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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3740 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Aldo P.IVA_1
Ceci
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, in giudizio con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Antonino Orsatti
-convenuto-
***
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi assunti dal l'illecita risoluzione contrattuale del Controparte_1
Contratto d'Appalto rep. n. 2471 del 2.09.2014 disposta in danno della Società attrice dal Parte_2 con le note prot. n. 47085 del 23.12.2014 e prot. n. 47628 del 31.12.2014 e conseguenti Controparte_1 atti conseguenziali e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento Controparte_1 dei danni economici e non economici patiti e patiendi dalla per gli importi tutti e le ragioni Parte_2 esposte in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite e ristoro del
C.U.A.G.”;
1 - PARTE CONVENUTA: “respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per quanto affermato, opposto ed eccepito nella suestesa comparsa di risposta, Voglia respingere integralmente la domanda attrice, in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria di spese”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Part (di seguito anche solo ”) ha convenuto in giudizio il
[...] al fine di ottenere l'accertamento dell'illiceità della risoluzione contrattuale del Controparte_1 contratto di appalto concluso in data 02.09.2014, disposta in danno dell'attrice dal Controparte_1 con le note prot. n. 47085 del 23.12.2014 e prot. n. 47628 del 31.12.2014 e atti consequenziali e, per l'effetto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni economici e non economici, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I-1.1. A sostegno delle domande così spiegate l'attrice ha allegato e dedotto:
- che, in data 29.04.2014, con Verbale di aggiudicazione provvisoria e successiva Determina di Aggiudicazione definitiva n. 254 del 10.07.2014, all'esito di rituale gara non contestata da alcuno dei partecipanti, la società attrice era risultata aggiudicataria del servizio di trasporto CP_ scolastico ed assistenza nei percorsi del Comune di per il biennio 2014/15 – 2015/16, con facoltà di rinnovo e per un importo di euro 480.000,00 annuali;
- che, in data 02.09.2014, era stato sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n. 2471, con contestuale stipula del contratto di usufrutto degli automezzi rep. n. 2471, relativamente a n. 11 scuolabus di proprietà comunale concessi in usufrutto alla società appaltatrice per l'espletamento del servizio;
- che, tuttavia, il contratto d'appalto le era stato consegnato in copia conforme solamente in data 30.09.2014, mediante PEC, mentre quello di usufrutto le era stato consegnato solo dopo il completamento della registrazione (18.09.2014), senza che prima le fosse stata rilasciata alcuna copia, neppure provvisoria;
- che il nulla osta comunale ex art. 87, comma 2 (rectius comma 3), d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285 (c.d. c.d.s.), indispensabile per la revisione e il collaudo degli automezzi, era stato rilasciato solamente in data 17.10.2014, con nota prot. 39424/2014; Part
- che, nella giornata di sabato 18.10.2014, aveva provveduto a far eseguire il collaudo e la revisione presso la i Frosinone;
CP_2
- che, sorprendentemente, lunedì 20.10.2014 gli automezzi erano stati oggetto di specifico controllo da parte della Polizia Locale che, ad autobus fermi presso il piazzale di sosta e
2 non in fase di circolazione, aveva contestato il mancato corretto inserimento della nuova targa nell'apposito spazio, nonostante fosse presente l'originale della nuova targa e le relative carte di circolazione;
- che in data 21.10.2014 il aveva proceduto alla contestazione di presunte anomalie CP_1 nel funzionamento degli scuolabus;
- che il 24.10.2014 gli scuolabus erano stati nuovamente sottoposti a controllo da parte della
Polizia Locale, con elevazione di nuovo verbale per il cattivo funzionamento della luce di posizione anteriore destra di 4 scuolabus, pur rientrando tale inconveniente nella normale usura dei veicoli;
- che con nota prot. n. 44888 del 03.12.2014 il aveva contestato – sulla scorta Controparte_1 di verbale redatto dalla Polizia Locale di Francavilla del 27.11.2014 – l'uso di uno scuolabus in uso presso le linee comunali nel territorio del Comune di Francavilla;
Part
- che, in realtà, l'automezzo era stato condotto presso l'officina di , come del resto accertato con sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Chieti, il quale aveva disposto l'annullamento dei verbali (sent. n. 363/2015);
- che, con nota prot. n. 47085 del 23.12.2014, il aveva comunicato la Controparte_1 risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., asseritamente avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dagli artt. 23 e 26 del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito
“c.s.a.”), e, con nota prot. n. 47628 del 31.12.2014, aveva disposto la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l'incameramento della Part cauzione definitiva mediante escussione della fideiussione bancaria, con invito a alla immediata riconsegna degli automezzi. Part
ha poi svolto articolate deduzioni in ordine alla illegittimità ed illiceità della risoluzione. Ha altresì dedotto di aver subito ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali, anche a seguito della segnalazione effettuata dal all'Autorità nazionale anticorruzione. Controparte_1
I-2. Si è tardivamente costituito in giudizio il concludendo per il rigetto integrale Controparte_1 delle domande attoree, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto.
I-2.1. Il convenuto ha allegato e dedotto: Part
- l'infondatezza dell'affermazione secondo cui per 20 mesi avrebbe gestito il servizio di scuolabus senza alcuna contestazione da parte del essendo state invece formulate CP_1 alla attrice diverse lamentele e contestazioni di inadempimento già nel corso del precedente rapporto contrattuale, come comprovato dalla comunicazione prot. nr. 43794 del Part 21.12.2012, con cui il responsabile del servizio aveva contestato a l'omessa
3 manutenzione degli autoveicoli, la violazione di obblighi contrattuali ed il mancato pagamento di quanto dovuto al personale impiegato nel servizio;
- che ulteriori contestazioni erano state mosse con comunicazione prot. n. 6015 del
12.02.2013;
- l'inverosimiglianza dell'imputazione di responsabilità al per l'asserito ritardo nella CP_1 messa a disposizione dei mezzi e nel rilascio del nulla osta, posto che, sin dalla data di stipula del contratto di usufrutto (02.09.2014), la società avrebbe potuto procedere agli adempimenti amministrativi presso la senza necessità di ulteriori autorizzazioni, CP_2 essendo la sottoscrizione del contratto di usufrutto da parte del Responsabile dell'Area
Servizi alla persona già sufficiente a integrare l'implicito rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.d.s.;
- che la società appaltatrice, per propria negligenza, aveva inoltrato la richiesta di nulla osta solamente in data 16.10.2014, a dispetto dell'obbligo di svolgere tutti gli adempimenti necessari al regolare svolgimento del servizio;
- che, contrariamente all'assunto attoreo secondo cui oltre alle violazioni del c.d.s. non era dato rinvenire violazioni del contratto di appalto, la società aveva patentemente violato l'art. Part 8 c.s.a. che, atteggiandosi come “clausola sussidiaria di tutela”, avrebbe imposto a di garantire il servizio sostituendo i veicoli inutilizzabili;
- che le numerose violazioni al c.d.s. contestate alla società appaltatrice tanto dalla Polizia CP_ Municipale di quanto dai Carabinieri della locale stazione e dalla Polizia Stradale, avevano avuto ad oggetto sia profili di sicurezza stradale sia il possesso dei titoli abilitativi alla circolazione;
- che, come accertato dalla DIGOS di Teramo, la società attrice, al fine di celare la mancata CP_ revisione dei veicoli, aveva formato e fornito al Comune di un documento falso di prenotazione della revisione con timbro della Motorizzazione civile di Frosinone del 29 settembre 2014, che a seguito di verifiche presso la Motorizzazione civile stessa veniva accertata come non produttiva di effetto, in quanto la ricorrente non aveva perfezionato la pratica amministrativa;
Part
- che il legale rappresentante di , , il suo amministratore di fatto, Parte_1 ed il socio erano stati rinviati a giudizio Controparte_3 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Teramo in relazione al procedimento penale nr. 5835/14 RGNR per le gravi imputazioni loro contestate, e segnatamente: falsità materiale continuata commessa dal privato (per aver contraffatto le targhette da apporre sugli estintori posizionati all'interno degli scuolabus); concorso in appropriazione indebita aggravata (per
4 essersi appropriati delle carte di circolazione degli scuolabus); falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (per aver attestato falsamente al che la richiesta Controparte_1 di prenotazione di revisione era stata depositata presso la motorizzazione di Frosinone in data 29.09.2014, anziché 14.10.2014); concorso continuato in frode nei contratto pubblici di fornitura;
- che il provvedimento di risoluzione contrattuale era peraltro stato adottato nel pieno rispetto della procedura prevista dall'art. 136 d.lgs. n. 163/2006 e delle condizioni di cui al c.s.a., nonché con adeguato contraddittorio e previa valutazione delle controdeduzioni di Part ;
- che la comunicazione ad era stata disposta su sollecitazione di quest'ultima, in CP_5 quanto atto dovuto.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Va anzitutto evidenziato che il thema decidendum della presente controversia concerne la Part legittimità della risoluzione disposta dal nei confronti di con la nota prot. n. Controparte_1
47628 del 31.12.2014. Tale chiarimento si impone alla luce delle articolate deduzioni delle parti, le quali hanno posto all'attenzione del Tribunale numerose circostanze di fatto e produzioni documentali, peraltro non tutte rientranti nel raggio di rilevanza del delineatothema decidendum.
Sicché, la selezione delle allegazioni scrutinate e degli elementi utili emergenti dall'istruttoria è effettuata con riferimento al materiale strettamente utile ai fini della decisione, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità immanenti al sistema processuale e oggi positivizzati all'art. 121
c.p.c. Quanto non espressamente esaminato in questa sede, dunque, deve ritenersi disatteso in quanto irrilevante, non pertinente o comunque non provato.
II-5. Occorre allora anzitutto individuare gli elementi posti alla base della risoluzione da parte del per poi procedere allo scrutinio circa la loro effettiva sussistenza e, in ultimo, alla Controparte_1 valutazione circa il ricorrere dei presupposti di applicazione dell'art. 136 d.lgs. n. 163/2006.
II-6. A fondamento della risoluzione, il ha invocato le seguenti circostanze di fatto: Controparte_1
a) la violazione, accertata in data 20.10.2014, dell'art. 100 c.d.s. in ragione della circolazione di n. 5 scuolabus in assenza della carta di circolazione, della targa e del contrassegno assicurativo e della circolazione di n. 3 scuolabus privi della targa;
5 b) il mancato riscontro alla richiesta del 23.10.2014 di operare le manutenzioni necessarie agli scuolabus, sulla base delle segnalazioni di malfunzionamento da parte degli autisti;
c) la violazione degli obblighi di cui al c.s.a. contestata il 10.11.2014, a seguito dell'accertamento – in data 24.10.2014 – da parte della Polizia Locale, della violazione dell'art. 79, commi 1 e 4, c.d.s. in ragione del non funzionamento della luce di posizione anteriore destra di 4 scuolabus;
d) la violazione degli obblighi di cui al c.s.a. contestata il 03.12.2014, a seguito dell'accertamento – in data 27.11.2014 – da parte della Polizia Locale del Comune di
Francavilla, della violazione dell'art. 87 c.d.s., in ragione dell'impiego di un veicolo su linee diverse da quelle per le quali aveva titolo legale;
e) la circostanza che la richiesta di prenotazione per la revisione presso la Motorizzazione di
Frosinone fosse stata effettuata il 14.10.2014 e non il 29.09.2014 come risultante in un primo momento, non essendo seguita la prenotazione del 29.09.2014 dal disbrigo delle ulteriori pratiche volte alla sua conferma (mancato pagamento delle spese relative alla seduta di revisione); la conseguente circolazione, nel periodo 01.10.2014 – 18.10.2014, di veicoli scuolabus privi di revisione.
II-6.1. In ordine alle circostanze dedotte a fondamento della decisione risolutoria deve osservarsi quanto segue.
a) La circostanza relativa alla circolazione dei veicoli in assenza della carta di circolazione, della Part targa e del contrassegno assicurativo risulta non contestata nella sua materialità da , la quale si limita ad opporre giustificazioni peraltro contraddittorie (cfr. doc. 10 – attrice, nel quale le ragioni della mancata apposizione delle targhe viene giustificata in ragione della revisione avvenuta nella giornata del sabato e il doc. 11 – attrice, da cui si desume che invece le targhe, al momento dell'accertamento, erano presso i veicoli ma installate in modo non corretto) e comunque non pertinenti. Come correttamente evidenziato dall'Amministrazione, infatti, l'unica condotta esigibile dall'impresa sarebbe stata quella di erogare il servizio con altri veicoli, sino a quando su quelli oggetto di revisione il 18.10.2014 non fossero state installate le targhe ai sensi di legge. Part b) Effettivamente, nulla ha replicato in ordine alla necessità di operare le manutenzioni.
Nel doc. 21 dell'attrice l'impresa riferisce di aver replicato alla contestazione con la missiva del 22.10.2014. In verità, tale missiva (cfr. doc. 10 – attrice) si riferisce alla diversa Part contestazione sub a). In ogni caso, la replica di alla segnalazione di malfunzionamenti non risulta pertinente (cfr. doc. 21 – attrice), essendo del tutto irrilevante che i veicoli
6 fossero stati sottoposti a revisione, nulla escludendo che eventuali problematiche possano sopravvenire anche un momento dopo all'effettuazione della revisione.
c) La circostanza del mancato funzionamento delle luci di posizione anteriori destre risulta Part incontestata nel suo nucleo fenomenico. si è limitata a replicare (cfr. doc. 21 – attrice) che “tenuto anche conto della revisione indicata in precedenza, appare priva di alcun rilievo contrattuale
[n.d.r. la circostanza del mancato funzionamento delle luci] rientrando nella normale usura degli scuolabus comunali consegnati”. La contestazione dell'odierna attrice da un lato verte nuovamente sulla circostanza irrilevante che i veicoli fossero stati sottoposti a revisione da poco, dovendosi richiamare a tal fine quanto subito sopra osservato, e, dall'altro, assolutamente contraria alle più basilari regole di correttezza nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio, atteso che – data anche la rilevanza pubblicistica del servizio e la potenziale incidenza sulla sicurezza dell'utenza, costituita da bambini in età scolare – la Part segnalazione del malfunzionamento avrebbe dovuto condurre a ben altre iniziative , la quale avrebbe dovuto orientare la sua condotta contrattuale alle opportune verifiche e alle successive ed eventuali indispensabili riparazioni.
d) La contestazione sub d) non risulta valorizzabile in questa sede, atteso il giudicato formatosi sulla vicenda (cfr. doc. 19 – attrice).
e) In merito alla circolazione di veicoli privi di revisione, deve anzitutto osservarsi come non colgono nel segno le deduzioni di parte attrice riferite al ritardo nella consegna del contratto di appalto, del contratto di usufrutto e del nulla osta ex art. 87, comma 3, c.d.s. In proposito deve rilevarsi come anche a ritenere simili circostanze effettivamente addebitabili alla controparte pubblica e rilevanti sul piano dell'esecuzione del contratto, le stesse avrebbero comunque dovuto indurre l'impresa dall'astenersi dall'impiego su strada di veicoli privi di revisione. L'impresa non contesta poi il contenuto del verbale n. 755155912 relativo all'automezzo tg. EW202XG, limitandosi ad obiettare che l'accertamento è avvenuto in orario in cui l'automezzo non era impiegato nel servizio entrata/uscita scolastica. Ciò nulla toglie al concretarsi di una violazione obiettivamente grave, quale quella dell'impiego di un mezzo di trasporto con revisione scaduta.
II-7. Nel loro nucleo fondamentale le circostanze sub a), b), c) ed e) risultano fornite di positivo riscontro nel presente giudizio.
II-8. Deve a questo punto indagarsi il profilo della rilevanza di tali circostanze ai fini dell'applicazione dell'art. 136 d.lgs. n. 163/2006, in riferimento all'art. 26 c.s.a. e all'art. 297 d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207.
7 A mente dell'art. 136 cit. “
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto”. La disposizione – regolante gli appalti di lavori – è estesa ai contratti pubblici relativi a servizi dall'art. 297 d.P.R. n. 207/2010.
Viene poi in rilievo il disposto dell'art. 26 c.s.a., secondo cui “Il ha diritto di chiedere in qualsiasi CP_1 momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di goni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto nei seguenti casi: … 3) mancato rispetto delle disposizioni del presente Capitolato contestate per iscritto per almeno due volte e disattese dall'Appaltatore e dal suo personale;
… 6) mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia”.
II-8.1. Risulta dalle produzioni documentali di ambo le parti che il abbia proceduto Controparte_1 alle contestazioni delle violazioni e delle inadempienze di cui al § II-6. In sede risolutoria (cfr. doc.
22 – attrice), poi, il ha controdedotto in modo puntuale e circostanziato a quanto Controparte_1
Part replicato da alla nota del 23.12.2014.
Sul piano procedimentale, dunque, risultano pienamente soddisfatte le esigenze partecipative sottese alla normativa citata.
Nel merito, poi, non può negarsi che gli elementi posti alla base della nota del 31.12.2014 siano Part indici rilevatori di un contesto esecutivo caratterizzato da inescusabile leggerezza da parte di nell'adeguare la sua condotta non tanto – e non solo – a specifici obblighi contrattuali, quanto piuttosto a numerose prescrizioni del c.d.s. in primo luogo poste a tutela della pubblica incolumità
e della sicurezza nella circolazione stradale, esigenze queste peraltro da avvertirsi nella misura massima attesi i destinatari immediati del servizio erogato. La vicenda contrattuale qui dedotta,
8 Part dunque, è caratterizzata da plurime e gravi inadempienze imputabili a , la quale peraltro ha assunto in sede esecutiva un contegno non confacente a buona fede contrattuale, dolendosi di un preteso atteggiamento persecutorio dell'Amministrazione, la quale si è invece limitata a svolgere le sue funzioni di vigilanza e di controllo, nell'interesse ultimo della collettività amministrata.
La risoluzione contrattuale, dunque, risulta giustificata dai plurimi e gravi inadempimenti della controparte negoziale.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Per le ragioni esposte le domande attoree vanno integralmente rigettate, con assorbimento dei profili non esaminati.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia indeterminato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit. in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia;
valori medi per tutte le fasi;
limitazione dell'importo dell'onorario entro i limiti della nota spese presentata dall'Ente convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_3
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- RIGETTA le domande spiegate dalla parte attrice per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA alla Parte_3 refusione, in favore del delle spese di lite del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3740 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Aldo P.IVA_1
Ceci
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, in giudizio con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Antonino Orsatti
-convenuto-
***
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi assunti dal l'illecita risoluzione contrattuale del Controparte_1
Contratto d'Appalto rep. n. 2471 del 2.09.2014 disposta in danno della Società attrice dal Parte_2 con le note prot. n. 47085 del 23.12.2014 e prot. n. 47628 del 31.12.2014 e conseguenti Controparte_1 atti conseguenziali e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento Controparte_1 dei danni economici e non economici patiti e patiendi dalla per gli importi tutti e le ragioni Parte_2 esposte in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite e ristoro del
C.U.A.G.”;
1 - PARTE CONVENUTA: “respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per quanto affermato, opposto ed eccepito nella suestesa comparsa di risposta, Voglia respingere integralmente la domanda attrice, in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria di spese”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Part (di seguito anche solo ”) ha convenuto in giudizio il
[...] al fine di ottenere l'accertamento dell'illiceità della risoluzione contrattuale del Controparte_1 contratto di appalto concluso in data 02.09.2014, disposta in danno dell'attrice dal Controparte_1 con le note prot. n. 47085 del 23.12.2014 e prot. n. 47628 del 31.12.2014 e atti consequenziali e, per l'effetto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni economici e non economici, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I-1.1. A sostegno delle domande così spiegate l'attrice ha allegato e dedotto:
- che, in data 29.04.2014, con Verbale di aggiudicazione provvisoria e successiva Determina di Aggiudicazione definitiva n. 254 del 10.07.2014, all'esito di rituale gara non contestata da alcuno dei partecipanti, la società attrice era risultata aggiudicataria del servizio di trasporto CP_ scolastico ed assistenza nei percorsi del Comune di per il biennio 2014/15 – 2015/16, con facoltà di rinnovo e per un importo di euro 480.000,00 annuali;
- che, in data 02.09.2014, era stato sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n. 2471, con contestuale stipula del contratto di usufrutto degli automezzi rep. n. 2471, relativamente a n. 11 scuolabus di proprietà comunale concessi in usufrutto alla società appaltatrice per l'espletamento del servizio;
- che, tuttavia, il contratto d'appalto le era stato consegnato in copia conforme solamente in data 30.09.2014, mediante PEC, mentre quello di usufrutto le era stato consegnato solo dopo il completamento della registrazione (18.09.2014), senza che prima le fosse stata rilasciata alcuna copia, neppure provvisoria;
- che il nulla osta comunale ex art. 87, comma 2 (rectius comma 3), d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285 (c.d. c.d.s.), indispensabile per la revisione e il collaudo degli automezzi, era stato rilasciato solamente in data 17.10.2014, con nota prot. 39424/2014; Part
- che, nella giornata di sabato 18.10.2014, aveva provveduto a far eseguire il collaudo e la revisione presso la i Frosinone;
CP_2
- che, sorprendentemente, lunedì 20.10.2014 gli automezzi erano stati oggetto di specifico controllo da parte della Polizia Locale che, ad autobus fermi presso il piazzale di sosta e
2 non in fase di circolazione, aveva contestato il mancato corretto inserimento della nuova targa nell'apposito spazio, nonostante fosse presente l'originale della nuova targa e le relative carte di circolazione;
- che in data 21.10.2014 il aveva proceduto alla contestazione di presunte anomalie CP_1 nel funzionamento degli scuolabus;
- che il 24.10.2014 gli scuolabus erano stati nuovamente sottoposti a controllo da parte della
Polizia Locale, con elevazione di nuovo verbale per il cattivo funzionamento della luce di posizione anteriore destra di 4 scuolabus, pur rientrando tale inconveniente nella normale usura dei veicoli;
- che con nota prot. n. 44888 del 03.12.2014 il aveva contestato – sulla scorta Controparte_1 di verbale redatto dalla Polizia Locale di Francavilla del 27.11.2014 – l'uso di uno scuolabus in uso presso le linee comunali nel territorio del Comune di Francavilla;
Part
- che, in realtà, l'automezzo era stato condotto presso l'officina di , come del resto accertato con sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Chieti, il quale aveva disposto l'annullamento dei verbali (sent. n. 363/2015);
- che, con nota prot. n. 47085 del 23.12.2014, il aveva comunicato la Controparte_1 risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., asseritamente avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dagli artt. 23 e 26 del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito
“c.s.a.”), e, con nota prot. n. 47628 del 31.12.2014, aveva disposto la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l'incameramento della Part cauzione definitiva mediante escussione della fideiussione bancaria, con invito a alla immediata riconsegna degli automezzi. Part
ha poi svolto articolate deduzioni in ordine alla illegittimità ed illiceità della risoluzione. Ha altresì dedotto di aver subito ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali, anche a seguito della segnalazione effettuata dal all'Autorità nazionale anticorruzione. Controparte_1
I-2. Si è tardivamente costituito in giudizio il concludendo per il rigetto integrale Controparte_1 delle domande attoree, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto.
I-2.1. Il convenuto ha allegato e dedotto: Part
- l'infondatezza dell'affermazione secondo cui per 20 mesi avrebbe gestito il servizio di scuolabus senza alcuna contestazione da parte del essendo state invece formulate CP_1 alla attrice diverse lamentele e contestazioni di inadempimento già nel corso del precedente rapporto contrattuale, come comprovato dalla comunicazione prot. nr. 43794 del Part 21.12.2012, con cui il responsabile del servizio aveva contestato a l'omessa
3 manutenzione degli autoveicoli, la violazione di obblighi contrattuali ed il mancato pagamento di quanto dovuto al personale impiegato nel servizio;
- che ulteriori contestazioni erano state mosse con comunicazione prot. n. 6015 del
12.02.2013;
- l'inverosimiglianza dell'imputazione di responsabilità al per l'asserito ritardo nella CP_1 messa a disposizione dei mezzi e nel rilascio del nulla osta, posto che, sin dalla data di stipula del contratto di usufrutto (02.09.2014), la società avrebbe potuto procedere agli adempimenti amministrativi presso la senza necessità di ulteriori autorizzazioni, CP_2 essendo la sottoscrizione del contratto di usufrutto da parte del Responsabile dell'Area
Servizi alla persona già sufficiente a integrare l'implicito rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.d.s.;
- che la società appaltatrice, per propria negligenza, aveva inoltrato la richiesta di nulla osta solamente in data 16.10.2014, a dispetto dell'obbligo di svolgere tutti gli adempimenti necessari al regolare svolgimento del servizio;
- che, contrariamente all'assunto attoreo secondo cui oltre alle violazioni del c.d.s. non era dato rinvenire violazioni del contratto di appalto, la società aveva patentemente violato l'art. Part 8 c.s.a. che, atteggiandosi come “clausola sussidiaria di tutela”, avrebbe imposto a di garantire il servizio sostituendo i veicoli inutilizzabili;
- che le numerose violazioni al c.d.s. contestate alla società appaltatrice tanto dalla Polizia CP_ Municipale di quanto dai Carabinieri della locale stazione e dalla Polizia Stradale, avevano avuto ad oggetto sia profili di sicurezza stradale sia il possesso dei titoli abilitativi alla circolazione;
- che, come accertato dalla DIGOS di Teramo, la società attrice, al fine di celare la mancata CP_ revisione dei veicoli, aveva formato e fornito al Comune di un documento falso di prenotazione della revisione con timbro della Motorizzazione civile di Frosinone del 29 settembre 2014, che a seguito di verifiche presso la Motorizzazione civile stessa veniva accertata come non produttiva di effetto, in quanto la ricorrente non aveva perfezionato la pratica amministrativa;
Part
- che il legale rappresentante di , , il suo amministratore di fatto, Parte_1 ed il socio erano stati rinviati a giudizio Controparte_3 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Teramo in relazione al procedimento penale nr. 5835/14 RGNR per le gravi imputazioni loro contestate, e segnatamente: falsità materiale continuata commessa dal privato (per aver contraffatto le targhette da apporre sugli estintori posizionati all'interno degli scuolabus); concorso in appropriazione indebita aggravata (per
4 essersi appropriati delle carte di circolazione degli scuolabus); falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (per aver attestato falsamente al che la richiesta Controparte_1 di prenotazione di revisione era stata depositata presso la motorizzazione di Frosinone in data 29.09.2014, anziché 14.10.2014); concorso continuato in frode nei contratto pubblici di fornitura;
- che il provvedimento di risoluzione contrattuale era peraltro stato adottato nel pieno rispetto della procedura prevista dall'art. 136 d.lgs. n. 163/2006 e delle condizioni di cui al c.s.a., nonché con adeguato contraddittorio e previa valutazione delle controdeduzioni di Part ;
- che la comunicazione ad era stata disposta su sollecitazione di quest'ultima, in CP_5 quanto atto dovuto.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Va anzitutto evidenziato che il thema decidendum della presente controversia concerne la Part legittimità della risoluzione disposta dal nei confronti di con la nota prot. n. Controparte_1
47628 del 31.12.2014. Tale chiarimento si impone alla luce delle articolate deduzioni delle parti, le quali hanno posto all'attenzione del Tribunale numerose circostanze di fatto e produzioni documentali, peraltro non tutte rientranti nel raggio di rilevanza del delineatothema decidendum.
Sicché, la selezione delle allegazioni scrutinate e degli elementi utili emergenti dall'istruttoria è effettuata con riferimento al materiale strettamente utile ai fini della decisione, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità immanenti al sistema processuale e oggi positivizzati all'art. 121
c.p.c. Quanto non espressamente esaminato in questa sede, dunque, deve ritenersi disatteso in quanto irrilevante, non pertinente o comunque non provato.
II-5. Occorre allora anzitutto individuare gli elementi posti alla base della risoluzione da parte del per poi procedere allo scrutinio circa la loro effettiva sussistenza e, in ultimo, alla Controparte_1 valutazione circa il ricorrere dei presupposti di applicazione dell'art. 136 d.lgs. n. 163/2006.
II-6. A fondamento della risoluzione, il ha invocato le seguenti circostanze di fatto: Controparte_1
a) la violazione, accertata in data 20.10.2014, dell'art. 100 c.d.s. in ragione della circolazione di n. 5 scuolabus in assenza della carta di circolazione, della targa e del contrassegno assicurativo e della circolazione di n. 3 scuolabus privi della targa;
5 b) il mancato riscontro alla richiesta del 23.10.2014 di operare le manutenzioni necessarie agli scuolabus, sulla base delle segnalazioni di malfunzionamento da parte degli autisti;
c) la violazione degli obblighi di cui al c.s.a. contestata il 10.11.2014, a seguito dell'accertamento – in data 24.10.2014 – da parte della Polizia Locale, della violazione dell'art. 79, commi 1 e 4, c.d.s. in ragione del non funzionamento della luce di posizione anteriore destra di 4 scuolabus;
d) la violazione degli obblighi di cui al c.s.a. contestata il 03.12.2014, a seguito dell'accertamento – in data 27.11.2014 – da parte della Polizia Locale del Comune di
Francavilla, della violazione dell'art. 87 c.d.s., in ragione dell'impiego di un veicolo su linee diverse da quelle per le quali aveva titolo legale;
e) la circostanza che la richiesta di prenotazione per la revisione presso la Motorizzazione di
Frosinone fosse stata effettuata il 14.10.2014 e non il 29.09.2014 come risultante in un primo momento, non essendo seguita la prenotazione del 29.09.2014 dal disbrigo delle ulteriori pratiche volte alla sua conferma (mancato pagamento delle spese relative alla seduta di revisione); la conseguente circolazione, nel periodo 01.10.2014 – 18.10.2014, di veicoli scuolabus privi di revisione.
II-6.1. In ordine alle circostanze dedotte a fondamento della decisione risolutoria deve osservarsi quanto segue.
a) La circostanza relativa alla circolazione dei veicoli in assenza della carta di circolazione, della Part targa e del contrassegno assicurativo risulta non contestata nella sua materialità da , la quale si limita ad opporre giustificazioni peraltro contraddittorie (cfr. doc. 10 – attrice, nel quale le ragioni della mancata apposizione delle targhe viene giustificata in ragione della revisione avvenuta nella giornata del sabato e il doc. 11 – attrice, da cui si desume che invece le targhe, al momento dell'accertamento, erano presso i veicoli ma installate in modo non corretto) e comunque non pertinenti. Come correttamente evidenziato dall'Amministrazione, infatti, l'unica condotta esigibile dall'impresa sarebbe stata quella di erogare il servizio con altri veicoli, sino a quando su quelli oggetto di revisione il 18.10.2014 non fossero state installate le targhe ai sensi di legge. Part b) Effettivamente, nulla ha replicato in ordine alla necessità di operare le manutenzioni.
Nel doc. 21 dell'attrice l'impresa riferisce di aver replicato alla contestazione con la missiva del 22.10.2014. In verità, tale missiva (cfr. doc. 10 – attrice) si riferisce alla diversa Part contestazione sub a). In ogni caso, la replica di alla segnalazione di malfunzionamenti non risulta pertinente (cfr. doc. 21 – attrice), essendo del tutto irrilevante che i veicoli
6 fossero stati sottoposti a revisione, nulla escludendo che eventuali problematiche possano sopravvenire anche un momento dopo all'effettuazione della revisione.
c) La circostanza del mancato funzionamento delle luci di posizione anteriori destre risulta Part incontestata nel suo nucleo fenomenico. si è limitata a replicare (cfr. doc. 21 – attrice) che “tenuto anche conto della revisione indicata in precedenza, appare priva di alcun rilievo contrattuale
[n.d.r. la circostanza del mancato funzionamento delle luci] rientrando nella normale usura degli scuolabus comunali consegnati”. La contestazione dell'odierna attrice da un lato verte nuovamente sulla circostanza irrilevante che i veicoli fossero stati sottoposti a revisione da poco, dovendosi richiamare a tal fine quanto subito sopra osservato, e, dall'altro, assolutamente contraria alle più basilari regole di correttezza nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio, atteso che – data anche la rilevanza pubblicistica del servizio e la potenziale incidenza sulla sicurezza dell'utenza, costituita da bambini in età scolare – la Part segnalazione del malfunzionamento avrebbe dovuto condurre a ben altre iniziative , la quale avrebbe dovuto orientare la sua condotta contrattuale alle opportune verifiche e alle successive ed eventuali indispensabili riparazioni.
d) La contestazione sub d) non risulta valorizzabile in questa sede, atteso il giudicato formatosi sulla vicenda (cfr. doc. 19 – attrice).
e) In merito alla circolazione di veicoli privi di revisione, deve anzitutto osservarsi come non colgono nel segno le deduzioni di parte attrice riferite al ritardo nella consegna del contratto di appalto, del contratto di usufrutto e del nulla osta ex art. 87, comma 3, c.d.s. In proposito deve rilevarsi come anche a ritenere simili circostanze effettivamente addebitabili alla controparte pubblica e rilevanti sul piano dell'esecuzione del contratto, le stesse avrebbero comunque dovuto indurre l'impresa dall'astenersi dall'impiego su strada di veicoli privi di revisione. L'impresa non contesta poi il contenuto del verbale n. 755155912 relativo all'automezzo tg. EW202XG, limitandosi ad obiettare che l'accertamento è avvenuto in orario in cui l'automezzo non era impiegato nel servizio entrata/uscita scolastica. Ciò nulla toglie al concretarsi di una violazione obiettivamente grave, quale quella dell'impiego di un mezzo di trasporto con revisione scaduta.
II-7. Nel loro nucleo fondamentale le circostanze sub a), b), c) ed e) risultano fornite di positivo riscontro nel presente giudizio.
II-8. Deve a questo punto indagarsi il profilo della rilevanza di tali circostanze ai fini dell'applicazione dell'art. 136 d.lgs. n. 163/2006, in riferimento all'art. 26 c.s.a. e all'art. 297 d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207.
7 A mente dell'art. 136 cit. “
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto”. La disposizione – regolante gli appalti di lavori – è estesa ai contratti pubblici relativi a servizi dall'art. 297 d.P.R. n. 207/2010.
Viene poi in rilievo il disposto dell'art. 26 c.s.a., secondo cui “Il ha diritto di chiedere in qualsiasi CP_1 momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di goni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto nei seguenti casi: … 3) mancato rispetto delle disposizioni del presente Capitolato contestate per iscritto per almeno due volte e disattese dall'Appaltatore e dal suo personale;
… 6) mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia”.
II-8.1. Risulta dalle produzioni documentali di ambo le parti che il abbia proceduto Controparte_1 alle contestazioni delle violazioni e delle inadempienze di cui al § II-6. In sede risolutoria (cfr. doc.
22 – attrice), poi, il ha controdedotto in modo puntuale e circostanziato a quanto Controparte_1
Part replicato da alla nota del 23.12.2014.
Sul piano procedimentale, dunque, risultano pienamente soddisfatte le esigenze partecipative sottese alla normativa citata.
Nel merito, poi, non può negarsi che gli elementi posti alla base della nota del 31.12.2014 siano Part indici rilevatori di un contesto esecutivo caratterizzato da inescusabile leggerezza da parte di nell'adeguare la sua condotta non tanto – e non solo – a specifici obblighi contrattuali, quanto piuttosto a numerose prescrizioni del c.d.s. in primo luogo poste a tutela della pubblica incolumità
e della sicurezza nella circolazione stradale, esigenze queste peraltro da avvertirsi nella misura massima attesi i destinatari immediati del servizio erogato. La vicenda contrattuale qui dedotta,
8 Part dunque, è caratterizzata da plurime e gravi inadempienze imputabili a , la quale peraltro ha assunto in sede esecutiva un contegno non confacente a buona fede contrattuale, dolendosi di un preteso atteggiamento persecutorio dell'Amministrazione, la quale si è invece limitata a svolgere le sue funzioni di vigilanza e di controllo, nell'interesse ultimo della collettività amministrata.
La risoluzione contrattuale, dunque, risulta giustificata dai plurimi e gravi inadempimenti della controparte negoziale.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Per le ragioni esposte le domande attoree vanno integralmente rigettate, con assorbimento dei profili non esaminati.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia indeterminato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit. in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia;
valori medi per tutte le fasi;
limitazione dell'importo dell'onorario entro i limiti della nota spese presentata dall'Ente convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_3
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- RIGETTA le domande spiegate dalla parte attrice per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA alla Parte_3 refusione, in favore del delle spese di lite del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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