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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
In Nome del popolo italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 225/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Bari – III sez. penale, datato 17.01.2025, proposto dal Prof. , già nominato CTU nel procedimento penale n. 1501/15 Parte_1 dalla Corte di Appello III sezione penale.
Ha dedotto l'opponente che l'importo liquidato, pari a € 1.897,33 oltre accessori, in quanto decurtato di 1/3 per il ritardo nel deposito dell'elaborato non corrispondeva all'impegno profuso ed era ingiusto in quanto il calcolo delle vacazioni fatto con l'istanza non aveva tenuto conto del tempo successivo alla data indicata per il deposito della Relazione.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con nota depositata in data 1.04.2025 il ricorrente, previa attestazione di non aver provveduto alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di questo Presidente, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
**************
All'esito dell'udienza collegiale del 22.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva la Corte, attesa la volontà del ricorrente che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Mette conto evidenziare, infatti, che ai sensi dell'art. 306 cpc, la rinunzia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione in quanto l'accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare loro un'utilità maggiore da quella che riceverebbero dalla semplice chiusura del processo.
Nella specie, stante anche la mancata notifica al del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza emesso da questa Corte, è di tutta evidenza che alcuna parte abbia in astratto interesse al proseguimento del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Bari del 22.04.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola pagina 1 di 1
In Nome del popolo italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 225/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Bari – III sez. penale, datato 17.01.2025, proposto dal Prof. , già nominato CTU nel procedimento penale n. 1501/15 Parte_1 dalla Corte di Appello III sezione penale.
Ha dedotto l'opponente che l'importo liquidato, pari a € 1.897,33 oltre accessori, in quanto decurtato di 1/3 per il ritardo nel deposito dell'elaborato non corrispondeva all'impegno profuso ed era ingiusto in quanto il calcolo delle vacazioni fatto con l'istanza non aveva tenuto conto del tempo successivo alla data indicata per il deposito della Relazione.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con nota depositata in data 1.04.2025 il ricorrente, previa attestazione di non aver provveduto alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di questo Presidente, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
**************
All'esito dell'udienza collegiale del 22.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva la Corte, attesa la volontà del ricorrente che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Mette conto evidenziare, infatti, che ai sensi dell'art. 306 cpc, la rinunzia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione in quanto l'accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare loro un'utilità maggiore da quella che riceverebbero dalla semplice chiusura del processo.
Nella specie, stante anche la mancata notifica al del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza emesso da questa Corte, è di tutta evidenza che alcuna parte abbia in astratto interesse al proseguimento del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Bari del 22.04.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola pagina 1 di 1