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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 197/23 RG
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Fermi, Podda, Craia e Poletti.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Gli avv.ti Fermi, Podda e Craia concludono come da fogli depositati telematicamente.
L'avv.ta Poletti conclude come da seconda memoria.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 197/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(già ) Controparte_2 Controparte_3
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CA AN
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 15.7.19 aveva acquistato dalla convenuta, per il corrispettivo di €
234.100,00, un impianto di filtraggio “c.d. Filter Press mod. Ignis 1000x1000 n. 130 plates TT2 fast, 'Real Wash'”; che tale impianto avrebbe dovuto avere determinate caratteristiche e prestazioni;
che, installatolo, esso si era rivelato non conforme a quanto promesso;
che all'esito di contatti con la venditrice, questa aveva proposto due soluzioni alternative, una a costo zero, l'altra dietro pagamento di € 45.000,00; che, accettata la prima, la convenuta aveva chiesto, per darvi corso, il pagamento di un corrispettivo.
L'attrice ha quindi chiesto la risoluzione dell'accordo relativo alla soluzione del problema dell'impianto o, in subordine, la riduzione del prezzo e comunque il risarcimento del danno.
La convenuta ha controdedotto: che le caratteristiche e prestazioni in questione non erano state in realtà promesse;
che nessun accordo per porre rimedio al problema era stato stipulato;
che, in particolare, la mail con l'indicazione delle due soluzioni, inviata dal AN, non era stata né vagliata né autorizzata dai propri amministratori;
che la domanda di risoluzione/riduzione del prezzo era prescritta e comunque infondata;
che della domanda di danni non erano stati allegati i fatti costitutivi.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Alla luce di tali difese, l'attrice ha chiamato in causa il AN.
Prima della relativa costituzione la convenuta ha peraltro ratificato l'operato di quest'ultimo, il quale, costituendosi, ha quindi chiesto di essere estromesso.
Motivi della decisione
1. – Che fra l'attrice e la convenuta sia stato raggiunto un accordo, e dunque sia stato stipulato un vero e proprio contratto, in base al quale la convenuta avrebbe dovuto dare corso alla prima delle due soluzioni prospettate, a costo zero, emerge in modo inequivoco dalle mails, docc. 5 e 7 di parte attrice. Tali mails contengono infatti: la prima la proposta della convenuta, relativa a due possibili soluzioni;
la seconda l'accettazione della prima di tali soluzioni da parte dell'attrice. All'esito di tale scambio è dunque evidente che si è verificato l'incontro delle volontà delle parti.
2. – Ciò posto, è poi altrettanto evidente che il non avere la convenuta dato corso all'intervento promesso, pretendendo a tal fine un corrispettivo, rappresenta un patente inadempimento, certo non di scarsa importanza, al quale consegue sicuramente la risoluzione del contratto.
3. – Né, in contrario, vale l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Tale eccezione, in quanto fa riferimento al tempo trascorso dalla consegna dell'impianto, riguarda infatti non già la risoluzione dell'accordo volto a risolvere il problema lamentato dall'attrice, bensì la fornitura originaria, che non è però oggetto della domanda di risoluzione. Con riferimento a quest'ultima, per come proposta (vale a dire con riferimento al successivo accordo), in realtà dunque non è stata formulata alcuna eccezione di prescrizione. Ad ogni modo, quand'anche fosse stata formulata, essa sarebbe infondata, in quanto tale accordo non dà luogo ad una vendita e dunque l'art. 1495 cc, con il relativo termine di prescrizione, non si applica.
4. – Alla luce di quanto precede, va dichiarata la risoluzione dell'accordo in questione.
5. – Va invece respinta la domanda di restituzione del corrispettivo dell'impianto.
Risolto l'accordo per porre rimedio al problema lamentato dall'attrice, la situazione fra le parti torna infatti ad essere quella esistente anteriormente a tale accordo, vale a dire la vendita di un bene che l'acquirente lamenta essere non conforme a quanto promesso.
Per ottenere la restituzione del prezzo, il contratto da rimuovere sarebbe dunque quello di vendita, ma nessuna domanda in tal senso è stata formulata dall'attrice.
A ben vedere, la causa, in quanto volta alla risoluzione dell'accordo per porre rimedio al problema lamentato dall'attrice, autonomamente considerato, appare mal impostata.
Piuttosto che in tal senso, essa avrebbe infatti dovuto essere mirata, alternativamente: a chiedere l'adempimento di tale accordo;
a chiedere la risoluzione del contratto originario, nella prospettiva del nuovo accordo non autonomamente considerato, bensì semplicemente quale espresso impegno ad eliminare il vizio, che, in quanto tale, pone fuori questione il problema della prescrizione del diritto alla garanzia.
6. – Parimenti va poi respinta la domanda di risarcimento del danno, in ragione della genericità della relativa allegazione.
È vero che, a fronte della relativa eccezione, contenuta nella comparsa di costituzione della convenuta, nella prima memoria l'attore ha integrato l'allegazione iniziale.
Neppure tale integrazione appare però adeguata a consentire da un lato la difesa della controparte, dall'altro la verifica circa la fondatezza della domanda.
Questo, infatti, il contenuto, in proposito, della memoria:
Il ns. doc. 14, prodotto con la citazione, reca tutta la documentazione – catalogata ed esaustiva – a supporto della richiesta di risarcimento, ovvero, corredati da tabelle di riepilogo dettagliate:
• Le fatture per spese sostenute da in conseguenza dell'acquisto dell'Impianto, di cui al doc. 14.1; CP_1
• Le fatture emesse nei confronti di da ditta Galil Engineering Group, quale subappaltatore occupatosi del CP_1 montaggio dell'Impianto, di cui al doc. 14.2;
• Le fatture ricevute da per la fornitura di gasolio nei mesi in cui sono stati necessari generatori a causa delle CP_1 inadeguate performance dell'Impianto, di cui al doc. 14.3;
• Le fatture emesse dall'Impresa di vigilanza in loco, di cui al doc. 14.4;
• Le fatture di cui al doc. 14.5, ricevute da per la fornitura di gasolio presso il cantiere e per i generatori necessari CP_1 ad approvvigionare con energia elettrica gli uffici in loco;
• Le fatture di cui ai docc. 14.6 e 14.7, per il costo orario degli Shuffle 1 e 2; • Le prove documentali dei costi sostenuti per addetti lavaggio nel doc. 14.8;
• Le prove dei costi sostenuti per direttori lavori (doc. 14.9);
• Le prove dei costi sostenuti per signor (doc. 14.10); CP_1
• I giustificativi di spesa per addetto allo smontaggio e gru (doc. 14.11).
Manca del tutto, com'è evidente, la necessaria descrizione/specificazione delle spese in questione e della loro relazione con il problema dell'impianto lamentato, in termini tali da giustificare le ragioni per le quali esse dipenderebbero da quest'ultimo.
7. – Per quanto concerne infine le domande nei confronti del AN, proposte in subordine dall'attrice, su di esse non vi è luogo a provvedere, risultando assorbite.
8. – Quanto alle spese, liquidate in dispositivo, quelle della convenuta dovranno far carico all'attore, in ragione della soccombenza (nell'economia complessiva della causa, l'accoglimento della domanda di risoluzione dell'accordo per porre rimedio al problema lamentato dall'attrice ha un rilievo marginale). Quelle del AN invece dovranno far carico alla convenuta, dato che la chiamata del secondo da parte dell'attrice è dipesa dall'iniziale difesa della prima, poi revocata, circa il fatto che l'operato del AN non era stato né vagliato né autorizzato dai propri amministratori.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara la risoluzione dell'accordo di cui in motivazione;
respinge le altre domande dell'attrice; condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna la convenuta a rifondere al chiamato le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
LE Fornaciari
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Fermi, Podda, Craia e Poletti.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Gli avv.ti Fermi, Podda e Craia concludono come da fogli depositati telematicamente.
L'avv.ta Poletti conclude come da seconda memoria.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 197/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(già ) Controparte_2 Controparte_3
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CA AN
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 15.7.19 aveva acquistato dalla convenuta, per il corrispettivo di €
234.100,00, un impianto di filtraggio “c.d. Filter Press mod. Ignis 1000x1000 n. 130 plates TT2 fast, 'Real Wash'”; che tale impianto avrebbe dovuto avere determinate caratteristiche e prestazioni;
che, installatolo, esso si era rivelato non conforme a quanto promesso;
che all'esito di contatti con la venditrice, questa aveva proposto due soluzioni alternative, una a costo zero, l'altra dietro pagamento di € 45.000,00; che, accettata la prima, la convenuta aveva chiesto, per darvi corso, il pagamento di un corrispettivo.
L'attrice ha quindi chiesto la risoluzione dell'accordo relativo alla soluzione del problema dell'impianto o, in subordine, la riduzione del prezzo e comunque il risarcimento del danno.
La convenuta ha controdedotto: che le caratteristiche e prestazioni in questione non erano state in realtà promesse;
che nessun accordo per porre rimedio al problema era stato stipulato;
che, in particolare, la mail con l'indicazione delle due soluzioni, inviata dal AN, non era stata né vagliata né autorizzata dai propri amministratori;
che la domanda di risoluzione/riduzione del prezzo era prescritta e comunque infondata;
che della domanda di danni non erano stati allegati i fatti costitutivi.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Alla luce di tali difese, l'attrice ha chiamato in causa il AN.
Prima della relativa costituzione la convenuta ha peraltro ratificato l'operato di quest'ultimo, il quale, costituendosi, ha quindi chiesto di essere estromesso.
Motivi della decisione
1. – Che fra l'attrice e la convenuta sia stato raggiunto un accordo, e dunque sia stato stipulato un vero e proprio contratto, in base al quale la convenuta avrebbe dovuto dare corso alla prima delle due soluzioni prospettate, a costo zero, emerge in modo inequivoco dalle mails, docc. 5 e 7 di parte attrice. Tali mails contengono infatti: la prima la proposta della convenuta, relativa a due possibili soluzioni;
la seconda l'accettazione della prima di tali soluzioni da parte dell'attrice. All'esito di tale scambio è dunque evidente che si è verificato l'incontro delle volontà delle parti.
2. – Ciò posto, è poi altrettanto evidente che il non avere la convenuta dato corso all'intervento promesso, pretendendo a tal fine un corrispettivo, rappresenta un patente inadempimento, certo non di scarsa importanza, al quale consegue sicuramente la risoluzione del contratto.
3. – Né, in contrario, vale l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Tale eccezione, in quanto fa riferimento al tempo trascorso dalla consegna dell'impianto, riguarda infatti non già la risoluzione dell'accordo volto a risolvere il problema lamentato dall'attrice, bensì la fornitura originaria, che non è però oggetto della domanda di risoluzione. Con riferimento a quest'ultima, per come proposta (vale a dire con riferimento al successivo accordo), in realtà dunque non è stata formulata alcuna eccezione di prescrizione. Ad ogni modo, quand'anche fosse stata formulata, essa sarebbe infondata, in quanto tale accordo non dà luogo ad una vendita e dunque l'art. 1495 cc, con il relativo termine di prescrizione, non si applica.
4. – Alla luce di quanto precede, va dichiarata la risoluzione dell'accordo in questione.
5. – Va invece respinta la domanda di restituzione del corrispettivo dell'impianto.
Risolto l'accordo per porre rimedio al problema lamentato dall'attrice, la situazione fra le parti torna infatti ad essere quella esistente anteriormente a tale accordo, vale a dire la vendita di un bene che l'acquirente lamenta essere non conforme a quanto promesso.
Per ottenere la restituzione del prezzo, il contratto da rimuovere sarebbe dunque quello di vendita, ma nessuna domanda in tal senso è stata formulata dall'attrice.
A ben vedere, la causa, in quanto volta alla risoluzione dell'accordo per porre rimedio al problema lamentato dall'attrice, autonomamente considerato, appare mal impostata.
Piuttosto che in tal senso, essa avrebbe infatti dovuto essere mirata, alternativamente: a chiedere l'adempimento di tale accordo;
a chiedere la risoluzione del contratto originario, nella prospettiva del nuovo accordo non autonomamente considerato, bensì semplicemente quale espresso impegno ad eliminare il vizio, che, in quanto tale, pone fuori questione il problema della prescrizione del diritto alla garanzia.
6. – Parimenti va poi respinta la domanda di risarcimento del danno, in ragione della genericità della relativa allegazione.
È vero che, a fronte della relativa eccezione, contenuta nella comparsa di costituzione della convenuta, nella prima memoria l'attore ha integrato l'allegazione iniziale.
Neppure tale integrazione appare però adeguata a consentire da un lato la difesa della controparte, dall'altro la verifica circa la fondatezza della domanda.
Questo, infatti, il contenuto, in proposito, della memoria:
Il ns. doc. 14, prodotto con la citazione, reca tutta la documentazione – catalogata ed esaustiva – a supporto della richiesta di risarcimento, ovvero, corredati da tabelle di riepilogo dettagliate:
• Le fatture per spese sostenute da in conseguenza dell'acquisto dell'Impianto, di cui al doc. 14.1; CP_1
• Le fatture emesse nei confronti di da ditta Galil Engineering Group, quale subappaltatore occupatosi del CP_1 montaggio dell'Impianto, di cui al doc. 14.2;
• Le fatture ricevute da per la fornitura di gasolio nei mesi in cui sono stati necessari generatori a causa delle CP_1 inadeguate performance dell'Impianto, di cui al doc. 14.3;
• Le fatture emesse dall'Impresa di vigilanza in loco, di cui al doc. 14.4;
• Le fatture di cui al doc. 14.5, ricevute da per la fornitura di gasolio presso il cantiere e per i generatori necessari CP_1 ad approvvigionare con energia elettrica gli uffici in loco;
• Le fatture di cui ai docc. 14.6 e 14.7, per il costo orario degli Shuffle 1 e 2; • Le prove documentali dei costi sostenuti per addetti lavaggio nel doc. 14.8;
• Le prove dei costi sostenuti per direttori lavori (doc. 14.9);
• Le prove dei costi sostenuti per signor (doc. 14.10); CP_1
• I giustificativi di spesa per addetto allo smontaggio e gru (doc. 14.11).
Manca del tutto, com'è evidente, la necessaria descrizione/specificazione delle spese in questione e della loro relazione con il problema dell'impianto lamentato, in termini tali da giustificare le ragioni per le quali esse dipenderebbero da quest'ultimo.
7. – Per quanto concerne infine le domande nei confronti del AN, proposte in subordine dall'attrice, su di esse non vi è luogo a provvedere, risultando assorbite.
8. – Quanto alle spese, liquidate in dispositivo, quelle della convenuta dovranno far carico all'attore, in ragione della soccombenza (nell'economia complessiva della causa, l'accoglimento della domanda di risoluzione dell'accordo per porre rimedio al problema lamentato dall'attrice ha un rilievo marginale). Quelle del AN invece dovranno far carico alla convenuta, dato che la chiamata del secondo da parte dell'attrice è dipesa dall'iniziale difesa della prima, poi revocata, circa il fatto che l'operato del AN non era stato né vagliato né autorizzato dai propri amministratori.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara la risoluzione dell'accordo di cui in motivazione;
respinge le altre domande dell'attrice; condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna la convenuta a rifondere al chiamato le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
LE Fornaciari