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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/09/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
GANCI FABIO, MICELI WALTE e, RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA ROMA N. 48 90046 MONREALE;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: la parte costituita ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.5.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare il a corrisponderle le Controparte_1 differenze retributive dovute per la mancata corresponsione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” per il periodo nel quale ha prestato servizio di docenza per periodi di supplenza brevi.
2. La ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato, in forza di alcuni contratti di supplenza, per complessivi 321 giorni negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
3. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1
regolare notifica, rimanendo contumace.
4. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. L'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 ha previsto, con disciplina modificata dai successivi contratti collettivi solo con riferimento agli importi erogabili:
«Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
Pag. 2 di 4 accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
7. La ricorrente ha allegato che il Ministero datore di lavoro gli ha negato la corresponsione di tale compenso a motivo del carattere breve e saltuario delle supplenze da lui svolte.
8. Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito:
«Si deve, pertanto, ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 5 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (Cass. 27 luglio 2018, n. 20015; in senso conforme Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
9. Come rilevato dalla Suprema Corte, la mancata corresponsione della “RPD” al personale supplente temporaneo si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato «non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive»; ragioni che non appaiono ravvisabili nel caso di specie, essendo il beneficio in esame volto «a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio» (Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
10. La mancata corresponsione allegata deve essere qualificata come inadempimento contrattuale, con conseguente onere della prova a carico del debitore di provare
Pag. 3 di 4 l'avvenuto esatto adempimento;
onere che il , rimanendo contumace, CP_1 non ha assolto.
11. Il deve pertanto essere condannato a corrispondere alla ricorrente gli CP_1
importi richiesti in ricorso, maggiorati della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, stante il divieto di applicazione sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti del cumulo di interessi e rivalutazione disposto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
13. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di € 1.920,36 titolo di retribuzione professionale docente, Parte_1 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 16/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
GANCI FABIO, MICELI WALTE e, RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA ROMA N. 48 90046 MONREALE;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: la parte costituita ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.5.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare il a corrisponderle le Controparte_1 differenze retributive dovute per la mancata corresponsione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” per il periodo nel quale ha prestato servizio di docenza per periodi di supplenza brevi.
2. La ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato, in forza di alcuni contratti di supplenza, per complessivi 321 giorni negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
3. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1
regolare notifica, rimanendo contumace.
4. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. L'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 ha previsto, con disciplina modificata dai successivi contratti collettivi solo con riferimento agli importi erogabili:
«Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
Pag. 2 di 4 accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
7. La ricorrente ha allegato che il Ministero datore di lavoro gli ha negato la corresponsione di tale compenso a motivo del carattere breve e saltuario delle supplenze da lui svolte.
8. Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito:
«Si deve, pertanto, ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 5 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (Cass. 27 luglio 2018, n. 20015; in senso conforme Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
9. Come rilevato dalla Suprema Corte, la mancata corresponsione della “RPD” al personale supplente temporaneo si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato «non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive»; ragioni che non appaiono ravvisabili nel caso di specie, essendo il beneficio in esame volto «a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio» (Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
10. La mancata corresponsione allegata deve essere qualificata come inadempimento contrattuale, con conseguente onere della prova a carico del debitore di provare
Pag. 3 di 4 l'avvenuto esatto adempimento;
onere che il , rimanendo contumace, CP_1 non ha assolto.
11. Il deve pertanto essere condannato a corrispondere alla ricorrente gli CP_1
importi richiesti in ricorso, maggiorati della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, stante il divieto di applicazione sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti del cumulo di interessi e rivalutazione disposto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
13. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di € 1.920,36 titolo di retribuzione professionale docente, Parte_1 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 16/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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