Ordinanza cautelare 27 ottobre 2017
Sentenza 25 novembre 2021
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 25/11/2021, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2021
N. 01423/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola “-OMISSIS-” di -OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giampaolo Torresin, con domicilio eletto presso lo studio Annalisa Speziali in Mestre, piazzetta Monisgnor Olivotti, 9;
contro
VE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. 75093 del 9 giugno 2017, del Dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura–AVEPA;
- della nota prot. 34554 del 5 maggio 2017 del Dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura–AVEPA;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18/12/2017:
- della nota emessa da AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, avente ad oggetto: “Aggiornamenti e disposizioni relativi alle aziende SOCIETA' AGRICOLA -OMISSIS-DI -OMISSIS- E -OMISSIS- S.S (cuaa -OMISSIS-) e AZIENDA AGRICOLA -OMISSIS-DI -OMISSIS- (cuaa -OMISSIS-)”, trasmessa dal CAA LD – Sede di -OMISSIS- (-OMISSIS-), a mezzo pec di data 15 settembre 2017, alla Società agricola “-OMISSIS-” di -OMISSIS- S.s.;
- della nota del Dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA, trasmessa a mezzo pec di data 8 novembre 2017, recante comunicazione dell'avvenuto “scarico dalla consistenza territoriale, per l'anno 2017 (quindi con data fine 31.12.2016), dei mappali del Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) indicati, causa perdurante mancanza di un valido titolo di godimento degli stessi: Foglio 1, mappali 10, 12, 80, 81, 88, 94, 99, 412, 488, 489, 492; Foglio 3 mappali 199, 203, 361 e 891; Foglio 6, mappale 292”;
nonchè per il risarcimento del danno patito dai ricorrenti, in conseguenza degli avversati provvedimenti, siccome determinatosi a seguito dell'avvenuto scarico dalle consistenze territoriali delle rispettive aziende dei terreni sopra indicati, nonché dei danni tutti che, a seguito di ciò, gli stessi avranno a subire.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.6.2017, la Società Agricola “-OMISSIS-” di -OMISSIS- S.S (di seguito solo Società -OMISSIS-) e -OMISSIS- in proprio impugnavano la nota dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura–VE del 9.6.2017, con cui era disposta l’esclusione delle particelle del Comune di -OMISSIS- ivi indicate dalla consistenza territoriale dei fascicoli dell’Azienda Agricola “-OMISSIS-” e della Società Agricola -OMISSIS-, nonché la precedente nota del 5.5.2017 di analogo tenore.
Premesso, in punto di fatto, che con gli atti impugnati VE aveva inteso recepire le statuizioni della sentenza non definitiva n. 330 del 9.3.2015 e della sentenza definitiva n. 2446 del 25.10.2016, entrambe pronunciate dal Tribunale di -OMISSIS- e che il significato di tali pronunce era stato travisato dall’Agenzia regionale, la quale si era determinata ad adottare un provvedimento di esclusione di terreni dai fascicoli aziendali patentemente illegittimo, ingiusto e comunque intempestivo, parte ricorrente denunciava i seguenti vizi: “ 1) Eccesso di potere; eccesso di potere per carenza d’istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di ponderazione; 2) Eccesso di potere; eccesso di potere per carenza d’istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di ponderazione, sotto ulteriore profilo; 3) Eccesso di potere; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di ponderazione, sotto ulteriore profilo; 4) Eccesso di potere; eccesso di potere per difetto di ponderazione ”.
In data 30.6.2017, si costituiva in giudizio VE, contestando puntualmente le censure avversarie e chiedendone il rigetto; in particolare, premesso che, a seguito di una segnalazione trasmessa dalle signore -OMISSIS-, si era appreso di una situazione di dissidio tra i coeredi di -OMISSIS- relativamente alle particelle in questione, dichiarate nel corso degli anni nei fascicoli aziendali intestati all’Azienda agricola “-OMISSIS-” di -OMISSIS- e alla Società Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- s.s., evidenziava l’infondatezza delle censure avversarie giusta la sentenza della Corte d’Appello -OMISSIS- n. -OMISSIS- che, confermando le sentenze del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, aveva dichiarato l’inesistenza di contratti d’affitto relativi alle particelle in questione, contratti la cui esistenza era invece rivendicata dalla parte ricorrente.
Con successiva nota del 14.9.2017, trasmessa al Centro di Assistenza Agricola (in sigla CAA) LD (deputata alla gestione dei fascicoli aziendali), VE rilevava quanto segue:
-di aver appreso solo a seguito del ricorso al TAR dell’esistenza della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- (confermata in appello e in cassazione) con cui era stata disposta l’assegnazione dei beni relativi all’eredità di -OMISSIS-;
-che, in base a tale pronuncia, i mappali Foglio 3, nn. 199, 203, 361 e 891 erano stati assegnati a -OMISSIS- e, dopo il suo decesso, ai suoi eredi; i mappali Foglio 1, nn. 61, 81/a, 80/a, 88/a, 81/b, 80/b, 81/c, 80/c e 88/c a -OMISSIS-; i mappali Foglio 1, nn. 94, 488, 489, 12, 99, 412, 492, 10, Foglio 6, nn. 292 e 788 a -OMISSIS-;
- che i mappali originariamente intestati a -OMISSIS- risultavano ancora caricati nel fascicolo della società -OMISSIS- senza valido titolo di godimento e che, pertanto, si doveva procedere alla loro esclusione dalla consistenza territoriale;
-che i mappali assegnati in proprietà esclusiva alle sig.re -OMISSIS- erano a maggior ragione detenuti senza alcun valido titolo di godimento, non risultando -OMISSIS- nemmeno cointestatario, e che dovevano, pertanto, essere esclusi dalla consistenza territoriale;
-che i mappali assegnati in proprietà esclusiva al sig. -OMISSIS- avrebbero potuto essere mantenuti nel fascicolo aziendale della Società a condizione che fosse rettificato il titolo di godimento presente nel fascicolo aziendale, che non rispecchiava la situazione effettiva;
-che, in relazione a tale ultima ipotesi, era necessario acquisire a fascicolo, entro il termine di cinque giorni, un atto con il quale il sig. -OMISSIS-, in quanto esclusivo proprietario sulla base della richiamata sentenza, conferiva i terreni alla Società nelle forme previste dalla normativa vigente e che, nello stesso termine, le particelle detenute senza valido titolo di godimento avrebbero dovuto essere escluse dalla consistenza territoriale dei fascicoli in esame.
Con successiva nota trasmessa l’8.11.2017, VE comunicava l’avvenuto scarico dalla consistenza territoriale per l’anno 2017 dei terreni del Comune di -OMISSIS- di cui al Foglio 1, mappali 10, 12, 80, 81, 88, 94, 99, 412, 488, 489, 492, Foglio 3 mappali 199, 203, 361 e 891, Foglio 6, mappale 292, per perdurante mancanza di un valido titolo di godimento degli stessi.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 18.12.2017, parte ricorrente impugnava le richiamate note del 14.9.2017 e dell’8.11.2017, denunciando i seguenti vizi: “ 1) Eccesso di potere; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di ponderazione ”; con riferimento al compendio di cui al foglio 1, mappali: 489, 94, 412, 492, 526, 10, e al foglio 6, mappale 292 era pacifica la proprietà esclusiva del ricorrente -OMISSIS- a seguito della sentenza n. -OMISSIS- di scioglimento della comunione ereditaria in morte di -OMISSIS-, per cui VE non avrebbe potuto disporre lo scarico di tali mappali ma avrebbe dovuto considerare il contratto di affittanza agraria stipulato in data 1.1.2008 dal proprietario esclusivo in favore della società Agricola -OMISSIS-; “ 2) Eccesso di potere; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di ponderazione sotto ulteriore profilo ”; tutti i mappali esclusi dalla consistenza sarebbero oggetto di contratto di affitto di data 1.1.2008, come risulterebbe da denuncia annuale di contratti di affitto di fondi rustici registrata il 26.2.2009, contratto di affitto non interessato dalle pronunce giudiziali invocate da VE, che non riguarderebbero la Società -OMISSIS- ma solo il sig. -OMISSIS-.
Parte ricorrente formulava, altresì, domanda di risarcimento del danno.
In vista dell’udienza di discussione, VE depositava memoria di replica con cui contestava le censure avversarie e ribadiva le proprie argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 22 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va premesso che il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto le note di VE con esso impugnate sono state superate dai successivi provvedimenti di data 14.9.2017 e 8.11.2017, oggetto dei motivi aggiunti.
Sempre in via preliminare, si rileva che, in sede di discussione orale, parte ricorrente ha dedotto la carenza di interesse in riferimento alla maggioranza dei mappali di cui si discute, che sarebbero stati mantenuti nel proprio fascicolo, permanendo l’interesse alla decisione con riferimento a pochi residuali mappali.
L’infondatezza nel merito dell’atto per motivi aggiunti consente di prescindere dalla sollevata parziale carenza di interesse anche in considerazione della non piena intelligibilità della documentazione prodotta a supporto di quanto affermato dalla parte ricorrente.
Le censure di parte ricorrente, per quanto articolate in due distinti motivi, possono essere esaminate unitamente, essendo all’evidenza connesse sotto il profilo logico-giuridico.
Nella vicenda per cui è causa rivestono un ruolo determinante le pronunce giudiziali assunte dal giudice ordinario e richiamate nei propri atti da VE.
Con sentenza n. -OMISSIS- (confermata in sede di appello e cassazione) il Tribunale di -OMISSIS- ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di -OMISSIS-, attribuendo la piena ed esclusiva proprietà a -OMISSIS- (e, successivamente, agli eredi cointestati) i terreni nel Comune di -OMISSIS-, Foglio 3, mappali 199, 203, 361, 891; a -OMISSIS- –per quanto qui interessa - i terreni di cui al Foglio 1, mappali 61, 81/a, 80/a, 88/a, 81/b, 80/b, 88/b, 81/c, 80/c, 88/c; a -OMISSIS- –per quanto qui interessa –i terreni di cui Foglio 1, mappali nn. 94, 488, 489, 12, 99, 412, 492, 10, e al Foglio 6, nn. 292 e 788.
Con sentenza n. -OMISSIS- la Corte d’Appello -OMISSIS- ha confermato la sentenza n. -OMISSIS- e la sentenza non definitiva n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- –sezione Specializzata Agraria, in relazione alla domanda di rilascio di fondi.
Tanto premesso, del tutto correttamente VE ha escluso dalla consistenza territoriale dei fascicoli riconducibili alla Azienda Agricola -OMISSIS- e alla Società Agricola -OMISSIS- i fondi che, in base alla sentenza n. -OMISSIS-, sono stati assegnati in proprietà esclusiva a -OMISSIS- in sede di scioglimento della comunione ereditaria in morte di -OMISSIS-.
L’insussistenza di un valido titolo di godimento di tali fondi in capo alla parte ricorrente è stata, invero, acclarata dalla sentenza della Corte d’Appello -OMISSIS- n. -OMISSIS-, la quale (anche se in base a motivazione in parte diversa rispetto a quella evidenziata dal Tribunale di -OMISSIS-) ha comunque escluso l’opponibilità di un eventuale, nuovo (rispetto al preesistente e in ogni caso scaduto il 10.12.2012), rapporto di affitto tra -OMISSIS- e la Società -OMISSIS-, con decorrenza 1.1.2008; in particolare, ricondotta l’ipotesi trattata alla gestione d’affari, è stata evidenziata l’insussistenza di due condizioni indispensabili e cioè la mancanza di “ prohibitio domini ” e l’utilità della gestione: sotto il promo profilo, specificandosi che già con lettera del 26.10.2006, le signore -OMISSIS- avevano chiaramente manifestato la loro opposizione al godimento di terzi, volendo rientrare loro stesse nel diretto godimento del fondo, volontà successivamente più volte reiterata; quanto alla seconda condizione, precisandosi che il contratto verbale di affitto sarebbe stato stipulato per un canone annuo di euro 250,00, importo del tutto incongruo per un compendio di oltre cinque ettari di vigneto prosecco DOCG, a confine con una zona particolarmente pregiata.
Analoghe considerazioni, circa l’insussistenza di un valido tiolo di godimento, possono essere svolte anche con riferimento ai fondi originariamente assegnati a -OMISSIS- e successivamente cointestati agli eredi.
Ma le esposte conclusioni in ordine alla assenza di un valido titolo di godimento in capo alla Società -OMISSIS- vanno estese anche in relazione ai mappali assegnati in proprietà all’odierno ricorrente -OMISSIS-.
Nella nota del 14.9.2017 –atto impugnato con i motivi aggiunti – VE aveva, tra l’altro, evidenziato alla CAA LD che i mappali assegnati in proprietà esclusiva a -OMISSIS- avrebbero potuto essere mantenuti nel fascicolo aziendale della Società “ a condizione tuttavia che sia rettificato il titolo di godimento attualmente presente nel fascicolo, che non rispecchia la situazione effettiva ”.
Parte ricorrente non ha provveduto a fornire alcun titolo idoneo, ma si è limitata a invocare il contratto di affitto verbale che sarebbe stato concluso in data 1.1.2008 tra -OMISSIS- e la Società Agricola -OMISSIS-.
In buona sostanza, parte ricorrente non ha dimostrato di possedere idonei titoli, aventi data certa, di conduzione dei terreni di esclusiva proprietà al fine di poter ottenere la conservazione dei medesimi nel fascicolo aziendale, non essendo a tali fine sufficiente invocare la denuncia annuale, presentata dal medesimo -OMISSIS-, relativa all’esistenza di un rapporto di affitto verbale intercorrente tra -OMISSIS- e la Società -OMISSIS- di -OMISSIS- (peraltro, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente è relativa all’Azienda Agricola -OMISSIS-, non alla Società -OMISSIS-)).
Sotto questo profilo, la ricordata sentenza della Corte d’Appello -OMISSIS- n. -OMISSIS- si è limitata a precisare che un eventuale rapporto di affitto tra -OMISSIS- e la Società -OMISSIS-, con decorrenza 1.1.2008, non sarebbe stato comunque opponibile alle altre parti (-OMISSIS-), senza peraltro accertare l’effettiva esistenza dell’asserito rapporto di affittanza. La stesa sentenza non definitiva n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- –confermata in sede di appello- ha accertato e dichiarato che “ i beni oggetto di successione in morte di -OMISSIS- non sono gravati da contratto d'affitto agrario ”, con ciò confermandosi la mancata dimostrazione di un valido titolo di godimento dei terreni in questione.
In definitiva, anche in relazione ai mappali assegnati a -OMISSIS- in sede di scioglimento della comunione ereditaria, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
Alla infondatezza delle censure articolate nei motivi aggiunti consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria ivi azionata.
In conclusione, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti in parte va dichiarato improcedibile e in parte va respinto.
Stante la indubbia particolarità della vicenda, le spese di causa possono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO