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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale collegiale, nella seguente composizione
GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE RELATORE
a scioglimento della riserva assunta nella causa iscritta al n. 2334/2024 R.G.
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MURATORE Parte_1
MICHELA;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BALDRACCO MONICA;
CP_1
-PARTE RESISTENTE-
Con l'intervento del curatore speciale del minore Avv. Stefania Persona_1
Einaudi
Con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 18.11.24, premesso
- che con sentenza del 18.11.15 il Tribunale di Asti pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra esso ricorrente e affidando il figlio minore CP_1 ad entrambi i genitori e collocandolo presso la madre;
- che con successivo provvedimento, a modifica della suindicata sentenza, in data
16.12.20, il Tribunale di Asti collocava il minore presso il padre;
- che, a seguito del proprio trasferimento in altra regione, a novembre 2021, il minore si trasferiva dai nonni paterni e, in seguito, dalla madre a Cervere;
- che in data 20.2.23 la madre del minore chiedeva, con ricorso, la modifica dei provvedimenti suindicati e disporsi il collocamento etero-familiare di Per_1 in una Comunità con affidamento ai SS ed un percorso terapeutico presso il
Serd;
- che con provvedimento del 5.6.23 il Tribunale di Asti disponeva in via provvisoria l'affidamento del minore ai SS ed il collocamento presso una struttura di tipo comunitario, disponendo l'audizione del minore (il quale dichiarava di volersi trasferire a Roma dal padre) e la nomina di un curatore speciale;
- che il Tribunale di Asti, ritenuta l'inidoneità di entrambi i genitori, disponeva, confermando i provvedimenti provvisori e pronunciandosi in via definitiva il
7.2.24, la collocazione di nella comunità di Scagnello (CN) ove era Per_1 già collocato dal mese di luglio 2023, e l'affidamento ai SS;
chiedeva la modifica di tale ultimo provvedimento, con Parte_1 affidamento condiviso del minore e collocamento dello stesso presso di sé ad Aprilia, deducendo, in sintesi,
- essere venuti meno i presupposti del collocamento del figlio in comunità (pur dando atto della positività del percorso ivi intrapreso e dell'inserimento scolastico del minore presso un istituto scolastico a Ceva, vicino alla comunità),
- essere in corso un riavvicinamento tra padre e figlio, evidenziando per contro le criticità dei rapporti tra madre e figlio (tali da indurre i SS affidatari a interrompere gli incontri tra i due per un periodo); con decreto di fissazione d'udienza del 25.11.24 veniva sollevata d'ufficio la questione d'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., trattandosi di procedimento relativo ad un minore, con l'intervento del Pubblico Ministero, e conseguente inderogabilità della competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.c., e veniva nominata curatrice speciale del minore con termine per la costituzione in giudizio;
con memoria di costituzione depositata in data 24.1.25, , madre CP_1 del minore, aderiva all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata d'ufficio, evidenziando come il minore fosse collocato sin dal 2023 presso la comunità
Gianburrasca di Scagnello, comune sito nel circondario del Tribunale di Cuneo;
nel merito, poi, la resistente, evidenziava l'inadeguatezza di controparte nel costituire un riferimento affidabile per il figlio, opponendosi alla richiesta del padre a vedere collocato il figlio presso di sé, e sottolineando le fragilità del figlio e la necessità di proseguire nel percorso di riabilitazione intrapreso in Comunità, rimettendosi al
Tribunale in ordine al collocamento ritenuto maggiormente rispondente all'interesse del minore;
con comparsa del 24.1.25 si costituiva in giudizio l'Avv. Einaudi, curatrice speciale del minore, evidenziando il percorso positivo di in comunità volto Per_1 all'affrancamento dall'uso di sostanze stupefacenti, evidenziando, tuttavia, l'opportunità della conclusione di tale percorso, non più confacente alle esigenze del minore, anche alla luce del prossimo raggiungimento della maggiore età da parte del ragazzo e del percorso di formazione professionalizzante intrapreso presso un'officina meccanica;
pertanto il curatore evidenziava l'interesse del minore a terminare il percorso di formazione professionale intrapreso e destinato a concludersi con la fine dell'anno scolastico;
quanto al futuro collocamento del minore la curatrice sottolineava, da un lato, come il trasferimento presso il padre (avente un'occupazione lavorativa attinente agli interessi del figlio), in Lazio, avrebbe potuto costituire un'occasione per il ragazzo di distaccarsi dalle pericolose frequentazioni di un tempo, e, dall'altro, la necessità di verificare l'idoneità del domicilio del padre, la possibilità del proseguimento, nel luogo di residenza di quest'ultimo, di un percorso di formazione professionale per il minore, nonché della presa in carico dei SS e della NPI;
la curatrice, riferiva, poi, come il minore stesso le avesse riferito del suo desiderio di trasferirsi al più presto dal padre;
quanto all'eventualità di una collocazione del minore presso la madre a Cervere, il curatore rilevava come tale ipotesi, in ogni caso non prospettata dalla madre, si presentasse come difficilmente percorribile, avendo la stessa da poco intrapreso un percorso di rafforzamento delle proprie competenze genitoriali;
ciò premesso, con particolare riguardo alla questione della competenza territoriale, la curatrice speciale del minore osservava “In materia di esercizio della responsabilità genitoriale il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 473 bis 11 c.p.c. è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale", criterio che permane anche in caso di trasferimento non autorizzato del minore se non è decorso un anno.
Nel caso di specie il trasferimento di collocazione del minore è stato disposto dal
Tribunale di Asti che ha ordinato, già in via d'urgenza, il collocamento etero familiare del minore in comunità che il Servizio individuava nella Comunità di Scagnello.
In merito alla questione della competenza territoriale del giudice si ritiene di porre
l'accento sul concetto di “residenza abituale” del minore al cui accertamento e alla cui individuazione concorrono una pluralità di indicatori giudice deve valutare, anche in chiave prognostica, per identificare insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze. (Cfr.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – ordinanza n. 15835/21 depositata il 7 giugno
2021).”
Facendo, quindi, riferimento al concetto di residenza abituale quale luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la sua rete di affetti e relazioni, il curatore osservava come nel caso di specie, il minore avesse vissuto a lungo con la madre a Cervere (tutt'ora luogo della residenza anagrafica), e dove periodicamente farebbe ritorno, benché collocato in comunità a Scagnello dal luglio
2023.
Sulla base di tali argomenti il curatore, concludeva, quindi, affermando come la collocazione Scagnello non possa essere considerata una stabile permanenza per il minore, dovendosi pertanto ritenere che il Tribunale di Asti sia stato correttamente individuato come quello territorialmente competente a decidere sul regime di affidamento e collocamento di . Per_1
Nel merito, chiedeva disporsi la conferma dell'affidamento del minore ai SS e la permanenza dello stesso presso la Comunità di Scagnello fino al termine dell'anno scolastico in corso, e in seguito la collocazione del minore presso il padre in Lazio, previa valutazione dell'idoneità ed adeguatezza del contesto di vita del padre e della disponibilità di un istituto professionale per la prosecuzione del percorso di formazione professionale intrapreso.
Parte ricorrente nella propria memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1, in riferimento alla questione di competenza territoriale, osservava, “la legge 206 del 2021 definisce la residenza abituale del minore come “il luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda”.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato alcuni parametri di identificazione alla nozione di “residenza abituale” ancorati alla stabile e protratta permanenza in un determinato luogo da parte del minore e alla cristallizzazione ad opera dello stesso di una consolidata rete di affetti e relazioni tali da assicurare il suo sviluppo psicofisico.
In altre parole, ai fini della determinazione della competenza, è necessario effettuare un'indagine sull'effettivo centro di interessi del ragazzo che, nel caso di specie non è certamente Scagnello, collocazione da considerarsi temporanea e di transizione.
Ciò vale a maggior ragione se si considera che attualmente la comunità riabilitativa psicosociale non risulta essere più idonea per lo sviluppo del ragazzo che ha portato a compimento il suo percorso in maniera positiva.
Ma vi è di più! Il luogo di residenza abituale del minore non è solo quello nel quale lo stesso ha consolidato e consolida una rete di relazioni e di affetti ma anche quello che, in base a un giudizio prognostico, potrà diventare in futuro l'effettivo e stabile centro
d'interessi (cfr. Cass. civ., sez. VI, 20/10/2015, n. 21285).”
Parte resistente, nella propria memoria ex art. 473 bis.17 n.1, nel ribadire la propria adesione all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, e richiamando una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 ottobre 2024 n.
26512), secondo cui il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza effettiva, osservava come tale pronuncia “ha stabilito essere competente il Tribunale del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei;
invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale.
In altri termini non si può fare leva sul criterio della residenza anagrafica. Infatti, la competenza per territorio nella materia dei provvedimenti da adottarsi per l'esercizio della responsabilità genitoriale resta integrata dal criterio della effettiva residenza o dimora del minore. Applicali detti principi al caso di specie, si rileva che da ormai due anni il minore dimora e risiede stabilmente a Scagnello, frequenta un istituto scolastico
a Ceva, e nella prospettiva auspicata dal ricorrente e dal Curatore speciale, si trasferirà ad Aprilia. Ne consegue che il giudice adito dovrà dichiarare la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Cuneo
Alla prima udienza i SS affidatari hanno dato atto che la collocazione etero familiare del minore nella Comunità nel comune di Scagnello (CN) permane a far data dal 24.7.23, e che gli incontri tra la madre ed il minore avvengono a cadenza settimanale (due volte al mese a Cervere presso l'abitazione materna, e due volte al mese in Pinerolo). All'udienza le parti hanno richiamato le conclusioni formulate nelle memorie difensive con particolare riguardo alla questione della competenza territoriale.
Le parti, quindi, alla medesima udienza, espressamente rinunciando ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. hanno discusso oralmente la causa richiamando quelle formulate in atti, e la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione.
***
Questo Tribunale non è territorialmente competente, essendo invece competente il
Tribunale di Cuneo, nel cui circondario rientra il Comune di Scagnello, ove attualmente vive il minore, e dove viveva al momento della proposizione della domanda.
Sul punto occorre osservare che, sebbene, il minore sia formalmente residente a
Cervere, nel caso di specie è pacifico che il minore vive nella comunità sita a
Scagnello, dal mese di luglio del 2023, che frequenta dal mese di settembre 2023, con continuità, un istituto scolastico nel comune di Ceva, percorso rieducativo e scolastico destinato a proseguire, quantomeno, ancora alcuni mesi.
È principio consolidato in giurisprudenza che “In materia di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda. A tale accertamento concorrono una pluralità di indicatori, da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze. “ Ancora, prosegue la Corte, “In relazione al luogo di residenza abituale, non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore. “ (fra le altre Cass. 17089 del
2022).
Inoltre, con riferimento alla difformità tra residenza formale e residenza effettiva la
Suprema Corte, nella recente pronuncia citata dalle parti (Cass n.26512 del 2024) ha, osservato che “la residenza abituale del minore cui fare riferimento non è quella anagrafica (attestata dai certificati rilasciati dall'autorità amministrativa) ma la residenza di fatto, che può ben essere identificata con quella afferente alla realtà del contesto abituale di vita”.
Nel caso di specie il minore, benché formalmente residente a [...], vive stabilmente nella comunità di Scagnello da quasi due anni, nelle cui vicinanze frequenta la scuola a
Ceva.
Non consentono di deviare da tale dato oggettivo e attuale, altri indicatori da valutarsi in chiave prognostica al fine di individuare il luogo che possa costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore (quale il luogo di residenza formale presso la madre in Cervere) e, di conseguenza, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze rispetto a quello competente in riferimento al luogo ove effettivamente vive il minore. Neppure la circostanza emersa e non contestata che il minore veda la madre durante il fine settimana, talvolta a Cervere e talvolta a Pinerolo, consente di ritenere la casa della madre in Cervere quale luogo di residenza abituale del minore, o, in chiava prognostica il luogo ove lo stesso ha il suo stabile centro di vita ed interessi. È, infatti emerso, che il minore vorrebbe trasferirsi in Lazio dal padre, e che in ogni caso l'ipotesi di un ritorno a
Cervere presso la madre non è supportato da alcun elemento di prognosi positiva.
Ciò premesso il Comune di Scagnello deve essere considerato il luogo centro degli interessi del minore, e dunque sua residenza abituale ai fini della competenza territoriale nel procedimento in oggetto.
In considerazione dell'esito del giudizio e della pronuncia di incompetenza le spese legali sostenute da parte resistente, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55 del
2014 e successive modifiche, avuto riguardo alla natura della lite e dell'attività prestata, devono essere poste a carico di parte ricorrente che ha incardinato il presente giudizio innanzi al Tribunale incompetente
Le spese di lite sostenute dal curatore speciale del minore, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55 del 2014 e successive modifiche, avuto riguardo alla natura della lite e dell'attività prestata, sono poste a carico solidale delle parti, avendo entrambe dato origine al conflitto che ne ha giustificato la nomina, e sono da versarsi in favore dell'Erario essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale
Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Asti, per essere competente il
Tribunale di Cuneo;
Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa avanti al Giudice competente.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro 3809 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge
Condanna le parti in solido al pagamento in favore dello Stato delle spese legali sostenute dal curatore speciale del minore, che si liquidano in euro 3809 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Asti, in camera di consiglio il 26.2.25
Il giudice relatore
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
Il Presidente
GIAN ANDREA MORBELLI
Sezione Civile
Il Tribunale collegiale, nella seguente composizione
GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE RELATORE
a scioglimento della riserva assunta nella causa iscritta al n. 2334/2024 R.G.
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MURATORE Parte_1
MICHELA;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BALDRACCO MONICA;
CP_1
-PARTE RESISTENTE-
Con l'intervento del curatore speciale del minore Avv. Stefania Persona_1
Einaudi
Con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 18.11.24, premesso
- che con sentenza del 18.11.15 il Tribunale di Asti pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra esso ricorrente e affidando il figlio minore CP_1 ad entrambi i genitori e collocandolo presso la madre;
- che con successivo provvedimento, a modifica della suindicata sentenza, in data
16.12.20, il Tribunale di Asti collocava il minore presso il padre;
- che, a seguito del proprio trasferimento in altra regione, a novembre 2021, il minore si trasferiva dai nonni paterni e, in seguito, dalla madre a Cervere;
- che in data 20.2.23 la madre del minore chiedeva, con ricorso, la modifica dei provvedimenti suindicati e disporsi il collocamento etero-familiare di Per_1 in una Comunità con affidamento ai SS ed un percorso terapeutico presso il
Serd;
- che con provvedimento del 5.6.23 il Tribunale di Asti disponeva in via provvisoria l'affidamento del minore ai SS ed il collocamento presso una struttura di tipo comunitario, disponendo l'audizione del minore (il quale dichiarava di volersi trasferire a Roma dal padre) e la nomina di un curatore speciale;
- che il Tribunale di Asti, ritenuta l'inidoneità di entrambi i genitori, disponeva, confermando i provvedimenti provvisori e pronunciandosi in via definitiva il
7.2.24, la collocazione di nella comunità di Scagnello (CN) ove era Per_1 già collocato dal mese di luglio 2023, e l'affidamento ai SS;
chiedeva la modifica di tale ultimo provvedimento, con Parte_1 affidamento condiviso del minore e collocamento dello stesso presso di sé ad Aprilia, deducendo, in sintesi,
- essere venuti meno i presupposti del collocamento del figlio in comunità (pur dando atto della positività del percorso ivi intrapreso e dell'inserimento scolastico del minore presso un istituto scolastico a Ceva, vicino alla comunità),
- essere in corso un riavvicinamento tra padre e figlio, evidenziando per contro le criticità dei rapporti tra madre e figlio (tali da indurre i SS affidatari a interrompere gli incontri tra i due per un periodo); con decreto di fissazione d'udienza del 25.11.24 veniva sollevata d'ufficio la questione d'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., trattandosi di procedimento relativo ad un minore, con l'intervento del Pubblico Ministero, e conseguente inderogabilità della competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.c., e veniva nominata curatrice speciale del minore con termine per la costituzione in giudizio;
con memoria di costituzione depositata in data 24.1.25, , madre CP_1 del minore, aderiva all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata d'ufficio, evidenziando come il minore fosse collocato sin dal 2023 presso la comunità
Gianburrasca di Scagnello, comune sito nel circondario del Tribunale di Cuneo;
nel merito, poi, la resistente, evidenziava l'inadeguatezza di controparte nel costituire un riferimento affidabile per il figlio, opponendosi alla richiesta del padre a vedere collocato il figlio presso di sé, e sottolineando le fragilità del figlio e la necessità di proseguire nel percorso di riabilitazione intrapreso in Comunità, rimettendosi al
Tribunale in ordine al collocamento ritenuto maggiormente rispondente all'interesse del minore;
con comparsa del 24.1.25 si costituiva in giudizio l'Avv. Einaudi, curatrice speciale del minore, evidenziando il percorso positivo di in comunità volto Per_1 all'affrancamento dall'uso di sostanze stupefacenti, evidenziando, tuttavia, l'opportunità della conclusione di tale percorso, non più confacente alle esigenze del minore, anche alla luce del prossimo raggiungimento della maggiore età da parte del ragazzo e del percorso di formazione professionalizzante intrapreso presso un'officina meccanica;
pertanto il curatore evidenziava l'interesse del minore a terminare il percorso di formazione professionale intrapreso e destinato a concludersi con la fine dell'anno scolastico;
quanto al futuro collocamento del minore la curatrice sottolineava, da un lato, come il trasferimento presso il padre (avente un'occupazione lavorativa attinente agli interessi del figlio), in Lazio, avrebbe potuto costituire un'occasione per il ragazzo di distaccarsi dalle pericolose frequentazioni di un tempo, e, dall'altro, la necessità di verificare l'idoneità del domicilio del padre, la possibilità del proseguimento, nel luogo di residenza di quest'ultimo, di un percorso di formazione professionale per il minore, nonché della presa in carico dei SS e della NPI;
la curatrice, riferiva, poi, come il minore stesso le avesse riferito del suo desiderio di trasferirsi al più presto dal padre;
quanto all'eventualità di una collocazione del minore presso la madre a Cervere, il curatore rilevava come tale ipotesi, in ogni caso non prospettata dalla madre, si presentasse come difficilmente percorribile, avendo la stessa da poco intrapreso un percorso di rafforzamento delle proprie competenze genitoriali;
ciò premesso, con particolare riguardo alla questione della competenza territoriale, la curatrice speciale del minore osservava “In materia di esercizio della responsabilità genitoriale il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 473 bis 11 c.p.c. è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale", criterio che permane anche in caso di trasferimento non autorizzato del minore se non è decorso un anno.
Nel caso di specie il trasferimento di collocazione del minore è stato disposto dal
Tribunale di Asti che ha ordinato, già in via d'urgenza, il collocamento etero familiare del minore in comunità che il Servizio individuava nella Comunità di Scagnello.
In merito alla questione della competenza territoriale del giudice si ritiene di porre
l'accento sul concetto di “residenza abituale” del minore al cui accertamento e alla cui individuazione concorrono una pluralità di indicatori giudice deve valutare, anche in chiave prognostica, per identificare insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze. (Cfr.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – ordinanza n. 15835/21 depositata il 7 giugno
2021).”
Facendo, quindi, riferimento al concetto di residenza abituale quale luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la sua rete di affetti e relazioni, il curatore osservava come nel caso di specie, il minore avesse vissuto a lungo con la madre a Cervere (tutt'ora luogo della residenza anagrafica), e dove periodicamente farebbe ritorno, benché collocato in comunità a Scagnello dal luglio
2023.
Sulla base di tali argomenti il curatore, concludeva, quindi, affermando come la collocazione Scagnello non possa essere considerata una stabile permanenza per il minore, dovendosi pertanto ritenere che il Tribunale di Asti sia stato correttamente individuato come quello territorialmente competente a decidere sul regime di affidamento e collocamento di . Per_1
Nel merito, chiedeva disporsi la conferma dell'affidamento del minore ai SS e la permanenza dello stesso presso la Comunità di Scagnello fino al termine dell'anno scolastico in corso, e in seguito la collocazione del minore presso il padre in Lazio, previa valutazione dell'idoneità ed adeguatezza del contesto di vita del padre e della disponibilità di un istituto professionale per la prosecuzione del percorso di formazione professionale intrapreso.
Parte ricorrente nella propria memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1, in riferimento alla questione di competenza territoriale, osservava, “la legge 206 del 2021 definisce la residenza abituale del minore come “il luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda”.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato alcuni parametri di identificazione alla nozione di “residenza abituale” ancorati alla stabile e protratta permanenza in un determinato luogo da parte del minore e alla cristallizzazione ad opera dello stesso di una consolidata rete di affetti e relazioni tali da assicurare il suo sviluppo psicofisico.
In altre parole, ai fini della determinazione della competenza, è necessario effettuare un'indagine sull'effettivo centro di interessi del ragazzo che, nel caso di specie non è certamente Scagnello, collocazione da considerarsi temporanea e di transizione.
Ciò vale a maggior ragione se si considera che attualmente la comunità riabilitativa psicosociale non risulta essere più idonea per lo sviluppo del ragazzo che ha portato a compimento il suo percorso in maniera positiva.
Ma vi è di più! Il luogo di residenza abituale del minore non è solo quello nel quale lo stesso ha consolidato e consolida una rete di relazioni e di affetti ma anche quello che, in base a un giudizio prognostico, potrà diventare in futuro l'effettivo e stabile centro
d'interessi (cfr. Cass. civ., sez. VI, 20/10/2015, n. 21285).”
Parte resistente, nella propria memoria ex art. 473 bis.17 n.1, nel ribadire la propria adesione all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, e richiamando una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 ottobre 2024 n.
26512), secondo cui il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza effettiva, osservava come tale pronuncia “ha stabilito essere competente il Tribunale del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei;
invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale.
In altri termini non si può fare leva sul criterio della residenza anagrafica. Infatti, la competenza per territorio nella materia dei provvedimenti da adottarsi per l'esercizio della responsabilità genitoriale resta integrata dal criterio della effettiva residenza o dimora del minore. Applicali detti principi al caso di specie, si rileva che da ormai due anni il minore dimora e risiede stabilmente a Scagnello, frequenta un istituto scolastico
a Ceva, e nella prospettiva auspicata dal ricorrente e dal Curatore speciale, si trasferirà ad Aprilia. Ne consegue che il giudice adito dovrà dichiarare la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Cuneo
Alla prima udienza i SS affidatari hanno dato atto che la collocazione etero familiare del minore nella Comunità nel comune di Scagnello (CN) permane a far data dal 24.7.23, e che gli incontri tra la madre ed il minore avvengono a cadenza settimanale (due volte al mese a Cervere presso l'abitazione materna, e due volte al mese in Pinerolo). All'udienza le parti hanno richiamato le conclusioni formulate nelle memorie difensive con particolare riguardo alla questione della competenza territoriale.
Le parti, quindi, alla medesima udienza, espressamente rinunciando ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. hanno discusso oralmente la causa richiamando quelle formulate in atti, e la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione.
***
Questo Tribunale non è territorialmente competente, essendo invece competente il
Tribunale di Cuneo, nel cui circondario rientra il Comune di Scagnello, ove attualmente vive il minore, e dove viveva al momento della proposizione della domanda.
Sul punto occorre osservare che, sebbene, il minore sia formalmente residente a
Cervere, nel caso di specie è pacifico che il minore vive nella comunità sita a
Scagnello, dal mese di luglio del 2023, che frequenta dal mese di settembre 2023, con continuità, un istituto scolastico nel comune di Ceva, percorso rieducativo e scolastico destinato a proseguire, quantomeno, ancora alcuni mesi.
È principio consolidato in giurisprudenza che “In materia di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda. A tale accertamento concorrono una pluralità di indicatori, da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze. “ Ancora, prosegue la Corte, “In relazione al luogo di residenza abituale, non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore. “ (fra le altre Cass. 17089 del
2022).
Inoltre, con riferimento alla difformità tra residenza formale e residenza effettiva la
Suprema Corte, nella recente pronuncia citata dalle parti (Cass n.26512 del 2024) ha, osservato che “la residenza abituale del minore cui fare riferimento non è quella anagrafica (attestata dai certificati rilasciati dall'autorità amministrativa) ma la residenza di fatto, che può ben essere identificata con quella afferente alla realtà del contesto abituale di vita”.
Nel caso di specie il minore, benché formalmente residente a [...], vive stabilmente nella comunità di Scagnello da quasi due anni, nelle cui vicinanze frequenta la scuola a
Ceva.
Non consentono di deviare da tale dato oggettivo e attuale, altri indicatori da valutarsi in chiave prognostica al fine di individuare il luogo che possa costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore (quale il luogo di residenza formale presso la madre in Cervere) e, di conseguenza, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze rispetto a quello competente in riferimento al luogo ove effettivamente vive il minore. Neppure la circostanza emersa e non contestata che il minore veda la madre durante il fine settimana, talvolta a Cervere e talvolta a Pinerolo, consente di ritenere la casa della madre in Cervere quale luogo di residenza abituale del minore, o, in chiava prognostica il luogo ove lo stesso ha il suo stabile centro di vita ed interessi. È, infatti emerso, che il minore vorrebbe trasferirsi in Lazio dal padre, e che in ogni caso l'ipotesi di un ritorno a
Cervere presso la madre non è supportato da alcun elemento di prognosi positiva.
Ciò premesso il Comune di Scagnello deve essere considerato il luogo centro degli interessi del minore, e dunque sua residenza abituale ai fini della competenza territoriale nel procedimento in oggetto.
In considerazione dell'esito del giudizio e della pronuncia di incompetenza le spese legali sostenute da parte resistente, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55 del
2014 e successive modifiche, avuto riguardo alla natura della lite e dell'attività prestata, devono essere poste a carico di parte ricorrente che ha incardinato il presente giudizio innanzi al Tribunale incompetente
Le spese di lite sostenute dal curatore speciale del minore, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55 del 2014 e successive modifiche, avuto riguardo alla natura della lite e dell'attività prestata, sono poste a carico solidale delle parti, avendo entrambe dato origine al conflitto che ne ha giustificato la nomina, e sono da versarsi in favore dell'Erario essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale
Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Asti, per essere competente il
Tribunale di Cuneo;
Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa avanti al Giudice competente.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro 3809 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge
Condanna le parti in solido al pagamento in favore dello Stato delle spese legali sostenute dal curatore speciale del minore, che si liquidano in euro 3809 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Asti, in camera di consiglio il 26.2.25
Il giudice relatore
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
Il Presidente
GIAN ANDREA MORBELLI