Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Procedimento R.G. 8018/2022 Sent. N.
VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 6/3/2025 CON Cron. N.
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. Rep. N.
Tribunale di Brescia – Sezione II° Civile - Giudice E. R. Gen. N. 8018/2022
Sampaolesi Camp. Civ. N.
Oggi 6/3/2025 avanti al Giudice E. Sampaolesi sono comparsi per parte opponente e la terza chiamata l'Avv.to Paolo
Pezzoli; per parte opposta l'Avv.to Fanny Comelli.
Il Giudice invita le parti alla discussione. Gli avvocati insistono nelle difese e nelle conclusioni già rassegnate in atti e contestano quelle delle controparti.
All'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281-
sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Brescia, Sezione seconda civile, nella persona del
Giudice unico E. Sampaolesi,
ha pronunciato all'odierna udienza, dandone lettura alle parti, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 8018/2022 Ruolo Generale promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to OGGETTO: Parte_1
Vendita di cose mobili PEZZOLI PAOLO per procura in atti
1.
OPPONENTE
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv.to COMELLI FANNY per procura in atti
OPPOSTA
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e CP_2
difesa dall'Avv.to PEZZOLI PAOLO per procura in atti
TERZA CHIAMATA
In punto: Vendita di cose mobili
Con le seguenti conclusioni
Per l'opponente
“In via principale Per i motivi di cui in narrativa, revocarsi e/o
annullarsi e/o dichiararsi inefficace nei confronti dell'opponente il
decreto ingiuntivo n. 2067/2022 D.I e 4634/2022 r.g., emesso dal
Giudice del Tribunale di Brescia, dott. Davide Scaffidi, in data
19.5.2022 e depositato in data 20.5.2022 e dichiararsi che la CP_1
nulla ha a che pretendere, a qualsivoglia titolo o ragione, nei
[...]
confronti del signor personalmente e quale Controparte_3
titolare della ditta individuale L.P.B. di Giovanni Roncalli. In via
istruttoria si chiede ammettersi prova per testi, relativamente ai
seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che…. In ogni caso Con vittoria
di spese competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi
dell'art. 96, comma 3 c.p.c., come da nota prodotta. Con distrazione
delle spese a favore del legale incaricato”. - 3 -
Per l'opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede ex art
648 cpc la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto n. 2067/2022, poiché l'opposizione non è fondata
su prova scritta né pare di pronta soluzione.
In via preliminare: per le ragioni enunciate in narrativa autorizzare
l'opposta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa CP_1
la società in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore sig. con sede legale Largo Nicolò Parte_1
Rezzara 6, 24122 Bergamo (c.f./p. Iva differendo la P.IVA_1
prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione
del terzo nel rispetto dei termini dell'art 163 bis cpc. In via principale
e nel merito Per quanto esposto e dimostrato in fatto e diritto
respingere la domanda di revoca e/o annullamento e/o inefficacia del
decreto ingiuntivo n. 2067/2022 opposto e, pertanto, dichiarare
l'immediata efficacia del medesimo decreto ingiuntivo con la
conseguente condanna del sig. al pagamento Parte_1
dell'importo capitale di € 7.678,36 oltre gli interessi di mora ex D.
lgs n. 231/02 dalle rispettive scadenze fino al saldo effettivo, oltre
alle spese della procedura monitoria quantificate in oltre 750,00 per
compensi professionali ed euro 145,50 per accessori e spese.
Considerando la temerarietà dell'azione, per l'effetto dichiarare la
responsabilità aggravata dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 comma
3 - 4 -
cpc., condannando quest'ultimo al risarcimento dei danni nei
confronti della nella misura che l'Ill.mo Giudice adito CP_1
riterrà idonea, anche secondo equità. In via ulteriormente principale
Per quanto dedotto, esposto e dimostrato dichiarare la responsabilità
solidale anche nei confronti della società con sede legale CP_2
Largo Nicolò Rezzara 6 Bergamo (c.f./p. Iva , con P.IVA_1
amministratore e socio unico l'odierno opponente sig. Parte_1
per i debiti della ditta individuale Ro.gi.va. di Roncalli
[...]
nei confronti della e per l'effetto condannare CP_4 CP_1
solidalmente la società al pagamento alla CP_2 CP_1
dell'importo capitale di € 7.678,36 oltre gli interessi di mora ex D.
lgs n. 231/02 dalle rispettive scadenze fino al saldo effettivo, oltre
alle spese della procedura monitoria quantificate in oltre 750,00 per
compensi professionali ed euro 145,50 per accessori e spese. Con
vittoria di spese, competenze e onorari di causa ”.
Per la terza chiamata
“In via principale Per i motivi di cui in narrativa, respingere tutte le
domande avanzate nei confronti della in quanto CP_2
infondate. In ogni caso Con vittoria delle spese ed onorari del
presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., come
da nota prodotta. Con distrazione delle spese a favore del legale
incaricato”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 - 5 -
e per il pagamento, in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, della somma di euro 7678,36, oltre interessi e spese,
asseritamente dovutale per la compravendita di prodotti e accessori per lavasecco e lavanderie.
Allegava l'ingiungente di aver consegnato alla ditta individuale i prodotti di volta in volta Controparte_5
da quest'ultimo ordinati dal mese di settembre 2019 al mese di marzo
2020; che, al solo fine di non pagare i propri creditori, in data
14.06.2021, il aveva fatto aprire a nome del figlio Pt_1 Pt_1
la medesima attività, con lo stesso oggetto e sede, e disposto la chiusura della propria ditta, che era stata poi formalmente cancellata in data 05.04.2022; che ciò giustificava la condanna di entrambi i soggetti sopra indicati al pagamento delle fatture rimaste insolute.
Avverso il decreto proponeva opposizione Parte_1
che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo concluso alcun contratto con l'opposta. Parte opponente chiedeva,
pertanto, che il decreto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti e fosse accertato che egli nulla doveva alla CP_1
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, domandava, innanzitutto,
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della perché fosse CP_2
condannata in solido con l'opponente, nei confronti del quale ribadiva le difese già svolte in sede monitoria, al pagamento della somma di euro 7678,36.
Autorizzata la chiamata della anche questa eccepiva il CP_6
proprio difetto di legittimazione passiva per le obbligazioni di - 6 -
pagamento contratte dalla Ro.Gi.Va. di . Parte_2
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 Vi
comma cpc, di fatto depositate soltanto dall'opponente e dalla terza chiamata, all'odierna udienza, dopo la discussione orali, la causa era decisa come segue.
……………….
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Sia l'opponente che la hanno eccepito il loro difetto CP_2
di legittimazione passiva.
La ha affermato, nel ricorso monitorio, di aver CP_1
concluso contratti di compravendita aventi per oggetto prodotti per lavanderie e lavasecco con la ditta individuale Ro.Gi.Va di Parte_2
.
[...]
Detto soggetto giuridico è, all'evidenza, persona diversa dalla persona fisica e dalla società a responsabilità Parte_1
limitata CP_2
A prescindere a ogni considerazione riguardo al fatto che la terza chiamata fosse stata costituita in epoca successiva a quella in cui i contratti sarebbero stati conclusi e che la circostanza suggestiva che fosse il figlio del titolare della ditta individuale Parte_1
Ro.Gi.Va, nonché legale rappresentante della società di capitali nulla dimostra ai fini che qui rilevano, era onere di parte CP_2
opposta provare la fondatezza della tesi da essa sostenuta, ossia che
“la ditta Ro.Gi.Va., la società Lavanderie Pulizie Bergamasche S.r.l. - 7 -
e la ditta Controparte_7
fanno tutte capo ai signori e pertanto, CP_4 Parte_1
devono essere riconosciute solidalmente responsabili nei confronti
Part dei creditori di GI. Va di (pag. 7 comparsa di Parte_2
costituzione opposta).
A detto onere la non ha assolto, di tal che va accolto CP_1
il rilievo di difetto di legittimazione passiva dell'opponente e della terza chiamata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda svolta dall'opposta nei confronti della CP_2
[...
per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto che le difese dell'opponente e della terza chiamata sono state svolte dallo stesso difensore con atti sostanzialmente identici.
Quanto alla condanna dell'opposta ex art. 96 cpc, si rileva come la norma in commento abbia introdotto un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il giudice, una volta accertato che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di denaro e ciò anche in assenza della prova di un effettivo pregiudizio pecuniario. La natura sanzionatoria della norma
è stata sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 23
giugno 2016 n. 152, nel respingere la questione di incostituzionalità,
ha affermato che l'introduzione della norma “riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella - 8 -
sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”.
Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta in essere. Va valutato sia il comportamento soggettivo della parte e quindi la gravità dell'abuso, inteso come differenza tra la condotta processuale imposta dalla buona fede processuale e quella concretamente tenuta, sia gli elementi oggettivi in relazione ai quali la condotta abusiva è stata posta in essere e, in particolare, la natura ed il valore della causa.
Gravità della condotta, importanza e valore della controversia sono quindi i parametri da utilizzare per procedere alla determinazione della somma, da attribuire alla parte vittima della condotta processuale contraria a buona fede.
Nel caso in esame, tenuto conto che l'opposta ha intrapreso l'azione nei confronti di soggetti diversi dalla controparte contrattuale, deve ritenersi che la stessa abbia abusato dello strumento processuale.
Tenuto conto di quanto esposto, questo giudice ritiene di liquidare il danno in € 500,00 per ciascuna delle parti richiedenti.
P . Q . M .
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, - 9 -
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
in accoglimento dell'opposizione,
revoca il decreto ingiuntivo n. 2067/2022 emesso nei confronti di Parte_1
rigetta, per difetto di legittimazione passiva, la domanda avanzata dall'opposta nei confronti della terza chiamata;
condanna parte opposta a rimborsare all'opponente e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 3250,00 per compensi professionali per ciascuno, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, ed euro 118,50 per spese a favore del solo attore, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa come per legge,
importi da distrarsi a favore del difensore antistatario;
visto l'art. 96 cpc,
condanna l'opposta a pagare all'opponente e alla terza chiamata la somma di euro 500,00 per ciascuno.
Così deciso in Brescia, il giorno 6/3/2025
IL GIUDICE
E. Sampaolesi
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.