TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8243/2020
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 9.4.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 9 N. R.G. 8243 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8243 /2020 promossa da:
C.F.: Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Romano Ciccone, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno, alla Via Corso Garibaldi,16;
PARTE APPELLANTE
Contro
CP_2
Nonché
Controparte_3
PARTI APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello sentenza del GDP;
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha presentato appello avverso la sentenza n. Controparte_1
2939/2020 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere la quale accoglieva l'opposizione ad estratto di ruolo, proposta da In CP_2
particolare, assumeva che a seguito di autonoma richiesta CP_2 effettuata presso l' veniva a conoscenza della Controparte_4 cartella di pagamento n. 02820110037378978 000 avente un importo pari ad €
935.97, per infrazioni al Codice della Strada con riferimento all'anno 2010.
Alla base della propria domanda, l'opponente deduceva la nullità della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione del credito (successiva alla cartella) vantato ai sensi dell'art. 28 L. 689/81.
L' a sostegno del presente appello, deduce, con unico motivo la CP_5
“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - inammissibilita' della domanda di primo grado”. Deduce, nello specifico, che se il Giudice avesse correttamente verificato il materiale istruttorio agli altri, avrebbe senz'altro ritenuto dimostrata la regolare notifica della cartella di pagamento e comunque l'inammissibilità della domanda proposta ex art 615 c.p.c.
La causa, istruita in via meramente documentale, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo è giunta alla scrivente in data 16.9.2025 e viene decisa come segue, in esito alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita dal deposito delle note di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle parti entrambe regolarmente citate in giudizio e non comparse.
Nel merito, l'appello è fondato.
Appare doverosa una premessa in diritto sui confini tra opposizione 615
c.p.c. e opposizione ad estratto di ruolo (azione di accertamento negativo del credito) – rammentando che l'attività qualificatoria della domanda è di appannaggio del giudice nel senso chiarito dalla giurisprudenza (da ultimo, ex
pagina 3 di 9 plurimis: Corte di Cass., civile, Ordinanza 11 luglio 2022 n. 21865; Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404).
A tal proposito si premette che si verte in tema di opposizione all'esecuzione ogni qualvolta si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo il che presuppone, quanto meno che sia avvenuta la notifica del precetto o, nel caso di procedimento di riscossione mediante ruolo, della cartella di pagamento.
Prima di tale momento o qualora il ricorrente rappresenti per l'appunto di aver avuto una conoscenza “occasionale” della pretesa creditoria e dell'avvenuta notifica delle cartelle (asserendo di non averle mai ricevute) vi sarà solo spazio, qualora ricorra l'interesse ad agire, per un'azione di accertamento negativo.
Alla base di entrambe le tipologie di tutela, azione di accertamento negativo ed opposizione all'esecuzione, vi è una richiesta rivolta al Giudice di verificare l'insussistenza dell'an della pretesa e, dunque, un'attività accertativa di segno negativo.
Ciò che diverge, invece, è che, in un caso - con l'azione di accertamento negativa - il ricorrente chiede di contrastare l'inizio solo “potenziale” della procedura di riscossione del credito, nell'altro – con l'opposizione all'esecuzione - il debitore prova a paralizzare quegli atti che di tale attività, già costituiscono manifestazione, concretizzandosi in ciò propriamente la sua reazione ad un'intimazione di pagamento ritenuta illegittima.
A ciò si aggiunga che, mentre nell'ipotesi di cui al 615 c.p.c. il bisogno di tutela giurisdizionale è, per così dire, normativizzato ed è implicito nel fatto stesso che il debitore abbia ricevuto la notifica dell'atto di precetto o della cartella di pagamento;
nel secondo, invece, l'indagine sulla presenza dell'interesse ad agire è lasciata occorre la concreta sussistenza di atti di affermazione dell'esistenza della pretesa creditoria e/o esecutiva, tali da fondare l'interesse ad agire quale necessaria condizione dell'azione.
pagina 4 di 9 Si è discusso se tale condizione dell'azione potesse dirsi presente, qualora la conoscenza della pretesa tributaria da parte del contribuente fosse avvenuta
“occasionalmente” mediante apprendimento di un atto interno dell'amministrazione (ruolo o estratto di ruolo).
Le SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 19704/2015 avevano affermato il principio di diritto in base al quale il contribuente può impugnare la cartella di cui sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, laddove la notifica della cartella sia stata omessa senza dover attendere il successivo atto di riscossione (cd. tutela recuperatoria). Tale principio, è bene precisarlo, è stato affermato dalla S.C. con riguardo al processo tributario, che per il carattere impugnatorio che lo contraddistingue, non ammette in via generale l'azione di accertamento negativo del credito, vertendo essenzialmente sulla contestazione degli effetti di un atto amministrativo imperativo ed autoesecutivo (giudizio sull'atto). In ciò si comprendeva tutta la portata innovativa del principio espresso dalla Suprema Corte.
Invero, nel giudizio ordinario (tipico giudizio sul rapporto) era ammessa tendenzialmente in termini generali (a differenza del processo tributario) un'azione di accertamento negativo del credito, prima della notificazione della cartella di pagamento ed indipendentemente dalla stessa, volta alla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, ciò, tuttavia, a condizione che vi fosse uno stato di incertezza, che lo stesso fosse concretamente idoneo ad arrecare pregiudizio e che il pregiudizio non fosse altrimenti evitabile, se non grazie all'intervento chiarificatore del giudice. In altri termini, a condizione che vi fosse un interesse ad agire.
Non appare in questa sede utile ripercorrere la giurisprudenza successiva che si è dedicata a tratteggiare concretamente il profilo che detto interesse ad agire doveva rivestire nella copiosa casistica registrabile in materia di opposizione ad estratto di ruolo.
pagina 5 di 9 Infatti, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, intervenuto nel corso del presente giudizio, è stato novellato il D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", ed è stato inserito il comma 4-bis, il quale ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette
(cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
La nuova previsione, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e dunque precisa i caratteri che deve rivestire l'interesse ad agire quale condizione della specifica azione di pagina 6 di 9 impugnazione dell'estratto di ruolo, valutabile fino al momento della pronuncia in giudizio.
La novella - si legge nell'ultimo arresto citato - asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost.
n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n.
77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" (Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, (ud. 19/07/2022, dep.
06/09/2022), n.26283).
Alla luce del richiamato quadro normativo e giurisprudenziale,
l'impugnazione dell'estratto di ruolo volta ad ottenere l'accertamento negativo del credito è dunque pacificamente inammissibile al di fuori dei casi espressamente indicati.
Quanto alla sua applicabilità ai giudizi in corso, è intervenuta la
Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, (ud. 19/07/2022, dep. 06/09/2022),
n.26283, la quale ha chiarito che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
pagina 7 di 9 Venendo alla qualificazione della specifica domanda avanzata dall'odierna appellata in primo grado, si osserva che la parte, precisa proprio di volersi opporre ad una cartella di pagamento, di cui ha avuto conoscenza occasionale recandosi agli uffici dell' e asseritamente notificata in data CP_5
15.12.2011. La parte inoltre deduce di non avere mai ricevuto né la notifica della cartella, né di ulteriori atti di vanto del credito.
L'unico motivo di doglianza che l'appellata intende far valere è dunque proprio la prescrizione successiva (alla asserita data di notifica della cartella) del credito, in quanto, trattandosi di sanzioni al CDS, il termine di prescrizione
è fissato in 5 anni dall'art. 28 l. 689/1981 e sarebbe già maturato al momento dell'introduzione del giudizio (2019).
Non vi possono essere dubbi sulla circostanza che quella presentata è dunque un'azione di accertamento negativo.
Ebbene, la decisione del GDP deve essere riformata proprio per effetto dell'avvento di tale nuova disciplina normativa (art. 12, comma 4 bis D.P.R. cit.) che, per quanto precisato dalle SS.UU richiamate innanzi, trova applicazione anche ai giudizi pendenti.
In altri termini, come correttamente osservato dall' l'appello deve CP_5 essere accolto e per l'effetto la domanda del ricorrente, da qualificarsi come impugnazione ad estratto di ruolo, in quanto azione di accertamento negativo del credito, deve essere dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 12, comma 4 bis D.P.R. cit. e dunque per carenza di interesse. Dunque, la tutela di parte opponente a fronte dell'avvenuta prescrizione del credito potrà dirsi correttamente richiesta soltanto con lo strumento dell'opposizione ex art. 615, comma I c.p.c. avverso l'atto successivo (ed eventuale) di vanto del credito, al fine di far valere la prescrizione maturata antecedentemente ad esso.
Il mutamento normativo intervenuto nelle more del presente giudizio non può che incidere sul regolamento delle spese che andranno opportunamente pagina 8 di 9 compensate per questo grado, mentre rimane invariata la regolamentazione delle spese disposta in I grado che in questa sede si conferma.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. n.
2939/2020 dichiara inammissibile la domanda di CP_2
2. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio, confermando la regolamentazione delle spese operata in I grado che in questa sede si richiama;
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Santa Maria C.V., 9.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pagina 9 di 9