
e i ¾ delle spese di lite del primo e del secondo grado, che
[...] CP_2
liquida, per l'intero: quanto al primo grado, in euro 5.100,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ed in ed euro 576,80 per esborsi (compresi euro 48,80 di spese vive per la mediazione obbligatoria); quanto al secondo grado, in euro 5.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) compensa tra le parti la residua frazione di ¼.
Venezia, 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 3 luglio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona dell'amministratore delegato P.IVA_1 CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raimondo Maggiore, Osvaldo Lombardi e
Filippo Casini, con domicilio telematico eletto presso i loro indirizzi PEC
1 Email_1 Email_2
Email_3
appellante contro
(C.F. e (C.F. CP_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli avv.ti NC UM, C.F._2
DO ES e AM UM, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
NC UM sito in Padova, Galleria Trieste, n. 6; appellati e appellanti incidentali
Oggetto: “Intermediazione mobiliare” - Appello avverso la sentenza n.
1005/2024 pubblicata in data 23 maggio 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 6217/2022 R.G. recante in riunione il giudizio n. 6222/2022 R.G. avanti al
Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) ANNULLARE ovvero comunque REVOCARE O RIFORMARE la sentenza impugnata nella parte in cui così dispone:
“- accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno rispetto agli ordini di investimento effettuati dai signori e nell'anno 2010, in relazione CP_2 Pt_3
alle 500 azioni acquistate nel 2010 e condanna la convenuta al risarcimento del danno di € 3.759,58 per ciascuno degli attori, oltre agli interessi ex art. 1284/1 c.c.
2 sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla sentenza;
dalla data di deposito della sentenza al saldo decorrono i soli interessi ex art. 1284/IV c.c.;
- accoglie la domanda attorea di risoluzione degli ordini di investimento effettuati dalla signora in data 18.08.2014 e 29.07.2015, nonché dal signor Pt_3 CP_2
in data 25.09.2014 e per l'effetto condanna la banca convenuta a restituire la somma di € 5.990 alla signora ed € 10.000 al signor oltre interessi Pt_3 CP_2
legali ex art. 1284/IV c.c. dalla data del versamento al saldo;
- condanna gli attori alla restituzione dei titoli oggetto della pronuncia di risoluzione;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate nella misura integrale in € 5.100 per compensi, € 264,00 per anticipazioni, oltre al 15% dei compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
2) in ogni caso, così GIUDICARE: nei confronti della Sig.ra Parte_3
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni domanda, azione, pretesa o diritto svolte da parte attrice nei confronti della convenuta, incluse le domande di risoluzione, di pagamento sia a titolo risarcitorio che a titolo restitutorio, nonché quelle avanzate, a qualunque titolo, con riferimento ad ogni fatto, operazione, negozio o rapporto antecedente l'11 ottobre
2012 inclusi i rapporti contrattuali e gli ordini di acquisto su parte attrice fonda la propria domanda;
3 - in via principale, rigettare integralmente le domande di parte attrice, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto non provate rispetto all'an debeatur, al quantum debeatur e al nesso causale;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione e/o di quella restitutoria e/o risarcitoria formulate nei confronti della Banca, pronunciare ogni conseguente provvedimento restitutorio,
e comunque quantificare il risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt.
1223, 1225 e 1227, 1 e 2 comma, c.c., tenendo conto anche di tutte le utilità economiche percepite o percipiende dall'attrice in relazione agli investimenti posti in essere nell'ambito del Contratto Quadro e, in particolare, ai dividendi tempo per tempo incassati e al valore residuo delle Azioni determinato in base al Prezzo di Riferimento sul mercato OC (già ; CP_3
- in ogni caso, con vittoria di onorari, compensi e spese del doppio grado di giudizio;
nei confronti del Sig. CP_2
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni domanda, azione, pretesa o diritto svolte da parte attrice nei confronti della convenuta, incluse le domande di risoluzione, di pagamento sia a titolo risarcitorio che a titolo restitutorio, nonché quelle avanzate, a qualunque titolo, con riferimento ad ogni fatto, operazione, negozio o rapporto antecedente l'11 ottobre
2012 inclusi i rapporti contrattuali e gli ordini di acquisto su parte attrice fonda la propria domanda;
4 - in via principale, rigettare integralmente le domande di parte attrice, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto non provate rispetto all'an debeatur, al quantum debeatur e al nesso causale;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione e/o di quella restitutoria e/o risarcitoria formulate nei confronti della Banca, pronunciare ogni conseguente provvedimento restitutorio,
e comunque quantificare il risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt.
1223, 1225 e 1227, 1 e 2 comma, c.c., tenendo conto anche di tutte le utilità economiche percepite o percipiende dall'attore in relazione agli investimenti posti in essere nell'ambito del Contratto Quadro e, in particolare, ai dividendi tempo per tempo incassati e al valore residuo delle Azioni determinato in base al Prezzo di Riferimento sul mercato RV (già ; CP_3
3) RIGETTARE l'appello incidentale svolto dalla parte appellata in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, nonché ogni contraria domanda conclusione e istanza (anche istruttoria), dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio rispetto
a domande, conclusioni e istanze nuove o diverse rispetto a quelle svolte in primo grado;
4) IN OGNI CASO, con vittoria di onorari, compensi e spese del doppio grado di giudizio.”
- per parte appellata:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
In via Istruttoria: Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
5 Come già richiesto in primo grado, al fine di dimostrare che nessun acquisto è avvenuto, in via autonoma, tra il Sig. e la Sig.ra con soggetti privati CP_2 Pt_3
ed al fine di dimostrare l'esborso per l'acquisto delle azioni (che comunque si ritiene provato tramite i documenti in atti), la scrivente difesa chiede ex art. 210
c.p.c. che la Corte d'Appello ordini l'esibizione del documento attestante la circostanza del trasferimento tra privati (cd. Comunicazione di avvenuto trasferimento di azioni) e quello comunque attestante l'identità del soggetto privato identificato dal codice identificativo n. (come dai doc. 2 e doc. 3 di Nu_1
controparte) del socio cedente. Si veda doc. 3 Comparsa di costituzione . Pt_3
In via Istruttoria: Prova per testimoni
La scrivente difesa chiede a Codesto Ill.ma Corte di Appello di disporre la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero è che, prima della citazione come testimone innanzi a Codesto Giudice conosceva il Sig. e/o la Sig.ra CP_2 Parte_3
2. Vero è che in data 30.11.2010 conosceva il Sig. e/o la Sig.ra ? CP_2 Pt_3
3. Vero è che, in data 30.11.2010, ha contattato il Sig. e/o la Sig.ra CP_2 Pt_3
per proporre loro il trasferimento di n. 490 azioni per uno?
4. Vero è che, in data 30.11.2010, è stato contattato dal Sig. e/o dalla Sig.ra CP_2
per proporgli il trasferimento di n. 490 azioni per uno? Pt_3
5. Vero è che per il trasferimento di n. 980 azioni avvenuto in data 30.11.2010, ha avuto la propria Banca come solo referente?
6. Vero è che per il trasferimento di n. 980 azioni avvenuto in data 30.11.2010, ha avuto come solo referente il sig. ? Parte_4
6
7. Vero è che, nel marzo 2010, è stato lei a suggerire ai sig.ri e di CP_2 Pt_3
acquistare azioni PP?
8. Vero è che, nel marzo 2010, lei ha comunicato ai sig.ri e che le CP_2 Pt_3
azioni PP non essendo quotate in borsa non erano soggette a rischio?
9. Vero è che, nel marzo 2010, lei ha comunicato ai sig.ri e che le CP_2 Pt_3
azioni PP fossero un prodotto semplice, tranquillo e fruttifero?
10. Vero è che, nel marzo 2010, lei ha comunicato ai sig.ri e che CP_2 Pt_3
le azioni PP fossero immediatamente “sbloccabili” in situazioni di emergenza?
11. Vero è che nell'estate 2014, proponeva al sig. e alla sig.ra CP_2
di sottoscrivere l'aumento di capitale per le azioni PP? Parte_3
12. Vero è che nell'estate 2015 proponeva alla sig.ra di Parte_3
sottoscrivere l'aumento di capitale per le azioni PP?
13. Vero è che la nel periodo che va dal 2012 al 2015 incentivava i propri Pt_1
dipendenti a vendere azioni della banca stessa?
Si indica quale teste per i capitoli di prova da 1 a 6 il soggetto privato identificato dalla stessa dal codice identificativo n. 56145 come risulta dal fascicolo di Pt_1
controparte agli allegati n. 2 (Comparsa nei confronti del Sig. e n. 3 CP_2
(Comparsa nei confronti della Sig.ra ). L'impiegato della Banca, il Sig. Pt_3
, residente in [...]. Tale teste è indicato Parte_4
per i capitoli di prova da n. 7 a n. 13.
*******
Rigettare l'appello di controparte con le seguenti precisazioni:
7 - Si aderisce alla parte di motivo di appello di controparte che ritiene erronea la parte della sentenza che fa decorrere gli interessi ex art. 1284, comma 4, nelle ipotesi di risoluzione (quindi dei soli acquisti 2014 e 2015), dalla data del pagamento, ed in conseguenza dell'accoglimento di tale parte di appello si chiede
l'accoglimento del seguente appello incidentale condizionato: Per gli acquisti del
2014 e del 2015 prevedere la risoluzione per inadempimento con restituzione di quanto pagato dai Sig.ri oltre interessi legali dal pagamento alla CP_2
mediazione e successivamente interessi ex art. 1284, comma 4 dalla mediazione al saldo. In via subordinata prevedere la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4 dalla domanda giudiziale. In via subordinata prevedere il decorso degli interessi legali dalla lettera di messa in mora del 29.06.2021
- Inoltre si aderisce alla parte di motivo di appello di controparte che ritiene erronea la parte della sentenza che non ha operato la compensazione di quanto restituito dalla banca con i dividendi ottenuti dai Sig.ri chiedendo però la CP_2
compensazione per la sola somma andata a loro effettivo vantaggio (cioè detraendo la tassazione).
- Si chiede, per le motivazioni di cui in narrativa, l'accoglimento dell'appello incidentale in relazione agli acquisti del 2010 di 490 azioni per ciascuno dei Sig.ri
e si chiede, pertanto, che la sentenza venga emendata condannando la CP_2
al risarcimento del danno da quantificarsi nel prezzo di acquisto della Pt_1
azioni pari ad euro 9.329,60 (980 azioni x 9,52 €) oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo. In via subordinata si chiede di quantificare il danno nel prezzo di acquisto delle azioni, pari a 9.329,60 euro oltre interessi e rivalutazione,
8 detratto l'attuale valore delle 980 azioni (490 per la Sig.ra e 490 per il Pt_3
Sig. , pari a 901,60 euro (0,92 euro x 980 azioni). CP_2
- Si chiede, inoltre, l'accoglimento dell'appello incidentale relativo alle spese di mediazione obbligatoria e del contributo unificato e la conseguente condanna della banca a rifondere 312,80 Euro (48,80 euro per la mediazione e 264,00 euro per il contributo unificato) di spese vive, 441,00 euro oltre accessori di legge per onorari. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari per il presente grado di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con autonomi atti di citazione entrambi notificati in data 11 ottobre 2022, i coniugi e convenivano in giudizio Parte_3 CP_2 [...]
avanti il Tribunale di Padova esponendo di essere titolari Parte_1
del conto deposito titoli cointestato n. 218/2600000095 e di altri conti deposito presso la suddetta Banca, filiale di Padova;
di aver sottoscritto contratti per il collocamento, negoziazione, ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini su strumenti finanziari (cd. contratti quadro); di aver compilato i relativi questionari
Mifid. deduceva di essere titolare di 2.213 azioni della medesima Parte_3 [...]
a fronte della sottoscrizione di aumenti di capitale avvenuti in data 18 Pt_1
agosto 2014 per 1000 azioni, al prezzo di euro 5,00 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 5.000, e in data 29 luglio 2015, per 198 azioni, al prezzo di
9 euro 5,00 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 990,00.
Esponeva altresì di risultare titolare di altre 1015 azioni acquistate tra il 2009 e il
2014 di cui non aveva mai sottoscritto alcun ordine.
deduceva di aver aderito nel febbraio 2010 all'aumento di capitale CP_2
della Banca acquistando 500 azioni al prezzo di euro 8,80 l'una (con assegnazione di ulteriori 25 azioni a titolo gratuito), per un controvalore di euro 4.400,00, e nel settembre 2014 sottoscrivendo altre 2.000 azioni al prezzo di euro 5,00 ciascuna per un controvalore complessivo di euro 10.000,00. Esponeva altresì di risultare titolare di altre 490 azioni non ottenute con gli aumenti di capitale e, nonostante la richiesta di esibizione dei documenti, la non aveva inviato alcun documento Pt_1
dal quale risalire all'acquisto delle ulteriori azioni.
Gli attori allegavano che in occasione di ogni sottoscrizione erano stati ampiamente rassicurati dal referente della che aveva loro presentato tale prodotto Pt_1
finanziario come privo di rischio di perdita, vista la disponibilità all'immediato riacquisto delle azioni a richiesta del cliente, ma che nei primi mesi del 2019 il valore delle azioni era crollato a euro 1,37 e successivamente sceso fino al valore di euro 1,08 al punto che gli attori chiedevano all'Istituto di credito copia della documentazione bancaria e finanziaria relativa ai rapporti esistenti e agli ordini di acquisto di azioni, contestando la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.
Tanto esposto, i coniugi e , denunciando la carenza informativa in Pt_3 CP_2
occasione delle operazioni di investimento, la violazione delle norme sul conflitto d'interessi e l'inadeguatezza del prodotto al profilo di rischio e agli obiettivi di
10 investimento degli investitori, chiedevano la risoluzione dei contratti e la condanna della al pagamento rispettivamente di euro 14.922,00 ed euro 18.932,00 a Pt_1
titolo di restituzione e di euro 5.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno, previo accertamento dell'inadempimento della agli obblighi informativi e Pt_1
comportamentali previsti dagli artt. 21 TUF, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44 del Reg.
n. 16190/2007, della Comunicazione n. 9019104 del 2009, degli CP_4 CP_4
artt. 23-26 del Reg. congiunto Banca d'Italia - del 20 ottobre 2007, anche CP_4
in relazione all'art. 1176, co 2, c.c.
Si costituiva in giudizio contestando e censurando le pretese Parte_1
attoree, in quanto le azioni ulteriori risultanti di titolarità degli attori sarebbero state in parte già da loro sottoscritte nel 2010 e in parte sarebbero il frutto di un'operazione di trasferimento tra privati. La convenuta contestava altresì la ricostruzione fattuale, sostenendo di aver adempiuto i propri obblighi informativi e comportamentali in quanto le operazioni di aumento di capitale si erano perfezionate all'esito della pubblicazione e della consegna di un prospetto informativo approvato dalla nell'ambito di aumenti di capitale deliberati CP_4
dalla Pt_1
La convenuta concludeva chiedendo la dichiarazione di prescrizione delle domande attoree, in quanto afferenti a operazioni di investimento antecedenti di oltre dieci anni alla notificazione dell'atto di citazione, nonché l'integrale rigetto per infondatezza.
In subordine, affermava che la propria responsabilità sarebbe in Parte_1
ogni caso ridotta ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. e chiedeva di quantificare
11 il risarcimento in considerazione delle utilità economiche percepite o percipiende dagli attori in relazione agli investimenti posti in essere nell'ambito del contratto quadro e in particolare dei dividendi incassati e al valore residuo delle azioni in base al prezzo di riferimento sul mercato CP_3
A seguito della prima udienza di trattazione, con provvedimento del 13 dicembre
2022, veniva disposta la riunione per ragioni di connessione oggettiva della causa sub R.G. 6222/2022 (introdotta da alla causa sub R.G. 6217/2022 CP_2
(introdotta da ) e venivano assegnati alle parti i termini richiesti per il Pt_3
deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito di istruttoria documentale e con audizione degli attori sentiti ad interrogatorio libero, con sentenza n. 1005/2024 pubblicata in data 23 maggio
2024, il Tribunale di Padova così decideva:
“- rigetta la domanda attorea in relazione alle n. 490 azioni acquistate dai signori
e il 30.11.2010; CP_2 Pt_3
- dichiara la prescrizione della domanda attorea di risoluzione rispetto agli ulteriori ordini di investimento effettuati dai signori e nell'anno CP_2 Pt_3
2010;
- accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno rispetto agli ordini di investimento effettuati dai signori e nell'anno 2010, in relazione CP_2 Pt_3
alle 500 azioni acquistate nel 2010 e condanna la convenuta al risarcimento del danno di € 3.759,58 per ciascuno degli attori, oltre agli interessi ex art. 1284/I c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla sentenza;
12 dalla data di deposito della sentenza al saldo decorrono i soli interessi ex art.
1284/IV c.c.;
- accoglie la domanda attorea di risoluzione degli ordini di investimento effettuati dalla signora in data 18.08.2014 e 29.07.2015, nonché dal signor Pt_3 CP_2
in data 25.09.2014 e per l'effetto condanna la banca convenuta a restituire la somma di € 5.990 alla signora ed € 10.000 al signor oltre interessi Pt_3 CP_2
legali ex art. 1284/IV c.c. dalla data del versamento al saldo;
- condanna gli attori alla restituzione dei titoli oggetto della pronuncia di risoluzione;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate nella misura integrale in € 5.100 per compensi, € 264,00 per anticipazioni, oltre al 15% dei compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
Il Tribunale rigettava le domande attoree relative alle 490 azioni risultanti di titolarità di ciascun coniuge dal 2010 per carenza di prova dell'ordine di investimento impartito dagli attori alla Banca e del relativo esborso patrimoniale.
Riteneva non assolti gli obblighi informativi gravanti sulla anche in Pt_1
relazione al conflitto d'interessi, non potendosi ritenere sufficiente la sola consegna del prospetto informativo relativo all'emissione di nuove azioni, il quale, oltre a non riguardare la specifica operazione di investimento posta in essere dai clienti, non forniva informazioni “in una forma comprensibile” a una persona non esperta in materia finanziaria;
affermava pertanto che la violazione degli obblighi informativi da parte della “integra un grave inadempimento, tale da Pt_1
13 giustificare ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto”.
Rigettava per prescrizione la domanda di risoluzione degli investimenti effettuati dagli attori nel 2010 ma accoglieva la domanda di risarcimento del danno, ancorando il dies a quo del termine di prescrizione decennale all'inizio della perdita di valore delle azioni, e cioè al gennaio 2013, ritenendo provato il nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio, in assenza di prova contraria offerta dall'intermediario e quantificava il risarcimento detraendo dalla somma versata per l'acquisto l'importo delle cedole incassate fino al 2014 e il valore attuale delle azioni.
Infine, in relazione agli investimenti del 2014 e 2015, dichiarava la risoluzione delle singole operazioni, non essendo intervenuta prescrizione, condannando la a restituire le somme versate e gli investitori a restituire i titoli. Pt_1
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2024,
[...]
ha proposto tempestivo appello formulando Parte_1
i seguenti motivi d'impugnazione:
1. il primo Giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione con riguardo alla domanda risarcitoria;
2. contrariamente a quanto statuito dal Tribunale gli obblighi informativi dell'intermediario erano stati assolti;
3. la risoluzione degli investimenti era inammissibile in quanto le asserite violazioni agli obblighi informativi avrebbero semmai riguardato l'informativa precontrattuale;
4. il Tribunale aveva errato sulla misura degli interessi, incorrendo in vizio di ultrapetizione;
5. le spese legali erano state liquidate in violazione dell'art.91 c.p.c.
14 Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 novembre 2024, ha ribadito la correttezza del dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento, coincidente col giorno in cui si
è manifestato il danno, l'inadeguatezza dei prospetti informativi a rendere edotti gli investitori circa le operazioni che stavano per compiere, nonché la natura contrattuale dell'inadempimento della intervenuto dopo la stipula del Pt_1
contratto quadro. Gli appellati hanno altresì affermato che la liquidazione degli interessi al saggio dell'art. 1284, comma 4, c.c. non è soggetta a un onere di specifica domanda e che, alla luce della natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, spetterebbe di diritto la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Infine, parte appellata, per il caso di accoglimento della parte dell'appello in relazione al riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con riferimento alle domande di risoluzione degli acquisti del 2014 e 2015, ha proposto appello incidentale condizionato chiedendo di prevedere la risoluzione per inadempimento degli acquisti del 2014 e del 2015, con restituzione di quanto pagato, oltre interessi legali dal pagamento alla mediazione e successivamente interessi ex art. 1284, comma 4 dalla mediazione al saldo. In via subordinata, ha chiesto di prevedere la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4 dalla domanda giudiziale e prevedere il decorso degli interessi legali dalla lettera di messa in mora del 29 giugno 2021.
Gli appellanti hanno altresì proposto appello incidentale I. sul mancato accoglimento della domanda risarcitoria in relazione alle 490 azioni acquistate nel
2010, poiché dai documenti prodotti si evincerebbe la prova dell'esborso
15 patrimoniale relativo all'acquisto delle azioni, chiedendo la condanna della Pt_1
al risarcimento del danno da quantificarsi nel prezzo di acquisto delle azioni oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo;
II. sul mancato riconoscimento di alcune spese di lite.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
L'appello principale
1. Col primo motivo ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata per avere erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dagli attori in primo grado con riferimento agli acquisti azionari del 2010 facendo decorrere il dies a quo del termine di prescrizione decennale dal gennaio 2013 anziché dalle date di sottoscrizione dell'aumento di capitale (25 febbraio 2010 per e 17 marzo CP_2
2010 per ). Pt_3
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato,
16 bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. n.
21255/2013; in senso conforme, inter alia, Cass. n. 11119/2013 e Cass.
2066/2023).
La Suprema Corte, ancora più di recente, con la sentenza n.17005/2025, ha ben chiarito, con specifico riguardo alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la decorrenza del termine di prescrizione è diversa a seconda del tipo di domanda formulata dall'investitore:
- azioni volte alla risoluzione del contratto per grave inadempimento (azione cd. caducatoria), con conseguenti pretese di restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del titolo;
- azioni volte ad ottenere il risarcimento del danno subito dall'investitore per inadempimento contrattuale dell'intermediario (azione cd. risarcitorie).
Per queste ultime “l'interesse ad agire dell'investitore per ottenere l'invocato ristoro patrimoniale non può farsi risalire al momento in cui era sorto il diritto all'esecuzione del contratto - coincidente con la stipula del contratto costitutivo del diritto stesso - atteso che esso acquista consistenza solo allorquando si sono effettivamente prodotte nel suo patrimonio le conseguenze negative determinate dall'accertato inadempimento imputabile all'intermediario; dunque, per il diritto
"risarcitorio", il termine di prescrizione comincia a decorrere nel momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere
17 (v. Cass.32226/2024 conforme a Cass. n. 2066/2023, in sostanziale continuità con Cass. n. 1823/2022), momento che, in concreto, può essere - ed è stato - diversamente individuato, a seconda dei casi (per es. al momento del default dell'emittente, ad un momento successivo al default dell'emittente, se solo a questo poteva farsi risalire "una chiara e sicura conoscenza del danno vale a dire della perdita del capitale investito", o al momento in cui l'investitore aveva venduto i titoli acquistati realizzando una minusvalenza rispetto al prezzo di acquisto).
4.2.1.2. - Per l'azione di risoluzione, invece, il momento in cui il diritto può essere fatto valere coincide con il momento in cui era sorto il diritto al diligente e conforme a legge adempimento del contratto, coincidente con la conclusione del contratto in quanto "costitutivo" del diritto stesso;
ne deriva che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, nel caso di contratti di intermediazione finanziaria coincide con il momento in cui l'intermediario è venuto meno al doveroso comportamento di informare il cliente sulla rischiosità dei prodotti finanziari o sulla inadeguatezza degli stessi, non dal momento in cui l'investitore abbia contezza del declassamento o comunque della minusvalenza dei titoli acquistati, poiché tale evento (dannoso) è elemento estraneo alla fattispecie
"caducatoria", che è integrata dalla lesione del diritto dell'investitore ad ottenere protezione dall'intermediario autorizzato - stante la asimmetria informativa esistente tra le parti - riguardo alle proprie scelte di investimento, indipendentemente dalla sorte contingente del valore mobiliare comprato;
in altre parole il dies a quo della prescrizione dell'azione di risoluzione va ancorato alla condotta inadempiente lesiva, non ai suoi imponderabili effetti posteriori.”.
18 Nella specie, con riguardo alle azioni PP acquistate da e nel CP_2 Pt_3
2010, la data di conoscenza da parte degli attori dei presupposti del diritto fatto valere può farsi coincidere ad epoca non anteriore al 2013, anno in cui iniziano a perdere di valore (fino a tutto il 2012 le azioni riportavano una quotazione di oltre euro 9,00, scendevano ad euro 6,00 dal 2013 ed ulteriormente dal 2015).
Vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, alla data di notifica degli atti di citazione introduttivi del giudizio di primo grado (11 ottobre 2022) il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non era ancora scaduto.
2. Col secondo motivo PP ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto adempiuti gli obblighi di informazione da parte della Secondo Pt_1
l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli artt. 21 TUF e 27
Reg. Intermediari avessero una portata più generale, laddove invece il diritto eurounitario avrebbe dettato i termini per la corretta interpretazione delle norme italiane, per cui il Prospetto Informativo, in quanto contenente informazioni dettagliate e specifiche rispetto alle azioni di nuova emissione, sarebbe dunque uno strumento informativo sufficiente per il corretto assolvimento degli obblighi informativi.
L'appellante ha censurato altresì la sentenza in quanto il Tribunale, pur dando atto della specifica e dettagliata informativa fornita dalla sulle caratteristiche Pt_1
delle azioni di nuova emissione, ha ritenuto tale informativa non adeguata all'investitore e non sufficientemente chiaro il conflitto d'interessi in cui versava la Pt_1
19 L'appellante ha impugnato la decisione anche nella parte in cui ha riscontrato un deficit informativo con riguardo alla concentrazione degli investimenti degli attori in azioni della a sostegno di tale doglianza deduce che non gravava Pt_1
sull'intermediario alcun obbligo informativo poiché la non prestava alcun Pt_1
servizio di gestione del portafogli dei titoli dei clienti, ma si limitava alla prestazione di servizi esecutivi.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza della Suprema Corte, quanto alla responsabilità dell'istituto bancario, ha precisato che “in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del
1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. n. 11522 del 1998 , CP_4
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che
20 costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore.” (Cass. n. 20617/2017; nello stesso senso Cass.
n.3914/2018: “… le informazioni da trasmettere al cliente debbono essere concrete
e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento;
e che le stesse vanno date comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore e di peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito…” e, più di recente, Cass. n.19104/2023:
“l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari oggetto dell'investimento, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento…”).
Una adeguata informazione sui profili di rischio della singola operazione oggetto del contendere, non può dirsi certamente adempiuta con l'informazione generica sui rischi generali delle operazioni di investimento in titoli azionari, rimanendo in capo all'intermediario l'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione: tanto che si è persino affermato che - posto che l'intermediario è tenuto, ai sensi degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58 del 1998
e degli artt. 28 e 29 del regolamento n. 11522 del 1998, a fornire al 25 CP_4
cliente adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio - ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non
21 rileva nemmeno che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza "alta" con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale
(Cass., n. 18702/2016); e tale obbligo sussiste anche ove il cliente affidi all'intermediario il solo incarico di eseguire degli ordini, e non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio dei titoli stessi (cfr. ancora Cass., n. 18702/2016).
Parimenti insufficiente risulta il riferimento dell'appellante ai prospetti informativi di 2014 e di 2015 (docc.5 e 6 fascicolo di primo grado parte CP_5 CP_5
convenuta), che potrebbe far ritenere gli obblighi informativi rispettati solo dal punto di vista formalistico;
deve infatti rilevarsi che la semplice sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa relativa allo strumento finanziario sottoscritto di per sé è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore;
peraltro dalla documentazione offerta non si trae affatto conferma della valutazione di adeguatezza degli strumenti acquistati dal cliente col profilo dell'investitore quanto a propensione al rischio e composizione del suo patrimonio investito.
La Suprema Corte ha chiarito come la responsabilità dell'intermediario non sia esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta
22 su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr. Cass., n. 28175/2019): “In tema di intermediazione finanziaria,
l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (in attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario) (Cass. n. 14208/2022).
Ancora, la Suprema Corte ha evidenziato come “in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo
d'ordine, contenente la segnalazione dell'inadeguatezza della operazione sulla
23 quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29 comma 3 Reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia a fronte della 27 contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. n. 23131/2020).
In particolare, le schede-prodotto relative a strumenti finanziari illiquidi – come le azioni di PP per cui è lite – devono dar conto in modo chiaro delle relative caratteristiche;
nella specie sono invece descritte in modo vago le possibili difficoltà di smobilizzo e il meccanismo di vendita indicato ben poteva indurre l'investitore a confidare nell'effettiva possibilità di liquidazione dello strumento finanziario (cfr. Decisione ABF 1713 del 5 luglio 2019).
Nel caso in esame, pertanto, a fronte delle contestazioni espresse dagli attori in primo grado, la non ha fornito prova di aver dato complete informazioni Pt_1
sulle operazioni, con riferimento specifico al tipo di investimento proposto, al profilo del singolo cliente ed al grado di rischio, illustrando in modo analitico rischi e benefici delle operazioni stesse.
Appare superfluo osservare che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata nella vigenza del regolamento n.11522 del CP_4
1998 valgono anche con riguardo al successivo regolamento n.16190 del 2007, che ha ulteriormente rafforzato la protezione dell'investitore al dettaglio.
In relazione alla concentrazione del portafoglio, si è più volte espresso anche l'organismo Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la che CP_6 CP_4
in casi non dissimili dal presente e, in linea con il dettato della Suprema Corte di
24 Cassazione, ha ritenuto violati gli obblighi informativi della banca, condannandola al risarcimento conseguente, in casi in cui vi era una concentrazione del patrimonio dell'investitore in contrasto con l'interesse del cliente ad una diversificazione del portafoglio in materia di investimenti, senza specifica informativa sul tipo di titolo in esame e senza specifica informativa sul conflitto di interessi esistente in tali operazioni con investimenti in titoli emessi dallo stesso intermediario (v. ACF decisione n. 323 del 16 marzo 2018 e decisione n. 1900 del 3 ottobre 2019).
In sintesi, a fronte di informazioni standardizzate e fornite mediante moduli scritti e di contestazione specifica del cliente, non vi è stata prova da parte dell'intermediario di informazioni concrete e specifiche che abbiano messo l'investitore in grado di comprendere lo strumento proposto e effettuare un investimento consapevole in relazione al tipo di titolo ed alla propria situazione personale;
deve pertanto ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale della per i danni conseguenti sopportati, come ritenuto dal Tribunale, per Pt_1
violazione dell'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 24/2/1998, n. 58,
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), del dovere di accurata verifica della clientela e di adeguata informazione attualmente previsto dall'art. 21, 1 co., lett. b) del T.U.F e dall'art. 39 della
Deliberazione n. 16190 del 29/10/2007 “Regolamento intermediari”, CP_4
nonché della necessità di porre in essere operazioni adeguate previsto dall'art. 40 dello stesso Regolamento intermediari (ma già dalla Direttiva MIFID).
25 3. Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per la violazione degli artt. 1453 e 1546 c.c. in tema di risoluzione;
infatti, il Tribunale avrebbe dichiarato la risoluzione dei contratti di investimento per inadempimenti sull'informativa precontrattuale posti in essere in una fase antecedente alla conclusione dei negozi con cui si sono perfezionati gli investimenti.
In subordine, l'appellante ha eccepito che la condanna della dovrebbe essere Pt_1
limitata al minor importo pari alla somma investita diminuita dei dividendi/cedole già incassati dai clienti e quindi si dovrebbe comunque tener conto dei dividendi aggiornati fino al maggio 2024 (quanto a dell'importo lordo di euro Pt_3
717,83, quanto a dell'importo lordo di euro 934,47). CP_2
Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta l'errata applicazione da parte del
Tribunale del rimedio risolutorio. L'inadempimento che il primo Giudice ha ravvisato attiene infatti alla mancata erogazione di informazioni adeguate rispetto a specifiche operazioni (ordini di investimento effettuati da in data 18 Pt_3
agosto 2014 e 29 luglio 2015 e da in data 25 settembre 2014), non quindi di CP_2
informazioni relative ai generali rischi degli investimenti in titoli compresi nella categoria di appartenenza di quelli oggetto dell'investimento, ma di informazioni riferite a quel determinato titolo che l'investitore si appresta ad acquistare e in relazione a quello specifico momento in cui l'operazione viene effettuata.
Va pertanto escluso che la responsabilità dell'intermediario, in quanto riferita a singoli ordini di investimento, sia sussumibile nell'ambito della responsabilità precontrattuale, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (v.
26 Cass.n.32226/2024: “ È escluso, così, che - guardando al singolo "ordine" di investimento - la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo (l'"ordine" di investimento). Per
contro
- lo si è visto - la disciplina legislativa e regolamentare dà ragione di come
l'obbligo, da parte dell'intermediario, di rappresentare all'investitore le connotazioni specifiche dell'operazione finanziaria si collochi anche nello stadio successivo, allorquando, cioè, l'"ordine" è stato impartito e si tratti di darvi esecuzione: prima di dar corso al contratto di negoziazione oramai concluso
l'intermediario deve "sempre" assicurarsi che l'investitore sia stato adeguatamente informato dell'operazione da compiersi, provvedendo a fornire le indicazioni che si mostrino ancora necessarie in vista di tale risultato e rispondendo, in caso contrario, delle conseguenze della propria condotta omissiva.”).
Essendo quindi nel caso di specie l'inadempimento della agli obblighi Pt_1
informativi riconducibile alla responsabilità contrattuale e, per quanto esposto in relazione al secondo motivo di impugnazione, trattandosi di inadempimento non di scarsa importanza, la pronuncia di risoluzione merita conferma.
Gli appellati hanno aderito alla richiesta avanzata dalla in via subordinata, Pt_1
ma al netto delle somme indicate dall'appellante: euro 542,33 per ed euro Pt_3
697,67 per CP_2
27 La richiesta della merita accoglimento ma nei soli limiti dell'arricchimento Pt_1
percepito da e a titolo di incasso dividendi;
tali importi dovranno Pt_3 CP_2
pertanto essere restituiti dagli appellati a in quanto costituiscono un indebito. CP_7
4. Col quarto motivo l'appellante ha impugnato la sentenza per aver condannato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi in assenza di alcuna motivazione e di qualsiasi domanda da parte degli attori.
In particolare, la sentenza viene impugnata nelle parti in cui:
- rispetto alla domanda risarcitoria “condanna la convenuta al risarcimento del danno di € 3.759,58 per ciascuno degli attori, oltre agli interessi ex art. 1284/1 c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla sentenza;
dalla data di deposito della sentenza al saldo decorrono i soli interessi ex art. 1284/IV c.c.”;
- rispetto alla domanda restitutoria: “condanna la banca convenuta a restituire la somma di € 5.990 alla signora ed € 10.000 al signor oltre interessi Pt_3 CP_2
legali ex art. 1284/IV c.c. dalla data del versamento al saldo”.
Il motivo meriata parziale accoglimento, nei ridotti limiti di seguito esposti.
Va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla gli Pt_1
attori nei rispettivi atti di citazione hanno chiesto il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi.
Quanto alla domanda risarcitoria l'importo riconosciuto a titolo di danno è stato attualizzato alla data della sentenza (coerentemente con il principio per cui il danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore), con applicazione degli interessi compensativi (determinati nella misura legale ex
28 art. 1284, comma 1, c.c.) sulla somma via via rivalutata. Sulla somma così definitivamente liquidata sono stati correttamente applicati, fino al saldo effettivo, gli interessi al tasso determinato ex art. 1284, comma 4, c.c.
Quanto alla domanda restitutoria va condivisa la doglianza della con Pt_1
riguardo alla decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. “dal versamento al saldo”, che vanno invece riconosciuti dalla domanda giudiziale al saldo (e non da un momento antecedente ad essa, in difetto di previsione in tal senso).
La debenza degli interessi ex art.1284, comma 4, c.c., anche in ipotesi di risoluzione del contratto è senz'altro dovuta in conformità all'indirizzo da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “Come questa Corte - anche a Sezioni
Unite -, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali (o “superinteressi”) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al primo comma dell'art. 1284
c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo
d'applicazione (v. Cass., 3/1/2023, n. 61).” […] “… alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284,4 co., c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi
29 invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409, evocata nell'impugnata sentenza).” (Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
Pertanto, l'obbligazione restitutoria della Banca rientra senz'altro nell'area di applicabilità dell'art.1284, comma 4, c.c., essendo peraltro incontroverso che le parti non avessero pattuito la misura degli interessi.
L'appello incidentale
I. Gli appellanti hanno proposto appello incidentale in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria in relazione alle 490 azioni acquistate nel
2010, poiché dai documenti prodotti si evincerebbe la prova dell'esborso patrimoniale relativo all'acquisto delle azioni, chiedendo la condanna della Pt_1
al risarcimento del danno da quantificarsi nel prezzo di acquisto delle azioni oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo. Al fine di dimostrare che nessun acquisto è avvenuto, in via autonoma, con soggetti privati ed al fine di dimostrare l'esborso per l'acquisto delle azioni, gli appellanti incidentali hanno chiesto ex art.210 c.p.c. l'ordine di esibizione del documento attestante la circostanza del trasferimento tra privati e di quello, comunque, attestante l'identità del soggetto privato identificato dal codice n.56145 del socio decente.
L'istanza di ordine di esibizione – condivisibilmente rigettata dal primo Giudice – non merita accoglimento.
La sentenza del Tribunale ha infatti evidenziato che “le istanze di esibizione attoree si concentrano sul tentativo di smontare la prova della cessione tra privati, quando
30 invece, dolendosi gli attori della natura pregiudizievole dello stesso acquisto, sarebbe stato necessario integrare la documentazione con l'ordine di acquisto dei titoli o quantomeno con la prova dell'esborso patrimoniale”.
Peraltro, trattandosi di acquisti che hanno avuto luogo nel 2010, la non era Pt_1
tenuta a conservare oltre al 2020 eventuale documentazione in suo possesso pertinente a tali acquisti.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, “nessuno degli attori ha dimostrato di aver sostenuto alcun esborso patrimoniale per il preteso acquisto, cosicché non sono dimostrate le operazioni di investimento effettuate su ordine impartito dall'investitore alla banca, cui sarebbe dovuto seguire un prelievo”.
L'asserito pagamento al venditore non può ritenersi provato dal “valore di carico” delle azioni riportato negli estratti del dossier titoli, funzionale al calcolo delle plusvalenze o minusvalenze fiscali.
In ogni caso è dirimente la circostanza che le 490 azioni in oggetto siano state acquistate da un socio – identificato con la sigla “socio cedente 56145” – senza che risulti provata alcuna intermediazione della PP.
II. L'appello incidentale merita invece accoglimento in relazione alle anticipazioni documentate e non riconosciute del giudizio di primo grado (euro 264,00 pari al valore del contributo unificato versato ed ai diritti di cancelleria) nonché delle spese per l'esperimento della mediazione (euro 48,80, v. doc. 12 fascicolo di primo grado) qualificabili come esborsi ex art 91 c.p.c. in quanto espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, al pari delle spese processuali (v. Cass.
n.32306/2023: “Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del
31 processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato)”).
Considerato l'esito complessivo del giudizio – con riconoscimento all'attore del risarcimento del danno nei limiti sopra indicati – le spese di lite del primo e del secondo grado vanno compensate per 1/4, ponendosi i restanti 3/4 a carico della in ragione della sua prevalente soccombenza, nella misura liquidata in Pt_1
dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado nell'ambito dello scaglione di riferimento (da euro
5.2001 ad euro 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1138/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale Parte_1
proposto da ed , disattesa e/o comunque assorbita Parte_3 CP_2
ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 1005/2024 del Tribunale di Padova, ridetermina l'importo delle restituzioni cui è stata condannata PP in euro
5.447,67 in favore di ed in euro 9.322,33 in favore di Parte_3 [...]
, oltre interessi legali ex art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
CP_2
32 2) condanna a rifondere a Parte_1 Pt_3
e i ¾ delle spese di lite del primo e del secondo grado, che
[...] CP_2
liquida, per l'intero: quanto al primo grado, in euro 5.100,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ed in ed euro 576,80 per esborsi (compresi euro 48,80 di spese vive per la mediazione obbligatoria); quanto al secondo grado, in euro 5.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) compensa tra le parti la residua frazione di ¼.
Venezia, 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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