Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3853 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NA, domiciliataria ex lege in NA, via Diaz 11;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il RE di NA ha assunto una informativa antimafia ostativa in danno di -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
b – della nota dell’UTG di NA prot. n. -OMISSIS- di trasmissione del provvedimento sub a);
c - del verbale del GIA n. -OMISSIS-;
d - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di P.S., richiamati a fondamento del provvedimento sub a), ed in particolare:
- della Relazione Finale in data -OMISSIS-;
- della nota della DIA prot. n. -OMISSIS-;
- della nota della DIA prot. n. -OMISSIS-;
e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale il RE di NA ha assunto una informativa antimafia ostativa in suo danno, ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011.
2. – L’impugnato diniego di iscrizione nella White List è motivato sul presupposto della “ evidente […] riconducibilità della -OMISSIS- e delle altre società amministrate da -OMISSIS- […] alla criminalità organizzata e nella specie ai -OMISSIS-, a -OMISSIS- dei medesimi e, dunque, al clan -OMISSIS- ”.
2.1. – Gli elementi informativi acquisiti dall’Autorità prefettizia darebbero conto, in tal senso, di una intensa collaborazione professionale tra la ditta -OMISSIS- e -OMISSIS-, società quest’ultima risultata una “testa di legno” del clan -OMISSIS- (“[…] un’entità fittizia, priva di autonomia, creata ad hoc e preordinata a uno scopo fraudolento di eludere la normativa antimafia […]”: interdittiva, p. 12).
Siffatta collaborazione emergerebbe dalla costituzione di un’associazione in R.T.I. con-OMISSIS- per l’aggiudicazione di un appalto relativo a un micro-nido nel comune di -OMISSIS- e da “ diversi atti di appalti di lavori pubblici che le stesse si sono aggiudicati ”.
2.2. – In particolare, dai controlli ispettivi, nel -OMISSIS-, sui lavori pubblici finanziati con fondi PNRR effettuati sul cantiere dei lavori di riqualificazione della piazza -OMISSIS-, aggiudicati alla ditta -OMISSIS-, è emerso che i predetti lavori sarebbero stati affidati con contratto di avvalimento alla ricorrente -OMISSIS-
Le Autorità di P.S., nel corso dell’accesso al cantiere, avrebbero rinvenuto un mezzo di -OMISSIS-, privo di giustificazione causale, tra l’altro, rilevando la presenza di -OMISSIS-, Amministratore della -OMISSIS-; nel corso delle operazioni ispettive sarebbe sopraggiunto il padre di -OMISSIS-, -OMISSIS-, già dipendente della -OMISSIS-, a sua volta, indiziato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), per aver agevolato il Clan -OMISSIS-.
2.3. – Di qui la tesi che le attrezzature e i mezzi impiegati nel cit. cantiere -OMISSIS- apparterrebbero alla -OMISSIS-, risultando quindi -OMISSIS-, nella cui sede legale e operativa non sono stati rinvenuti elementi riconducibili alla impresa, priva di effettive risorse professionali e tecniche (con conseguente natura “ fittizia ” dell’Ente). L’amministratore (-OMISSIS-) della società-OMISSIS-, oggetto di sequestro preventivo (poi annullato in -OMISSIS-) disposto dalla D.D.A. all’esito di tale accesso ispettivo sul cantiere -OMISSIS- di NA, è fratello di -OMISSIS-, come detto titolare di -OMISSIS- (entrambi figli di -OMISSIS-), società – anch’essa oggetto (in -OMISSIS-) di sequestro preventivo (divenuto però definitivo con provvedimento della Cassazione) – la cui proprietà sarebbe direttamente riferibile a -OMISSIS-, noto esponente di spicco del clan -OMISSIS-.
2.5. – Ulteriore elemento di controindicazione a fini antimafia, inoltre, sarebbe costituito dalla segnalazione dell’amministratore della società ricorrente in compagnia di esponenti del -OMISSIS-.
3. – Ciò posto, secondo quanto dedotto dalla società ricorrente, il quadro indiziario compendiato nel provvedimento impugnato, sopra tratteggiato, sarebbe complessivamente inadeguato a fondare il giudizio prognostico di segno interdittivo che la Prefettura ne ha tratto.
3.1. – In assenza, invero, della comprova di elementi di “ ingerenza specifica ” della criminalità organizzata nel suo tessuto societario risulterebbe ingiustificata, ad avviso della ricorrente, la proiezione automatica dei fattori di “ rischio ” (agevolativi) di -OMISSIS- S.r.l. in -OMISSIS-, siccome fondata in via esclusiva su “ un unico contratto di avvalimento tra la -OMISSIS- ed -OMISSIS- (Comune -OMISSIS- di NA) ed una unica Associazione Temporanea di Impresa per svolgere un solo lavoro pubblico (Comune di -OMISSIS-) ”, elementi inidonei a provare “ in modo univoco relazioni commerciali stabili tra tali due operatori economici ”.
Il Tribunale di NA (Sezione Riesame), per di più, con recentissimo provvedimento n. -OMISSIS-, pubblicato successivamente al provvedimento impugnato (in -OMISSIS-), ha annullato il sequestro d’urgenza che il GIP Distrettuale aveva disposto in danno di -OMISSIS-, a valle dell’accesso ispettivo del -OMISSIS-, escludendo, secondo quanto affermato dalla ricorrente, la riferibilità di -OMISSIS- al clan -OMISSIS- (motivo sub I).
3.2. – Per quanto riguarda, invece, l’argomento “ satellite ” dei controlli tra -OMISSIS- (Amministratore di -OMISSIS-, essi sarebbero “ così datati nel tempo (-OMISSIS-), da non essere idonei e sufficienti per comprovare forme di condizionamento o collegamento stabile, nella attualità, tra -OMISSIS-, per negare l’accesso a più miti misure di prevenzione collaborativa, ex art. 94 bis CAM (il -OMISSIS-, per di più, è ritenuto disarticolato con decorrenza dal secondo -OMISSIS- […])” (motivo sub II).
4. – Di qui l’ulteriore motivo di ricorso incentrato sul travisamento della disciplina di settore e, in particolare, sulla violazione del principio di gradualità e di proporzionalità, non avendo la Prefettura motivato in ordine ai “ tratti stabili o occasionali del condizionamento agevolativo ”, avendo omesso, anzi, ogni riferimento sulla sussistenza dei tratti di infiltrazione cronica, “ unica condizione ostativa per negare validamente l’accesso alle misure dell’art. 94 bis CAM ” (motivo sub III).
5. – In ultimo – deduce la ricorrente – il RE di NA si sarebbe illegittimamente sottratto al contraddittorio procedimentale (ex art. 92 co. 2 bis d.lgs. 159/2011), peraltro in difetto di alcuna ragione concreta di celerità per preminenti ragioni di P.S. non altrimenti fronteggiabili (motivo sub IV).
6. – Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato.
7. – All’udienza pubblica del 2 aprile 2025, in vista della quale le parti hanno rassegnato memorie e depositato documenti, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.
8. – Va accolta la censura – dal cui scrutinio, per ragioni di precedenza logica, occorre prendere le mosse – che si appunta sulla violazione dell’art. 92 bis , d.lgs. n. 159/2011, disposizione che prescrive, di norma, il contraddittorio endoprocedimentale con la parte destinataria del provvedimento interdittivo, precisando che questo può essere legittimamente omesso laddove “ ricorrono particolari esigenze di celerità del procedimento ”.
9. – Le Autorità di P.S. hanno adombrato che, nel caso in esame, vi sarebbero “ particolari esigenze di celerità del procedimento, attesa l’urgenza di evitare che tale società continui ad operare in un settore ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa ”; secondo quanto sostenuto dalla difesa erariale, “ la chiarezza dei fatti e l’esigenza di escludere celermente la società ricorrente dal circuito dell’economia legale prevalgono sull’esigenze defensionali della parte procedimentale ”.
9.1. – Tali ragioni non possono ritenersi sufficienti a giustificare l’omissione del contraddittorio (sulla sussistenza, in casi siffatti, di un onere motivazionale rafforzato dell’Amministrazione, si v., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2025, n. 4968; Id., 22 novembre 2024, n. 9410).
9.2. – Secondo la giurisprudenza più recente la novella legislativa, che ha comportato rispetto al passato un’inversione del rapporto regola/eccezione fra attivazione e omissione del contraddittorio procedimentale, verrebbe frustrata ove si ammettesse che l’onere motivazionale fosse assolto con un richiamo generico e di stile alla consistenza del quadro indiziario; al RE, invece, in tali casi incombe un preciso onere di indicazione di specifiche e ben individuate circostanze che impongano una particolare speditezza del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1 aprile 2025, n. 2762; Id., 28 maggio 2024, n. 4716; Id., 20 febbraio 2024, n. 1700).
Quando il RE ritiene di dover soprassedere dal previo contraddittorio ai sensi dell’art. 92 bis del d.lgs. n. 159/2011, “ deve supportate tale decisione esternando, in modo accurato, le esigenze di estrema celerità tali da giustificare tale scelta ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2762/2025, cit .); le “ esigenze di celerità ” che in base al cit . art. 92, comma 2- bis possono giustificare l’omissione del contraddittorio procedimentale non possono coincidere, insomma, in un mero richiamo alla consistenza e gravità del quadro indiziario (che è invece il presupposto della misura), ma devono sostanziarsi in specifiche esigenze che impongano una particolare rapidità dell’ iter procedimentale che devono essere esternate nel provvedimento di interdizione antimafia (Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 2025, n. 3082).
9.3. – Le dedotte esigenze di celerità, nella specie, coincidono, a ben vedere, con le stesse circostanze di fatto ritenute sintomatiche del c.d. pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché con la finalità di tutela anticipata rispetto a possibili condizionamenti mafiosi dell’ agere pubblico, la quale sottende, a monte, il potere interdittivo laddove, di contro, per poter omettere la comunicazione dell’avvio del procedimento, la Prefettura avrebbe dovuto indicare specifiche e circostanziate ragioni di celerità del procedimento, ostative al preventivo confronto procedimentale, non potendo richiamare gli stessi elementi posti a base dell’interdittiva e le finalità di prevenzione cautelare poste a base della stessa.
10. – Del pari inadeguata è la motivazione (peraltro distonica rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di NA, Sezione Riesame, con il cit. provvedimento n. -OMISSIS-), sempre ricollegata alla gravità del quadro indiziario, con cui si è succintamente esclusa la praticabilità delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’articolo 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, potendosi dunque affermare (anche) che un pieno esperimento del contraddittorio procedimentale avrebbe ragionevolmente consentito all’Amministrazione di poter meglio approfondire questo ulteriore profilo.
11. – Nemmeno, da ultimo, ad avviso del Collegio – considerato che non emergono evidenze immediate e dirette in ordine alla mafiosità di alcuno dei soci e dei dirigenti della società ricorrente né, d’altronde, è contestato che alcuno di essi sia destinatario di misure di prevenzione personali o reali o di condanna per reati “ spia ” – può farsi applicazione del diverso principio della dequotazione dei vizi formali di cui all’articolo 21- octies L. n. 241/90, senz’altro applicabile anche ai procedimenti di che trattasi (si v. Cons. Stato, Sez. III, n. 3082/2025, cit .) e, per tale via, giungere a ritenere che possa legittimamente omettersi il contraddittorio in “ casi particolarissimi, nei quali il quadro fattuale [è] talmente chiaro circa la permeabilità dell’impresa da parte della criminalità organizzata ” da risultare, siffatta interlocuzione con la parte destinataria della misura di rigore, non solo ininfluente sulla decisione finale ma, anche, ridondante e idonea a rallentare l’adozione della misura di prevenzione (cfr., ad esempio, Cons. Stato sez. III, 7 giugno 2024, n. 5099, in cui, attraverso un’intercettazione ambientale, era stata acquisita la dichiarazione confessoria della gestione di fatto dell’impresa da parte di un appartenente al clan; si v., tra le altre, Id., 23 maggio 2024, n. 4588; Id., 15 febbraio 2024, n. 1517).
12. – Per quanto sinteticamente osservato il motivo sub IV, dunque, deve essere accolto, mentre i rimanenti posso essere assorbiti.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso.
13. – La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- dall’U.T.G. di NA.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.