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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12079 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al numero 20849/2022
r.g.a.c., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Mirko De Falco presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G.
Martucci n. 62
APPELLANTE
e
(P.IVA ), in persona del Procuratore p.t., con CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
sede in Milano alla P.zza Tre Torri n. 3, Controparte_3
– (P.IVA , in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1,
[...] P.IVA_2
rappresentate e difese dall' avv.to Pierluigi Rispoli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via A. d'Isernia n. 16
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio le predette Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n. 6532/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 23.02.2022 e non notificata con la quale la domanda azionata in primo grado era stata rigettata per mancata prova della dinamica del sinistro.
1.1. , nel giudizio di primo grado, aveva citato l' unitamente alla Parte_1 CP_3
compagnia assicurativa chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al risarcimento per danni al veicolo di sua proprietà Fiat 500, tg. DK050ZA, quantificati in euro 1.568,38 oltre iva o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 01.09.2015.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 14:20 circa, in Napoli alla via Callas (quartiere
Ponticelli) il conducente del veicolo convenuto, autobus di linea di proprietà dell' tg. CP_3
AM271ZN, assicurato ai fini della R.C.A. con la compagnia in transito lungo la CP_1
predetta via, collideva con la propria parte laterale destra la fiancata destra del veicolo di sua proprietà,
situato in sosta nella direzione opposta rispetto a quella di provenienza del suindicato autobus di linea,
danneggiandolo.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) erronea valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste sulla scorta delle risultanze Ivass, prive Tes_1
di valore probatorio;
2) nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione e per omesso esame della ctu.
1.3. Si costituivano le appellate deducendo l'infondatezza del gravame di cui chiedevano il rigetto.
1.4. La causa veniva rinviata più volte per l'acquisizione del fascicolo di primo grado che tuttavia non veniva prodotto come da attestazione della cancelleria del gdp;
rinviata la causa per la decisione all'udienza del 05.12.2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025, la scrivente è
subentrata nella titolarità del fascicolo e la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
2.1. L'appellante censura la decisione di prime cure per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nella specie sotto il profilo della ritenuta inattendibilità del teste escusso Tes_1 risultando dalla scheda Ivass, diversamente da quanto dichiarato, che aveva reso testimonianza in altri giudizi relativi ai sinistri del 29/10/2015, del 3/02/2016, del 12/04/2016 e del 17/02/2017.
Il motivo è infondato.
E' noto che, l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c.
In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti,
essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre
1998 n.10896).
In ordine, poi, alla valutazione di attendibilità dei testi è costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che la stessa debba avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già
aprioristicamente, in quanto il giudizio sull'attendibilità risulta altrimenti impropriamente traslato sulla capacità a testimoniare di determinate categorie di soggetti a priori inidonee a fornire una valida testimonianza.
In particolare, l'attendibilità afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva -quali, la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc. - e di carattere soggettivo - quali, la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite - ( cfr. Cass.,30/3/2010, n. 7763; Cass.,
24/5/2006, n. 12362; Cass., 16/12/2005,n. 27722; Cass., 21/8/2004, n. 16529 ).
Ebbene, condividendo la valutazione resa dal primo giudice, il contrasto tra la dichiarazione resa dal teste di avere deposto solo in un giudizio nell'anno 2021 e la circostanze emersa dalle risultanze delle banche dati IVASS - estratto depositato nel giudizio di primo grado ove risulta avere 12 ricorrenze
( a vario titolo, anche come danneggiato e come responsabile ) e reso testimonianza, oltre che nel presente giudizio, in altre quattro cause aventi ad oggetto risarcimento da sinistro stradale - mina l'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Sul punto, va rilevato che l'art. 135, comma 3 quater, del d.lgs. n. 209 del 2005, non prevede alcun automatismo tra inattendibilità del dichiarante e frequenza con cui egli ha rivestito il ruolo di testimone negli ultimi 5 anni ( “Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della
responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle
parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della
Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di
testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri
di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia
che sono chiamati a testimoniare”).
Tuttavia, ritiene il Tribunale il giudizio di inattendibilità del teste deve essere affermato sussistendo rilievi di anomalia rappresentanti dalla sua posizione di teste in numerosi giudizi, dalla dichiarazione resa nel corso dell'escussione testimoniale volta a negare tale circostanza, dall'assenza di qualsiasi riscontro esterno alle dichiarazione rese, tale che devono ritenersi non credibili le dichiarazioni, anche considerando che l odierna appellata ha negato in radice la verificazione del sinistro. CP_3
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 5.200.
Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.20849/2022 avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 6532/2022, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle Parte_1
appellate che liquida in euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a., se dovuta e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 05.12.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al numero 20849/2022
r.g.a.c., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Mirko De Falco presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G.
Martucci n. 62
APPELLANTE
e
(P.IVA ), in persona del Procuratore p.t., con CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
sede in Milano alla P.zza Tre Torri n. 3, Controparte_3
– (P.IVA , in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1,
[...] P.IVA_2
rappresentate e difese dall' avv.to Pierluigi Rispoli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via A. d'Isernia n. 16
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio le predette Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n. 6532/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 23.02.2022 e non notificata con la quale la domanda azionata in primo grado era stata rigettata per mancata prova della dinamica del sinistro.
1.1. , nel giudizio di primo grado, aveva citato l' unitamente alla Parte_1 CP_3
compagnia assicurativa chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al risarcimento per danni al veicolo di sua proprietà Fiat 500, tg. DK050ZA, quantificati in euro 1.568,38 oltre iva o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 01.09.2015.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 14:20 circa, in Napoli alla via Callas (quartiere
Ponticelli) il conducente del veicolo convenuto, autobus di linea di proprietà dell' tg. CP_3
AM271ZN, assicurato ai fini della R.C.A. con la compagnia in transito lungo la CP_1
predetta via, collideva con la propria parte laterale destra la fiancata destra del veicolo di sua proprietà,
situato in sosta nella direzione opposta rispetto a quella di provenienza del suindicato autobus di linea,
danneggiandolo.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) erronea valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste sulla scorta delle risultanze Ivass, prive Tes_1
di valore probatorio;
2) nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione e per omesso esame della ctu.
1.3. Si costituivano le appellate deducendo l'infondatezza del gravame di cui chiedevano il rigetto.
1.4. La causa veniva rinviata più volte per l'acquisizione del fascicolo di primo grado che tuttavia non veniva prodotto come da attestazione della cancelleria del gdp;
rinviata la causa per la decisione all'udienza del 05.12.2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025, la scrivente è
subentrata nella titolarità del fascicolo e la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
2.1. L'appellante censura la decisione di prime cure per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nella specie sotto il profilo della ritenuta inattendibilità del teste escusso Tes_1 risultando dalla scheda Ivass, diversamente da quanto dichiarato, che aveva reso testimonianza in altri giudizi relativi ai sinistri del 29/10/2015, del 3/02/2016, del 12/04/2016 e del 17/02/2017.
Il motivo è infondato.
E' noto che, l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c.
In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti,
essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre
1998 n.10896).
In ordine, poi, alla valutazione di attendibilità dei testi è costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che la stessa debba avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già
aprioristicamente, in quanto il giudizio sull'attendibilità risulta altrimenti impropriamente traslato sulla capacità a testimoniare di determinate categorie di soggetti a priori inidonee a fornire una valida testimonianza.
In particolare, l'attendibilità afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva -quali, la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc. - e di carattere soggettivo - quali, la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite - ( cfr. Cass.,30/3/2010, n. 7763; Cass.,
24/5/2006, n. 12362; Cass., 16/12/2005,n. 27722; Cass., 21/8/2004, n. 16529 ).
Ebbene, condividendo la valutazione resa dal primo giudice, il contrasto tra la dichiarazione resa dal teste di avere deposto solo in un giudizio nell'anno 2021 e la circostanze emersa dalle risultanze delle banche dati IVASS - estratto depositato nel giudizio di primo grado ove risulta avere 12 ricorrenze
( a vario titolo, anche come danneggiato e come responsabile ) e reso testimonianza, oltre che nel presente giudizio, in altre quattro cause aventi ad oggetto risarcimento da sinistro stradale - mina l'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Sul punto, va rilevato che l'art. 135, comma 3 quater, del d.lgs. n. 209 del 2005, non prevede alcun automatismo tra inattendibilità del dichiarante e frequenza con cui egli ha rivestito il ruolo di testimone negli ultimi 5 anni ( “Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della
responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle
parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della
Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di
testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri
di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia
che sono chiamati a testimoniare”).
Tuttavia, ritiene il Tribunale il giudizio di inattendibilità del teste deve essere affermato sussistendo rilievi di anomalia rappresentanti dalla sua posizione di teste in numerosi giudizi, dalla dichiarazione resa nel corso dell'escussione testimoniale volta a negare tale circostanza, dall'assenza di qualsiasi riscontro esterno alle dichiarazione rese, tale che devono ritenersi non credibili le dichiarazioni, anche considerando che l odierna appellata ha negato in radice la verificazione del sinistro. CP_3
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 5.200.
Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.20849/2022 avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 6532/2022, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle Parte_1
appellate che liquida in euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a., se dovuta e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 05.12.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone