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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 160/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Alcamo, come da procura in atti appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raoul Carosi, come da procura in atti Controparte_1 appellato
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini CP_2 Quirini, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8835/2023, pubblicata il 10.10.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.1.2023, proponeva, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200063622000, notificatagli da in Parte_1
1 data 10.2.2022, esponendo che il debito in questione si riferiva, tra l'altro, alle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 09720100212911341000, asseritamente notificata in data 27.8.2010, per l'importo di €
7.917,76 a titolo di contributi da modello DM10/V per l'anno 2002 e relative somme aggiuntive, interessi di mora e diritti di notifica;
- cartella n. 09720050201064143000, asseritamente notificata in data 3.10.2005, per l'importo di €
10.135,54 a titolo di contributi da modello DM10/V per l'anno 1999 e relative somme aggiuntive, interessi di mora e diritti di notifica;
- cartella n. 09720050238697203000, asseritamente notificata in data 8.11.2005, per l'importo di €
26.490,98 a titolo di contributi da modello DM10/V per gli anni 1997, 1998 e 1999 e relative somme aggiuntive, interessi di mora e diritti di notifica.
A sostegno dell'opposizione, deduceva: che le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato non gli erano state mai notificate;
che esse si riferivano a contributi previdenziali “da lavoro dipendente”, che si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995; che era, comunque, decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine prescrizionale quinquennale dalla notificazione delle cartelle;
che l'atto impugnato era viziato da difetto di motivazione perché non conforme al previsto modello ministeriale, secondo quanto meglio specificato in ricorso.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, sospendersi il provvedimento impugnato e, nel merito, annullarsi la comunicazione e/o, in subordine, annullarsi e dichiararsi parzialmente inefficace la stessa per l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva.
Si costituiva in giudizio l' rilevando: l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione per tardività, attesa la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento le quali erano state ritualmente notificate;
il difetto della propria legittimazione passiva “rispetto alle eccezioni riguardanti la notifica degli atti a cura degli enti impositori ed il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo”; l'interruzione della prescrizione attraverso la notificazione di una serie di avvisi di intimazione, preavvisi di fermo e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, secondo quanto meglio precisato nella memoria difensiva;
l'applicazione, al caso di specie, della normativa “c.d. di sospensione covid”. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo: l'inammissibilità e tardività del ricorso in quanto, a fronte della notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 10.2.22, il ricorso era stato depositato solo il 4.1.2023, e, quindi, non solo oltre i 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. ma altresì oltre i 40 giorni previsti dalla legge anche con riferimento alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito regolarmente notificati;
l'incompetenza per materia del giudice adito, poiché per la controversia in esame, “da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, è competente il Giudice dell'Esecuzione”,
2 nonché l'incompetenza del giudice adito in favore del TAR “per tutte le eccezioni riguardanti i vizi della notifica dell'intimazione di pagamento” e per i “vizi formali dell'intimazione e della cartella stessa come la mancanza di firma nonché la mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento”; l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e l'operatività in materia della sospensione della prescrizione per effetto delle “normative Covid”.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, dichiarava la prescrizione dei crediti previdenziali di cui al preavviso di fermo amministrativo notificato a
[...]
limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09720100212911341000, n. CP_1
09720050201064143000 e n. 09720050238697203000, la parziale illegittimità del preavviso CP_ medesimo nonché la illegittimità delle cartelle di pagamento;
condannava l' e l' al CP_4 pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
In particolare, il Tribunale di Roma respingeva le eccezioni di incompetenza per materia del giudice adito e di inammissibilità per tardività del ricorso;
evidenziava che l' aveva prodotto CP_4 documentazione attestante l'avvenuta regolare notificazione, a mezzo del servizio postale, delle cartelle esattoriali;
che gli atti interruttivi della prescrizione, depositati dall' erano intervenuti CP_4 dopo il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Ha proposto appello l' , censurando la sentenza impugnata per non Parte_1 avere il giudice di primo grado dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto all'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento;
e per avere il Tribunale dichiarato la prescrizione della pretesa impositiva senza tenere conto degli atti interruttivi depositati.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la tardività dell'appello Controparte_1 per violazione dei termini dui cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.; nel merito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, richiamando la propria memoria depositata in primo grado nonché il contenuto dell'appello proposto dall' ha chiesto, in riforma della sentenza CP_4 impugnata, di respingere il ricorso proposto dal CP_1
All'udienza del 23.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. L'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per tardività, sollevata dal è CP_1 infondata.
È noto che, nelle controversie in materia di lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza
3 ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa (ai sensi dell'art. 327, primo comma, c.p.c.). Il computo del termine di decadenza in esame deve essere effettuato, ai sensi degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c., non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (sul punto si veda, tra le altre,
Cass. n. 17313/2015).
Ai sensi dell'art. 285 c.p.c., la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, deve essere fatta, su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c., ossia al procuratore costituito o direttamente alla parte, nei casi in cui quest'ultima sia autorizzata a stare in giudizio personalmente, ai sensi dell'art. 82 c.p.c.. Risulta, pertanto, inidonea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza la notifica fatta alla parte personalmente, se costituita a mezzo del proprio difensore.
Nell'ipotesi, invece, in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorché erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c, con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c. (Cass. n. 31516/2018; n.
6571/2013; n. 2113/2012).
Nel caso di specie, il difensore del ha notificato, in data 16.10.2023, la sentenza CP_1
CP_ personalmente all' e all' e non ai procuratori costituiti, con la conseguenza che trova CP_4 applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
3. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di appello, osserva il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto all'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, già proposta in primo grado dall' risulta assorbita, dal momento che se anche tale eccezione fosse stata CP_4 accolta, ciò non avrebbe impedito al Tribunale di valutare la maturazione della prescrizione sopravvenuta, ossia maturata dopo la data di notifica delle cartelle esattoriali.
Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo di appello.
3.1. Con riferimento, invece, al secondo motivo di appello, l' è Parte_1 priva di legitimatio ad causam.
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione tardiva recuperatoria avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, volta a far valere l'inesistenza del credito portato da tre cartelle esattoriali, anche per il maturare della prescrizione.
Il giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione sopravvenuta dei crediti previdenziali di cui al
4 preavviso di fermo amministrativo, limitatamente alle cartelle di pagamento, e, conseguentemente, la parziale illegittimità del preavviso medesimo e l'illegittimità delle cartelle di pagamento.
L ha proposto appello censurando, con il secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata CP_4 per avere il Tribunale dichiarato la prescrizione della pretesa impositiva senza tenere conto degli atti interruttivi depositati.
Ciò posto, giova richiamare le condivisibili argomentazioni svolte dalla Suprema Corte (Sez. L,
Ordinanza n. 25781/2023): “in materia di riscossione dei crediti previdenziali, è stato chiarito dalle
Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7514 del 2022, che la disciplina del D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con
L. n. 265 del 2002) prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore.
Nel motivare tale conclusione è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, al punto 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514/ 2022, cit., si legge che, mentre “deve ritenersi
(...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo
l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un'ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”.
È stato, infine, ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912/2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e anche in sede di legittimità), ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così la citata Cass. S.U. n. 7514/2022,
p. 14 della motivazione).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata, appare evidente come l'odierna appellante difetti di legittimazione ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva – avendo l' chiesto, in CP_4
5 riforma della sentenza impugnata, anche la declaratoria di validità delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo amministrativo - e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829/2007).
A tale conclusione non osta il fatto che il Tribunale abbia deciso la causa nel merito, atteso che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam, dal momento che il giudicato interno preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande o eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o "preliminari di rito o merito" sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica (Cass. n. 25906/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la rilevazione d'ufficio del difetto di legittimazione ad agire, in quanto in rapporto di mera presupposizione logico-giuridica con il merito, nonostante il dedotto giudicato interno;
vedi anche Cass. n. 7925/2019).
Nel caso di specie, il Tribunale nulla ha statuito in merito all'eccezione sollevata dall' nel CP_4 giudizio di primo grado, relativa alla propria carenza di legittimazione passiva, con la conseguenza che sulla questione non si è formato il giudicato.
Ne consegue, quindi, l'inammissibilità dell'appello proposto dall' CP_4
3.2. È appena il caso di evidenziare che, nella specie, trattandosi di questione di diritto e collegata al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (cfr., in motivazione, Cass. n. 25781/2023) non opera l'art. 101, comma 2, c.p.c., interpretato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 17456/2022; n.
29803/2019).
La S.C. ha infatti ripetutamente rilevato che l'obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti (cfr. Cass. n. 31851/2023, che richiama
Cass., n. 1617/2022; Cass. n. 15037/2018).
È stato altresì precisato che, nell'elaborazione sul tema della c.d. “terza via”, con riferimento sia all'art. 384 che all'art. 101, comma 2 cod. proc. civ., l'interlocuzione delle parti è esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto. In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale, non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere
6 profili difensivi non trattati (cfr. Cass. n. 9591/2011, richiamata da Cass. n. 17456/2022).
4. Le spese di lite del grado, nei rapporti tra l' e il seguono la soccombenza e si CP_4 CP_1 liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Raul Carosi, dichiaratosi antistatario. CP_ CP_ Possono essere, invece, compensate le spese di lite tra l' e l' avendo l' previdenziale CP_4 sostanzialmente aderito all'appello proposto dall' CP_4
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado, in favore Parte_1 di che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da Controparte_1 distrarsi;
CP_
- compensa le spese di lite del grado tra l' e l' CP_4
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 23.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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