Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 25/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 145/2022 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
via Salvemini n. 7 a Sulmona presso lo studio dell'avv. Simona Fusco che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
(c.f. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Sulmona, Corso Ovidio n. 108 presso lo studio dell'avv. Alessandro Cocco che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione;
-CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio il dinanzi il Tribunale di Sulmona per Controparte_1
accertare la responsabilità extracontrattuale del convenuto per i danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 18.12.2020 per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti
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quantificati in € 61.200,08, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a partire dal 02.11.2021, data della costituzione in mora.
A sostegno della citata azione l'attrice ha dedotto che:
- In data 18.12.2020 la sig.ra si recava presso il cimitero Parte_1
di a far visita alle persone care ivi sepolte;
CP_1
- Giunta sul posto, superata la porta di ingresso, mentre percorreva il viale principale, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa dell'assenza di alcuni sampietrini, nonché agli avvallamenti nel terreno dovuti alle radici degli alberi;
- Le buche, non segnalate, lasciate dai selci rimossi, non erano visibili in quanto risultavano essere coperti, al momento del fatto, da foglie e aghi di pino;
- a causa del forte dolore che accusava, la sig.ra veniva Pt_1
portata presso il Pronto Soccorso del P.O. di Sulmona dove le veniva refertato trauma da caduta accidentale gomito destro e ginocchio destro con escoriazione del ginocchio destro, dolore e limitazione funzionale gomito destro;
- dopo essere stata sottoposta a visita ortopedica e a radiografia del ginocchio e del gomito veniva dimessa con diagnosi di frattura del gomito destro e con la prescrizione di tornare in Pronto Soccorso il
28 dicembre successivo per controllo ortopedico e con l'indicazione di prendere Inhixa 4000 Ul 1 fl sc, paracetamolo 1 gr AB e gastroprotezione;
- in data 04.01.2021, durante una visita ortopedica alla parte attrice veniva diagnosticata la lussazione in gesso gomito destro e le veniva praticata una manovra di riduzione;
- in data 7.1.2021 veniva effettuato, presso l'Ospedale di Sulmona, intervenuto chirurgico per la ricostruzione capsulo-legamentosa mediale ed artrodesi con fili di K gomito destro;
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- In sede di dimissione, avvenuta in data 11.01.2021, le veniva diagnosticata la lussazione gomito destro con frattura della coronoide in trattamento;
- nonostante una serie di dieci sedute di riabilitazione effettuate, nel mese di febbraio 2021, presso l'ambulatorio fisiatrico dell'Ospedale di Sulmona, alla visita del 24.02.2021 in diagnosi le refertavano esiti di lussazione gomito destro con frattura dell'apice della coronoide e al controllo RX del 01.03.2021 le diagnosticavano l'articolarità per
2/3 con scrosci articolari ai gradi medi;
- al controllo clinico del 26.03.2021, le venivano diagnosticati nuovamente scrosci articolari e debole positività del termo-atto;
- Durante la visita ortopedica del 30.04.2021 le veniva diagnosticata l'instabilità del gomito dx con sospetta lesione e consigliato un altro intervento chirurgico cui si sottoponeva, presso l'Ospedale di
Popoli, in data 24.06.2021;
- Veniva dimessa il 26.06.2021 con diagnosi di instabilità gomito dx in lesione completa LCM e il 09.07.2021 le veniva rimossa la valva gessata;
- sottoposta a consulenza tecnica di parte, il perito ha certificato esiti di frattura-lussazione del gomito destro in destrimano, con instabilità articolare in lesione completa del LCM, trattate con intervento chirurgico, consistenti in ipoergia dell'intero arto, importante sindrome dolorosa, limitazione articolare della spalla e del gomito, ipoestesia distale, in 58enne perfettamente autonoma prima del fatto;
- Il medico-legale di parte ha ritenuto, quindi, che le lesioni subite abbiano arrecato alla parte attrice un danno biologico permanente del 15% pari ad € 29.842,00, con un'invalidità temporanea assoluta
(comprensiva delle giornate di ricovero) di 10 giorni pari ad €
990,00, un'invalidità temporanea parziale al 75% di 50 giorni
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(comprensivi dei periodi di post acuzie successivi al trauma iniziale e all'intervento del giugno 2021) pari ad € 3.712,50, nonché un'invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni pari ad €
2.970,00 e un'invalidità temporanea parziale al 25% di 30 giorni pari ad € 742,50;
- Al danno biologico permanente e al danno biologico temporaneo bisogna, inoltre, aggiungere il danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 39.093,00 e le spese mediche documentate pari ad € 462,00 ed € 100,00 di acconto per la perizia di parte per un totale di €
61.200,08;
- il sinistro è imputabile all'esclusiva responsabilità del quale CP_1
ente proprietario del cimitero ai sensi dell'art. 2051 c.c. omettendo una corretta manutenzione dei luoghi;
- nonostante la rituale richiesta di ristoro al in data 2.11.2021, CP_1
il dava risposta negativa. CP_1
Con comparsa del 30.6.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_1
il quale deduceva l'infondatezza della domanda attrice evidenziando non solo la mancanza di prova circa la dinamica dei fatti, ma comunque l'assenza di responsabilità dell'ente per la determinazione dei danni.
La causa veniva dunque istruita mediante l'acquisizione di documenti,
l'escussione di testi e l'espletamento di una consulenza tecnica medico- legale per l'accertamento dei danni subiti dall'attrice.
Assegnata la causa alla scrivente solo in data 4.7.2024, all'udienza dell'8.10.2024 la causa veniva dunque trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del convenuto ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dall'attrice a seguito della caduta avvenuta in data 18.12.2020 presso
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il cimitero del Comune di a causa di una presunta buca presente CP_1
sulla pavimentazione.
Com'è noto, secondo l'orientamento della giurisprudenza progressivamente consolidato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla cosa ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (C., ord., 1765/2016, secondo cui, una volta accertata l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode, per sottrarsi alla responsabilità, provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato, che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo;
C. 10860/2012; C. 993/2009; C. 5741/2009).
A chi agisce per il ristoro dei danni, pertanto, basta la prova del nesso causale tra l'evento e la cosa oggetto di custodia, mentre il custode deve provare il caso fortuito.
In via generale la giurisprudenza sul tema ha ritenuto applicabile l'art. 2051
c.c. nell'ipotesi di danno causato da beni in custodia, precisando però alcuni principi specifici nell'ipotesi in cui il custode fosse una pubblica amministrazione.
Invero, nei suddetti precedenti si afferma: a) “la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa;
in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni
e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22 aprile 2010; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19 giugno 2015); b) "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.,
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opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione
(nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n.
20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez. 3,
Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez. 3,
Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre
2011).
Altra parte della giurisprudenza, invece, ha ricondotto l'ipotesi dei danni riportati dagli utenti della rete stradale pubblica, a causa delle condizioni del manto stradale, all'ipotesi dell'art. 2043 c.c. dando rilievo all'elemento della "insidia o del trabocchetto". In queste ipotesi il danneggiato non deve provare tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. ed, in modo particolare, il comportamento colposo della P.A., per non aver tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia: l'utente deve soltanto dimostrare che l'evento di danno si è verificato a causa di una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal requisito oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell'imprevedibilità ( Cass. 9631/2018; Cass. 11250/2002; Cass.
16179/2001), mentre la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada
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pubblica (Cass. 12174/2016). In tal modo, possono essere addossati al custode pubblico solo i rischi di cui lo stesso è tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, mentre costituisce caso fortuito il fattore di pericolo imprevedibile ed inevitabile, creato occasionalmente da terzi, ove la P.A. dimostri di non averlo potuto tempestivamente eliminare, neppure in base ad un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione (Cass.
12449/2008) e costituiscono caso fortuito anche i danni riconducibili agli stessi utenti o ad una repentina non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (Cass. 20427/2008). In materia di responsabilità per danni da cose in custodia, la P.A. resta liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 19/04/2018, n. 9631).
Dunque, agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada ed il caso fortuito è configurabile in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763.
Analogamente, Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).
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In particolare, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. E
l'ente proprietario, non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e/o manutenzione della strada ma in maniera improvvisa atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode (cfr. Cass. civ. 25 luglio 2008 n. 20427).
Orbene, sulla base di tali principi può essere analizzata la fattispecie in esame.
Nel caso di specie, l'attrice, nell'introdurre il presente giudizio, ha rappresentato che, in data 18.12.2020 (ora o momento della giornata non indicato) si recava presso il cimitero del Comune di al fine di far CP_1
visita ai propri cari defunti. Giunta sul posto, superato l'ingresso, mentre percorreva il viale principale, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa “dell'assenza di alcuni sanpietrini, nonché agli avvallamenti nel terreno dovuti alle radici degli alberi.”.
Nell'atto introduttivo, l'attrice precisava poi “Per di più i buchi, non segnalati, lasciati dai selci rimossi, non erano visibili in quanto risultavano essere coperti, al momento del fatto, da foglie e aghi di pino (cfr. atto di citazione)”.
Orbene, in primo luogo, occorre evidenziare non solo che già nell'atto introduttivo la descrizione della dinamica del fatto appariva lacunosa, ma anche che l'istruttoria espletata non ha consentito di affermare con certezza che l'attrice sia caduta presso il cimitero del Comune di né se CP_1
effettivamente sia caduta a causa di una buca presente sulla pavimentazione del suddetto luogo.
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Anzi, gli elementi raccolti appaiono contraddittori e confusi.
Invero, occorre fare le seguenti considerazioni:
- nell'atto introduttivo parte attrice non indica l'esatta ora in cui sarebbe avvenuto il sinistro, circostanza questa che avrebbe consentito di verificare la visibilità della presunta “insidia”. Sul punto, l'unico dato certo, è quello del verbale di pronto soccorso in cui è indicato che il sinistro sarebbe avvenuto alle ore 16.15 del
18.12.2020. Anche se parte attrice ha smentito la correttezza di tale dato, in ogni caso è opportuno evidenziare che nell'atto introduttivo la stessa attrice scrive che “nell'immediatezza del fatto” si recava al pronto soccorso, tant'è che l'orario di accesso al presidio ospedaliero
è alle ore 16.42.
Orbene, se anche tale circostanza è poco rilevante, fa emergere certamente più di quale dubbio sulla ricostruzione operata da parte attrice rispetto all'effettiva dinamica dei fatti;
- nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice non indica in maniera precisa quale sarebbe stata l'insidia che l'avrebbe fatta cadere né la descrive in maniera compiuta riferendosi genericamente a “Buchi” per assenza di sanpietrini coperti da foglie e aghi di pino nonché avvallamenti del terreno, né descrive se la buca si trovasse al centro del sentiero o più spostata. E' chiaro che tale lacuna rende davvero difficile anche per l'amministrazione difendersi e dimostrare l'inesistenza di tale buca o avvallamento o la possibilità di evitarla con la normale diligenza;
- sempre nell'atto introduttivo, parte attrice non indica la presenza di alcun testimone che potrebbe riferire sui fatti salvo poi citare, nel corso dell'istruttoria, il sig. il quale riferiva che “La CP_2 camminava circa tre quattro metri davanti a me e l'ho vista Pt_1 inciampare e cadere a terra. Ho visto che inciampava in una buca coperta
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da aghi di pino e mancante di tre/quattro sampietrini. Quando il fatto è avvenuto stavamo uscendo dal cimitero.”(verbale udienza 27.3.2023).
In primo luogo, va evidenziato che il teste smentisce ciò che l'attrice aveva detto in sede di atto di citazione, ossia di essere caduta dopo aver fatto ingresso nel cimitero e non quando ne è uscita.
In secondo luogo, il teste appare poco attendibile allorché riferisce di aver visto la teste inciampare in una buca, posto che lo stesso ammette di trovarsi a tre/quattro metri dall'attrice allorché la vede cadere e, dunque, può solo aver fatto una supposizione sulla presunta ragione che avrebbe portato alla caduta della donna (si evidenzia, inoltre, che nemmeno il teste descrive la CP_2 buca, la sua dimensione e il suo posizionamento);
- non vi è prova certa dello stato dei luoghi. Le foto prodotte da parte attrice (solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c.),infatti, riproducono la pavimentazione di quello che sembra un cimitero con una buca per sanpietrini mancante, senza che sia possibile né affermare che si trattasse effettivamente del viale di ingresso del cimitero del
Comune di . Inoltre, le foto non riportano nemmeno la data CP_1
in cui sarebbero state scattate, né la danneggiata allertava i vigili urbani o altre autorità al fine di accertare le condizioni della strada al momento del sinistro. Del resto, le foto non sono state sottoposte nemmeno al teste al fine di riconoscere il luogo in cui CP_2
sarebbe presumibilmente avvenuto il sinistro.
Anche superando tali questioni, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento anche sotto altro profilo.
Deve preliminarmente osservarsi che in alcuni casi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento che in realtà è provocato da una causa estranea alla cosa e che ben può essere lo stesso comportamento del danneggiato. In tali casi si verifica il cosiddetto fortuito incidentale che è idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
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Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, deve essere adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità.
Quanto più la cosa è priva di una intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.
Un comportamento imprudente che arriva ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr. Cass. n. 993/09, n. 4279/08, n. 20317/05 e n. 2563/07 ma v. anche Cass. 24419/09).
Nel caso in esame non si comprende come attribuire alcuna responsabilità dell'evento al custode della cosa, ossia il convenuto. CP_1
Invero, come sopra esposto, dall'istruttoria espletata non è emerso che vi fosse effettivamente una buca nel percorso della donna, che tale buca non fosse effettivamente visibile o che si trovasse in un punto in cui l'attrice avrebbe dovuto per forza transitare.
Sul punto la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che, la mancata osservanza da parte della danneggiata anche del minimale precetto di diligenza consistente nel guardare per terra, unitamente alle particolari circostanze di stato e luogo dell'evento, sono state ritenute circostanze idonee ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/02/2016) 22-03-2016, n. 5622).
Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
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l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2014, n. 25214, e
5 febbraio 2013, n. 2660). E' stato parimenti affermato, con le ordinanze 1 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
3, Ord., (ud. 14/06/2022) 20-09-2022, n. 27445 sempre in un caso di caduta per un gradino).
Per detti motivi, deve escludersi la responsabilità del convenuto ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. posto che non vi è la prova del nesso eziologico tra cosa e evento e che, in ogni caso, risulta provato che l'evento è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore o, comunque, per un comportamento imprudente della danneggiata.
Va inoltre escluso che la fattispecie possa rientrare nell'ambito dell'art. 2043
c.c. condividendosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051
c.c., per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di "caso fortuito", ciò riverbera necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene
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anch'essa elisa, in quanto il "fortuito", dovuto per imprudenza dello stesso danneggiato e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sè, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p..” (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2020) 13-05-
2020, n. 8879).
Ciò posto, va integralmente rigettata la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.
Pone definitamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del che liquida complessivamente in € 7.500 Controparte_1 per compensi (scaglione sino a € 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge;
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU Parte_1
liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Sulmona in data 25.2.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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