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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2328/2019 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Acquisto di servitù mediante usucapione,
fra:
Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2
CodiceFiscale_3
(quali eredi di , Persona_1
CodiceFiscale_4
(P.IVA ) Pt_3 P.IVA_1
tutti con gli avv. F. Pesavento e R. Pesavento,
ATTORI
CONTRO
CP_1 CodiceFiscale_5
, CP_2 CodiceFiscale_6
(entrambi quali eredi di e la prima anche in proprio) Persona_2
con l'avv. M. Rattin,
1 CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione:
1. accertare e dichiarare la costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo esercitata seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, sui fondi di proprietà di (oggi eredi Persona_2
) e , sito in Comune di Vicenza, Foglio 59, mapp. 43, 671, 675, 681, Persona_2 CP_1
690, 691, 692 e 693, per l'utilità del fondo sito in Comune di Vicenza, Foglio 59, mapp. 54, di proprietà di per intervenuta usucapione. Parte_4
2. accertare e dichiarare la costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo, esercitata seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, sui fondi di proprietà di (oggi eredi Persona_2
) e , sito in Comune di Vicenza, Foglio 59, mapp. 43, 671, 675, 681, Persona_2 CP_1
690, 691, 692 e 693, per l'utilità del proprio fondo sito in Comune di Vicenza, Foglio 59, Mapp. 305
di proprietà della società per intervenuta usucapione, riconoscendo in questa sede, Parte_3
, la costituzione attraverso il suo fondo e a vantaggio del fondo di Parte_4 Parte_3
3. accertare e dichiarare la costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo, esercitata seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, sui fondi di proprietà di e Persona_2 CP_1
sito in Comune di Vicenza, Foglio 59, mapp. 43, 671, 675, 681, 690, 691, 692 e 693, per
[...]
l'utilità del proprio fondo sito in Comune di Vicenza, Foglio 59, mapp. 72 di proprietà di eredi
[...]
per intervenuta usucapione, riconoscendo in questa sede e la Per_1 Parte_4 Parte_3
servitù a carico dei fondi di ciascuno e a vantaggio del fondo degli Eredi di . Persona_1
4. ordinare la rimozione degli ostacoli frapposti dai convenuti sul percorso del passaggio.
5. Spese rifuse
I CONVENUTI:
Ogni diversa domanda, istanza, eccezione di controparte disattesa,
2 − nel merito, in principalità, rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi evidenziati;
− solo in via di subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di una antica servitù di passaggio a carico del fondo di parte convenuta, dichiararsi la sua prescrizione per non uso.
− Con vittoria di spese e competenze di lite.
Dichiarano inoltre di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e istanze nuove o modificate da controparte
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
Dal matrimonio di e nacquero tre figli: (1939-2023), Parte_5 Parte_6 Per_1 Per_2
(1942-2019) e AN (1947-2018), i quali hanno a loro volta generato: (1969) e Per_3
(1971) (figli di ), (1976) (figlio di ), e (1979) e Pt_2 Per_1 CP_2 Per_2 Pt_4 Per_4
(1981) (figli di AN).
Da decenni, la famiglia – intesa in senso globale – è proprietaria, nella zona “Maddalene” del
Comune di Vicenza, di una Villa (Villa Teodora), di terreni, e di una società immobiliare chiamata
Pt_3
Nel 2016, sorti dei dissapori fra i fratelli (nessuno dei quali è oggi più in vita), questi Per_2
venivano neutralizzati con un atto notarile con cui, fra l'altro, si stabiliva l'uscita di dalla Per_2
società di famiglia.
Nel 2019, la e proponevano la presente causa contro Pt_3 Persona_1 Parte_4
e la moglie di costui, (in quanto comproprietari di alcuni dei terreni Persona_2 CP_1
in questione) per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, volte in sostanza a sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, con ogni mezzo
3 (pedonale, veicolare, agricolo), su un percorso che graverebbe sui mappali n. 43, 671, 675, 681,
690, 691, 692 e 693, e che avvantaggerebbe i seguenti mappali: 54, 72 e 305.
Ora, è opportuno, per una migliore comprensione dei luoghi, utilizzare il riferimento visivo della seguente mappa, fornita da parte attrice (doc. 5):
A seguito dei vari passaggi di proprietà avvenuti o per atti fra vivi o mortis causa, la proprietà dei fondi pretesi dominanti è oggi così stabilita:
54: , a seguito della morte del padre AN (2018) avvenuta ante causam, Parte_4
72: , e , a seguito della morte di (2023), Parte_1 Per_3 Parte_2 Per_1
Part 305: società , in forza di conferimento (1980).
La causa, del resto, è stata interrotta due volte, a seguito dei decessi di , prima Persona_2
(2019) e di , dopo (2023). Persona_1
4 In buona sostanza, per chi può apprezzare i colori della mappa, il percorso preteso dagli attori è
quello della stradina di colore rosso che, in alto della mappa, parte da Strada delle Maddalene e attraversa i fondi che, fino al 2019, erano di e della moglie e, dopo Persona_2 CP_1
il 2019, sono di e del figlio . CP_1 CP_2
Guardando il punto ove la stradina rossa “finisce” (all'incirca a metà della mappa), cominciano,
nella parte bassa della cartina, i fondi pretesi dominanti: nell'ordine dall'alto in basso: prima quello
Part di (mappale 54, in colore azzurro), poi quello della società (in basso a sinistra, Parte_4
mappale 305, in colore verde), poi quello che fino al 2023 apparteneva a ed oggi Persona_1
appartiene a , ed (in basso a destra, mappale 72, in colore Parte_1 Per_3 Parte_2
“crema”).
Si nota anche che i fondi degli odierni convenuti sono vicini, appunto, alla Strada delle Maddalene,
mentre i fondi degli odierni attori sono vicini ad un'altra strada, chiamata strada delle Beregane.
Ora, appunto, gli attori sostengono che, per oltre 20 anni, attraverso la stradina colorata in rosso, ed attraverso un cancello carraio che “lega” la stradina a via delle Maddalene, sia stato esercitato, dagli attori (o dai loro danti causa), o dai terzisti incaricati da essi, il passaggio sia a piedi che con mezzi
(agricoli oppure non), in quanto gli stessi attori, o i danti causa, o i terzisti, avevano le chiavi del cancello e potevano servirsene (le volte in cui il cancello non era trovato già aperto).
Affermano anche che non vi è una strada alternativa “idonea” per raggiungere i loro fondi da strada delle Beregane, poiché lì esiste un ponte insicuro e instabile sul quale i mezzi agricoli (almeno quelli pesanti) non potrebbero passare.
Ulteriormente, gli attori producono, quale doc 7, la foto del cancello, posto su via delle Maddalene,
dal quale, secondo questa tesi, essi sarebbero sempre passati:
5
ed aggiungono che, nel luglio 2017, essi trovarono, improvvisamente, nel mezzo della “stradina”
(colorata in rosso nella mappa) un nuovo cancello, qui di seguito riprodotto (doc. 8), che ormai non gli consente più il passaggio prima esercitato:
Del tutto opposta è stata la posizione dei convenuti, i quali hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, affermando che non vi sono i presupposti di legge per riconoscere un acquisto della servitù
per usucapione in loro favore.
Fra l'altro, i convenuti hanno dedotto:
---a proposito della chiusura della stradina, che, prima dell'apposizione del cancello qui sopra fotografato (2017) c'era stata già la collocazione di una sbarra con lucchetto, nell'anno 2014, qui riprodotti:
6 ---che, in ogni caso, prima del 1980 la stradina nemmeno esisteva, poiché fu creata da Per_2
in quell'anno, dopo aver acquisito la proprietà dei fondi oggi pretesi serventi;
[...]
---che i fondi di loro proprietà (pretesi fondi serventi) erano stati dati in affitto (o in lavorazione) fin dagli anni '80 in parte alla stessa società di famiglia, ed in parte (come effettivamente risulta dai
docc. da 28 a 34 del fascicolo di parte) ad alcuni soggetti che, al tempo stesso, erano affittuari e/o terzisti anche degli attori medesimi;
---che gli attori ed i loro terzisti non usavano la stradina “in rosso”, salvo quando, in occasionali e specifiche circostanze, chiedevano preventivamente l'autorizzazione al passaggio (così, nei docc.
12 13 e 14 di parte convenuta);
---che, se anche è vero che alcuni terzisti degli attori possedevano le chiavi del cancello posto su via
Maddalene, ciò si spiega per il fatto che essi erano, contemporaneamente, anche terzisti dei convenuti, ed usavano quelle chiavi quando coltivavano i fondi dei convenuti.
La causa è oggi in decisione, dopo essere stata istruita anche attraverso l'espletamento di una fase di istruttoria orale.
2. LA DECISIONE
Si premette, in primo luogo, che la domanda degli attori presuppone l'accertamento dei seguenti elementi:
7 --deve essere dimostrato l'esercizio di un possesso continuato della servitù per almeno 20 anni (art. 1158), o direttamente da parte degli attori (e dei loro danti causa, in caso di unione di possessi),
oppure indirettamente a mezzo di eventuali terzisti;
--deve trattarsi di una servitù apparente (art. 1061 cc), caratterizzata cioè dalla presenza di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
Ora, coerentemente, il capitolato istruttorio delle due parti si è snodato seguendo il “percorso” dei rispettivi oneri probatori.
Così, la parte attrice ha chiesto di provare che:
• per coltivare i terreni degli attori, il TE (nel periodo dal 1981 al 2002) Persona_5
ed il TE (nel periodo dal 1987 al 2002), ed il TE Persona_6 Per_7
(nel periodo 2002-2003) e il TE (nel periodo dal 2005 al 2010), e gli
[...] Persona_8
attori stessi, usavano il passaggio “in rosso” e aprivano con le chiavi il cancello di via delle
Maddalene (capitoli 1, 2, 3 e 4, e 6 e 7, e 8 e 9);
• quando serviva la mietitrebbia, essa veniva fatta passare da strada delle Maddalene (capitolo
5);
• i proprietari dei fondi oggi attorei fin dagli anni '70 o '80 transitavano da strada delle
Maddalene e sul percorso “in rosso” (capitoli 11 e 12);
• per coltivare i terreni degli attori, il TE (nel periodo dal 2010 al Persona_9
2017) e gli attori stessi, usavano il passaggio “in rosso” e aprivano con le chiavi il cancello di via delle Maddalene (capitolo 10);
mentre la parte convenuta ha chiesto di provare che:
• il cancello su via Maddalene esiste solo dal 1980 (capitolo 1) e lo stesso dicasi della stradina
“in rosso” (capitoli 11 e 12);
• fino al 1982 gli unici a passare sulla strada “in rosso” erano i proprietari oppure i terzisti
(signori dei fondi oggi dei convenuti (capitolo 2); Per_10
8 • dopo il 1987 gli unici a passare sulla strada “in rosso” (oltre i proprietari del fondo oggi dei convenuti) erano i terzisti dei fondi dei convenuti, che di volta in volta si succedevano nel tempo, e cioè: (dal 1987 al 2001), (dal 2004 al 2006), Persona_5 Controparte_3
(dal 2005 al 2010), (dal 2010 al 2014 e anche nel 2015), e Persona_8 CP_4
(dal 2015 al 2017) (capitoli dal 3 al 7), Controparte_5
• viceversa, gli attori, e i loro terzisti raggiungevano i loro fondi solo da strada delle Beregane,
anche con mezzi pesanti (capitoli 8 e 9),
• del resto, gli attrezzi agricoli utili per lavorare i campi degli attori erano depositati nella
“Fattoria dei Gelsi”, che si trova già “in mezzo” ai campi oggi degli attori (capitolo 10),
• , peraltro, era solito lasciare una chiave del cancello di strada Maddalene in Persona_2
Villa Teodora (capitolo 13), ma era inteso che la chiave dovesse servire solo per i terzisti dei fondi di parte convenuta (capitolo 16),
• oggi quel cancello risulta motorizzato ed apribile solo con telecomando (capitolo 17), e il telecomando è solo nella disponibilità dei convenuti (capitolo 18),
• l'attuale cancello in legno fu apposto nel 2017, preceduto dalla sbarra apposta nel 2014
(capitoli 14 e 15).
Ebbene:
quanto ai capitoli di parte attrice:
capitoli 1-2-3-4
E' stato sentito il teste il quale ha riferito che aveva avuto le chiavi dal cancello Persona_5
da (dunque, dalla parte convenuta) ed ha anche precisato che egli lavorò come Persona_2
TE, ma un po' per tutte le parti in causa;
è stato sentito suo fratello , il quale ha Per_6
attribuito dei passaggi in auto sulla stradina al solo . Persona_2
9 A prova contraria, , che aiutava il padre nei lavori nei campi, ha affermato che i terzisti Per_11
degli attori entravano sempre e solo da via Beregane. Il teste a prova contraria, ha negato CP_4
passaggi dei terzisti di parte attrice per la stradina “in rosso”.
capitoli 5 e 8
Il teste , quale TE degli attori, ha ricordato di aver usato la stradina “in rosso”, e Persona_8
anche con la mietitrebbia, e di aver ricevuto le chiavi del cancello da;
a prova Persona_1
contraria e hanno negato quei passaggi. Per_11 CP_4
sugli altri capitoli
Non sono emerse circostanze particolari o degne di nota;
sul capitolo 12, le deposizioni di
[...]
e sono sembrate poco utili e poco pertinenti: si tratta di amici di famiglia di Tes_1 Tes_2
, che hanno riferito solo di ritrovi delle rispettive famiglie, sui luoghi, o di Persona_12
passeggiate fatte nel weekend nel verde della zona.
quanto ai capitoli di parte convenuta:
capitoli 1-2-3-4-5-6-7
ha confermato le circostanze, e nello stesso senso sono andate le deposizioni di CP_4
(capp. 1 e 3), (capitolo 2) e (cap. 7) Per_11 Testimone_3 Controparte_5
capitolo 8
ha affermato che, a seconda dei casi, i terzisti di parte attrice potevano entrare o da su Per_11
(via Maddalene) o da giù (via Beregane), mentre la (una amica di ha Tes_4 CP_1
affermato che entravano solo da giù (via Beregane).
capitolo 9
(fratello di ) ricorda che i mezzi pesanti passavano da via Beregane, e però a Tes_5 Pt_4
mezzo carico.
capitolo 10
10 conferma che le attrezzature agricole al servizio dei fondi degli attori si trovano nella Per_11
Fattoria dei Gelsi
capitoli 12-14-15-16-17
I testi e confermano le circostanze, con la precisazione CP_4 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Per_11
del che le chiavi del vecchio cancello su via Maddalene le aveva il (il quale Per_11 Per_5
però era affittuario di un po' tutte le parti).
* * *
Ora, da questo prospetto sintetico dell'esito delle testimonianze, si trae un quadro nel quale non sono presenti tutti gli elementi necessari per l'accoglimento delle domande di parte attrice, ed in particolare non risulta la prova dell'esercizio, per lo meno ventennale, di un possesso continuato della servitù, da parte degli attori (e dei loro danti causa), oppure a mezzo di eventuali terzisti, sul percorso per cui è causa.
Le dichiarazioni dei terzisti, che hanno lavorato (anche) per parte attrice, non sono risultate alfine univoche e concludenti, sia perché essi hanno lavorato anche per la parte convenuta (per cui è
difficile distinguere, in base ai comportamenti, a quale soggetto essi fossero attribuibili), sia perché
hanno narrato vicende ambigue (ad esempio la consegna delle chiavi del cancello da parte di
, e cioè uno dei convenuti), sia perché in ogni caso le loro narrazioni non hanno Persona_2
coperto tutto un periodo lungo vent'anni.
Si veda l'esempio della deposizione di , l'unico dei testi di parte attrice ad aver Persona_8
confermato con una certa coerenza le circostanze a lui domandate: al di là delle smentite provenienti dai testi e resta comunque il fatto che il ha risposto Per_11 CP_4 Per_8
solo su parte del periodo oggetto di causa.
A questo punto, se si considera, globalmente, che:
---nel complesso, i testi di parte convenuta hanno confermato la non sussistenza delle condizioni per l'usucapione della servitù,
11 ---la risposta data da sul capitolo 8, relativamente all'uso di entrambi gli ingressi da Per_11
parte dei terzisti, è solo in apparenza parzialmente dissonante, se si considera che i terzisti, in generale, lavoravano sia per gli attori che per i convenuti;
---le stesse risposte dei testimoni coltivatori o terzisti vanno lette in questa ottica, e dunque non si spogliano di un carattere di ambiguità di fondo;
---i documenti 12 e 13 14 dimostrano come in generale gli attori sentissero il bisogno di chiedere autorizzazioni, di volta in volta, ai convenuti quando volevano passare sulla stradina per cui è
causa;
---gli attrezzi agricoli utili per lavorare i campi degli attori erano depositati nella “Fattoria dei
Gelsi”, che si trova già “in mezzo” ai campi oggi degli attori,
---non si ravvisano nemmeno “opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù”, nel senso di opere realizzate dai proprietari dei fondi pretesi dominanti (mentre al contrario risulta che i cancelli e la strada stessa furono realizzati da uno dei proprietari dei fondi pretesi serventi),
ecco che allora appare definitiva la immagine di un quadro, di parte attrice, lacunoso ed incompleto,
e privo di certamente alcuni elementi necessari per sostenere l'accoglimento della domanda.
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge le domande di parte attrice,
2. condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria ed euro 1.701 per la fase decisoria, oltre ad euro 349 per esborsi, oltre la maggiorazione per i link ipertestuali ed oltre la maggiorazione per la presenza di più
parti aventi la stessa posizione processuale, ed oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%
Vicenza, il 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De AN
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