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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputo
- Presidente est. dott.ssa
Alessandro Carra dott. Giudice
dott.
- Giudice Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3185/2023, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia
(contenzioso)"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Speranza Faenza, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
,rappresentata e difesa dall' avv. Laura Manco, come da mandato in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.6.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2023, Parte_1 chiedeva modificarsi, così come specificato in ricorso, le condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale di cui all'ordinanza n.
7882/2019 emessa dall'Ufficio epigrafato in data 27.5.2019 R.G. 10180/2018. Con comparsa depositata in data 1.9.2023 si costituiva Controparte_1 che, opponendosi alla ricostruzione fattuale e giuridica prospettata dal ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento e la conferma delle condizioni statuite in sede di regolamentazione.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.6.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
La minore trascorrerà con il padre i seguenti periodi:
I settimana e III settimana di ogni mese: lunedì dalle 19:00 alle 21:00, mercoledì dalle 19:00
-
alle 21:00 e venerdì dalle 16:30 alle 20:30.
- II settimana e IV settimana di ogni mese: martedì dalle 19:00 alle 21:00, giovedì dalle 19:00 alle 21:00, sabato dalle 16:30 alle 20:30 e domenica dalle 12:30 alle 20:30. Persona_1 trascorrerà con il padre gli stessi giorni Durante il periodo invernale la minore già indicati dalle ore 18:00 alle 20:00.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
dispone la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale delineate nell'ordinanza n. 7882/2019 pubblicata dall'Ufficio epigrafato in data 27.5.2019 R.G. 10180/2018, come indicato in motivazione;
- dichiaracompensate tra le parti le spese processuali.
-
Lecce, 14.7.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputo
- Presidente est. dott.ssa
Alessandro Carra dott. Giudice
dott.
- Giudice Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3185/2023, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia
(contenzioso)"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Speranza Faenza, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
,rappresentata e difesa dall' avv. Laura Manco, come da mandato in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.6.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2023, Parte_1 chiedeva modificarsi, così come specificato in ricorso, le condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale di cui all'ordinanza n.
7882/2019 emessa dall'Ufficio epigrafato in data 27.5.2019 R.G. 10180/2018. Con comparsa depositata in data 1.9.2023 si costituiva Controparte_1 che, opponendosi alla ricostruzione fattuale e giuridica prospettata dal ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento e la conferma delle condizioni statuite in sede di regolamentazione.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.6.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
La minore trascorrerà con il padre i seguenti periodi:
I settimana e III settimana di ogni mese: lunedì dalle 19:00 alle 21:00, mercoledì dalle 19:00
-
alle 21:00 e venerdì dalle 16:30 alle 20:30.
- II settimana e IV settimana di ogni mese: martedì dalle 19:00 alle 21:00, giovedì dalle 19:00 alle 21:00, sabato dalle 16:30 alle 20:30 e domenica dalle 12:30 alle 20:30. Persona_1 trascorrerà con il padre gli stessi giorni Durante il periodo invernale la minore già indicati dalle ore 18:00 alle 20:00.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
dispone la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale delineate nell'ordinanza n. 7882/2019 pubblicata dall'Ufficio epigrafato in data 27.5.2019 R.G. 10180/2018, come indicato in motivazione;
- dichiaracompensate tra le parti le spese processuali.
-
Lecce, 14.7.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo