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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RGNR. 1566/2024
TRIBUNALE DI FERMO
Nel procedimento iscritto al N.R.G. 1566/2024 promosso ex art. 700 c.p.c.
DA
(C.F. in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall' Avv. Sonia C.F._1
Corvaro;
- Ricorrente
CONTRO
(P.I. in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) non costituito nel presente giudizio;
Controparte_2 C.F._2
- Resistente contumace
***
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 16/1/2025, letti ed esaminati gli atti ed i documenti allegati, emette la seguente
ORDINANZA
RILEVATO che - in persona dell'amministratore - ha proposto Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di (amministratore revocato Controparte_1 all'assemblea dell'11/6/2024) chiedendo “ordinare alla società “ semplificata”, Controparte_3
P.Iva e Cf : con sede in Via dei Mille 1, Porto Sant'Elpidio (FM). in persona dell'amministratore pro- P.IVA_2 tempore sign. , la consegna della seguente documentazione: - Codice fiscale e documentazione depositata Controparte_4 all'Agenzia delle Entrate;
- Registro verbali;
- Documentazione bancaria;
- Assicurazione condominiale;
- spese anni precedenti e fornitori attuali (fatture e incassi); - bilanci consuntivi approvati , ordinari e straordinari;
- nominativi condomini e recapiti, registro anagrafica condominiale adottare dunque , ogni altro provvedimento idoneo affinché venga perfezionato il passaggio delle consegne”;
DATO ATTO che a sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che: i) il Parte_1 all'assemblea tenuta in data 11/6/2024 in merito al punto n. 3 dell'ordine del giorno “conferma dell'amministratore ed approvazione del compenso” deliberava “non viene riconfermato come Controparte_2 amministratore in carica”: b) con pec in data 13/6/2024 i condomini domandavano al predetto CP_2 di convocare “convocare un'assemblea straordinaria al fine di deliberare sulla revoca e nomina
[...] dell'amministratore”; c) poiché l'amministratore nei 10 giorni successivi non procedeva alla convocazione, i condomini provvedevano ad autoconvocare l'assemblea straordinaria al 31/7/2024 nel corso della quale
– in seconda convocazione – veniva nominato amministratore d) quest'ultimo nelle date Parte_2 del 6/8/2024 e del 23/8/2024 richiedeva all'amministratore revocato la consegna di tutta la documentazione afferente al condominio, il quale rifiutava il “passaggio di consegne” con comunicazione del
2/9/2024 con la seguente motivazione “poichè nel verbale non ci sono le caratteristiche di nomina, come da normativa vigente , inoltre nelle risultano delle inesattezze ed indeterminatezza in quanto le stesse non sono verificabili per questo il verbale redatto dai condomini è da considerarsi nullo”; e) la richiesta di consegna della documentazione veniva reiterata in data 16/9/2024 e ulteriormente respinta in data 17/9/2024 da per carenza Controparte_2 nel verbale dei requisiti di cui all'art. 1129 c.c. ed invalidità delle deleghe;
f) in considerazione della descritta condotta dell'amministratore condominiale revocato, della validità delle deleghe assembleari conferite dai condomini per l'assemblea dell'8/7/2024 e del pregiudizio all'operatività del Parte_1 derivante dalla mancata consegna della documentazione si rendeva necessaria la presente azione cautelare
– finalizzata ad un successivo giudizio di merito “che avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti e subendi da parte del
; Parte_1
RILEVATO che nonostante la validità della notifica – reiterata anche personalmente a Controparte_2
a seguito dell'udienza del 12/12/2024 – il convenuto non si è costituito e va dichiarato contumace;
RILEVATO che l'accoglimento della domanda ex art. 700 c.p.c. richiede la concorrenza dei due requisiti del fumus boni juris - inteso come accertamento delibativo del diritto cautelando, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza - e del periculum in mora - costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato neppure con lo strumento risarcitorio (cfr. Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 13/11/2018, vedi anche in motivazione Cassazione civile sez. un., 09/09/2010, n.19256); infatti, sebbene “a seguito della riforma dell' art. 669 octies c.p.c. , il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c. ), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, tuttavia, questo non esclude che per chi invoca la tutela innominata d'urgenza sussista pur sempre l'onere di indicare specificamente l'azione di merito, cui il ricorso è strumentale. Pertanto, seppur con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimenti
d'urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della residualità ed atipicità ed ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché l'ambito di applicazione dei provvedimenti in questione” (cfr. in motivazione Tribunale Roma , sez. XVI , 25/03/2019);
RILEVATO, preliminarmente, che l'inottemperanza dell'amministratore revocato all'obbligo di consegnare tutta la documentazione condominiale – poiché legittima il nuovo amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza legale del condominio, al fine di ottenere la condanna del vecchio amministratore all'esecuzione specifica dell'obbligo anche nelle forme accelerate del procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. - non è, di per sé sola, sufficiente ai fini dell'esperibilità del rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. (poiché l'ammissione generalizzata del rimedio implicherebbe “la sostituzione di principio, all'accertamento pieno del diritto, di un accertamento meramente cautelare, con l'effetto, in sostanza, di eliminare, nella fattispecie, l'azione di cognizione ordinaria dalle forme di tutela che si possa avere concretamente interesse a esperire” cfr.
Tribunale Roma Sez. V 25/1/2022);
RILEVATO, inoltre, in specie, quanto al fumus boni iuris che lo stesso non appare adeguatamente dimostrato, poiché la delibera assembleare di “nomina amministratore” del 31/7/2024 del tutto genericamente prevede “dopo visione e discussione sui preventivi visionati, deliberano di nominare amministratore per
l'anno 2024 il sig. senza alcuna esatta identificazione del soggetto nominato, nè del Parte_2 preventivo di spesa approvato (carenze che non appaiono colmabili dal doc 6 “offerta Pt_2 contenente un preventivo datato 16/4/2024 non sottoscritto dai condomini, né risultante effettivamente allegato al verbale) – richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Agli effetti dell' art. 1129, comma
14, c.c. , il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto” (cfr. Cassazione civile , sez. VI
, 22/04/2022 , n. 12927);
RILEVATO, da ultimo, sotto il profilo del periculum in mora, che non risulta in specie allegato né dimostrato alcun pericolo di danno grave, imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare la cautela richiesta (nulla essendo stato specificamente dedotto e documentato circa un'attuale fase di stallo della gestione condominiale idonea a produrre in concreto un pregiudizio irreparabile non altrimenti rimediabile che con la tutela cautelare d'urgenza – considerato peraltro che parte della documentazione richiesta bancaria, assicurativa e fiscale può essere acquisita direttamente presso i competenti enti - cfr.
Tribunale Roma Sez. V 25/1/2022); RITENUTO, pertanto, che non sussistono in specie i presupposti per l'accoglimento del ricorso e che, tuttavia, per la contumacia del convenuto le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
VISTI gli artt. 669 septies e 700 c.p.c.:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Fermo 12/2/2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
TRIBUNALE DI FERMO
Nel procedimento iscritto al N.R.G. 1566/2024 promosso ex art. 700 c.p.c.
DA
(C.F. in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall' Avv. Sonia C.F._1
Corvaro;
- Ricorrente
CONTRO
(P.I. in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) non costituito nel presente giudizio;
Controparte_2 C.F._2
- Resistente contumace
***
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 16/1/2025, letti ed esaminati gli atti ed i documenti allegati, emette la seguente
ORDINANZA
RILEVATO che - in persona dell'amministratore - ha proposto Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di (amministratore revocato Controparte_1 all'assemblea dell'11/6/2024) chiedendo “ordinare alla società “ semplificata”, Controparte_3
P.Iva e Cf : con sede in Via dei Mille 1, Porto Sant'Elpidio (FM). in persona dell'amministratore pro- P.IVA_2 tempore sign. , la consegna della seguente documentazione: - Codice fiscale e documentazione depositata Controparte_4 all'Agenzia delle Entrate;
- Registro verbali;
- Documentazione bancaria;
- Assicurazione condominiale;
- spese anni precedenti e fornitori attuali (fatture e incassi); - bilanci consuntivi approvati , ordinari e straordinari;
- nominativi condomini e recapiti, registro anagrafica condominiale adottare dunque , ogni altro provvedimento idoneo affinché venga perfezionato il passaggio delle consegne”;
DATO ATTO che a sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che: i) il Parte_1 all'assemblea tenuta in data 11/6/2024 in merito al punto n. 3 dell'ordine del giorno “conferma dell'amministratore ed approvazione del compenso” deliberava “non viene riconfermato come Controparte_2 amministratore in carica”: b) con pec in data 13/6/2024 i condomini domandavano al predetto CP_2 di convocare “convocare un'assemblea straordinaria al fine di deliberare sulla revoca e nomina
[...] dell'amministratore”; c) poiché l'amministratore nei 10 giorni successivi non procedeva alla convocazione, i condomini provvedevano ad autoconvocare l'assemblea straordinaria al 31/7/2024 nel corso della quale
– in seconda convocazione – veniva nominato amministratore d) quest'ultimo nelle date Parte_2 del 6/8/2024 e del 23/8/2024 richiedeva all'amministratore revocato la consegna di tutta la documentazione afferente al condominio, il quale rifiutava il “passaggio di consegne” con comunicazione del
2/9/2024 con la seguente motivazione “poichè nel verbale non ci sono le caratteristiche di nomina, come da normativa vigente , inoltre nelle risultano delle inesattezze ed indeterminatezza in quanto le stesse non sono verificabili per questo il verbale redatto dai condomini è da considerarsi nullo”; e) la richiesta di consegna della documentazione veniva reiterata in data 16/9/2024 e ulteriormente respinta in data 17/9/2024 da per carenza Controparte_2 nel verbale dei requisiti di cui all'art. 1129 c.c. ed invalidità delle deleghe;
f) in considerazione della descritta condotta dell'amministratore condominiale revocato, della validità delle deleghe assembleari conferite dai condomini per l'assemblea dell'8/7/2024 e del pregiudizio all'operatività del Parte_1 derivante dalla mancata consegna della documentazione si rendeva necessaria la presente azione cautelare
– finalizzata ad un successivo giudizio di merito “che avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti e subendi da parte del
; Parte_1
RILEVATO che nonostante la validità della notifica – reiterata anche personalmente a Controparte_2
a seguito dell'udienza del 12/12/2024 – il convenuto non si è costituito e va dichiarato contumace;
RILEVATO che l'accoglimento della domanda ex art. 700 c.p.c. richiede la concorrenza dei due requisiti del fumus boni juris - inteso come accertamento delibativo del diritto cautelando, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza - e del periculum in mora - costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato neppure con lo strumento risarcitorio (cfr. Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 13/11/2018, vedi anche in motivazione Cassazione civile sez. un., 09/09/2010, n.19256); infatti, sebbene “a seguito della riforma dell' art. 669 octies c.p.c. , il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c. ), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, tuttavia, questo non esclude che per chi invoca la tutela innominata d'urgenza sussista pur sempre l'onere di indicare specificamente l'azione di merito, cui il ricorso è strumentale. Pertanto, seppur con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimenti
d'urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della residualità ed atipicità ed ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché l'ambito di applicazione dei provvedimenti in questione” (cfr. in motivazione Tribunale Roma , sez. XVI , 25/03/2019);
RILEVATO, preliminarmente, che l'inottemperanza dell'amministratore revocato all'obbligo di consegnare tutta la documentazione condominiale – poiché legittima il nuovo amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza legale del condominio, al fine di ottenere la condanna del vecchio amministratore all'esecuzione specifica dell'obbligo anche nelle forme accelerate del procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. - non è, di per sé sola, sufficiente ai fini dell'esperibilità del rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. (poiché l'ammissione generalizzata del rimedio implicherebbe “la sostituzione di principio, all'accertamento pieno del diritto, di un accertamento meramente cautelare, con l'effetto, in sostanza, di eliminare, nella fattispecie, l'azione di cognizione ordinaria dalle forme di tutela che si possa avere concretamente interesse a esperire” cfr.
Tribunale Roma Sez. V 25/1/2022);
RILEVATO, inoltre, in specie, quanto al fumus boni iuris che lo stesso non appare adeguatamente dimostrato, poiché la delibera assembleare di “nomina amministratore” del 31/7/2024 del tutto genericamente prevede “dopo visione e discussione sui preventivi visionati, deliberano di nominare amministratore per
l'anno 2024 il sig. senza alcuna esatta identificazione del soggetto nominato, nè del Parte_2 preventivo di spesa approvato (carenze che non appaiono colmabili dal doc 6 “offerta Pt_2 contenente un preventivo datato 16/4/2024 non sottoscritto dai condomini, né risultante effettivamente allegato al verbale) – richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Agli effetti dell' art. 1129, comma
14, c.c. , il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto” (cfr. Cassazione civile , sez. VI
, 22/04/2022 , n. 12927);
RILEVATO, da ultimo, sotto il profilo del periculum in mora, che non risulta in specie allegato né dimostrato alcun pericolo di danno grave, imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare la cautela richiesta (nulla essendo stato specificamente dedotto e documentato circa un'attuale fase di stallo della gestione condominiale idonea a produrre in concreto un pregiudizio irreparabile non altrimenti rimediabile che con la tutela cautelare d'urgenza – considerato peraltro che parte della documentazione richiesta bancaria, assicurativa e fiscale può essere acquisita direttamente presso i competenti enti - cfr.
Tribunale Roma Sez. V 25/1/2022); RITENUTO, pertanto, che non sussistono in specie i presupposti per l'accoglimento del ricorso e che, tuttavia, per la contumacia del convenuto le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
VISTI gli artt. 669 septies e 700 c.p.c.:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Fermo 12/2/2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi