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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/07/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Collegio Specializzato Persone e Famiglia composta dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito PRESIDENTE
Dott. Maurizio Petrelli CONSIGLIERE
Dott.sssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 303/2024 V.G., passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 3 luglio 2025;
PROMOSSA DA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Siliberto ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Villa Castelli (Br) alla via Fratelli
Bandiera n. 1.
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 novembre 2010, notificata alle parti in data 16 febbraio 2011, il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese di Bari dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in Villa Castelli (Brindisi) in data 8 agosto 2002, tra e Parte_2 Parte_1
per “incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per
[...] cause di natura psichica”.
Con decreto collegiale del 30 gennaio 2013, notificato alle parti in data 4 febbraio 2013, il
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento ratificava la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese.
Con ricorso congiunto del 26 luglio 2024, e Parte_2 Parte_1 chiedevano a questa Corte di dichiarare l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della citata 1 sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, con le conseguenti annotazioni di legge.
In data 30 settembre 2024, il P.G. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.
Con ordinanza depositata in cancelleria il 24 dicembre 2024, questa Corte invitava le parti ricorrenti a depositare il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, rinviando, per il prosieguo, all'udienza del 25 marzo 2025.
Tale udienza veniva rinviata - su istanza del procuratore delle parti - alla successiva udienza del 22 aprile 2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza dell'8 aprile 2025. Di tale udienza veniva disposta la trattazione del procedimento mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti, nel termine assegnato, hanno prodotto il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e depositato note scritte, riportandosi al contenuto ed alle conclusioni del ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art.17 l.27/5/1929 n.847), che si identifica, ai sensi dell'art.8 della l.25/3/1985 n.121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato”
(Cass. 27/6/1990 n.6551 e Cass. 9/3/1995 n.2734).
Quanto al merito, deve rilevarsi che - come si evince dalla documentazione prodotta -, nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per “incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”; che la sentenza di primo grado è stata, successivamente, ratificata dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento con decreto collegiale del 30
2 gennaio 2013, notificato alle parti in data 4 febbraio 2013; che, in data 2 giugno 2025, il Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica ha emesso decreto di esecutività della sentenza canonica.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste dalle norme per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art.8 n.2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l.25/3/1985 n.121.
In particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano. Ed invero, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1262 del 20/01/2011).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte Cass. 7/12/2005
n.27078).
Considerato che le parti hanno congiuntamente proposto la domanda, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese di Bari resa in data 24 novembre 2010, ratificata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento con decreto collegiale del
30 gennaio 2013, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio
3 concordatario celebrato in Villa Castelli (Brindisi) in data 8 agosto 2002, tra nato a [...] in data [...] e Parte_2 [...]
nata a [...] in data [...], e trascritto negli Parte_1 atti di matrimonio di quel Comune alla parte 2, serie A, n. 33 dell'anno 2002;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce in data 3 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio Francesco Esposito
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Collegio Specializzato Persone e Famiglia composta dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito PRESIDENTE
Dott. Maurizio Petrelli CONSIGLIERE
Dott.sssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 303/2024 V.G., passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 3 luglio 2025;
PROMOSSA DA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Siliberto ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Villa Castelli (Br) alla via Fratelli
Bandiera n. 1.
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 novembre 2010, notificata alle parti in data 16 febbraio 2011, il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese di Bari dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in Villa Castelli (Brindisi) in data 8 agosto 2002, tra e Parte_2 Parte_1
per “incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per
[...] cause di natura psichica”.
Con decreto collegiale del 30 gennaio 2013, notificato alle parti in data 4 febbraio 2013, il
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento ratificava la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese.
Con ricorso congiunto del 26 luglio 2024, e Parte_2 Parte_1 chiedevano a questa Corte di dichiarare l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della citata 1 sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, con le conseguenti annotazioni di legge.
In data 30 settembre 2024, il P.G. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.
Con ordinanza depositata in cancelleria il 24 dicembre 2024, questa Corte invitava le parti ricorrenti a depositare il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, rinviando, per il prosieguo, all'udienza del 25 marzo 2025.
Tale udienza veniva rinviata - su istanza del procuratore delle parti - alla successiva udienza del 22 aprile 2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza dell'8 aprile 2025. Di tale udienza veniva disposta la trattazione del procedimento mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti, nel termine assegnato, hanno prodotto il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e depositato note scritte, riportandosi al contenuto ed alle conclusioni del ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art.17 l.27/5/1929 n.847), che si identifica, ai sensi dell'art.8 della l.25/3/1985 n.121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato”
(Cass. 27/6/1990 n.6551 e Cass. 9/3/1995 n.2734).
Quanto al merito, deve rilevarsi che - come si evince dalla documentazione prodotta -, nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per “incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”; che la sentenza di primo grado è stata, successivamente, ratificata dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento con decreto collegiale del 30
2 gennaio 2013, notificato alle parti in data 4 febbraio 2013; che, in data 2 giugno 2025, il Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica ha emesso decreto di esecutività della sentenza canonica.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste dalle norme per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art.8 n.2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l.25/3/1985 n.121.
In particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano. Ed invero, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1262 del 20/01/2011).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte Cass. 7/12/2005
n.27078).
Considerato che le parti hanno congiuntamente proposto la domanda, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese di Bari resa in data 24 novembre 2010, ratificata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento con decreto collegiale del
30 gennaio 2013, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio
3 concordatario celebrato in Villa Castelli (Brindisi) in data 8 agosto 2002, tra nato a [...] in data [...] e Parte_2 [...]
nata a [...] in data [...], e trascritto negli Parte_1 atti di matrimonio di quel Comune alla parte 2, serie A, n. 33 dell'anno 2002;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce in data 3 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio Francesco Esposito
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