Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1208
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Sentenza 10 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è un'ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Ambra Alvano, riguardante un appello presentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. contro una sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione di un contribuente a una cartella di pagamento. La parte appellante sosteneva che la cartella fosse stata regolarmente notificata e contestava la legittimità della domanda di opposizione, ritenendola inammissibile. Dall'altra parte, il contribuente sosteneva la nullità della cartella per intervenuta prescrizione del credito.

Il giudice ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando inammissibile la domanda del contribuente. La decisione si basa sull'interpretazione della normativa vigente, in particolare sul D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile se non in specifiche circostanze. Il giudice ha chiarito che l'azione proposta dal contribuente doveva essere qualificata come opposizione ad estratto di ruolo, risultando inammissibile per carenza di interesse, poiché la prescrizione del credito poteva essere fatta valere solo attraverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. contro atti successivi. La sentenza ha anche disposto la compensazione delle spese di lite, confermando quelle di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1208
    Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
    Numero : 1208
    Data del deposito : 10 aprile 2025

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