Art. 10. Operazione di spoglio 1. Le operazioni di spoglio sono pubbliche e del loro inizio e' data tempestiva comunicazione.
2. La commissione, constatata 1'integrita' dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi, la regolarita' delle operazioni elettorali. Successivamente, procede allo spoglio delle schede relative a ciascun collegio elettorale, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando.
3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali.
4. Al termine delle operazioni redige graduatorie distinte per ciascun collegio elettorale e proclama gli eletti secondo quanto prescritto dagli articoli 2 e 3.
5. Di tutte le operazioni e' redatto processo verbale.
2. La commissione, constatata 1'integrita' dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi, la regolarita' delle operazioni elettorali. Successivamente, procede allo spoglio delle schede relative a ciascun collegio elettorale, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando.
3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali.
4. Al termine delle operazioni redige graduatorie distinte per ciascun collegio elettorale e proclama gli eletti secondo quanto prescritto dagli articoli 2 e 3.
5. Di tutte le operazioni e' redatto processo verbale.