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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1685/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1685/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Viale G. Parte_1 C.F._1
D'Annunzio n. 267 presso lo studio dell'Avv. TIBONI CARLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Controparte_1 C.F._2
Lungomare C. Colombo n. 68 presso lo studio dell'Avv. GASBARRI ROSSELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 3 giugno 2024 premesso di avere instaurato dal gennaio 2011 Parte_1 all'aprile 2024 una convivenza more uxorio con la sig.ra , dalla cui unione nasceva, Controparte_1 in data 13.06.2019, la piccola agiva in giudizio nei confronti dell'odierna resistente al Persona_1 fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla di loro figlia alle condizioni di cui al ricorso introduttivo prevedendo a suo carico, a titolo di contributo al Per_1 mantenimento della prole, la somma pari ad euro 250,00, assoggettata a rivalutazione ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
2. Il ricorrente a sostegno della propria domanda rappresentava che dopo la nascita della figlia, la coppia si fosse trasferita presso l'abitazione dei genitori della resistente e tale situazione abitativa avesse favorito una costante ingerenza da parte della di lei madre nella vita familiare. Esponeva di aver più volte sollecitato una maggiore indipendenza della famiglia senza riscontrare possibilità di cambiamento da parte della resistente. Riferiva, inoltre, che a seguito della separazione fosse divenuto sempre più difficile mantenere un rapporto stabile e continuativo con la figlia minore.
3. La resistente, regolarmente costituita con apposita comparsa, contestava i fatti assunti da controparte a fondamento della propria domanda, deducendo al contrario che il comportamento tenuto dal ricorrente, nel corso degli anni, avesse arrecato grave pregiudizio alla minore, poiché spesso caratterizzato da frequenti litigi talvolta in presenza della stessa e da atteggiamenti che generavano nella bambina smarrimento emotivo e psichico. Dunque, si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso ritenendo più rispondente all'interesse della minore l'affidamento esclusivo;
chiedeva, pertanto, che venissero accolte le seguenti conclusioni: “1. disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, valutando l'opportunità di espletare una CTU per la valutazione della capacità del ricorrente di assumere la responsabilità genitoriale, anche, se del caso, attraverso l'audizione protetta della minore, con regolamentazione dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia attraverso incontri protetti tra padre e figlia;
2. porre a carico del sig. , un assegno Parte_1 mensile complessivamente di € 700,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
3. disporre che l'assegno unico universale venga attribuito per intero alla signora;
In subordine:
4. nella denegata ipotesi di CP_1 rigetto della richiesta di affidamento esclusivo, disporre, in ogni caso, CTU per la valutazione della pagina 2 di 8 capacità del ricorrente di assumere la responsabilità genitoriale, anche, se del caso, attraverso l'audizione protetta della minore. All'esito, si chiede che vengano regolati i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia attraverso incontri protetti tra padre e figlia.”
4. All'udienza del 7 novembre 2024 le parti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, ne chiedevano l'integrale accoglimento. All'esito dell'udienza, il Giudice delegato, non ravvisando i presupposti per limitare la responsabilità genitoriale, confermava l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e, ritenendo necessaria una graduale ripresa della relazione padre-figlia disponeva che il diritto di visita si attuasse tramite incontri settimanali e con l'assistenza dei Servizi Sociali. Disponeva, altresì, un assegno mensile a carico del padre di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole e contestualmente nominava CTU la dott.ssa al fine di accertare le capacità genitoriali di Per_2 entrambi i genitori.
5. Il CTU concludeva il proprio incarico depositando relazione conclusiva in data 12.04.2025, nella quale rilevava la necessità di tutelare la minore attraverso un percorso psicologico, in considerazione del conflitto interiore da lei maturato a seguito della separazione dei genitori, il cui contrasto influiva negativamente sul suo benessere emotivo. L'assenza di un'effettiva cogenitorialità nella coppia, secondo il CTU, avrebbe potuto determinare nel lungo periodo conseguenze quali confusione identitaria, ansia, stress emotivo, nonché difficoltà relazionali e comportamentali. Anche sulla base delle relazioni redatte dai Servizi Sociali in occasione degli incontri padre-figlia, emergeva un assetto psichico della minore connotato da elementi fobici e da una marcata chiusura, manifestando inizialmente un atteggiamento di diffidenza che, sebbene mitigato dalla presenza della psicologa, si accompagnava comunque a un timore nel rapporto con la figura paterna. In tali circostanze, la minore mostrava comunque una partecipazione positiva alle attività ludiche, se opportunamente rassicurata. La comunicazione tra i genitori appariva inefficace e fortemente compromessa da pregiudizi reciproci, motivo per cui il CTU riteneva utile un intervento di mediazione familiare quale strumento idoneo a favorire un clima più disteso e rassicurante per la bambina.
6. Con riguardo alle competenze genitoriali, evidenziava come la madre presentasse un quadro clinico caratterizzato da vulnerabilità emotiva e difficoltà nella gestione delle emozioni intense e nella regolazione affettiva, senza che tuttavia tali criticità inficiassero le sue capacità genitoriali, giudicate adeguate. Quanto al padre, se ne rilevava un marcato desiderio di cambiamento e crescita personale, ritenendosi opportuno un percorso di supporto finalizzato allo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé, alla gestione delle relazioni e all'adattamento ai cambiamenti emotivi, risultando comunque la sua genitorialità, pur con aree di fragilità, complessivamente adeguata. Alla luce di quanto pagina 3 di 8 sopra, il CTU suggeriva l'affidamento condiviso della minore, affiancato da un percorso di mediazione familiare e di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, nonché la prosecuzione del sostegno psicologico per la bambina. Raccomandava inoltre la continuazione degli incontri protetti presso i
Servizi Sociali, anche con la partecipazione talvolta della madre, al fine di favorire rassicurazione e fiducia nella minore, unitamente a visite domiciliari con cadenza programmata da parte degli operatori.
Infine, proponeva un invio della minore presso la Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Pescara, al fine di monitorare l'eventuale emergere di aspetti di natura neuropsichiatrica.
7. All'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti, concordando con le risultanze della CTU, rappresentavano di essere pervenute ad un accordo sottoscritto e depositato in atti alle condizioni di seguito riportate:
a) affido condiviso essendo superiore interesse della minore il diritto alla bigenitorialità, con continuazione degli incontri protetti presso il Servizio Sociale versus incontri protetti presso il domicilio paterno sino alla liberalizzazione dei suddetti.
b) La bambina trascorrerà con il padre, almeno due pomeriggi la settimana nella casa paterna, il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 20.00 (cena compresa) e il giovedì pomeriggio dalle ore
14.30 alle ore 20.00 (cena compresa), occupandosi degli impegni scolastici (compiti compresi), sportivi o ludici ricadenti nei giorni in cui avrà la minore con sé;
c) La minore trascorrerà con il padre due fine settimana al mese con pernotto, da alternarsi con la madre;
primo e terzo fine settimana con il padre e secondo e quarto fine settimana con la madre, dalle ore 10 del sabato alle ore 20.30 (cena compresa) della domenica.
d) Le Festività Natalizie e le Festività Pasquali da distribuirsi in maniera alternata ogni anno. Le vacanze scolastiche riferite al periodo di Natale –Epifania (suddivise nei periodi 24 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio) con il padre il primo periodo a partire da quest'anno e con la madre il secondo periodo a partire da quest'anno.
f) Per le festività Pasquali - Lunedì dell'Angelo, a partire dal 2026 ad anni alterni, con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno del Lunedì dell'Angelo. Per il giorno della Commemorazione dei defunti, la festività dell'Immacolata concezione, la festività del Ferragosto, le feste nazionali ( 25
Aprile, 1°, 2 giugno e 15 agosto), saranno trascorse ad anni alterni rispettivamente con l'uno o l'altro genitore e con obbligo di concordare preventivamente la turnazione delle stesse, di anno in anno, tra i genitori stessi a far data da quest'anno il 15 agosto con la madre, il 15 agosto 2026 con il padre e così
pagina 4 di 8 pure per le altre festività, in modo da garantire sempre l'alternanza padre-madre per ogni giorno festivo.
g) La minore festeggerà il giorno del suo compleanno possibilmente insieme ai genitori, parenti ed amici. Qualora ciò non fosse possibile, saranno trascorsi ad anni alterni.
h) Festa del Papà sempre con il papà e Festa della Mamma sempre con la mamma.
i) Durante il periodo estivo la minore dovrà trascorrere una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una settimana consecutiva nel mese di agosto con il genitore, quindi una settimana consecutiva con il padre a luglio e ad agosto ed una settimana consecutiva con la madre a luglio e ad agosto. Per la madre la prima settimana di luglio e per il padre la seconda settimana di luglio. Per la madre la prima settimana di agosto e per il padre la seconda settimana di agosto. Nei restanti giorni dei mesi restano fermi gli accordi di cui ai punti 2) e 3).
l) I genitori si obbligano entro il 1° luglio 2025 a iniziare un percorso di mediazione familiare presso una struttura pubblica e/o presso un mediatore privato. Supporto alla genitorialità per ognuno dei genitori allo scopo di implementare le competenze genitoriali in termini di strategie comportamentali presso il Consultorio di Montesilvano, in quanto l'ufficio dei S.S. di Montesilvano ha fatto presente che il carico di lavoro non consente di svolgere direttamente tale supporto.
m) La minore proseguirà nel percorso di supporto psicologico presso i S.S. di Montesilvano e/o presso professionista privato;
introduzione di un educatore domiciliare presso la casa materna nel caso di rifiuto della minore ad incontrare il padre presso i servizi sociali.
n) Verranno effettuate visite domiciliari a cadenza programmata da parte del servizio Sociale negli ambienti materno e paterno con interventi tesi a favorire un dialogo costruttivo tra le famiglie di origine.
o) La OR parteciperà di tanto in tanto agli incontri protetti per favorire la CP_1 rassicurazione e la fiducia insieme al padre e alla madre contemporaneamente. I genitori potranno sempre di comune accordo modificare e/o trovare soluzioni concordate per l'esercizio del diritto – dovere di visita e per le ferie scolastiche e/o estive, anche in relazione agli impegni lavorativi e/o feriali di ciascuno, quando la minore avrà recuperato la fiducia necessaria.
p) Contributo al mantenimento della minore. Il padre verserà, come già sta facendo, entro il cinque di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 350,00
(euro duecentocinquanta//00) somma assoggettata a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2025 (assegno ordinario), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della pagina 5 di 8 madre, su cui già sono eseguiti i versamenti mensili da parte del sig. Il versamento della somma Pt_1 per il contributo al mantenimento in favore della figlia sarà corrisposto dal padre sino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa. L'assegno unico verrà diviso al 50% tra le parti a decorrere dal momento in cui verranno liberalizzati gli incontri, in considerazione dell'aumento delle spese anche per il padre.
q) Spese straordinarie.
- Oltre all'assegno di mantenimento per la figlia, il padre provvederà alle spese straordinarie, anche per il futuro, in previsione della crescita della minore, concordate tra i genitori, nella misura del 50%
e secondo le previsioni tutte del Protocollo approvato dal Tribunale di Pescara in data 17.11.2020 a cui le parti dichiarano di aderire senza riserva alcuna e di seguito espressamente riportato:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese per l'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione.
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitters se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, motorino, moto);
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia (qualora si rendessero necessari); pagina 6 di 8 - Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg. ovvero in un termine all'uopo fissato); in difetto il silenzio sarà inteso come
“consenso alla richiesta.” Ferma restando, ovviamente, la possibilità per i genitori di concordare eventuali ulteriori spese non elencate.
- Autorizzazione per rilascio documenti: Le parti espressamente prestano il reciproco consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
8. Detto accordo può essere recepito dal Collegio in quanto conforme all'interesse della figlia minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
9. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore alle condizioni Persona_1 concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva;
b) Spese di giudizio integralmente compensate;
c) spese di ctu, liquidate come separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna e per la parte ammessa al gratuito patrocinio, a carico dell'Erario
Così deciso in Pescara, il 25 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 8 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1685/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Viale G. Parte_1 C.F._1
D'Annunzio n. 267 presso lo studio dell'Avv. TIBONI CARLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Controparte_1 C.F._2
Lungomare C. Colombo n. 68 presso lo studio dell'Avv. GASBARRI ROSSELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 3 giugno 2024 premesso di avere instaurato dal gennaio 2011 Parte_1 all'aprile 2024 una convivenza more uxorio con la sig.ra , dalla cui unione nasceva, Controparte_1 in data 13.06.2019, la piccola agiva in giudizio nei confronti dell'odierna resistente al Persona_1 fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla di loro figlia alle condizioni di cui al ricorso introduttivo prevedendo a suo carico, a titolo di contributo al Per_1 mantenimento della prole, la somma pari ad euro 250,00, assoggettata a rivalutazione ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
2. Il ricorrente a sostegno della propria domanda rappresentava che dopo la nascita della figlia, la coppia si fosse trasferita presso l'abitazione dei genitori della resistente e tale situazione abitativa avesse favorito una costante ingerenza da parte della di lei madre nella vita familiare. Esponeva di aver più volte sollecitato una maggiore indipendenza della famiglia senza riscontrare possibilità di cambiamento da parte della resistente. Riferiva, inoltre, che a seguito della separazione fosse divenuto sempre più difficile mantenere un rapporto stabile e continuativo con la figlia minore.
3. La resistente, regolarmente costituita con apposita comparsa, contestava i fatti assunti da controparte a fondamento della propria domanda, deducendo al contrario che il comportamento tenuto dal ricorrente, nel corso degli anni, avesse arrecato grave pregiudizio alla minore, poiché spesso caratterizzato da frequenti litigi talvolta in presenza della stessa e da atteggiamenti che generavano nella bambina smarrimento emotivo e psichico. Dunque, si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso ritenendo più rispondente all'interesse della minore l'affidamento esclusivo;
chiedeva, pertanto, che venissero accolte le seguenti conclusioni: “1. disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, valutando l'opportunità di espletare una CTU per la valutazione della capacità del ricorrente di assumere la responsabilità genitoriale, anche, se del caso, attraverso l'audizione protetta della minore, con regolamentazione dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia attraverso incontri protetti tra padre e figlia;
2. porre a carico del sig. , un assegno Parte_1 mensile complessivamente di € 700,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
3. disporre che l'assegno unico universale venga attribuito per intero alla signora;
In subordine:
4. nella denegata ipotesi di CP_1 rigetto della richiesta di affidamento esclusivo, disporre, in ogni caso, CTU per la valutazione della pagina 2 di 8 capacità del ricorrente di assumere la responsabilità genitoriale, anche, se del caso, attraverso l'audizione protetta della minore. All'esito, si chiede che vengano regolati i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia attraverso incontri protetti tra padre e figlia.”
4. All'udienza del 7 novembre 2024 le parti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, ne chiedevano l'integrale accoglimento. All'esito dell'udienza, il Giudice delegato, non ravvisando i presupposti per limitare la responsabilità genitoriale, confermava l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e, ritenendo necessaria una graduale ripresa della relazione padre-figlia disponeva che il diritto di visita si attuasse tramite incontri settimanali e con l'assistenza dei Servizi Sociali. Disponeva, altresì, un assegno mensile a carico del padre di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole e contestualmente nominava CTU la dott.ssa al fine di accertare le capacità genitoriali di Per_2 entrambi i genitori.
5. Il CTU concludeva il proprio incarico depositando relazione conclusiva in data 12.04.2025, nella quale rilevava la necessità di tutelare la minore attraverso un percorso psicologico, in considerazione del conflitto interiore da lei maturato a seguito della separazione dei genitori, il cui contrasto influiva negativamente sul suo benessere emotivo. L'assenza di un'effettiva cogenitorialità nella coppia, secondo il CTU, avrebbe potuto determinare nel lungo periodo conseguenze quali confusione identitaria, ansia, stress emotivo, nonché difficoltà relazionali e comportamentali. Anche sulla base delle relazioni redatte dai Servizi Sociali in occasione degli incontri padre-figlia, emergeva un assetto psichico della minore connotato da elementi fobici e da una marcata chiusura, manifestando inizialmente un atteggiamento di diffidenza che, sebbene mitigato dalla presenza della psicologa, si accompagnava comunque a un timore nel rapporto con la figura paterna. In tali circostanze, la minore mostrava comunque una partecipazione positiva alle attività ludiche, se opportunamente rassicurata. La comunicazione tra i genitori appariva inefficace e fortemente compromessa da pregiudizi reciproci, motivo per cui il CTU riteneva utile un intervento di mediazione familiare quale strumento idoneo a favorire un clima più disteso e rassicurante per la bambina.
6. Con riguardo alle competenze genitoriali, evidenziava come la madre presentasse un quadro clinico caratterizzato da vulnerabilità emotiva e difficoltà nella gestione delle emozioni intense e nella regolazione affettiva, senza che tuttavia tali criticità inficiassero le sue capacità genitoriali, giudicate adeguate. Quanto al padre, se ne rilevava un marcato desiderio di cambiamento e crescita personale, ritenendosi opportuno un percorso di supporto finalizzato allo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé, alla gestione delle relazioni e all'adattamento ai cambiamenti emotivi, risultando comunque la sua genitorialità, pur con aree di fragilità, complessivamente adeguata. Alla luce di quanto pagina 3 di 8 sopra, il CTU suggeriva l'affidamento condiviso della minore, affiancato da un percorso di mediazione familiare e di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, nonché la prosecuzione del sostegno psicologico per la bambina. Raccomandava inoltre la continuazione degli incontri protetti presso i
Servizi Sociali, anche con la partecipazione talvolta della madre, al fine di favorire rassicurazione e fiducia nella minore, unitamente a visite domiciliari con cadenza programmata da parte degli operatori.
Infine, proponeva un invio della minore presso la Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Pescara, al fine di monitorare l'eventuale emergere di aspetti di natura neuropsichiatrica.
7. All'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti, concordando con le risultanze della CTU, rappresentavano di essere pervenute ad un accordo sottoscritto e depositato in atti alle condizioni di seguito riportate:
a) affido condiviso essendo superiore interesse della minore il diritto alla bigenitorialità, con continuazione degli incontri protetti presso il Servizio Sociale versus incontri protetti presso il domicilio paterno sino alla liberalizzazione dei suddetti.
b) La bambina trascorrerà con il padre, almeno due pomeriggi la settimana nella casa paterna, il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 20.00 (cena compresa) e il giovedì pomeriggio dalle ore
14.30 alle ore 20.00 (cena compresa), occupandosi degli impegni scolastici (compiti compresi), sportivi o ludici ricadenti nei giorni in cui avrà la minore con sé;
c) La minore trascorrerà con il padre due fine settimana al mese con pernotto, da alternarsi con la madre;
primo e terzo fine settimana con il padre e secondo e quarto fine settimana con la madre, dalle ore 10 del sabato alle ore 20.30 (cena compresa) della domenica.
d) Le Festività Natalizie e le Festività Pasquali da distribuirsi in maniera alternata ogni anno. Le vacanze scolastiche riferite al periodo di Natale –Epifania (suddivise nei periodi 24 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio) con il padre il primo periodo a partire da quest'anno e con la madre il secondo periodo a partire da quest'anno.
f) Per le festività Pasquali - Lunedì dell'Angelo, a partire dal 2026 ad anni alterni, con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno del Lunedì dell'Angelo. Per il giorno della Commemorazione dei defunti, la festività dell'Immacolata concezione, la festività del Ferragosto, le feste nazionali ( 25
Aprile, 1°, 2 giugno e 15 agosto), saranno trascorse ad anni alterni rispettivamente con l'uno o l'altro genitore e con obbligo di concordare preventivamente la turnazione delle stesse, di anno in anno, tra i genitori stessi a far data da quest'anno il 15 agosto con la madre, il 15 agosto 2026 con il padre e così
pagina 4 di 8 pure per le altre festività, in modo da garantire sempre l'alternanza padre-madre per ogni giorno festivo.
g) La minore festeggerà il giorno del suo compleanno possibilmente insieme ai genitori, parenti ed amici. Qualora ciò non fosse possibile, saranno trascorsi ad anni alterni.
h) Festa del Papà sempre con il papà e Festa della Mamma sempre con la mamma.
i) Durante il periodo estivo la minore dovrà trascorrere una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una settimana consecutiva nel mese di agosto con il genitore, quindi una settimana consecutiva con il padre a luglio e ad agosto ed una settimana consecutiva con la madre a luglio e ad agosto. Per la madre la prima settimana di luglio e per il padre la seconda settimana di luglio. Per la madre la prima settimana di agosto e per il padre la seconda settimana di agosto. Nei restanti giorni dei mesi restano fermi gli accordi di cui ai punti 2) e 3).
l) I genitori si obbligano entro il 1° luglio 2025 a iniziare un percorso di mediazione familiare presso una struttura pubblica e/o presso un mediatore privato. Supporto alla genitorialità per ognuno dei genitori allo scopo di implementare le competenze genitoriali in termini di strategie comportamentali presso il Consultorio di Montesilvano, in quanto l'ufficio dei S.S. di Montesilvano ha fatto presente che il carico di lavoro non consente di svolgere direttamente tale supporto.
m) La minore proseguirà nel percorso di supporto psicologico presso i S.S. di Montesilvano e/o presso professionista privato;
introduzione di un educatore domiciliare presso la casa materna nel caso di rifiuto della minore ad incontrare il padre presso i servizi sociali.
n) Verranno effettuate visite domiciliari a cadenza programmata da parte del servizio Sociale negli ambienti materno e paterno con interventi tesi a favorire un dialogo costruttivo tra le famiglie di origine.
o) La OR parteciperà di tanto in tanto agli incontri protetti per favorire la CP_1 rassicurazione e la fiducia insieme al padre e alla madre contemporaneamente. I genitori potranno sempre di comune accordo modificare e/o trovare soluzioni concordate per l'esercizio del diritto – dovere di visita e per le ferie scolastiche e/o estive, anche in relazione agli impegni lavorativi e/o feriali di ciascuno, quando la minore avrà recuperato la fiducia necessaria.
p) Contributo al mantenimento della minore. Il padre verserà, come già sta facendo, entro il cinque di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 350,00
(euro duecentocinquanta//00) somma assoggettata a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2025 (assegno ordinario), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della pagina 5 di 8 madre, su cui già sono eseguiti i versamenti mensili da parte del sig. Il versamento della somma Pt_1 per il contributo al mantenimento in favore della figlia sarà corrisposto dal padre sino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa. L'assegno unico verrà diviso al 50% tra le parti a decorrere dal momento in cui verranno liberalizzati gli incontri, in considerazione dell'aumento delle spese anche per il padre.
q) Spese straordinarie.
- Oltre all'assegno di mantenimento per la figlia, il padre provvederà alle spese straordinarie, anche per il futuro, in previsione della crescita della minore, concordate tra i genitori, nella misura del 50%
e secondo le previsioni tutte del Protocollo approvato dal Tribunale di Pescara in data 17.11.2020 a cui le parti dichiarano di aderire senza riserva alcuna e di seguito espressamente riportato:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese per l'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione.
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitters se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, motorino, moto);
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia (qualora si rendessero necessari); pagina 6 di 8 - Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg. ovvero in un termine all'uopo fissato); in difetto il silenzio sarà inteso come
“consenso alla richiesta.” Ferma restando, ovviamente, la possibilità per i genitori di concordare eventuali ulteriori spese non elencate.
- Autorizzazione per rilascio documenti: Le parti espressamente prestano il reciproco consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
8. Detto accordo può essere recepito dal Collegio in quanto conforme all'interesse della figlia minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
9. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore alle condizioni Persona_1 concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva;
b) Spese di giudizio integralmente compensate;
c) spese di ctu, liquidate come separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna e per la parte ammessa al gratuito patrocinio, a carico dell'Erario
Così deciso in Pescara, il 25 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 8 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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