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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1938/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14284/2025 depositato il 29/09/2025, relativo alla sentenza n.
313/2025 sezione 26
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13037/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Indirizzo_1 Roma, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. presentava ricorso per l'ottemperanza al pagamento delle spese di lite da parte dell'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Roma.
Nel ricorso si rappresentava “che con Sentenza n. 313/25 pubblicata in data 08/01/2025 la Corte Tributaria di primo grado di Roma sez. 26, in accoglimento del ricorso rubricato al n. 2993/2024 di RG, condannava
"...l'Agenzia delle entrate- Direzione Provinciale di Roma 2 al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.000,00, oltre oneri di legge" Successivamente la sentenza veniva corretta per errore materiale e con Ordinanza n.2506/2025 depositata l'1.04.2025 si aggiungeva: “il pagamento delle spese … in favore dell'Avv. Ricorrente_1 dichiaratosi antistatario”. La sentenza veniva notificata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma. in data 1.04.2025.
Nel ricorso si rilevava che nonostante decorso il termine di legge dei 90 giorni ex art.69 D.Lgs.546/92
l'Agenzia aveva versato la somma di euro 1.026,00 in acconto alla maggior somma dovuta di euro 1.291,52
(al netto della ritanuta d'acconto).
Si presentava l'odierno ricorso chiedendo di: “adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza della sentenza n. 313/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Roma, Sez. 26 (R.G. 2993/2024) e successiva ordinanza di correzione errore materiale n. 2506/2025, depositata l'1/4/2025 e, quindi, ottenere il pagamento della ancora dovuta somma di €. 265,52 (al netto della R.A.);
2. disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta, se ritenuto;
3. condannare, altresì, la parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, oltre CUT ed accessori di legge, secondo la notula che si produce;
4. fissando una successiva udienza per la verifica di siffatti adempimenti."
In data 09.10.2025 si costituiva l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Roma che evidenziava che la sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza riguardava il contribuente sig. Nominativo_1 quale agente di commercio e pertanto nella liquidazione effettuata veniva detratta l'IVA. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie insistendo per la liquidazione anche dell'IVA e sostenendo che il ricorrente vittorio nel giudizio RG. 2993/2024, sig. Nominativo_1, aveva agito come cittadino/contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che la vertenza di ottemperanza alla sentenza n.313/2025 della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma riguarda esclusivamente l'IVA da corrispondere sulla notula presentata dal difensore antistatario avv. Ricorrente_1.
La sentenza oggetto di liquidazione di parcella scaturiva dall'impugnativa effettuata dal sig. Nominativo_1, esercente l'attività di "Agente di Commercio“ relativamente alla Comunicazione n.000 53710 22101,che conteneva la richiesta del pagamento di complessivi euro 5.752,92 compresi di sanzioni, interessi e spese
“relativi all'imposta IRAP per l'anno 2022”.
Il sig. Nominativo_1 risulta, inoltre, essere titolare di partita iva come da documentazione riversata in atti dall'ufficio e circostanza non contestata dal ricorrente. Il G.I. precisa che il legale della parte vittoriosa qualora antistatario ex art.93 c.p.c. riceve il pagamento del suo onorario direttamente dalla parte soccombente tuttavia deve senpre valutarsi la possibilità di detrazione dell'Iva della parte vittoriosa. Con la sentenza n. 3544 del 12 giugno 1982, la Cassazione ha stabilito che la parte soccombente in giudizio debba corrispondere al legale, oltre all'onorario, anche la relativa Iva ogni qualvolta la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta ed essa, di conseguenza, rappresenti una componente di costo del processo. Anche in questo caso la parte soccombente non potrà portare in detrazione l'Iva pagata al legale della parte vittoriosa.
Nel caso, invece, in cui la parte vittoriosa possa detrarre l'Iva, il legale avrà diritto di richiedere il pagamento dell'onorario alla parte soccombente, mentre riceverà la relativa Iva dal suo cliente. Nel caso in esame non vi sono dubbi sulla possibilità di portare in detrazione l'Iva da parte del sig. BL e pertanto il ricorso deve essere rigettato avendo l'Amministrazione correttamente adempiuto al pagamento.
P.Q.M.
Il G.I. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro
500,00 omnia in favore del DP 2 di Roma
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14284/2025 depositato il 29/09/2025, relativo alla sentenza n.
313/2025 sezione 26
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13037/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Indirizzo_1 Roma, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. presentava ricorso per l'ottemperanza al pagamento delle spese di lite da parte dell'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Roma.
Nel ricorso si rappresentava “che con Sentenza n. 313/25 pubblicata in data 08/01/2025 la Corte Tributaria di primo grado di Roma sez. 26, in accoglimento del ricorso rubricato al n. 2993/2024 di RG, condannava
"...l'Agenzia delle entrate- Direzione Provinciale di Roma 2 al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.000,00, oltre oneri di legge" Successivamente la sentenza veniva corretta per errore materiale e con Ordinanza n.2506/2025 depositata l'1.04.2025 si aggiungeva: “il pagamento delle spese … in favore dell'Avv. Ricorrente_1 dichiaratosi antistatario”. La sentenza veniva notificata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma. in data 1.04.2025.
Nel ricorso si rilevava che nonostante decorso il termine di legge dei 90 giorni ex art.69 D.Lgs.546/92
l'Agenzia aveva versato la somma di euro 1.026,00 in acconto alla maggior somma dovuta di euro 1.291,52
(al netto della ritanuta d'acconto).
Si presentava l'odierno ricorso chiedendo di: “adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza della sentenza n. 313/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Roma, Sez. 26 (R.G. 2993/2024) e successiva ordinanza di correzione errore materiale n. 2506/2025, depositata l'1/4/2025 e, quindi, ottenere il pagamento della ancora dovuta somma di €. 265,52 (al netto della R.A.);
2. disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta, se ritenuto;
3. condannare, altresì, la parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, oltre CUT ed accessori di legge, secondo la notula che si produce;
4. fissando una successiva udienza per la verifica di siffatti adempimenti."
In data 09.10.2025 si costituiva l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Roma che evidenziava che la sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza riguardava il contribuente sig. Nominativo_1 quale agente di commercio e pertanto nella liquidazione effettuata veniva detratta l'IVA. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie insistendo per la liquidazione anche dell'IVA e sostenendo che il ricorrente vittorio nel giudizio RG. 2993/2024, sig. Nominativo_1, aveva agito come cittadino/contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che la vertenza di ottemperanza alla sentenza n.313/2025 della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma riguarda esclusivamente l'IVA da corrispondere sulla notula presentata dal difensore antistatario avv. Ricorrente_1.
La sentenza oggetto di liquidazione di parcella scaturiva dall'impugnativa effettuata dal sig. Nominativo_1, esercente l'attività di "Agente di Commercio“ relativamente alla Comunicazione n.000 53710 22101,che conteneva la richiesta del pagamento di complessivi euro 5.752,92 compresi di sanzioni, interessi e spese
“relativi all'imposta IRAP per l'anno 2022”.
Il sig. Nominativo_1 risulta, inoltre, essere titolare di partita iva come da documentazione riversata in atti dall'ufficio e circostanza non contestata dal ricorrente. Il G.I. precisa che il legale della parte vittoriosa qualora antistatario ex art.93 c.p.c. riceve il pagamento del suo onorario direttamente dalla parte soccombente tuttavia deve senpre valutarsi la possibilità di detrazione dell'Iva della parte vittoriosa. Con la sentenza n. 3544 del 12 giugno 1982, la Cassazione ha stabilito che la parte soccombente in giudizio debba corrispondere al legale, oltre all'onorario, anche la relativa Iva ogni qualvolta la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta ed essa, di conseguenza, rappresenti una componente di costo del processo. Anche in questo caso la parte soccombente non potrà portare in detrazione l'Iva pagata al legale della parte vittoriosa.
Nel caso, invece, in cui la parte vittoriosa possa detrarre l'Iva, il legale avrà diritto di richiedere il pagamento dell'onorario alla parte soccombente, mentre riceverà la relativa Iva dal suo cliente. Nel caso in esame non vi sono dubbi sulla possibilità di portare in detrazione l'Iva da parte del sig. BL e pertanto il ricorso deve essere rigettato avendo l'Amministrazione correttamente adempiuto al pagamento.
P.Q.M.
Il G.I. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro
500,00 omnia in favore del DP 2 di Roma