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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13406/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/12/2024 da
con il proc. e dom. avv. BIANCAREDDU MARIA Parte_1
E
DO UC con il proc. e dom. avv. COMAND EMANUELA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
Perso
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 21.04.2012), Per_2
(il 08.09.2014) e (il 25.05.2017) tutte minorenni;
Per_3
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
01/09/2007 in CASSACCO (UD), con atto trascritto al n. 14 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
2007, tra UC DO e , alle seguenti condizioni: Parte_1
1) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori Perso
con collocamento prevalente presso la madre nella Per_2 Per_3
casa familiare di Tavagnacco, Via Pietro Micca 20/D.
2) Dispone che il padre tenga le figlie minori con sé a week end alternati da venerdì fino al lunedì mattina con prelievo (per tutte e tre le figlie) a fine orario scolastico (a prescindere da eventuali diversità di orario) e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina. Durante l'estate e in periodo non scolastico, dispone che il padre nel fine settimana di sua competenza possa prelevare tutte e tre le figlie il venerdì alle ore 8 e 30 riportandole alla madre alle 8 e 30 del lunedì successivo. Dispone che il padre tenga, inoltre, le figlie con sé ogni mercoledì pomeriggio, dalla fine dell'orario scolastico (a prescindere da eventuali diversità di orario scolastico delle minori) con riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina nonché, nella settimana in cui il fine settimana sarà della madre, il venerdì dalle ore 18 fino al sabato alle ore 14 quando le riporterà alla madre. Durante l'estate, dispone che nella giornata di mercoledì il padre prenda tutte e tre le figlie a casa della madre alle ore 16.00.
3) Dispone che i genitori, per evitare l'insorgere di discussioni e mantenere stabilità, i fine settimana abbiano la seguente alternanza: 30 nov./1 dic. 2024 con la mamma;
7/8 dic. 2024 con papà, 14/15 dic. 2024 con la mamma, 21/22 dic. 2025 con papà, 11/12 genn. 2025 con la mamma, 18/19 genn. 2024 con papà, 25/26 genn. 2025 con la mamma e così via. Dispone che l'alternanza dei fine settimana sia mantenuta anche dopo il periodo che le minori trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze estive o le vacanze natalizie e pasquali.
4) Festività: il periodo di Natale sarà suddiviso a metà tra i genitori, alternandolo di anno in anno (dal 23 al 30 dicembre ore 20 e 30 con un genitore, dal 30 dicembre ore 20 e 30 al 6 gennaio ore 20 e 30 con l'altro). Considerate le tradizioni di famiglia, dispone che il padre accompagni le figlie alla madre entro le ore 20 e 30 del 24 dicembre e le stesse trascorrano il risveglio, la mattina e il pranzo di Natale con la mamma con cui staranno fino a dopo pranzo quando la stessa accompagnerà le figlie dal padre, entro le 15 e 30, che le terrà per il resto della settimana, se di sua competenza, oppure, nell'ipotesi in cui di pertinenza del padre fosse la seconda settimana, fino al 26 ore 15 e 30; dà atto che per l'anno
2024/2025 i ricorrenti hanno concordato che il padre avrebbe trascorso con le figlie la prima settimana e la mamma la seconda.
Dispone che il periodo pasquale sia suddiviso dal Venerdì Santo alla sera di Pasqua (ore 20 e 30) con un genitore e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro, alternando i periodi di anno in anno con ciascun genitore. Per il 2025 dispone che il padre tenga le figlie dal 18/4 al 20/4 fino alle 20 e 30 e dal 20/4 fino al 23/4 ore 8 e 30 saranno con la madre.
Per quanto riguarda le festività, il genitore che ha con sé le figlie le riporterà all'altro genitore.
5) Dispone che ciascun genitore tenga le figlie con sé durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordare fra i genitori, anche senza particolari formalità (e-mail, whatsapp ecc..) entro il 28 febbraio di ogni anno, al fine di consentire l'iscrizione delle figlie ai centri vacanza. In caso di disaccordo sul periodo di vacanza o in caso di mancato accordo, si applicherà il principio dell'alternanza automatica, ovvero la madre deciderà per gli anni pari e il padre per gli anni dispari.
Dispone che le festività minori, religiose e civili, siano alternate con ciascun genitore di volta in volta a meno che non coincidano con il fine settimana o con il periodo di ferie dell'altro genitore.
Si precisa che il 25 aprile le figlie minori staranno con il papà e il 1° maggio con la mamma.
6) Prende atto che i compleanni delle minori verranno trascorsi col genitore con cui cade la giornata, ma con possibilità che le figlie passino due ore con il genitore che non ha il turno in quella giornata.
7) Prende atto che entrambi i genitori si occuperanno di accompagnare le figlie, nelle loro giornate di competenza, agli allenamenti o corsi sportivi, al catechismo, alle visite mediche e si rendono disponibili a collaborare l'uno con l'altro per le attività sopra indicate, compresi eventuali corsi scolastici o colloqui con gli insegnanti anche in giornate non di loro pertinenza. Dà atto che entrambi i genitori potranno partecipare, se lo desiderano, ai saggi delle figlie e alle feste scolastiche di fine anno.
8) Vestiario: dà atto che per evitare che le minori abbiano borse troppo ingombranti di vestiario ogni volta che si trasferiscono da un genitore all'altro, la madre si rende disponibile a consegnare al padre, che li terrà nella propria abitazione, parte dei vestiti delle figlie.
9) Prende atto che i genitori si impegnano a dialogare fra loro per tutte le cose importanti da decidere per le figlie, come ad es. trattamenti medici ed ortodontici, acquisto di tablet e cellulari, che dovranno concordare tra loro.
10) Dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Tavagnacco Via
Pietro Micca 20/D, alla madre in quanto collocataria delle figlie minori e ciò fino alla completa autosufficienza economica delle figlie. La casa è assegnata con tutti gli arredi e complementi in essa esistenti.
11) Dispone che il signor ND versi alla GN , a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di €
900,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione Istat marzo 2024).
12) Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori, individuate dal
Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati in uso avanti al Tribunale di
Udine (N.3477/2015 prot. Segreteria dell'intestato Tribunale) sono poste al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre. Dà atto che le detrazioni fiscali saranno mantenute al 50% tra i genitori. Dà atto che la rifusione della quota al genitore che avrà anticipato le spese verrà effettuata ogni fine mese alla consegna delle ricevute. Dà atto che, qualora la GN dovesse ricevere benefici dal Comune o Parte_1
dalla Regione correlati alle spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori, provvederà a bonificare al signor ND il 60% di quanto accreditatole nei giorni immediatamente successivi con evidenza della somma ricevuta mediante copia del bonifico. 13) Dà atto che l'assegno unico universale per le figlie minori sarà al 50% tra i genitori.
14) Dà atto che i coniugi continueranno a pagare il 50% della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare fino alla sua estinzione o, se precedente, sino alla vendita dell'immobile a terzi o, nell'ipotesi in cui trovassero un accordo, alla cessione della quota dell'uno all'altro.
15) Dà atto che i coniugi convengono che, nel momento in cui procederanno alla vendita della casa familiare (sita in Tavagnacco Via
Pietro Micca 20/D), a terzi, detratti dal prezzo ricavato il residuo mutuo e tutte le spese inerenti alla vendita, il signor ND verserà alla GN
, prelevandola dalla quota di sua pertinenza una volta effettuati Parte_1
i predetti conteggi, la somma di € 42.000,00 (euro quarantaduemila/00).
Dà atto che tale pagamento viene effettuato dal signor ND quale tacitazione definitiva di qualunque richiesta di ordine economico personale tra i coniugi anche con riferimento alla comunione de residuo e comprensivo di qualunque pretesa ed a qualunque titolo anteriore alla sottoscrizione dell'accordo trasfuso nel ricorso.
16) Dà atto che ciascun coniuge si riserva la facoltà di decidere, nel momento in cui verrà loro formulata una proposta di acquisto che soddisfi entrambi, di acquistare personalmente la quota dell'altro usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 legge 898/1970. Dà atto che, anche in questo secondo caso, il sig. ND si impegna a versare o a computare a favore della GN la somma indicata al punto Parte_1
15) con le medesime modalità.
17) Dà atto che con l'adempimento di quanto ai punti 15 e 16, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale tra di loro ed entrambi si dichiarano soddisfatti di ogni reciproca pretesa, sia rispetto alla suddivisione del conto corrente cointestato, ancora in essere presso la banca Intesa San Paolo, sia per qualunque altra pretesa anche con riferimento alla comunione de residuo. Con il completo adempimento di tutto quanto sopra previsto, dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano soddisfatti di ogni pretesa avanzata con riferimento all'acquisto dell'immobile, ad eventuali lavori di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa familiare, nonché per l'acquisto di qualunque arredo o pertinenza dell'immobile stesso fino alla data delle note di trattazione scritta. Dà atto che tutti i mobili, accessori ed elettrodomestici per la casa familiare che la GN acquisterà Parte_1
con proprio denaro dalla data della precisazione delle conclusioni in poi, rimarrà nella sua disponibilità dopo il rilascio dell'immobile.
18) Dà atto che le spese straordinarie per la manutenzione dell'immobile in comproprietà tra le parti che si dovessero rendere necessarie in futuro, verranno suddivise al 50% tra i comproprietari, purché concordate se non urgenti e improrogabili. Dà atto che tutte le spese ordinarie saranno a carico della GN (utenze, piccole manutenzioni, tasi). Parte_1
19) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.14, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 28.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13406/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/12/2024 da
con il proc. e dom. avv. BIANCAREDDU MARIA Parte_1
E
DO UC con il proc. e dom. avv. COMAND EMANUELA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
Perso
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 21.04.2012), Per_2
(il 08.09.2014) e (il 25.05.2017) tutte minorenni;
Per_3
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
01/09/2007 in CASSACCO (UD), con atto trascritto al n. 14 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
2007, tra UC DO e , alle seguenti condizioni: Parte_1
1) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori Perso
con collocamento prevalente presso la madre nella Per_2 Per_3
casa familiare di Tavagnacco, Via Pietro Micca 20/D.
2) Dispone che il padre tenga le figlie minori con sé a week end alternati da venerdì fino al lunedì mattina con prelievo (per tutte e tre le figlie) a fine orario scolastico (a prescindere da eventuali diversità di orario) e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina. Durante l'estate e in periodo non scolastico, dispone che il padre nel fine settimana di sua competenza possa prelevare tutte e tre le figlie il venerdì alle ore 8 e 30 riportandole alla madre alle 8 e 30 del lunedì successivo. Dispone che il padre tenga, inoltre, le figlie con sé ogni mercoledì pomeriggio, dalla fine dell'orario scolastico (a prescindere da eventuali diversità di orario scolastico delle minori) con riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina nonché, nella settimana in cui il fine settimana sarà della madre, il venerdì dalle ore 18 fino al sabato alle ore 14 quando le riporterà alla madre. Durante l'estate, dispone che nella giornata di mercoledì il padre prenda tutte e tre le figlie a casa della madre alle ore 16.00.
3) Dispone che i genitori, per evitare l'insorgere di discussioni e mantenere stabilità, i fine settimana abbiano la seguente alternanza: 30 nov./1 dic. 2024 con la mamma;
7/8 dic. 2024 con papà, 14/15 dic. 2024 con la mamma, 21/22 dic. 2025 con papà, 11/12 genn. 2025 con la mamma, 18/19 genn. 2024 con papà, 25/26 genn. 2025 con la mamma e così via. Dispone che l'alternanza dei fine settimana sia mantenuta anche dopo il periodo che le minori trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze estive o le vacanze natalizie e pasquali.
4) Festività: il periodo di Natale sarà suddiviso a metà tra i genitori, alternandolo di anno in anno (dal 23 al 30 dicembre ore 20 e 30 con un genitore, dal 30 dicembre ore 20 e 30 al 6 gennaio ore 20 e 30 con l'altro). Considerate le tradizioni di famiglia, dispone che il padre accompagni le figlie alla madre entro le ore 20 e 30 del 24 dicembre e le stesse trascorrano il risveglio, la mattina e il pranzo di Natale con la mamma con cui staranno fino a dopo pranzo quando la stessa accompagnerà le figlie dal padre, entro le 15 e 30, che le terrà per il resto della settimana, se di sua competenza, oppure, nell'ipotesi in cui di pertinenza del padre fosse la seconda settimana, fino al 26 ore 15 e 30; dà atto che per l'anno
2024/2025 i ricorrenti hanno concordato che il padre avrebbe trascorso con le figlie la prima settimana e la mamma la seconda.
Dispone che il periodo pasquale sia suddiviso dal Venerdì Santo alla sera di Pasqua (ore 20 e 30) con un genitore e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro, alternando i periodi di anno in anno con ciascun genitore. Per il 2025 dispone che il padre tenga le figlie dal 18/4 al 20/4 fino alle 20 e 30 e dal 20/4 fino al 23/4 ore 8 e 30 saranno con la madre.
Per quanto riguarda le festività, il genitore che ha con sé le figlie le riporterà all'altro genitore.
5) Dispone che ciascun genitore tenga le figlie con sé durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordare fra i genitori, anche senza particolari formalità (e-mail, whatsapp ecc..) entro il 28 febbraio di ogni anno, al fine di consentire l'iscrizione delle figlie ai centri vacanza. In caso di disaccordo sul periodo di vacanza o in caso di mancato accordo, si applicherà il principio dell'alternanza automatica, ovvero la madre deciderà per gli anni pari e il padre per gli anni dispari.
Dispone che le festività minori, religiose e civili, siano alternate con ciascun genitore di volta in volta a meno che non coincidano con il fine settimana o con il periodo di ferie dell'altro genitore.
Si precisa che il 25 aprile le figlie minori staranno con il papà e il 1° maggio con la mamma.
6) Prende atto che i compleanni delle minori verranno trascorsi col genitore con cui cade la giornata, ma con possibilità che le figlie passino due ore con il genitore che non ha il turno in quella giornata.
7) Prende atto che entrambi i genitori si occuperanno di accompagnare le figlie, nelle loro giornate di competenza, agli allenamenti o corsi sportivi, al catechismo, alle visite mediche e si rendono disponibili a collaborare l'uno con l'altro per le attività sopra indicate, compresi eventuali corsi scolastici o colloqui con gli insegnanti anche in giornate non di loro pertinenza. Dà atto che entrambi i genitori potranno partecipare, se lo desiderano, ai saggi delle figlie e alle feste scolastiche di fine anno.
8) Vestiario: dà atto che per evitare che le minori abbiano borse troppo ingombranti di vestiario ogni volta che si trasferiscono da un genitore all'altro, la madre si rende disponibile a consegnare al padre, che li terrà nella propria abitazione, parte dei vestiti delle figlie.
9) Prende atto che i genitori si impegnano a dialogare fra loro per tutte le cose importanti da decidere per le figlie, come ad es. trattamenti medici ed ortodontici, acquisto di tablet e cellulari, che dovranno concordare tra loro.
10) Dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Tavagnacco Via
Pietro Micca 20/D, alla madre in quanto collocataria delle figlie minori e ciò fino alla completa autosufficienza economica delle figlie. La casa è assegnata con tutti gli arredi e complementi in essa esistenti.
11) Dispone che il signor ND versi alla GN , a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di €
900,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione Istat marzo 2024).
12) Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori, individuate dal
Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati in uso avanti al Tribunale di
Udine (N.3477/2015 prot. Segreteria dell'intestato Tribunale) sono poste al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre. Dà atto che le detrazioni fiscali saranno mantenute al 50% tra i genitori. Dà atto che la rifusione della quota al genitore che avrà anticipato le spese verrà effettuata ogni fine mese alla consegna delle ricevute. Dà atto che, qualora la GN dovesse ricevere benefici dal Comune o Parte_1
dalla Regione correlati alle spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori, provvederà a bonificare al signor ND il 60% di quanto accreditatole nei giorni immediatamente successivi con evidenza della somma ricevuta mediante copia del bonifico. 13) Dà atto che l'assegno unico universale per le figlie minori sarà al 50% tra i genitori.
14) Dà atto che i coniugi continueranno a pagare il 50% della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare fino alla sua estinzione o, se precedente, sino alla vendita dell'immobile a terzi o, nell'ipotesi in cui trovassero un accordo, alla cessione della quota dell'uno all'altro.
15) Dà atto che i coniugi convengono che, nel momento in cui procederanno alla vendita della casa familiare (sita in Tavagnacco Via
Pietro Micca 20/D), a terzi, detratti dal prezzo ricavato il residuo mutuo e tutte le spese inerenti alla vendita, il signor ND verserà alla GN
, prelevandola dalla quota di sua pertinenza una volta effettuati Parte_1
i predetti conteggi, la somma di € 42.000,00 (euro quarantaduemila/00).
Dà atto che tale pagamento viene effettuato dal signor ND quale tacitazione definitiva di qualunque richiesta di ordine economico personale tra i coniugi anche con riferimento alla comunione de residuo e comprensivo di qualunque pretesa ed a qualunque titolo anteriore alla sottoscrizione dell'accordo trasfuso nel ricorso.
16) Dà atto che ciascun coniuge si riserva la facoltà di decidere, nel momento in cui verrà loro formulata una proposta di acquisto che soddisfi entrambi, di acquistare personalmente la quota dell'altro usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 legge 898/1970. Dà atto che, anche in questo secondo caso, il sig. ND si impegna a versare o a computare a favore della GN la somma indicata al punto Parte_1
15) con le medesime modalità.
17) Dà atto che con l'adempimento di quanto ai punti 15 e 16, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale tra di loro ed entrambi si dichiarano soddisfatti di ogni reciproca pretesa, sia rispetto alla suddivisione del conto corrente cointestato, ancora in essere presso la banca Intesa San Paolo, sia per qualunque altra pretesa anche con riferimento alla comunione de residuo. Con il completo adempimento di tutto quanto sopra previsto, dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano soddisfatti di ogni pretesa avanzata con riferimento all'acquisto dell'immobile, ad eventuali lavori di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa familiare, nonché per l'acquisto di qualunque arredo o pertinenza dell'immobile stesso fino alla data delle note di trattazione scritta. Dà atto che tutti i mobili, accessori ed elettrodomestici per la casa familiare che la GN acquisterà Parte_1
con proprio denaro dalla data della precisazione delle conclusioni in poi, rimarrà nella sua disponibilità dopo il rilascio dell'immobile.
18) Dà atto che le spese straordinarie per la manutenzione dell'immobile in comproprietà tra le parti che si dovessero rendere necessarie in futuro, verranno suddivise al 50% tra i comproprietari, purché concordate se non urgenti e improrogabili. Dà atto che tutte le spese ordinarie saranno a carico della GN (utenze, piccole manutenzioni, tasi). Parte_1
19) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.14, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 28.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini