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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3068 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. AL TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3068 /2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Cucu Mihaela Manuela in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania il 03/08/2006. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio è nato un figlio: nato il [...] in [...] Persona_1
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia (cfr. all.7 al ricorso).
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta (cfr. all. 5 al ricorso).
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana, in forza del disposto di cui all'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019, essendo l'Italia lo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente (cfr. doc. 7).
Con riferimento alla legge applicabile, rileva il Collegio come, in base alla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, in vigore in Italia dal 1° gennaio 2016, sia applicabile la legge italiana in quanto legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Inoltre, la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne, con la conseguenza che va ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art 3 Reg. CE n. 4 del 2009).
Rispetto alle domande di mantenimento, la legge italiana risulta, infine, applicabile in base alle previsioni dell'art. 15 del Regolamento Ce n. 4/09, che richiama il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale del creditore (che è in Italia).
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
.
[...]
DISPONE che il figlio minorenne sia affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione principale e residenza presso l'abitazione della madre e con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 2 di 3 DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti i beni ivi esistenti;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previ accordi con la madre e, che, in difetto di accordo, il padre possa vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità:
a) nel corso di ciascuna settimana un pomeriggio a settimana (indicativamente mercoledì dalle 18.30) sino alle ore 21.00, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana (indicativamente martedì e giovedì dalle 18.30) fino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, con l'accompagnamento presso l'abitazione materna;
b) a week-end alterni dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 19 della domenica;
c) una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) il giorno di Pasqua, dall'anno 2025, ad anni alterni (nel 2025 il figlio trascorrerà la Pasqua con la madre);
f) per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) mensili per il figlio assegno da Persona_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per il minore quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordate in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che i coniugi concordano di poter portare all'estero il figlio minore senza autorizzazione dell'altro coniuge;
DÀ ATTO che i coniugi concordano di poter, disgiuntamente, richiedere alle Autorità competenti il rilascio del passaporto e ogni documento d'identità del figlio minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre, la quale si avvarrà di tutte le detrazioni fiscali;
DÀ ATTO che la signora riprenderà il cognome ” avuto da nubile, prima del Pt_1 CP_1 matrimonio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA CU AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. AL TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3068 /2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Cucu Mihaela Manuela in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania il 03/08/2006. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio è nato un figlio: nato il [...] in [...] Persona_1
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia (cfr. all.7 al ricorso).
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta (cfr. all. 5 al ricorso).
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana, in forza del disposto di cui all'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019, essendo l'Italia lo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente (cfr. doc. 7).
Con riferimento alla legge applicabile, rileva il Collegio come, in base alla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, in vigore in Italia dal 1° gennaio 2016, sia applicabile la legge italiana in quanto legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Inoltre, la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne, con la conseguenza che va ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art 3 Reg. CE n. 4 del 2009).
Rispetto alle domande di mantenimento, la legge italiana risulta, infine, applicabile in base alle previsioni dell'art. 15 del Regolamento Ce n. 4/09, che richiama il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale del creditore (che è in Italia).
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
.
[...]
DISPONE che il figlio minorenne sia affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione principale e residenza presso l'abitazione della madre e con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 2 di 3 DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti i beni ivi esistenti;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previ accordi con la madre e, che, in difetto di accordo, il padre possa vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità:
a) nel corso di ciascuna settimana un pomeriggio a settimana (indicativamente mercoledì dalle 18.30) sino alle ore 21.00, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana (indicativamente martedì e giovedì dalle 18.30) fino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, con l'accompagnamento presso l'abitazione materna;
b) a week-end alterni dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 19 della domenica;
c) una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) il giorno di Pasqua, dall'anno 2025, ad anni alterni (nel 2025 il figlio trascorrerà la Pasqua con la madre);
f) per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) mensili per il figlio assegno da Persona_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per il minore quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordate in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che i coniugi concordano di poter portare all'estero il figlio minore senza autorizzazione dell'altro coniuge;
DÀ ATTO che i coniugi concordano di poter, disgiuntamente, richiedere alle Autorità competenti il rilascio del passaporto e ogni documento d'identità del figlio minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre, la quale si avvarrà di tutte le detrazioni fiscali;
DÀ ATTO che la signora riprenderà il cognome ” avuto da nubile, prima del Pt_1 CP_1 matrimonio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA CU AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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