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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 500204/2013 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa NA Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500204/2013 R.G., avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria e rendiconto, azione di riduzione per lesione di legittima
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in IC EQ alla Via Nicotera 29/B presso lo studio dell'avv.
FE IT che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
AVV. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in IC EQ alla Piazza Marconi
n. 8 presso lo studio dell'avv. Giovanni Cilento
CONVENUTO
NONCHE'
nata a [...] il [...] (c.f. ), nella qualità di erede CP_2 C.F._3 di erede di nato a [...] il [...] e deceduto in data 09.072013) rappresentata Persona_1
e difesa dall' avv. Benedetto CI giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via del Rione Sirignano 9
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, l'avv.
FE IT per l'attore : “conclude riportandosi integralmente a tutto Parte_1 quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa, in particolare alla comparsa
1 di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata in data 5.6.2019, a tutti gli atti e documenti depositati dal precedente difensore Avv. Pugliese, e precisamente all'atto introduttivo, alle memorie depositate ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 1-2-3, nelle date di seguito riportate
9.7.2014, 26.9.2014, 12.11.2014 e 4.12.2014 (depositate sia nei primi termini individuati dal
Giudicante che nei successivi termini, concessi alle parti a seguito della chiesta rimessione), ai verbali di udienza, nonché alle risultanze della CTU depositata dall'Ing. , al contenuto della Per_2 propria comparsa conclusionale e delle memorie di replica già depositate nonché ai propri atti e conclusioni tutte che qui si hanno, per brevità, per integralmente ripetute e trascritte, chiedendone il totale accoglimento. Si reitera l'impugnativa, si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito che è risultato destituito di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che non provato e se ne chiede il rigetto. Si evidenzia, fin d'ora, che il CTU ha effettuato una corretta valutazione dell'immobile e dell'indennità di occupazione, e che le risultanze istruttorie hanno chiaramente evidenziato (così come la CTU) chi avesse la materiale ed esclusiva disponibilità dell'immobile (appartamento) in comunione sito in Roma e per cui vi è causa. Evidenzia, ancora una volta, che il bene oggetto di divisione risulta a tutt'oggi nella disponibilità esclusiva di parte convenuta che, nonostante reiteratamente sollecitata, non ha provveduto a mettere a disposizione del richiedente le chiavi di accesso all'immobile e che, come da documentazione allegata, dall'Avv.
lo stesso solo in corso di causa ha provveduto a cambiare la propria residenza CP_1 dall'appartamento per cui vi è richiesta di divisione. Che le eventuali richieste istruttorie disattese dal Giudicante e formulate nell'interesse della parte attrice, non sono da intendersi per rinunciate
L'Avv. FE ASTARITA, richiamate quindi integralmente le conclusioni anche istruttorie che precedono, chiede accogliersi integralmente le stesse ed insiste affinché il Giudicante voglia riservarsi la causa in decisione con la concessione dei termini previsti ex lege (60 + 20 gg) per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.
L'avv. Benedetto CI per la convenuta “impugna radicalmente la Relazione CP_2 di C.T.U evidenziando come sul capo fondamentale, quello che attiene alla valutazione dei beni, il
CTU abbia violato le disposizioni inerenti la stima correttamene individuate dalla Cassazione e dai più accreditati pronunciamenti degli organi tributari, per affidarsi integralmente a delle inaffidabili
e non verificabili fonti prive di certezze, quali le banche dati contenenti le offerte di vendita del quartiere. Chiede che l'ill.mo Tribunale così voglia provvedere:
In via istruttoria: 1 – Sospendere il presente giudizio sino al passaggio in giudicato delle liti pendenti innanzi il tribunale di Tribunale di Torre Annunziata, sez. 1 dott. Blasi RG 2884 2023, e del giudizio
51 del 2025, pendente innanzi la Corte di Appello di Napoli.
2 2 – In subordine, disporre sospensione in attesa della definizione del solo giudizio 51 del 2025, ed a seguire la prosecuzione del presente giudizio al solo fine di provvedere alla liquidazione della quota spettante all' ing. sui ben caduti in comunione, con attribuzione ai restanti eredi e Pt_1 CP_1 delle rispettive quote spettanti, e rimettendo al giudizio pendente innanzi il Tribunale di CP_2
Tribunale di Torre Annunziata, sez. 1 dott. Blasi RG 2884 2023 la dovuta integrazione sulla modifica della formazione dell' asse ai fini della divisione tra ed . CP_1 CP_2
3 – In estremo subordine, adottare i provvedimenti necessari ed opportuni al fine di evitare insanabili contrasti di attribuzioni sui beni oggetto della comunione e/o di giudicato tra le parti.
4 – rinnovare integralmente la CTU perché violativa dei criteri e delle regole di estimo dettate a garanzia delle parti
NEL MERITO Si riporta, ove compatibile con i fatti e gli accadimenti narrati, ogni domanda, richiesta, istanza, deduzione ed eccezione formulata dal precedente difensore in atti del giudizio ed
a verbali di udienza, di cui si chiede l'integrale accoglimento con il rigetto delle avverse;
in specie si insiste per il rigetto delle infondate domande risarcitorie proposte dallo Vittoria di spese Pt_1 nei confronti dello . Pt_1
L'avv. quale difensore di se stesso: “1) Dichiarare l'apertura della successione di CP_1
. 2) Assegnare all'istante la quota di sua spettanza dell'intero patrimonio derivante Persona_3 dalla divisione e accertata quindi l'indivisibilità degli immobili disporne la vendita. 3) Porre le spese
a carico di parte attrice. 4) Condannare al risarcimento del danno da occupazione CP_2 abusiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'apertura della Persona_1 successione;
2) costituire la massa ereditaria di tutti i beni caduti nella successione del defunto
e disporsi il giusto riparto divisionale per lo scioglimento della comunione e per la Persona_3 formazione delle quote;
3) assegnare all'istante la quota di sua spettanza (pari a 2/9 dell'intero) derivante dalla divisione dei cespiti tutti in narrativa, ed in ipotesi di accertata indivisibilità disporsi, previa consulenza tecnica, la vendita degli stessi, con attribuzione degli importi spettanti per legge;
4) condannare i convenuti in solido al pagamento del risarcimento del danno per occupazione abusiva la somma di euro 106.020,00 quantificata fino al 12 gennaio 2013 oltre all'ulteriore danno quantificato in euro 620,00 mensili per il periodo successivo, o la somma maggiore o minore ritenuta congrua dal giudice previa ctu o anche in via equitativa oltre accessori come per legge, ordinando
l'esibizione del relativo rendiconto;
5) porre le spese necessarie per la divisione a carico della massa da dividere e quelle affrontate per le ulteriori questioni processuali a carico della soccombente e/o
3 chi ne avrà dato causa;
6) ordinarsi al conservatore dei RR.II. competente, esonerando lo stesso da ogni relativa responsabilità la trascrizione dell'emananda sentenza ed emettere ogni altro opportuno provvedimento di giustizia”.
A tal riguardo, allegava che in data 12.10.1998 decedeva, ab intestato, in IC EQ Monaco
Fausto, lasciando quali eredi il coniuge (per la quota di 3/9) e i figli Parte_2 CP_1
, NA e (per la quota di 2/9 ciascuno); che l'attivo ereditario aveva ad oggetto la
[...] Per_1 piena proprietà dell'appartamento sito a Roma alla via Appia Nuova n. 96, con soffitta e corte di proprietà, identificato al catasto al foglio 893, n. 38 sub 85 e n. 262, 263, 267 nonché il terreno sito in IC EQ alla località Bonea identificato al catasto terreni al foglio 7 n. 243 di are 3,47.
Allegava, inoltre, che in data 17.08.2006 decedeva in IC EQ CI GN, la quale con testamento pubblico del 22.02.2022 per notar nominava eredi i suoi tre figli Per_4 CP_1
, NA e e disponeva della quota di 3/9 acquisita dalla successione del coniuge in
[...] Per_1 favore dei soli figli e in parti uguali tra loro. Pertanto, e CP_1 Per_1 CP_1 risultavano proprietari dei suddetti beni per la quota complessiva di 7/9 e quindi di 7/18 Per_1 ciascuno, mentre restava titolare della sola quota di 2/9. Persona_5
Deduceva, inoltre, che decedeva a Roma in data 23.12.2007 e che con testamento Persona_5 olografo del 26.11.2007 disponeva anche della quota sui suddetti immobili attribuendola al coniuge
. Parte_1
Infine, rappresentava che sia l'immobile in Roma sia il terreno in IC EQ erano occupati dai condividenti e e che gli stessi non avevano mai provveduto a rendere il Persona_1 CP_1 conto della gestione.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla divisione e chiedeva, attesa Persona_1
l'indivisibilità dei beni, l'attribuzione in natura e in subordine, in caso di indisponibilità dell'altro maggior quotista a chiedere l'attribuzione congiunta, la liquidazione in denaro a seguito della vendita, con riserva di richiedere l'attribuzione per intero. Contestava di aver occupato abusivamente gli immobili, avendone fatto uso in qualità di comproprietario, e specificava che la madre Persona_6
nel testamento, aveva previsto che l'immobile dovesse essere abitato a titolo gratuito dai suoi
[...] figli ed , autorizzando ad eseguire i lavori, ordinari e straordinari, Per_1 CP_1 Persona_1 necessari, precisando che la detenzione gratuita dovesse proseguire anche dopo la sua morte e che, infine, detta volontà venne accettata da con lettera del 11.10.2006. Persona_5
In subordine, deduceva che ove ritenuto necessario procedere al rendiconto, dal Persona_5
12.10.1998 (data del decesso di ) al 17.08.2006 (data del decesso di Persona_3 Parte_2
aveva goduto interamente del patrimonio paterno percependo euro 2.500,00 mensili a titolo
[...]
4 di canone di locazione dei posti auto. Precisava, ancora, di aver eseguito dal 1999 vari lavori straordinari, come indicati alle pag. 3 e 4 della comparsa.
Pertanto, concludeva chiedendo di provvedere alla divisione e di dichiarare non dovuto alcun rendiconto o corrispettivo per la detenzione;
in subordine, accogliere l'eccezione di compensazione tenuto conto di quanto goduto da e delle spese dal medesimo sostenute. Persona_5
Si costituiva, altresì, , il quale chiedeva di chiamare in causa e CP_1 CP_3 Per_7
quali eredi legittimarie di deduceva al riguardo che le disposizioni
[...] Persona_5 testamentarie di quest'ultima le avevano pregiudicate e che pertanto dovevano intendersi quali litisconsorti necessarie. Ancora, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Torre
Annunziata, essendo deceduta a Roma, quale luogo del suo ultimo domicilio. Persona_5
Nel merito, si opponeva alla domanda risarcitoria per occupazione abusiva, allegando che mai alcuna richiesta di divisione bonaria era pervenuta nel termine di sei anni dalla morte del de cuius, eccependo la prescrizione ex artt. 2947 co. 1 c.c. e 2948 co. 3 c.c..
Dunque, chiedeva, in via preliminare di integrare il contraddittorio nei confronti di e CP_3
e di dichiarare l'incompetenza; in via subordinata e nel merito, dichiarava di non opporsi alla CP_2 divisione chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria e, ancora, in riconvenzionale chiedeva di dichiarare l'inefficacia del testamento di per lesione della quota dei figli legittimari. CP_2
Tanto premesso, assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. all'udienza del 17.07.2013 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di avvenuto in data Persona_1
09.07.2013; pertanto, a seguito della riassunzione del giudizio avvenuta con atto depositato in data
14.10.2013 ad opera di , si costituiva con comparsa depositata in Parte_1 CP_1 data 31.12.2013 riportandosi alle richieste già formulate e con comparsa depositata in data 08.02.2014 si costituiva, altresì, nella qualità di unica erede di riportandosi CP_2 Persona_1 alle conclusioni già formulate dal proprio dante causa.
Dopo taluni rinvii disposti anche per la pendenza di trattative di bonario componimento, con ordinanza del 17.11.2020 venivano ammessi la prova testimoniale e l'interrogatorio formale nei limiti ivi indicati;
espletato l'interrogatorio formale all'udienza del 27.10.2021, alla successiva udienza del
2.05.2022 l'avv. IT dichiarava il decesso del teste e ne chiedeva la sostituzione e l'avv. CP_1 rinunciava al proprio teste;
rigettata l'istanza di sostituzione del teste deceduto, veniva conferito incarico al c.t.u.. Dopo aver richiesto chiarimenti al c.t.u., all'esito del deposito della consulenza, la causa, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.09.2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2025 e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 30.12.2024, veniva riservata al collegio per la decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.. Con provvedimento depositato in data 18.04.2025, atteso il trasferimento del giudice
5 assegnatario del procedimento ad altro ufficio, la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale
G.I. per essere rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni.
Disattesa l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla difesa di con ordinanza CP_2 ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 11.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti.
2. Tanto premesso, occorre analizzare le questioni di carattere preliminare e, in primo luogo, soffermarsi sulla eccezione di incompetenza sollevata da e, in secondo luogo, sulla CP_1 richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla difesa di CP_2
2.1. Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, ha dedotto che “ex art. 456 CP_1
c.c. la successione si apre nell'ultimo domicilio del defunto. L'ultimo testamento a cui si fa riferimento risulta pubblicato da un Notaio di Roma e la sig.ra è deceduta a Roma, Persona_5 luogo del suo ultimo domicilio, pertanto il Tribunale di Torre Annunziata, sezione di Sorrento, risulta incompetente essendo competente il Tribunale di Roma”.
L'eccezione è infondata. È sufficiente evidenziare che la successione di cui si discorre non è quella di ma quella di , il quale è deceduto data 12.10.1998, ab intestato, in Persona_5 Persona_3
IC EQ (luogo del suo ultimo domicilio), lasciando quali eredi legittimi il coniuge e i figli, tra cui nei cui diritti successori è subentrato il coniuge . Pertanto, la Persona_5 Parte_1 competenza ai fini della apertura della successione e dello scioglimento della comunione, non può che essere del Tribunale di Torre Annunziata.
2.1. Quanto alla istanza di sospensione del giudizio, la difesa di costituitasi quale CP_2 erede di anche in comparsa conclusionale ha chiesto di sospendere il presente Persona_1 giudizio sino al passaggio in giudicato delle liti pendenti innanzi il tribunale di Tribunale di Torre
Annunziata, r.g. 2884/2023, e del giudizio r.g. 51/2025 pendente innanzi la Corte di Appello di
Napoli, o in subordine di disporre la sospensione in attesa della definizione del solo giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli e disporre la prosecuzione del presente giudizio al solo fine di provvedere alla liquidazione della quota spettante all'attore sui ben caduti in Parte_1 comunione, con attribuzione ai restanti eredi e delle rispettive quote spettanti, CP_1 CP_2 rimettendo al giudizio pendente innanzi il Tribunale di Tribunale di Torre Annunziata, r.g. 2884/2023, la dovuta integrazione sulla modifica della formazione dell'asse ai fini della divisione tra ed CP_1
CP_2
Pertanto, la convenuta ha dedotto che pende tra le parti quale erede di CP_2 [...]
e , giudizio n.r.g. 2884/2023 per lo scioglimento della comunione ereditaria Per_1 CP_1 sorta in conseguenza del decesso di (madre di e Parte_2 CP_1 CP_1
6 , nel cui ambito rientra anche la quota di 3/9 ereditata dalla stessa alla morte del coniuge Per_1
e dalla medesima devoluta, in parti uguali, ai figli e ha, Persona_3 CP_1 Per_1 ancora, dedotto che la suddetta domanda di scioglimento della comunione è stata trascritta prima della domanda di scioglimento della comunione di e al passaggio in giudicato della relativa Persona_3 sentenza conseguirà l'individuazione del soggetto titolare dei diritti di sui beni in Parte_2
Roma e IC EQ che sono oggetto del presente giudizio.
Orbene, il collegio ritiene che alcuna sospensione del presente giudizio possa essere disposta in attesa della definizione del giudizio di scioglimento della comunione di . Parte_2
La massa ereditaria di cui si discorre nel presente giudizio è, infatti, quella de cuius Persona_3
e rispetto ad essa non assume alcun carattere pregiudiziale lo scioglimento della comunione sorta in conseguenza del decesso di che comprende anche la quota di 3/9 sui beni Parte_2 dell'eredità del coniuge;
anzi occorre prima procedere allo scioglimento della Persona_3 comunione di quest'ultimo - cui partecipa anche l'attore in qualità di erede di Parte_1
figlia del de cuius - per poi poter addivenire allo scioglimento della comunione di Persona_5
Parte_2
Si osserva che, se sussistono diversi titoli di provenienza dei beni facenti parte della massa ereditaria
(gli immobili di cui si discorre nel presente giudizio sono pervenuti ai convenuti e CP_1
quest'ultima nella qualità di erede di in parte dalla successione CP_2 Persona_1 paterna e in parte dalla successione materna, dal momento che ha lasciato ai soli Parte_2 figli e la quota da ella vantata sull'eredità del marito), ciò determina la sussistenza CP_1 Per_1 di più comunioni ereditarie almeno nei rapporti tra e CP_1 Per_1
Poiché ciascuna massa costituisce un'entità a sé stante, occorrerà realizzare diverse operazioni divisionali che devono essere compiute partendo dallo scioglimento della comunione più risalente nel tempo (nella specie la comunione sorta in conseguenza del decesso di , alla quale Persona_3 partecipa anche l'attore in qualità di erede di per poi procedere via via Persona_5 allo scioglimento di quelle successive (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, n.3512).
Infatti, costituisce principio consolidato quello secondo cui (cfr. Cass. n. 2331/1985) quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i
7 problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (conf. Cass. n. 3014/1981; Cass. n. 339/1967).
Nella specie, stante la non contestata indivisibilità dei beni come di seguito verrà precisato, procedendo pregiudizialmente alla divisione dell'asse di , i diritti vantati dal defunto Persona_3 coniuge (e devoluti ai figli e si convertono in un diritto di credito Parte_2 CP_1 Per_1
e precisamente nella somma - corrispondente al valore della quota ideale vantata sul bene in questione
- quale corrispettivo della vendita, atteso che nessun condividente ha formulato istanza di attribuzione. Ne consegue che la partecipazione dei RM e (e nei diritti di CP_1 Per_1 quest'ultimo la figlia nella successione della madre si concentrerà sulla comunione del CP_2 credito da conguaglio, oltre che sugli ulteriori beni eventualmente in comunione.
Dunque, alcuna sospensione del presente giudizio può essere disposta a fronte della pendenza del giudizio relativo allo scioglimento della comunione ereditaria di che deve invece Parte_2 essere preceduta cronologicamente dallo scioglimento della comunione di . Persona_3
Va anche disattesa l'istanza di sospensione in relazione alla pendenza del giudizio in Corte di
Appello.
Giova evidenziare che, con atto per Notaio rep. n. 33892 racc. n. 25167 in data 15 Persona_8 giugno 2021, ha alienato in favore di un terzo, la quota di 1/2 su CP_1 Controparte_4 due proprietà, tra cui il terreno sito in IC EQ facente parte della successione di . Persona_3
La convenuta ha dedotto di aver convenuto in giudizio e CP_2 CP_1 CP_4 al fine di far accertare gli effetti meramente obbligatori di siffatta vendita, atteso
[...]
l'intervenuto trasferimento non dell'intera quota ereditaria sull'asse di ma della quota Persona_3
(tra l'altro non corrispondente alla quota di effettiva spettanza dell'alienante) su uno degli immobili che compongono l'asse; che detto giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1828/2024 pubbl. il 20/06/2024 nel giudizio RG n. 3762/2022, con la quale il tribunale ha rigettato la domanda;
che contro detta sentenza è stato proposto appello, attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Orbene, anche in tal caso non sussistono i presupposti per sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente in Corte di Appello. Premesso che l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata relativo all'efficacia obbligatoria o reale del trasferimento (avente ad oggetto la quota di 1/2 sul terreno in IC EQ, che tra l'altro non corrisponde nemmeno alla quota di cui è titolare, atteso che egli è titolare della quota di 7/18 derivante, in parte, CP_1 dall'eredità paterna e, per altra parte, dalla eredità materna) è ancora sub iudice e non costituisce, quindi, giudicato, nei confronti dei terzi la questione rileva sul piano della opponibilità della sentenza di scioglimento della comunione. Si osserva che, in caso di riforma della sentenza e di accertamento
8 degli effetti obbligatori dell'atto, il bene verrebbe considerato come oggetto della comunione, per cui la sua efficacia reale sarebbe subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione;
in caso di conferma della pronuncia in ordine all'efficacia reale del trasferimento avvenuto in corso di causa, si porrà unicamente un problema di opponibilità della pronuncia adottata nel presente giudizio al terzo acquirente, da risolvere tenendo conto del momento in cui è intervenuta la trascrizione dell'acquisto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda di divisione, proseguendo il giudizio tra le parti originarie. In ogni caso, poi, si sarebbe in presenza di una vendita parzialmente a non domino essendo evidente che, comunque, essa ha avuto ad oggetto la quota di 1/2 che non corrisponde alla quota di cui è titolare sul bene compravenduto;
in tal caso, è CP_1 irrilevante l'intervenuta trascrizione, essendo essa priva di efficacia sanante dei vizi dell'atto negoziale ed inidonea ad attribuirgli la validità di cui esso sia naturalmente privo.
Il collegio ritiene pertanto di dover confermare le determinazioni del G.I. che, con ordinanza del
20.05.2025, ha ritenuto di dover disattendere l'istanza di sospensione del giudizio.
3. A questo punto, è necessario analizzare la domanda avanzata da volta ad ottenere CP_1 la declaratoria di inefficacia del testamento di In particolare, il convenuto, in via Persona_5 riconvenzionale, ha dedotto che nel disporre delle sue sostanze con il testamento Persona_5 olografo del 26.11.2007 attribuendo al coniuge la quota di 2/9 vantata sui beni Parte_1 immobili dell'eredità paterna, ha leso la quota di legittima delle figlie e , CP_3 Persona_7 nei cui confronti ha chiesto di estendere il contraddittorio.
Orbene, è evidente che uniche legittimate a proporre la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima loro spettante per effetto delle disposizioni testamentarie della madre sono proprio le figlie della de cuius, con la conseguenza che la domanda avanzata in riconvenzionale dal convenuto
è inammissibile. CP_1
4. Definite le questioni di carattere preliminare e accertata l'inammissibilità della domanda di accertamento della lesione di legittima avanzata dal convenuto rispetto all'eredità della CP_5 defunta sorella occorre dichiarare l'apertura della successione di , nato Persona_5 Persona_3
a Napoli in data 15.03.1899 e deceduto a IC EQ in data 12.10.1998.
La successione è regolata integralmente dalla legge e, pertanto, ai sensi dell'art. 581 c.c. eredi dello stesso sono il coniuge per la quota di 1/3 e i figli , NA e Parte_2 CP_1 Per_1 per la restante quota di 2/3. Si osserva, poi, che nei diritti vantati da (deceduta in Parte_2 data 17.08.2006 in IC EQ) sono subentrati i figli e ai quali la CP_1 Per_1
con testamento pubblico del 26.09.2006 rep. n. 17404, racc. n. 13132 lasciava, in Parte_2 comunione tra loro, la quota a lei pervenuta sui beni dell'eredità del coniuge;
nei diritti di Per_5
(deceduta in data 23.12.2007 in Roma) è subentrato il coniuge , al quale
[...] Parte_1
9 lasciava la quota vantata sui beni del patrimonio paterno con testamento olografo del Persona_5
26.11.2007, pubblicato con verbale per notaio rep. n. 53088 e n. racc. Persona_9
17149.
Pertanto, le quote vantate dai condividenti per effetto dell'apertura della successione di Per_3
sono le seguenti: quota di 3/9 in capo al coniuge (devoluta ai figli
[...] Parte_2 CP_1
e in comunione tra loro), quota di 2/9 per ciascuno dei tre figli , e Per_1 CP_1 Per_1
NA (la quota di quest'ultima è stata devoluta a ). Ciò vale per entrambi gli immobili Parte_1
e, quindi, anche per il terreno sito in IC EQ in quanto, come già rilevato, nei rapporti con il terzo acquirente della quota di 1/2 del terreno - avvenuta in corso di causa ad opera di CP_1
- la questione si pone unicamente sul piano della opponibilità della presente decisione all'acquisto effettuato dal terzo in corso di causa e non preclude di addivenire allo scioglimento della comunione tra le parti originarie.
4.1. I beni immobili che compongono la massa ereditaria di sono i seguenti: Persona_3
a. appartamento sito in Roma alla via Appia Nuova 96, nonché soffitta e quote di proprietà condominiale, il tutto identificato al catasto urbano, al foglio 893, particella 38, sub 85 e particelle
262, 263 e 267;
b. terreno sito in IC EQ, località Bonea, identificata al catasto terreni al foglio 7 numero 243 di are 3,47.
Dalla documentazione depositata dall'attore, risulta che l'immobile sito in Roma è pervenuto al de cuius in seguito alla successione paterna. In particolare, dall'atto di divisione con Persona_3 firme autenticate dal Notaio in Roma in data 21.10.1981 (rep. n. 57.891 e n. racc. Persona_10
20.083), si evince che il de cuius era proprietario unitamente al fratello per il 50% Persona_11 ciascuno, dell'immobile sito in Roma alla via Appia Nuova n. 96, foglio 893 p.lle 263, 266, 267, 262
e 38 sub 10 cat. A/2, per successione dal padre fu , deceduto a Roma in data CP_1 Per_12
13.09.1950; che con detto atto di divisione, veniva attribuito a l'appartamento in Persona_3
Roma alla via Appia Nuova n. 96 (punto A dell'atto), individuato al NCEU al “foglio 893 p.lle 262
e 267 i localetti di sgombero, 263 parte il giardino e 38 sub. 10 parte l'appartamento con annessa soffitta”, come si ricava dalla lettura dell'atto nel quale si fa altresì riferimento alla denuncia di variazione per frazionamento protocollata il 14.10.1981 col n. 849.
Il terreno sito in IC EQ risulta acquistato da con atto di compravendita del 1° Persona_3 ottobre 1953, allegato alla produzione dell'attore, dalle germane e atto Controparte_6 CP_3 trascritto in data 08.10.1953 come risulta dalla nota di trascrizione reg. gen. n. 24024 e reg. part. n.
18006 allegata dall'attore. Dall'atto di compravendita emerge che il terreno era pervenuto alle alienanti dalla successione del padre fu , deceduto in IC EQ il Persona_13 Per_14
10 27.07.1924, che lasciava quali eredi le tre figlie e , nonché dalla successione CP_6 CP_3 CP_7 della germana deceduta in data 05.02.1929, che lasciava quali eredi le sorelle e CP_7 CP_6
CP_3
4.2. In ordine alla descrizione dei beni, è possibile fare riferimento alle verifiche effettuate dall'ausiliario, il quale ha affermato che “il bene in Roma, sito al piano rialzato di un elegante e signorile complesso immobiliare nella centralissima zona San Giovanni (la fermata della Metro "A"
San Giovanni, si trova a 300 metri, la zona offre tutti i servizi ed è ottimamente collegata), con accesso dal cortile interno di questo, si trovava al momento delle operazioni peritali in pessime condizioni interne, con evidenti segni di assenza totale di manutenzione dovuta alla mancanza di abitabilità. […] Gli impianti, sia elettrico che idrico, tradiscono la vetustà dell'appartamento ma soprattutto l'assenza di corrente manutenzione data chiaramente da mancanza di abitabilità. Tale impressione, di vetustà ed allo stesso tempo di abbandono reale, trova ulteriore e prepotente conferma nello stato attuale dell'esteso giardino annesso. Completano il compendio una soffitta ripostiglio e quote condominiali date in fitto a terzi i cui ricavati costituiscono un fondo cassa per eventuali manutenzioni straordinarie del complesso (come da documentazione in allegato fornita dall'amministratore p.t. avv. Turchio)” (cfr. fotografie allegate alla consulenza).
Il terreno in IC EQ “si presenta abbandonato ed incolto, scosceso e di difficile percorribilità.
Risulta adibito ad uliveto catastalmente e, infatti, presenta numerosi alberi di ulivo. L'accesso risultava al momento dell'accesso intercluso ed è stato possibile solo tramite passaggio da fondo alieno attiguo”.
In ordine alla commerciabilità, l'ausiliario ha concluso in senso affermativo.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'appartamento, come si ricava dai titoli di provenienza, era con ogni probabilità già esistente alla data del 1950, essendo pervenuto in comunione ai RM
e per successione mortis causa al padre fu , Persona_3 Per_11 CP_1 Per_12 deceduto a Roma in data 13.09.1950, e poi assegnato al de cuius con atto di divisione Persona_3 del 21.10.1981. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” (cfr. Cassazione civile sez. un. - 07/10/2019, n. 25021).
11 Pertanto, trattandosi di costruzione antecedente al 1° settembre 1967, può concludersi per la commerciabilità del bene. Non rileva, poi, la sussistenza di una differente distribuzione degli spazi interni, rilevata dal c.t.p. della convenuta sulla scorta della comparazione tra lo stato CP_2 dei luoghi e la planimetria dell'immobile. Premesso che né il c.t.u. né le parti hanno contestato la sussistenza di detta difformità, è pacifico che, in relazione all'immobile di Roma, non sussiste alcuna documentazione urbanistica ed edilizia (cfr. risposta comune di Roma in ordine alla richiesta di accesso alla documentazione edilizia avanzata dal c.t.u. allegata alla relazione). Ne consegue, allora, la fondatezza dell'osservazione della parte convenuta, secondo cui occorre procedere alla sanatoria della difformità riscontrata. Al riguardo, in assenza di contestazioni, appare ragionevole la stima effettuata dal c.t.p. che ha determinato in euro 7.000,00 i costi necessari per regolarizzare il bene, tra oneri di istruttoria, sanzioni amministrative, spese tecniche ed aggiornamento catastale.
Detto importo, pertanto, dovrà essere decurtato dal valore del bene, di seguito indicato.
Ugualmente commerciabile è il terreno sito in IC EQ ove, in base alla descrizione offerta dall'ausiliario, non risultano costruzioni essendo esso adibito ad uliveto.
Quanto, poi, ai valori dei beni, condivisibile appare la stima operata dal c.t.u. che, con riferimento al terreno in IC EQ, è stato valutato in euro 1.689,37, tenuto conto dei valori OMI del Comune di IC EQ, destinazione uliveto. In particolare, sulla scorta degli ultimi valori risalenti all'anno
2019 e relativi alla regione agraria n. 3, coltura uliveto, avendo il terreno una estensione di are 3,47, esso è stato stimato in euro 1.689,00. In ordine alle osservazioni critiche mosse dalla parte convenuta
(secondo la quale, come si evince dalla lettura delle osservazioni formulate dal c.t.p. CP_2 il più probabile valore di mercato a metro quadro si attesterebbe sui 12,00 euro per cui il valore del fondo sarebbe pari ad euro 4.200,00), l'osservazione non appare supportata da alcun elemento o indagine di mercato da cui poter ricavare che l'effettivo valore a metro quadro sia pari ad euro 12,00.
Ugualmente generiche sono le osservazioni sollevate dal c.t.p. di parte attrice che, attestandosi sulla mera esperienza personale, ha ritenuto che i terreni similari non possono essere valutati al di sotto dei
20,00-25,00 euro/mq; anche in tal caso non è specificato sulla scorta di quali indagini e valutazioni comparative il bene avrebbe siffatto valore in luogo di quello stimato dall'ausiliario.
Quanto all'immobile in Roma, in applicazione del metodo sintetico comparativo e, quindi, tenuto conto del valore di mercato dei beni con analoghe caratteriste, nonché dello stato di manutenzione attuale dell'immobile, il valore risulta pari ad euro 652.500,00, così ottenuto moltiplicando il valore di 4.500,00 euro/mq per 145 mq ovvero per l'estensione della superficie commerciale lorda
(computando i locali all'interno dell'appartamento al 100%, i muri interni sono computati al 100%, i muri esterni sono computati al 100% fino a 50 cm., i balconi scoperti al 30%, cantine e solai al 25%, giardino di proprietà eccedente mq. 100,00 al 0,05%). Come già evidenziato, dovendo regolarizzare
12 le difformità derivanti da una differente distribuzione degli spazi interni, all'importo stimato dovrà essere decurtato il costo di euro 7.000,00 necessario per regolarizzare il bene. Ne consegue che il valore dell'immobile di Roma è pari ad euro 645.500,00.
In ordine alle osservazioni formulate dalla parte convenuta - secondo la quale CP_2 erronea sarebbe la valutazione comparativa effettuata dall'ausiliario per cui il prezzo di mercato del bene sarebbe inferiore a quello stimato dall'ausiliario ovvero pari ad euro 435.000,00 come indicato dal c.t.p. nelle osservazioni alla bozza del c.t.u. - è possibile richiamare la risposta fornita dall'ausiliario, il quale ha evidenziato che “[…] su banche dati di agenzie immobiliari è possibile comparare le caratteristiche simili per un confronto coerente (fotografie, piano, aperture, ecc.); cosa
NON possibile dai valori immobiliari dichiarati perché A) non elencano le caratteristiche (fossero anche SOLO fotografie), B) danno un valore puntuale senza minimo e massimo senza collegare questo alle caratteristiche dell'immobile, C) l'analisi fornisce dati fuorvianti perché impostata su ricerca manuale e non su categorie catastali e fasce OMI omogenee”, rappresentando come il c.t.p. abbia inserito per il calcolo del valore medio anche dati di compravendita di immobili di altre categorie catastali ed aree omogenee OMI, con valori di pregio nettamente inferiori, derivandone un valore eccessivamente più basso rispetto a quello calcolato dal c.t.u..
Infine, come accertato dal consulente e non oggetto di contestazione tra le parti, i beni, in ragione delle loro concrete caratteristiche e dimensioni, non risultano comodamente divisibili. Mentre
l'indivisibilità del terreno è dovuta alla impraticabilità reale dell'estensione superficiale, quella dell'immobile è data da motivi economici in quanto, trovandosi in zona centrale ed a forte attrazione turistica, al fine di valorizzare il bene stesso, la divisione renderebbe impossibile lo sfruttamento del cespite con perdita cospicua di valore (cfr. relazione del c.t.u.).
4.3. A questo punto, al fine di individuare le modalità con le quali addivenire allo scioglimento della comunione, occorre considerare che ai sensi dell'art. 720 c.c. “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”, con la conseguenza che la vendita è espressamente considerata dalla norma quale extrema ratio in tema di divisione, adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l'intero (cfr. Cass sent. del 22.3.2004 n. 5679).
Nella specie, nessun condividente ha chiesto l'attribuzione dei beni per cui va disposta la vendita.
13 Dunque, la causa va rimessa sul ruolo del G.I. affinché provveda alla vendita del cespite suddetto, mediante un professionista a ciò delegato ai sensi degli artt. 786 e 591 bis c.p.c. con conseguenziali oneri a carico delle parti.
5. Occorre, ora, analizzare la domanda con la quale ha chiesto di condannare i Parte_1 convenuti in solido al pagamento del risarcimento del danno per occupazione abusiva pari ad euro
106.020,00 fino al 12.01.2013 oltre ulteriore danno quantificato in euro 620,00 mensili per il periodo successivo, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La domanda è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, non vi è prova che il terreno sito in IC EQ sia stato nella disponibilità esclusiva dei convenuti, non ricavandosi alcun elemento in tal senso né dalle allegazioni della parte attrice né dalle prove espletate. La domanda va ugualmente rigettata rispetto al bene immobile sito in Roma.
Si premette che è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez.
2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). La Cassazione ha, quindi, evidenziato che, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (cfr. Cass. civ., sez. II;
sentenza n. 24647 del 3/12/2010. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 13036 del 4/12/1991). Ove egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussiste pur sempre la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Nella fattispecie in esame, non vi è alcuna prova che o che nella Persona_5 Parte_1 qualità di erede della stessa abbiano avanzato richieste di godimento dei beni in comunione e con particolare riferimento all'immobile sito in Roma, la missiva allegata nella produzione di parte attrice
è del tutto insufficiente. Trattasi, infatti, di una raccomandata spedita a e per Persona_1 conoscenza a nella quale, a fronte dell'invito rivolto dal fratello di CP_1 Per_1
14 determinare i loro rapporti di dare avere, dichiara “[…] in altri termini non comprendo Persona_5 per quale motivo io commetterei appropriazione indebita per mancate restituzioni di somme di denaro di vostra pertinenza quando non avete dato alcuna risposta alle mie richieste di determinarne
l'ammontare. Questo naturalmente a prescindere dalle somme di mia pertinenza quali ad esempio le spese di registrazione del testamento da me anticipate per euro 900,00, nonché fra l'altro quanto dovuto per l'occupazione dell'appartamento di via Appia Nuova 96, in Roma […]”. Premesso che detta missiva fa riferimento a presunti rapporti di dare e avere sorti in conseguenza del decesso della madre dei RM , della cui successione non si discorre in questa sede CP_1 Parte_2
(la lettera è di poco successiva alla morte della avvenuta nell'agosto del 2006 e dal tenore Parte_2 della stessa si evince che il riferimento è alla eredità materna), si evidenzia che essa non contiene alcuna manifestazione di volontà di godere dell'immobile di via Appia Nuova in Roma.
Dall'istruttoria orale espletata (consistente unicamente nell'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto ) e dalla documentazione in atti (in particolare una lettera sottoscritta da CP_1 del 30.11.1998 nella quale la esprimeva la volontà che il bene non Persona_6 Parte_2 venisse locato a terzi e che rimasse nella disponibilità dei figli e nche dopo CP_1 Per_1 la sua morte, nonché dai certificati di residenza dei convenuti), si evince che l'immobile non ha prodotto alcuna rendita - e, d'altra parte, la circostanza contraria non è stata neppure allegata - e che i convenuti vi hanno mantenuto la propria residenza. Ma al contempo, le precarie condizioni in cui versa l'immobile così come accertate dall'ausiliario evidenziano come l'immobile, in realtà, non sia abitato da lungo tempo. Ciò si evince anche dalle fotografie allegate alla consulenza, nelle quali si ravvisa uno stato di abbandono dell'immobile e del giardino pertinenziale.
In detto contesto, (o l'attore nella qualità di erede della stessa) non ha comunque Persona_5 concretamente manifestato la volontà di utilizzare il bene (ad es. per abitarvi o per locarlo a terzi), né ha allegato che ciò le sia stato impedito dagli altri condividenti. Infatti, come già rilevato, la missiva menzionata non contiene alcuna effettiva manifestazione di volontà di utilizzo del bene né delle relative modalità e, quindi, dell'occasione e del guadagno perso per effetto dell'asserito utilizzo esclusivo da parte degli altri comproprietari. Anzi il comportamento sostanzialmente inerte della appare espressione di un'acquiescenza all'utilizzo del bene da parte dei fratelli, CP_1 conformemente alle volontà espresse dalla madre, , nella lettera del 30.11.1998 di Parte_2 poco successiva al decesso del de cuius , avvenuto in data 12.10.1998, allegata alla Persona_3 comparsa di costituzione di Persona_1
Dunque, la domanda deve essere rigettata così come la richiesta avanzata da di Persona_1 compensare eventuali crediti maturati dalla germana NA con le somme da lui versate per eseguire
15 lavori nell'immobile di via Appia e con i canoni di affitto dei posti auto che avrebbe Persona_5 percepito in via esclusiva dopo il decesso del padre.
Infatti, in ordine ai presunti lavori non si è prova degli stessi e non risulta allegata alcuna documentazione a supporto della domanda (come si evince dal foliario del fascicolo cartaceo di parte); quanto poi ai canoni di locazione, non è dato comprendere a cosa il convenuto faccia riferimento atteso che nella massa ereditaria di alcuna delle parti in causa ha mai Persona_3 menzionato la sussistenza di aree destinate a posti auto, della cui sussistenza nel patrimonio del de cuius non vi è alcuna prova;
né, comunque, vi è prova di tali asseriti rapporti di locazione gestiti da
Persona_5
Inammissibile è la domanda di condanna al risarcimento per occupazione abusiva avanzata da nei confronti di quale erede di Infatti, il CP_1 CP_2 Persona_1 convenuto nella compara di costituzione, pur asserendo che l'immobile sarebbe stato occupato dal fratello non ha avanzato alcuna domanda per conseguire il versamento a carico di questi Per_1 dei frutti per l'occupazione del bene, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda avanzata dall'attore.
6. Quanto alle domande avanzate da , appare opportuno evidenziare che nella CP_1 memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II termine, il convenuto ha dedotto che la madre Parte_2 era titolare di due conti corrente, i quali sarebbero stati gestiti dalla sorella dal
[...] Persona_5
12.10.1998 al 17.08.2006 e, pertanto, ha chiesto di ordinare il rendiconto, previa chiamata in causa di , figlia di quale cointestataria di uno dei suddetti conti. Sebbene la CP_3 Persona_5 domanda non risulti coltivata né reiterata nelle conclusioni, è opportuno evidenziare che, a parte l'evidente tardività, essa è ancor prima inammissibile non avendo alcuna rilevanza in questa sede l'eredità materna, discorrendosi unicamente della eredità di . Persona_3
7. In ordine alle spese di lite, è utile rammentare il principio secondo il quale “Il carattere unitario del processo divisionale non esclude che nell'ambito di tale processo debbano distinguersi le sentenze non definitive aventi carattere meramente strumentale in quanto destinate a dare impulso alle successive operazioni divisionali e sentenze definitive prive di tale carattere di strumentalità in quanto esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sé sole la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli). Pertanto, ha natura definitiva la sentenza che intervenendo nel corso del giudizio divisorio risolva tutte le contestazioni insorte fra i condividenti, in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti e alle particolari connotazioni di questi, rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta
16 determinazione ed all'attribuzione delle quote” (Cass. civ., sez. II, 21-4-1994, n. 3788, in Giust. civ.
Mass. 1994, 542; Cass. civ. 18-6-1986, n. 4080; conf., Cass. civ., sentenza n. 12818 del 12-7-2004).
Ciò detto, atteso l'esito complessivo del giudizio, l'interesse comune sotteso alla domanda di scioglimento della comunione, il rigetto della domanda di condanna al versamento della indennità di occupazione proposta da e della eccezione di compensazione avanzata da Parte_1 [...]
oltre che l'inammissibilità delle varie domande proposte in riconvenzionale dal convenuto Per_1
, le spese possono essere integralmente compensate. CP_1
Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, sono poste a carico di ciascuna parte nella misura di ciascuna quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata da;
CP_1
2) rigetta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata da CP_2
3) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della lesione di legittima in relazione alla successione di proposta da;
Persona_5 CP_1
4) dichiara aperta la successione di , nato a [...] in data [...] e deceduto a Persona_3
IC EQ in data 12.10.1998, regolata interamente dalla legge e dichiara che ai sensi dell'art. 581 c.c. eredi sono il coniuge per la quota di 3/9 (devoluta ai figli e Parte_2 CP_1 in comunione tra loro) e i tre figli , e NA per la quota di 2/9 Per_1 CP_1 Per_1 ciascuno (devoluta per quest'ultima a ); Parte_1
5) accerta che i beni oggetto della comunione ereditaria sono i seguenti:
a. appartamento sito in Roma alla via Appia Nuova 96, nonché soffitta e quote di proprietà condominiale, il tutto identificato al catasto urbano, al foglio 893, particella 38, sub 85 e particelle
262, 263 e 267;
b. terreno sito in IC EQ, località Bonea, identificata al catasto terreni al foglio 7 numero
243 di are 3,47;
6) dichiara non comodamente divisibili gli immobili indicati al punto 5) che precede – aventi un valore di euro 645.500,00 (appartamento sito in Roma indicato al punto 5)a.) e di euro 1.689,00
(terreno sito in IC EQ indicato al punto 5)b.) – e ne dispone la vendita;
7) rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione proposta da
[...]
; Parte_1
8) dichiara inammissibili la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione proposta da e la domanda di rendiconto in relazione all'eredità materna dal CP_1 medesimo proposta;
17 9) compensa le spese di lite tra le parti;
10) le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, sono poste a carico delle parti nella misura di ciascuna quota;
11) rimette la causa sul ruolo del G.I. con separata ordinanza al fine di procedere alle operazioni di vendita e definire, all'esito, la domanda di rendiconto;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa NA Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa NA Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500204/2013 R.G., avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria e rendiconto, azione di riduzione per lesione di legittima
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in IC EQ alla Via Nicotera 29/B presso lo studio dell'avv.
FE IT che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
AVV. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in IC EQ alla Piazza Marconi
n. 8 presso lo studio dell'avv. Giovanni Cilento
CONVENUTO
NONCHE'
nata a [...] il [...] (c.f. ), nella qualità di erede CP_2 C.F._3 di erede di nato a [...] il [...] e deceduto in data 09.072013) rappresentata Persona_1
e difesa dall' avv. Benedetto CI giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via del Rione Sirignano 9
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, l'avv.
FE IT per l'attore : “conclude riportandosi integralmente a tutto Parte_1 quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa, in particolare alla comparsa
1 di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata in data 5.6.2019, a tutti gli atti e documenti depositati dal precedente difensore Avv. Pugliese, e precisamente all'atto introduttivo, alle memorie depositate ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 1-2-3, nelle date di seguito riportate
9.7.2014, 26.9.2014, 12.11.2014 e 4.12.2014 (depositate sia nei primi termini individuati dal
Giudicante che nei successivi termini, concessi alle parti a seguito della chiesta rimessione), ai verbali di udienza, nonché alle risultanze della CTU depositata dall'Ing. , al contenuto della Per_2 propria comparsa conclusionale e delle memorie di replica già depositate nonché ai propri atti e conclusioni tutte che qui si hanno, per brevità, per integralmente ripetute e trascritte, chiedendone il totale accoglimento. Si reitera l'impugnativa, si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito che è risultato destituito di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che non provato e se ne chiede il rigetto. Si evidenzia, fin d'ora, che il CTU ha effettuato una corretta valutazione dell'immobile e dell'indennità di occupazione, e che le risultanze istruttorie hanno chiaramente evidenziato (così come la CTU) chi avesse la materiale ed esclusiva disponibilità dell'immobile (appartamento) in comunione sito in Roma e per cui vi è causa. Evidenzia, ancora una volta, che il bene oggetto di divisione risulta a tutt'oggi nella disponibilità esclusiva di parte convenuta che, nonostante reiteratamente sollecitata, non ha provveduto a mettere a disposizione del richiedente le chiavi di accesso all'immobile e che, come da documentazione allegata, dall'Avv.
lo stesso solo in corso di causa ha provveduto a cambiare la propria residenza CP_1 dall'appartamento per cui vi è richiesta di divisione. Che le eventuali richieste istruttorie disattese dal Giudicante e formulate nell'interesse della parte attrice, non sono da intendersi per rinunciate
L'Avv. FE ASTARITA, richiamate quindi integralmente le conclusioni anche istruttorie che precedono, chiede accogliersi integralmente le stesse ed insiste affinché il Giudicante voglia riservarsi la causa in decisione con la concessione dei termini previsti ex lege (60 + 20 gg) per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.
L'avv. Benedetto CI per la convenuta “impugna radicalmente la Relazione CP_2 di C.T.U evidenziando come sul capo fondamentale, quello che attiene alla valutazione dei beni, il
CTU abbia violato le disposizioni inerenti la stima correttamene individuate dalla Cassazione e dai più accreditati pronunciamenti degli organi tributari, per affidarsi integralmente a delle inaffidabili
e non verificabili fonti prive di certezze, quali le banche dati contenenti le offerte di vendita del quartiere. Chiede che l'ill.mo Tribunale così voglia provvedere:
In via istruttoria: 1 – Sospendere il presente giudizio sino al passaggio in giudicato delle liti pendenti innanzi il tribunale di Tribunale di Torre Annunziata, sez. 1 dott. Blasi RG 2884 2023, e del giudizio
51 del 2025, pendente innanzi la Corte di Appello di Napoli.
2 2 – In subordine, disporre sospensione in attesa della definizione del solo giudizio 51 del 2025, ed a seguire la prosecuzione del presente giudizio al solo fine di provvedere alla liquidazione della quota spettante all' ing. sui ben caduti in comunione, con attribuzione ai restanti eredi e Pt_1 CP_1 delle rispettive quote spettanti, e rimettendo al giudizio pendente innanzi il Tribunale di CP_2
Tribunale di Torre Annunziata, sez. 1 dott. Blasi RG 2884 2023 la dovuta integrazione sulla modifica della formazione dell' asse ai fini della divisione tra ed . CP_1 CP_2
3 – In estremo subordine, adottare i provvedimenti necessari ed opportuni al fine di evitare insanabili contrasti di attribuzioni sui beni oggetto della comunione e/o di giudicato tra le parti.
4 – rinnovare integralmente la CTU perché violativa dei criteri e delle regole di estimo dettate a garanzia delle parti
NEL MERITO Si riporta, ove compatibile con i fatti e gli accadimenti narrati, ogni domanda, richiesta, istanza, deduzione ed eccezione formulata dal precedente difensore in atti del giudizio ed
a verbali di udienza, di cui si chiede l'integrale accoglimento con il rigetto delle avverse;
in specie si insiste per il rigetto delle infondate domande risarcitorie proposte dallo Vittoria di spese Pt_1 nei confronti dello . Pt_1
L'avv. quale difensore di se stesso: “1) Dichiarare l'apertura della successione di CP_1
. 2) Assegnare all'istante la quota di sua spettanza dell'intero patrimonio derivante Persona_3 dalla divisione e accertata quindi l'indivisibilità degli immobili disporne la vendita. 3) Porre le spese
a carico di parte attrice. 4) Condannare al risarcimento del danno da occupazione CP_2 abusiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'apertura della Persona_1 successione;
2) costituire la massa ereditaria di tutti i beni caduti nella successione del defunto
e disporsi il giusto riparto divisionale per lo scioglimento della comunione e per la Persona_3 formazione delle quote;
3) assegnare all'istante la quota di sua spettanza (pari a 2/9 dell'intero) derivante dalla divisione dei cespiti tutti in narrativa, ed in ipotesi di accertata indivisibilità disporsi, previa consulenza tecnica, la vendita degli stessi, con attribuzione degli importi spettanti per legge;
4) condannare i convenuti in solido al pagamento del risarcimento del danno per occupazione abusiva la somma di euro 106.020,00 quantificata fino al 12 gennaio 2013 oltre all'ulteriore danno quantificato in euro 620,00 mensili per il periodo successivo, o la somma maggiore o minore ritenuta congrua dal giudice previa ctu o anche in via equitativa oltre accessori come per legge, ordinando
l'esibizione del relativo rendiconto;
5) porre le spese necessarie per la divisione a carico della massa da dividere e quelle affrontate per le ulteriori questioni processuali a carico della soccombente e/o
3 chi ne avrà dato causa;
6) ordinarsi al conservatore dei RR.II. competente, esonerando lo stesso da ogni relativa responsabilità la trascrizione dell'emananda sentenza ed emettere ogni altro opportuno provvedimento di giustizia”.
A tal riguardo, allegava che in data 12.10.1998 decedeva, ab intestato, in IC EQ Monaco
Fausto, lasciando quali eredi il coniuge (per la quota di 3/9) e i figli Parte_2 CP_1
, NA e (per la quota di 2/9 ciascuno); che l'attivo ereditario aveva ad oggetto la
[...] Per_1 piena proprietà dell'appartamento sito a Roma alla via Appia Nuova n. 96, con soffitta e corte di proprietà, identificato al catasto al foglio 893, n. 38 sub 85 e n. 262, 263, 267 nonché il terreno sito in IC EQ alla località Bonea identificato al catasto terreni al foglio 7 n. 243 di are 3,47.
Allegava, inoltre, che in data 17.08.2006 decedeva in IC EQ CI GN, la quale con testamento pubblico del 22.02.2022 per notar nominava eredi i suoi tre figli Per_4 CP_1
, NA e e disponeva della quota di 3/9 acquisita dalla successione del coniuge in
[...] Per_1 favore dei soli figli e in parti uguali tra loro. Pertanto, e CP_1 Per_1 CP_1 risultavano proprietari dei suddetti beni per la quota complessiva di 7/9 e quindi di 7/18 Per_1 ciascuno, mentre restava titolare della sola quota di 2/9. Persona_5
Deduceva, inoltre, che decedeva a Roma in data 23.12.2007 e che con testamento Persona_5 olografo del 26.11.2007 disponeva anche della quota sui suddetti immobili attribuendola al coniuge
. Parte_1
Infine, rappresentava che sia l'immobile in Roma sia il terreno in IC EQ erano occupati dai condividenti e e che gli stessi non avevano mai provveduto a rendere il Persona_1 CP_1 conto della gestione.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla divisione e chiedeva, attesa Persona_1
l'indivisibilità dei beni, l'attribuzione in natura e in subordine, in caso di indisponibilità dell'altro maggior quotista a chiedere l'attribuzione congiunta, la liquidazione in denaro a seguito della vendita, con riserva di richiedere l'attribuzione per intero. Contestava di aver occupato abusivamente gli immobili, avendone fatto uso in qualità di comproprietario, e specificava che la madre Persona_6
nel testamento, aveva previsto che l'immobile dovesse essere abitato a titolo gratuito dai suoi
[...] figli ed , autorizzando ad eseguire i lavori, ordinari e straordinari, Per_1 CP_1 Persona_1 necessari, precisando che la detenzione gratuita dovesse proseguire anche dopo la sua morte e che, infine, detta volontà venne accettata da con lettera del 11.10.2006. Persona_5
In subordine, deduceva che ove ritenuto necessario procedere al rendiconto, dal Persona_5
12.10.1998 (data del decesso di ) al 17.08.2006 (data del decesso di Persona_3 Parte_2
aveva goduto interamente del patrimonio paterno percependo euro 2.500,00 mensili a titolo
[...]
4 di canone di locazione dei posti auto. Precisava, ancora, di aver eseguito dal 1999 vari lavori straordinari, come indicati alle pag. 3 e 4 della comparsa.
Pertanto, concludeva chiedendo di provvedere alla divisione e di dichiarare non dovuto alcun rendiconto o corrispettivo per la detenzione;
in subordine, accogliere l'eccezione di compensazione tenuto conto di quanto goduto da e delle spese dal medesimo sostenute. Persona_5
Si costituiva, altresì, , il quale chiedeva di chiamare in causa e CP_1 CP_3 Per_7
quali eredi legittimarie di deduceva al riguardo che le disposizioni
[...] Persona_5 testamentarie di quest'ultima le avevano pregiudicate e che pertanto dovevano intendersi quali litisconsorti necessarie. Ancora, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Torre
Annunziata, essendo deceduta a Roma, quale luogo del suo ultimo domicilio. Persona_5
Nel merito, si opponeva alla domanda risarcitoria per occupazione abusiva, allegando che mai alcuna richiesta di divisione bonaria era pervenuta nel termine di sei anni dalla morte del de cuius, eccependo la prescrizione ex artt. 2947 co. 1 c.c. e 2948 co. 3 c.c..
Dunque, chiedeva, in via preliminare di integrare il contraddittorio nei confronti di e CP_3
e di dichiarare l'incompetenza; in via subordinata e nel merito, dichiarava di non opporsi alla CP_2 divisione chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria e, ancora, in riconvenzionale chiedeva di dichiarare l'inefficacia del testamento di per lesione della quota dei figli legittimari. CP_2
Tanto premesso, assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. all'udienza del 17.07.2013 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di avvenuto in data Persona_1
09.07.2013; pertanto, a seguito della riassunzione del giudizio avvenuta con atto depositato in data
14.10.2013 ad opera di , si costituiva con comparsa depositata in Parte_1 CP_1 data 31.12.2013 riportandosi alle richieste già formulate e con comparsa depositata in data 08.02.2014 si costituiva, altresì, nella qualità di unica erede di riportandosi CP_2 Persona_1 alle conclusioni già formulate dal proprio dante causa.
Dopo taluni rinvii disposti anche per la pendenza di trattative di bonario componimento, con ordinanza del 17.11.2020 venivano ammessi la prova testimoniale e l'interrogatorio formale nei limiti ivi indicati;
espletato l'interrogatorio formale all'udienza del 27.10.2021, alla successiva udienza del
2.05.2022 l'avv. IT dichiarava il decesso del teste e ne chiedeva la sostituzione e l'avv. CP_1 rinunciava al proprio teste;
rigettata l'istanza di sostituzione del teste deceduto, veniva conferito incarico al c.t.u.. Dopo aver richiesto chiarimenti al c.t.u., all'esito del deposito della consulenza, la causa, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.09.2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2025 e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 30.12.2024, veniva riservata al collegio per la decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.. Con provvedimento depositato in data 18.04.2025, atteso il trasferimento del giudice
5 assegnatario del procedimento ad altro ufficio, la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale
G.I. per essere rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni.
Disattesa l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla difesa di con ordinanza CP_2 ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 11.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti.
2. Tanto premesso, occorre analizzare le questioni di carattere preliminare e, in primo luogo, soffermarsi sulla eccezione di incompetenza sollevata da e, in secondo luogo, sulla CP_1 richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla difesa di CP_2
2.1. Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, ha dedotto che “ex art. 456 CP_1
c.c. la successione si apre nell'ultimo domicilio del defunto. L'ultimo testamento a cui si fa riferimento risulta pubblicato da un Notaio di Roma e la sig.ra è deceduta a Roma, Persona_5 luogo del suo ultimo domicilio, pertanto il Tribunale di Torre Annunziata, sezione di Sorrento, risulta incompetente essendo competente il Tribunale di Roma”.
L'eccezione è infondata. È sufficiente evidenziare che la successione di cui si discorre non è quella di ma quella di , il quale è deceduto data 12.10.1998, ab intestato, in Persona_5 Persona_3
IC EQ (luogo del suo ultimo domicilio), lasciando quali eredi legittimi il coniuge e i figli, tra cui nei cui diritti successori è subentrato il coniuge . Pertanto, la Persona_5 Parte_1 competenza ai fini della apertura della successione e dello scioglimento della comunione, non può che essere del Tribunale di Torre Annunziata.
2.1. Quanto alla istanza di sospensione del giudizio, la difesa di costituitasi quale CP_2 erede di anche in comparsa conclusionale ha chiesto di sospendere il presente Persona_1 giudizio sino al passaggio in giudicato delle liti pendenti innanzi il tribunale di Tribunale di Torre
Annunziata, r.g. 2884/2023, e del giudizio r.g. 51/2025 pendente innanzi la Corte di Appello di
Napoli, o in subordine di disporre la sospensione in attesa della definizione del solo giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli e disporre la prosecuzione del presente giudizio al solo fine di provvedere alla liquidazione della quota spettante all'attore sui ben caduti in Parte_1 comunione, con attribuzione ai restanti eredi e delle rispettive quote spettanti, CP_1 CP_2 rimettendo al giudizio pendente innanzi il Tribunale di Tribunale di Torre Annunziata, r.g. 2884/2023, la dovuta integrazione sulla modifica della formazione dell'asse ai fini della divisione tra ed CP_1
CP_2
Pertanto, la convenuta ha dedotto che pende tra le parti quale erede di CP_2 [...]
e , giudizio n.r.g. 2884/2023 per lo scioglimento della comunione ereditaria Per_1 CP_1 sorta in conseguenza del decesso di (madre di e Parte_2 CP_1 CP_1
6 , nel cui ambito rientra anche la quota di 3/9 ereditata dalla stessa alla morte del coniuge Per_1
e dalla medesima devoluta, in parti uguali, ai figli e ha, Persona_3 CP_1 Per_1 ancora, dedotto che la suddetta domanda di scioglimento della comunione è stata trascritta prima della domanda di scioglimento della comunione di e al passaggio in giudicato della relativa Persona_3 sentenza conseguirà l'individuazione del soggetto titolare dei diritti di sui beni in Parte_2
Roma e IC EQ che sono oggetto del presente giudizio.
Orbene, il collegio ritiene che alcuna sospensione del presente giudizio possa essere disposta in attesa della definizione del giudizio di scioglimento della comunione di . Parte_2
La massa ereditaria di cui si discorre nel presente giudizio è, infatti, quella de cuius Persona_3
e rispetto ad essa non assume alcun carattere pregiudiziale lo scioglimento della comunione sorta in conseguenza del decesso di che comprende anche la quota di 3/9 sui beni Parte_2 dell'eredità del coniuge;
anzi occorre prima procedere allo scioglimento della Persona_3 comunione di quest'ultimo - cui partecipa anche l'attore in qualità di erede di Parte_1
figlia del de cuius - per poi poter addivenire allo scioglimento della comunione di Persona_5
Parte_2
Si osserva che, se sussistono diversi titoli di provenienza dei beni facenti parte della massa ereditaria
(gli immobili di cui si discorre nel presente giudizio sono pervenuti ai convenuti e CP_1
quest'ultima nella qualità di erede di in parte dalla successione CP_2 Persona_1 paterna e in parte dalla successione materna, dal momento che ha lasciato ai soli Parte_2 figli e la quota da ella vantata sull'eredità del marito), ciò determina la sussistenza CP_1 Per_1 di più comunioni ereditarie almeno nei rapporti tra e CP_1 Per_1
Poiché ciascuna massa costituisce un'entità a sé stante, occorrerà realizzare diverse operazioni divisionali che devono essere compiute partendo dallo scioglimento della comunione più risalente nel tempo (nella specie la comunione sorta in conseguenza del decesso di , alla quale Persona_3 partecipa anche l'attore in qualità di erede di per poi procedere via via Persona_5 allo scioglimento di quelle successive (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, n.3512).
Infatti, costituisce principio consolidato quello secondo cui (cfr. Cass. n. 2331/1985) quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i
7 problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (conf. Cass. n. 3014/1981; Cass. n. 339/1967).
Nella specie, stante la non contestata indivisibilità dei beni come di seguito verrà precisato, procedendo pregiudizialmente alla divisione dell'asse di , i diritti vantati dal defunto Persona_3 coniuge (e devoluti ai figli e si convertono in un diritto di credito Parte_2 CP_1 Per_1
e precisamente nella somma - corrispondente al valore della quota ideale vantata sul bene in questione
- quale corrispettivo della vendita, atteso che nessun condividente ha formulato istanza di attribuzione. Ne consegue che la partecipazione dei RM e (e nei diritti di CP_1 Per_1 quest'ultimo la figlia nella successione della madre si concentrerà sulla comunione del CP_2 credito da conguaglio, oltre che sugli ulteriori beni eventualmente in comunione.
Dunque, alcuna sospensione del presente giudizio può essere disposta a fronte della pendenza del giudizio relativo allo scioglimento della comunione ereditaria di che deve invece Parte_2 essere preceduta cronologicamente dallo scioglimento della comunione di . Persona_3
Va anche disattesa l'istanza di sospensione in relazione alla pendenza del giudizio in Corte di
Appello.
Giova evidenziare che, con atto per Notaio rep. n. 33892 racc. n. 25167 in data 15 Persona_8 giugno 2021, ha alienato in favore di un terzo, la quota di 1/2 su CP_1 Controparte_4 due proprietà, tra cui il terreno sito in IC EQ facente parte della successione di . Persona_3
La convenuta ha dedotto di aver convenuto in giudizio e CP_2 CP_1 CP_4 al fine di far accertare gli effetti meramente obbligatori di siffatta vendita, atteso
[...]
l'intervenuto trasferimento non dell'intera quota ereditaria sull'asse di ma della quota Persona_3
(tra l'altro non corrispondente alla quota di effettiva spettanza dell'alienante) su uno degli immobili che compongono l'asse; che detto giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1828/2024 pubbl. il 20/06/2024 nel giudizio RG n. 3762/2022, con la quale il tribunale ha rigettato la domanda;
che contro detta sentenza è stato proposto appello, attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Orbene, anche in tal caso non sussistono i presupposti per sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente in Corte di Appello. Premesso che l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata relativo all'efficacia obbligatoria o reale del trasferimento (avente ad oggetto la quota di 1/2 sul terreno in IC EQ, che tra l'altro non corrisponde nemmeno alla quota di cui è titolare, atteso che egli è titolare della quota di 7/18 derivante, in parte, CP_1 dall'eredità paterna e, per altra parte, dalla eredità materna) è ancora sub iudice e non costituisce, quindi, giudicato, nei confronti dei terzi la questione rileva sul piano della opponibilità della sentenza di scioglimento della comunione. Si osserva che, in caso di riforma della sentenza e di accertamento
8 degli effetti obbligatori dell'atto, il bene verrebbe considerato come oggetto della comunione, per cui la sua efficacia reale sarebbe subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione;
in caso di conferma della pronuncia in ordine all'efficacia reale del trasferimento avvenuto in corso di causa, si porrà unicamente un problema di opponibilità della pronuncia adottata nel presente giudizio al terzo acquirente, da risolvere tenendo conto del momento in cui è intervenuta la trascrizione dell'acquisto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda di divisione, proseguendo il giudizio tra le parti originarie. In ogni caso, poi, si sarebbe in presenza di una vendita parzialmente a non domino essendo evidente che, comunque, essa ha avuto ad oggetto la quota di 1/2 che non corrisponde alla quota di cui è titolare sul bene compravenduto;
in tal caso, è CP_1 irrilevante l'intervenuta trascrizione, essendo essa priva di efficacia sanante dei vizi dell'atto negoziale ed inidonea ad attribuirgli la validità di cui esso sia naturalmente privo.
Il collegio ritiene pertanto di dover confermare le determinazioni del G.I. che, con ordinanza del
20.05.2025, ha ritenuto di dover disattendere l'istanza di sospensione del giudizio.
3. A questo punto, è necessario analizzare la domanda avanzata da volta ad ottenere CP_1 la declaratoria di inefficacia del testamento di In particolare, il convenuto, in via Persona_5 riconvenzionale, ha dedotto che nel disporre delle sue sostanze con il testamento Persona_5 olografo del 26.11.2007 attribuendo al coniuge la quota di 2/9 vantata sui beni Parte_1 immobili dell'eredità paterna, ha leso la quota di legittima delle figlie e , CP_3 Persona_7 nei cui confronti ha chiesto di estendere il contraddittorio.
Orbene, è evidente che uniche legittimate a proporre la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima loro spettante per effetto delle disposizioni testamentarie della madre sono proprio le figlie della de cuius, con la conseguenza che la domanda avanzata in riconvenzionale dal convenuto
è inammissibile. CP_1
4. Definite le questioni di carattere preliminare e accertata l'inammissibilità della domanda di accertamento della lesione di legittima avanzata dal convenuto rispetto all'eredità della CP_5 defunta sorella occorre dichiarare l'apertura della successione di , nato Persona_5 Persona_3
a Napoli in data 15.03.1899 e deceduto a IC EQ in data 12.10.1998.
La successione è regolata integralmente dalla legge e, pertanto, ai sensi dell'art. 581 c.c. eredi dello stesso sono il coniuge per la quota di 1/3 e i figli , NA e Parte_2 CP_1 Per_1 per la restante quota di 2/3. Si osserva, poi, che nei diritti vantati da (deceduta in Parte_2 data 17.08.2006 in IC EQ) sono subentrati i figli e ai quali la CP_1 Per_1
con testamento pubblico del 26.09.2006 rep. n. 17404, racc. n. 13132 lasciava, in Parte_2 comunione tra loro, la quota a lei pervenuta sui beni dell'eredità del coniuge;
nei diritti di Per_5
(deceduta in data 23.12.2007 in Roma) è subentrato il coniuge , al quale
[...] Parte_1
9 lasciava la quota vantata sui beni del patrimonio paterno con testamento olografo del Persona_5
26.11.2007, pubblicato con verbale per notaio rep. n. 53088 e n. racc. Persona_9
17149.
Pertanto, le quote vantate dai condividenti per effetto dell'apertura della successione di Per_3
sono le seguenti: quota di 3/9 in capo al coniuge (devoluta ai figli
[...] Parte_2 CP_1
e in comunione tra loro), quota di 2/9 per ciascuno dei tre figli , e Per_1 CP_1 Per_1
NA (la quota di quest'ultima è stata devoluta a ). Ciò vale per entrambi gli immobili Parte_1
e, quindi, anche per il terreno sito in IC EQ in quanto, come già rilevato, nei rapporti con il terzo acquirente della quota di 1/2 del terreno - avvenuta in corso di causa ad opera di CP_1
- la questione si pone unicamente sul piano della opponibilità della presente decisione all'acquisto effettuato dal terzo in corso di causa e non preclude di addivenire allo scioglimento della comunione tra le parti originarie.
4.1. I beni immobili che compongono la massa ereditaria di sono i seguenti: Persona_3
a. appartamento sito in Roma alla via Appia Nuova 96, nonché soffitta e quote di proprietà condominiale, il tutto identificato al catasto urbano, al foglio 893, particella 38, sub 85 e particelle
262, 263 e 267;
b. terreno sito in IC EQ, località Bonea, identificata al catasto terreni al foglio 7 numero 243 di are 3,47.
Dalla documentazione depositata dall'attore, risulta che l'immobile sito in Roma è pervenuto al de cuius in seguito alla successione paterna. In particolare, dall'atto di divisione con Persona_3 firme autenticate dal Notaio in Roma in data 21.10.1981 (rep. n. 57.891 e n. racc. Persona_10
20.083), si evince che il de cuius era proprietario unitamente al fratello per il 50% Persona_11 ciascuno, dell'immobile sito in Roma alla via Appia Nuova n. 96, foglio 893 p.lle 263, 266, 267, 262
e 38 sub 10 cat. A/2, per successione dal padre fu , deceduto a Roma in data CP_1 Per_12
13.09.1950; che con detto atto di divisione, veniva attribuito a l'appartamento in Persona_3
Roma alla via Appia Nuova n. 96 (punto A dell'atto), individuato al NCEU al “foglio 893 p.lle 262
e 267 i localetti di sgombero, 263 parte il giardino e 38 sub. 10 parte l'appartamento con annessa soffitta”, come si ricava dalla lettura dell'atto nel quale si fa altresì riferimento alla denuncia di variazione per frazionamento protocollata il 14.10.1981 col n. 849.
Il terreno sito in IC EQ risulta acquistato da con atto di compravendita del 1° Persona_3 ottobre 1953, allegato alla produzione dell'attore, dalle germane e atto Controparte_6 CP_3 trascritto in data 08.10.1953 come risulta dalla nota di trascrizione reg. gen. n. 24024 e reg. part. n.
18006 allegata dall'attore. Dall'atto di compravendita emerge che il terreno era pervenuto alle alienanti dalla successione del padre fu , deceduto in IC EQ il Persona_13 Per_14
10 27.07.1924, che lasciava quali eredi le tre figlie e , nonché dalla successione CP_6 CP_3 CP_7 della germana deceduta in data 05.02.1929, che lasciava quali eredi le sorelle e CP_7 CP_6
CP_3
4.2. In ordine alla descrizione dei beni, è possibile fare riferimento alle verifiche effettuate dall'ausiliario, il quale ha affermato che “il bene in Roma, sito al piano rialzato di un elegante e signorile complesso immobiliare nella centralissima zona San Giovanni (la fermata della Metro "A"
San Giovanni, si trova a 300 metri, la zona offre tutti i servizi ed è ottimamente collegata), con accesso dal cortile interno di questo, si trovava al momento delle operazioni peritali in pessime condizioni interne, con evidenti segni di assenza totale di manutenzione dovuta alla mancanza di abitabilità. […] Gli impianti, sia elettrico che idrico, tradiscono la vetustà dell'appartamento ma soprattutto l'assenza di corrente manutenzione data chiaramente da mancanza di abitabilità. Tale impressione, di vetustà ed allo stesso tempo di abbandono reale, trova ulteriore e prepotente conferma nello stato attuale dell'esteso giardino annesso. Completano il compendio una soffitta ripostiglio e quote condominiali date in fitto a terzi i cui ricavati costituiscono un fondo cassa per eventuali manutenzioni straordinarie del complesso (come da documentazione in allegato fornita dall'amministratore p.t. avv. Turchio)” (cfr. fotografie allegate alla consulenza).
Il terreno in IC EQ “si presenta abbandonato ed incolto, scosceso e di difficile percorribilità.
Risulta adibito ad uliveto catastalmente e, infatti, presenta numerosi alberi di ulivo. L'accesso risultava al momento dell'accesso intercluso ed è stato possibile solo tramite passaggio da fondo alieno attiguo”.
In ordine alla commerciabilità, l'ausiliario ha concluso in senso affermativo.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'appartamento, come si ricava dai titoli di provenienza, era con ogni probabilità già esistente alla data del 1950, essendo pervenuto in comunione ai RM
e per successione mortis causa al padre fu , Persona_3 Per_11 CP_1 Per_12 deceduto a Roma in data 13.09.1950, e poi assegnato al de cuius con atto di divisione Persona_3 del 21.10.1981. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” (cfr. Cassazione civile sez. un. - 07/10/2019, n. 25021).
11 Pertanto, trattandosi di costruzione antecedente al 1° settembre 1967, può concludersi per la commerciabilità del bene. Non rileva, poi, la sussistenza di una differente distribuzione degli spazi interni, rilevata dal c.t.p. della convenuta sulla scorta della comparazione tra lo stato CP_2 dei luoghi e la planimetria dell'immobile. Premesso che né il c.t.u. né le parti hanno contestato la sussistenza di detta difformità, è pacifico che, in relazione all'immobile di Roma, non sussiste alcuna documentazione urbanistica ed edilizia (cfr. risposta comune di Roma in ordine alla richiesta di accesso alla documentazione edilizia avanzata dal c.t.u. allegata alla relazione). Ne consegue, allora, la fondatezza dell'osservazione della parte convenuta, secondo cui occorre procedere alla sanatoria della difformità riscontrata. Al riguardo, in assenza di contestazioni, appare ragionevole la stima effettuata dal c.t.p. che ha determinato in euro 7.000,00 i costi necessari per regolarizzare il bene, tra oneri di istruttoria, sanzioni amministrative, spese tecniche ed aggiornamento catastale.
Detto importo, pertanto, dovrà essere decurtato dal valore del bene, di seguito indicato.
Ugualmente commerciabile è il terreno sito in IC EQ ove, in base alla descrizione offerta dall'ausiliario, non risultano costruzioni essendo esso adibito ad uliveto.
Quanto, poi, ai valori dei beni, condivisibile appare la stima operata dal c.t.u. che, con riferimento al terreno in IC EQ, è stato valutato in euro 1.689,37, tenuto conto dei valori OMI del Comune di IC EQ, destinazione uliveto. In particolare, sulla scorta degli ultimi valori risalenti all'anno
2019 e relativi alla regione agraria n. 3, coltura uliveto, avendo il terreno una estensione di are 3,47, esso è stato stimato in euro 1.689,00. In ordine alle osservazioni critiche mosse dalla parte convenuta
(secondo la quale, come si evince dalla lettura delle osservazioni formulate dal c.t.p. CP_2 il più probabile valore di mercato a metro quadro si attesterebbe sui 12,00 euro per cui il valore del fondo sarebbe pari ad euro 4.200,00), l'osservazione non appare supportata da alcun elemento o indagine di mercato da cui poter ricavare che l'effettivo valore a metro quadro sia pari ad euro 12,00.
Ugualmente generiche sono le osservazioni sollevate dal c.t.p. di parte attrice che, attestandosi sulla mera esperienza personale, ha ritenuto che i terreni similari non possono essere valutati al di sotto dei
20,00-25,00 euro/mq; anche in tal caso non è specificato sulla scorta di quali indagini e valutazioni comparative il bene avrebbe siffatto valore in luogo di quello stimato dall'ausiliario.
Quanto all'immobile in Roma, in applicazione del metodo sintetico comparativo e, quindi, tenuto conto del valore di mercato dei beni con analoghe caratteriste, nonché dello stato di manutenzione attuale dell'immobile, il valore risulta pari ad euro 652.500,00, così ottenuto moltiplicando il valore di 4.500,00 euro/mq per 145 mq ovvero per l'estensione della superficie commerciale lorda
(computando i locali all'interno dell'appartamento al 100%, i muri interni sono computati al 100%, i muri esterni sono computati al 100% fino a 50 cm., i balconi scoperti al 30%, cantine e solai al 25%, giardino di proprietà eccedente mq. 100,00 al 0,05%). Come già evidenziato, dovendo regolarizzare
12 le difformità derivanti da una differente distribuzione degli spazi interni, all'importo stimato dovrà essere decurtato il costo di euro 7.000,00 necessario per regolarizzare il bene. Ne consegue che il valore dell'immobile di Roma è pari ad euro 645.500,00.
In ordine alle osservazioni formulate dalla parte convenuta - secondo la quale CP_2 erronea sarebbe la valutazione comparativa effettuata dall'ausiliario per cui il prezzo di mercato del bene sarebbe inferiore a quello stimato dall'ausiliario ovvero pari ad euro 435.000,00 come indicato dal c.t.p. nelle osservazioni alla bozza del c.t.u. - è possibile richiamare la risposta fornita dall'ausiliario, il quale ha evidenziato che “[…] su banche dati di agenzie immobiliari è possibile comparare le caratteristiche simili per un confronto coerente (fotografie, piano, aperture, ecc.); cosa
NON possibile dai valori immobiliari dichiarati perché A) non elencano le caratteristiche (fossero anche SOLO fotografie), B) danno un valore puntuale senza minimo e massimo senza collegare questo alle caratteristiche dell'immobile, C) l'analisi fornisce dati fuorvianti perché impostata su ricerca manuale e non su categorie catastali e fasce OMI omogenee”, rappresentando come il c.t.p. abbia inserito per il calcolo del valore medio anche dati di compravendita di immobili di altre categorie catastali ed aree omogenee OMI, con valori di pregio nettamente inferiori, derivandone un valore eccessivamente più basso rispetto a quello calcolato dal c.t.u..
Infine, come accertato dal consulente e non oggetto di contestazione tra le parti, i beni, in ragione delle loro concrete caratteristiche e dimensioni, non risultano comodamente divisibili. Mentre
l'indivisibilità del terreno è dovuta alla impraticabilità reale dell'estensione superficiale, quella dell'immobile è data da motivi economici in quanto, trovandosi in zona centrale ed a forte attrazione turistica, al fine di valorizzare il bene stesso, la divisione renderebbe impossibile lo sfruttamento del cespite con perdita cospicua di valore (cfr. relazione del c.t.u.).
4.3. A questo punto, al fine di individuare le modalità con le quali addivenire allo scioglimento della comunione, occorre considerare che ai sensi dell'art. 720 c.c. “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”, con la conseguenza che la vendita è espressamente considerata dalla norma quale extrema ratio in tema di divisione, adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l'intero (cfr. Cass sent. del 22.3.2004 n. 5679).
Nella specie, nessun condividente ha chiesto l'attribuzione dei beni per cui va disposta la vendita.
13 Dunque, la causa va rimessa sul ruolo del G.I. affinché provveda alla vendita del cespite suddetto, mediante un professionista a ciò delegato ai sensi degli artt. 786 e 591 bis c.p.c. con conseguenziali oneri a carico delle parti.
5. Occorre, ora, analizzare la domanda con la quale ha chiesto di condannare i Parte_1 convenuti in solido al pagamento del risarcimento del danno per occupazione abusiva pari ad euro
106.020,00 fino al 12.01.2013 oltre ulteriore danno quantificato in euro 620,00 mensili per il periodo successivo, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La domanda è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, non vi è prova che il terreno sito in IC EQ sia stato nella disponibilità esclusiva dei convenuti, non ricavandosi alcun elemento in tal senso né dalle allegazioni della parte attrice né dalle prove espletate. La domanda va ugualmente rigettata rispetto al bene immobile sito in Roma.
Si premette che è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez.
2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). La Cassazione ha, quindi, evidenziato che, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (cfr. Cass. civ., sez. II;
sentenza n. 24647 del 3/12/2010. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 13036 del 4/12/1991). Ove egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussiste pur sempre la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Nella fattispecie in esame, non vi è alcuna prova che o che nella Persona_5 Parte_1 qualità di erede della stessa abbiano avanzato richieste di godimento dei beni in comunione e con particolare riferimento all'immobile sito in Roma, la missiva allegata nella produzione di parte attrice
è del tutto insufficiente. Trattasi, infatti, di una raccomandata spedita a e per Persona_1 conoscenza a nella quale, a fronte dell'invito rivolto dal fratello di CP_1 Per_1
14 determinare i loro rapporti di dare avere, dichiara “[…] in altri termini non comprendo Persona_5 per quale motivo io commetterei appropriazione indebita per mancate restituzioni di somme di denaro di vostra pertinenza quando non avete dato alcuna risposta alle mie richieste di determinarne
l'ammontare. Questo naturalmente a prescindere dalle somme di mia pertinenza quali ad esempio le spese di registrazione del testamento da me anticipate per euro 900,00, nonché fra l'altro quanto dovuto per l'occupazione dell'appartamento di via Appia Nuova 96, in Roma […]”. Premesso che detta missiva fa riferimento a presunti rapporti di dare e avere sorti in conseguenza del decesso della madre dei RM , della cui successione non si discorre in questa sede CP_1 Parte_2
(la lettera è di poco successiva alla morte della avvenuta nell'agosto del 2006 e dal tenore Parte_2 della stessa si evince che il riferimento è alla eredità materna), si evidenzia che essa non contiene alcuna manifestazione di volontà di godere dell'immobile di via Appia Nuova in Roma.
Dall'istruttoria orale espletata (consistente unicamente nell'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto ) e dalla documentazione in atti (in particolare una lettera sottoscritta da CP_1 del 30.11.1998 nella quale la esprimeva la volontà che il bene non Persona_6 Parte_2 venisse locato a terzi e che rimasse nella disponibilità dei figli e nche dopo CP_1 Per_1 la sua morte, nonché dai certificati di residenza dei convenuti), si evince che l'immobile non ha prodotto alcuna rendita - e, d'altra parte, la circostanza contraria non è stata neppure allegata - e che i convenuti vi hanno mantenuto la propria residenza. Ma al contempo, le precarie condizioni in cui versa l'immobile così come accertate dall'ausiliario evidenziano come l'immobile, in realtà, non sia abitato da lungo tempo. Ciò si evince anche dalle fotografie allegate alla consulenza, nelle quali si ravvisa uno stato di abbandono dell'immobile e del giardino pertinenziale.
In detto contesto, (o l'attore nella qualità di erede della stessa) non ha comunque Persona_5 concretamente manifestato la volontà di utilizzare il bene (ad es. per abitarvi o per locarlo a terzi), né ha allegato che ciò le sia stato impedito dagli altri condividenti. Infatti, come già rilevato, la missiva menzionata non contiene alcuna effettiva manifestazione di volontà di utilizzo del bene né delle relative modalità e, quindi, dell'occasione e del guadagno perso per effetto dell'asserito utilizzo esclusivo da parte degli altri comproprietari. Anzi il comportamento sostanzialmente inerte della appare espressione di un'acquiescenza all'utilizzo del bene da parte dei fratelli, CP_1 conformemente alle volontà espresse dalla madre, , nella lettera del 30.11.1998 di Parte_2 poco successiva al decesso del de cuius , avvenuto in data 12.10.1998, allegata alla Persona_3 comparsa di costituzione di Persona_1
Dunque, la domanda deve essere rigettata così come la richiesta avanzata da di Persona_1 compensare eventuali crediti maturati dalla germana NA con le somme da lui versate per eseguire
15 lavori nell'immobile di via Appia e con i canoni di affitto dei posti auto che avrebbe Persona_5 percepito in via esclusiva dopo il decesso del padre.
Infatti, in ordine ai presunti lavori non si è prova degli stessi e non risulta allegata alcuna documentazione a supporto della domanda (come si evince dal foliario del fascicolo cartaceo di parte); quanto poi ai canoni di locazione, non è dato comprendere a cosa il convenuto faccia riferimento atteso che nella massa ereditaria di alcuna delle parti in causa ha mai Persona_3 menzionato la sussistenza di aree destinate a posti auto, della cui sussistenza nel patrimonio del de cuius non vi è alcuna prova;
né, comunque, vi è prova di tali asseriti rapporti di locazione gestiti da
Persona_5
Inammissibile è la domanda di condanna al risarcimento per occupazione abusiva avanzata da nei confronti di quale erede di Infatti, il CP_1 CP_2 Persona_1 convenuto nella compara di costituzione, pur asserendo che l'immobile sarebbe stato occupato dal fratello non ha avanzato alcuna domanda per conseguire il versamento a carico di questi Per_1 dei frutti per l'occupazione del bene, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda avanzata dall'attore.
6. Quanto alle domande avanzate da , appare opportuno evidenziare che nella CP_1 memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II termine, il convenuto ha dedotto che la madre Parte_2 era titolare di due conti corrente, i quali sarebbero stati gestiti dalla sorella dal
[...] Persona_5
12.10.1998 al 17.08.2006 e, pertanto, ha chiesto di ordinare il rendiconto, previa chiamata in causa di , figlia di quale cointestataria di uno dei suddetti conti. Sebbene la CP_3 Persona_5 domanda non risulti coltivata né reiterata nelle conclusioni, è opportuno evidenziare che, a parte l'evidente tardività, essa è ancor prima inammissibile non avendo alcuna rilevanza in questa sede l'eredità materna, discorrendosi unicamente della eredità di . Persona_3
7. In ordine alle spese di lite, è utile rammentare il principio secondo il quale “Il carattere unitario del processo divisionale non esclude che nell'ambito di tale processo debbano distinguersi le sentenze non definitive aventi carattere meramente strumentale in quanto destinate a dare impulso alle successive operazioni divisionali e sentenze definitive prive di tale carattere di strumentalità in quanto esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sé sole la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli). Pertanto, ha natura definitiva la sentenza che intervenendo nel corso del giudizio divisorio risolva tutte le contestazioni insorte fra i condividenti, in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti e alle particolari connotazioni di questi, rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta
16 determinazione ed all'attribuzione delle quote” (Cass. civ., sez. II, 21-4-1994, n. 3788, in Giust. civ.
Mass. 1994, 542; Cass. civ. 18-6-1986, n. 4080; conf., Cass. civ., sentenza n. 12818 del 12-7-2004).
Ciò detto, atteso l'esito complessivo del giudizio, l'interesse comune sotteso alla domanda di scioglimento della comunione, il rigetto della domanda di condanna al versamento della indennità di occupazione proposta da e della eccezione di compensazione avanzata da Parte_1 [...]
oltre che l'inammissibilità delle varie domande proposte in riconvenzionale dal convenuto Per_1
, le spese possono essere integralmente compensate. CP_1
Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, sono poste a carico di ciascuna parte nella misura di ciascuna quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata da;
CP_1
2) rigetta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata da CP_2
3) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della lesione di legittima in relazione alla successione di proposta da;
Persona_5 CP_1
4) dichiara aperta la successione di , nato a [...] in data [...] e deceduto a Persona_3
IC EQ in data 12.10.1998, regolata interamente dalla legge e dichiara che ai sensi dell'art. 581 c.c. eredi sono il coniuge per la quota di 3/9 (devoluta ai figli e Parte_2 CP_1 in comunione tra loro) e i tre figli , e NA per la quota di 2/9 Per_1 CP_1 Per_1 ciascuno (devoluta per quest'ultima a ); Parte_1
5) accerta che i beni oggetto della comunione ereditaria sono i seguenti:
a. appartamento sito in Roma alla via Appia Nuova 96, nonché soffitta e quote di proprietà condominiale, il tutto identificato al catasto urbano, al foglio 893, particella 38, sub 85 e particelle
262, 263 e 267;
b. terreno sito in IC EQ, località Bonea, identificata al catasto terreni al foglio 7 numero
243 di are 3,47;
6) dichiara non comodamente divisibili gli immobili indicati al punto 5) che precede – aventi un valore di euro 645.500,00 (appartamento sito in Roma indicato al punto 5)a.) e di euro 1.689,00
(terreno sito in IC EQ indicato al punto 5)b.) – e ne dispone la vendita;
7) rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione proposta da
[...]
; Parte_1
8) dichiara inammissibili la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione proposta da e la domanda di rendiconto in relazione all'eredità materna dal CP_1 medesimo proposta;
17 9) compensa le spese di lite tra le parti;
10) le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, sono poste a carico delle parti nella misura di ciascuna quota;
11) rimette la causa sul ruolo del G.I. con separata ordinanza al fine di procedere alle operazioni di vendita e definire, all'esito, la domanda di rendiconto;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa NA Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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