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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4176/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
575/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
23.02.2021, vertente
TRA
– incorporante la p.iva: Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv.to Ferdinando Pirro (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E già Controparte_2 Controparte_3
p.iva , in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Generoso di Biase
(C.F. ); C.F._2
Pagina 1 APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06.10.2021, la proponeva Parte_1
appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, che aveva accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 880/2009, proposta dall'odierna appellata, ed aveva condannato la opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di €
5.465,90, oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed aveva inoltre condannato la opposta al pagamento, in favore della società opponente, dei residui due terzi delle spese di lite, che liquidava in € 3.363,00, di cui €
140,00 per esborsi ed € 3.223,00 per onorario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
L'appellante avanzava varie censure alla sentenza gravata così rubricate:
- “Sulla errata identificazione dei lavori eseguiti”;
- “AA) Sulla errata ed incongrua motivazione in ordine alla eccezione di decadenza ex art. 1667, II comma, c.c.”;
- “BB) Sulla errata incongrua motivazione in punto di qualificazione del contratto intercorso tra le parti”;
- “CC) Sulla errata ed incongrua motivazione in punto di valutazione e quantificazione dei danni per vizi dell'opera”;
- “DD) Sulla errata motivazione del parziale riconoscimento del credito della ”; CP_1
- “EE) Sulla errata, incongrua motivazione in punto di riconoscimento del danno”.
Concludeva il gravame chiedendo: “-accogliere il presente appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 575/2021 emessa in data 23.2.2021 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, dott.ssa Maria
Pagina 2 , e pubblicata in data 5.3.2021, per i motivi indicati nell'odierno atto Per_1
di gravame;
- condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.”
Con comparsa di costituzione in appello del 23.02.2022, la
[...]
si costituiva in giudizio, rappresentando le seguenti Controparte_2
conclusioni: “per il rigetto dell'appello, del tutto infondato. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali, e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto anrtistatario procuratore.”.
Va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse e che nessuna di esse ha depositato note scritte né all'udienza del 16.10.2025, né alla successiva udienza del 06.11.2025 (udienze entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Rilevato che l'omesso deposito delle note scritte autorizzate deve essere equiparato alla diserzione dell'udienza, ricorrono le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Pagina 3 Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 575/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23.02.2021, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 4
Pagina 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
575/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
23.02.2021, vertente
TRA
– incorporante la p.iva: Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv.to Ferdinando Pirro (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E già Controparte_2 Controparte_3
p.iva , in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Generoso di Biase
(C.F. ); C.F._2
Pagina 1 APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06.10.2021, la proponeva Parte_1
appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, che aveva accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 880/2009, proposta dall'odierna appellata, ed aveva condannato la opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di €
5.465,90, oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed aveva inoltre condannato la opposta al pagamento, in favore della società opponente, dei residui due terzi delle spese di lite, che liquidava in € 3.363,00, di cui €
140,00 per esborsi ed € 3.223,00 per onorario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
L'appellante avanzava varie censure alla sentenza gravata così rubricate:
- “Sulla errata identificazione dei lavori eseguiti”;
- “AA) Sulla errata ed incongrua motivazione in ordine alla eccezione di decadenza ex art. 1667, II comma, c.c.”;
- “BB) Sulla errata incongrua motivazione in punto di qualificazione del contratto intercorso tra le parti”;
- “CC) Sulla errata ed incongrua motivazione in punto di valutazione e quantificazione dei danni per vizi dell'opera”;
- “DD) Sulla errata motivazione del parziale riconoscimento del credito della ”; CP_1
- “EE) Sulla errata, incongrua motivazione in punto di riconoscimento del danno”.
Concludeva il gravame chiedendo: “-accogliere il presente appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 575/2021 emessa in data 23.2.2021 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, dott.ssa Maria
Pagina 2 , e pubblicata in data 5.3.2021, per i motivi indicati nell'odierno atto Per_1
di gravame;
- condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.”
Con comparsa di costituzione in appello del 23.02.2022, la
[...]
si costituiva in giudizio, rappresentando le seguenti Controparte_2
conclusioni: “per il rigetto dell'appello, del tutto infondato. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali, e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto anrtistatario procuratore.”.
Va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse e che nessuna di esse ha depositato note scritte né all'udienza del 16.10.2025, né alla successiva udienza del 06.11.2025 (udienze entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Rilevato che l'omesso deposito delle note scritte autorizzate deve essere equiparato alla diserzione dell'udienza, ricorrono le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Pagina 3 Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 575/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23.02.2021, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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